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Decisione

36.2006.220

ricorso irricevibile in assenza di decisione su reclamo.

16 novembre 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.220

Data decisione, Autorità:

16.11.2006, TCA

Titolo:

ricorso irricevibile in assenza di decisione su reclamo.

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

art. 76 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.220

cs

Lugano

16 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

Considerandi

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006

di

RI 1

contro

la decisione del 1. aprile 2006 emanata

da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia,

6501.

Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto che con decisione del

1.

aprile 2006 l’UAM ha respinto l’istanza presentata da __________, tendente

all’ottenimento del sussidio per il 2006 (doc. A),

in data

13.

novembre 2006 i coniugi RI 1 si sono rivolti al TCA e con riferimento a

recenti sentenze di questo Tribunale chiedono di poter beneficiare del sussidio

per l’anno in corso,

per

l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 3 luglio 2006, contro le

decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo

all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione,

contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,

nel caso

di specie gli assicurati non hanno presentato reclamo all’UAM ma si sono

rivolti direttamente al TCA,

in

assenza di una decisione su reclamo il ricorso si rivela irricevibile,

l’incarto

va trasmesso all’UAM per i suoi incombenti,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Lo scritto

13 novembre 2006 è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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