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36.2006.221

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il predetto art. 45 rinvia, come ben

evidenziato dall'UAM.

Alla luce di queste considerazioni, occorre

verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei premi di cassa malati

sia stata spedita ancora nel 2005, come ritiene il ricorrente, o se invece la

circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio come

inviata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

5. Giova preliminarmente

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione

d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01;

STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella

causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato,

ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF

125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,

wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal

dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un

fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non

disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella

causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(…) Celui-ci

comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la

mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées

par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195

consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à

propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les

parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la

preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si

l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF

124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il

n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.

6. Per quanto

attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,

hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre

anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa

V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un

rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la

prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile.

In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995

nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra

Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si

applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non

invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di

decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A questo proposito va rilevato che in una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della

presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei

diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa

P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che

l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza

della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

7. La

questione del preteso invio all'UAM, già nell'estate

2005, da parte del ricorrente, della sua istanza di sussidio, va risolta alla

luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra

tutte: STCA del 17 ottobre 2005

nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11, ultima: STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è

stato accertato quanto segue:

"

… il giudice

delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni

relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,

ha precisato come:

“…

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato

automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è

trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta

individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini

generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato

come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata. (…)."

8. Nel caso

concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

Considerandi

comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una

ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario

relativa all’istanza presentata. Per sua stessa ammissione, anzi, l'assicurato ha spedito il formulario con "la

busta preaffrancata che loro mi hanno fatto pervenire." (doc. III/1).

Ora, avendo percepito il sussidio anche negli

anni precedenti, il ricorrente sostiene di aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della

domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel luglio/agosto 2005.

Tuttavia, il formulario pervenuto nel gennaio 2006 all’Amministrazione presenta

il timbro del comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena esso l'ha ricevuto. La domanda del marzo 2006

indica invece l'UAM al posto

del comune ed il NIP è sempre scritto a mano. Ciò significa che il formulario è

stato ritirato presso lo stesso Ufficio assicurazione malattia.

Entrambe queste istanze agli atti non corrispondono,

dunque, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.

Occorre inoltre ribadire che,

di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del

sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal). Tuttavia,

questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione

la tassazione determinante dell’assicurato.

A questo proposito la convenuta ha precisato di non aver trasmesso automaticamente all'assicurato minorenne – e quindi alla sua

famiglia – l'apposito

questionario nell'estate 2005,

poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione

determinante. E poiché la notifica di tassazione 2003 dei genitori del

ricorrente – persone di riferimento dell'assicurato minorenne -, a quel momento non era ancora stata emessa e

quindi non si conosceva ancora il reddito determinante della famiglia, era

impossibile che quest'ultima

avesse ricevuto dall'UAM, quell'estate, detto formulario.

L'assicurato, come detto, ha indicato di avere regolarmente inoltrato

la sua richiesta nell'estate

del 2005.

Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante la produzione

della ricevuta della raccomandata sia con la produzione di corrispondenza

relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che l'Amministrazione ha ricevuto una precedente

comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto la prova del tempestivo

inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in caso di mancata prova

le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza

esposta ai punti precedenti.

In concreto, dalla documentazione a disposizione

non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della richiesta.

Manca dunque la certezza dell'avvenuta

spedizione dell'istanza di

sussidio già nell'estate 2005

ed un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro non possono

essere fatti ricadere sull’Amministrazione.

In

mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM unicamente la domanda

di sussidio pervenuta nel gennaio/marzo 2006.

Ne

discende che occorre pertanto esaminare se il ritardo nella trasmissione di

tale istanza possa essere considerato giustificato.

9.

In virtù

dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione

delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di

richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio

di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53

cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da

motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a

giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non

è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della

LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"

(…) Il

riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato

fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a

produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla

fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine

di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per

casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato

non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc.

36.2002

), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre

2002.

il TCA non ha ritenuto

fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre

2002.

nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa

S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato

fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua

moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla

ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia

prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di

compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.,

36.2006

).

10.

Nella fattispecie

l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel dicembre 2005 –

tramite il papà - una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le

avrebbe risposto che "le domande sono innumerevoli e che si tratta di

attendere, senza richiedere inutili spiegazioni." (doc. I punto 6).

Non avendo ricevuto alcunché entro la fine del 2005, a seguito di una nuova

sollecitazione telefonica avvenuta nel gennaio 2006, il ricorrente ha appreso

che l'Amministrazione non ha

mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandolo quindi a (ri)formulare

la domanda di sussidio (doc. I punto 7).

In un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R.

(Inc. n. 36.2005.102) e che è stato posto alla base, da ultimo, anche della

citata STCA del 15 gennaio 2007

(Inc. n. 36.2006.205), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come

reagisce l’Amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni da

parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione ha affermato che:

"

(…) “nel corso

del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione

malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle

richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni

telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a

domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto

organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste

telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in

base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne

effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare

che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media

tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un

registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare

nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si

è occupato del caso della ricorrente.”

L’amministrazione

ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori

chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad

inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale

d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia

di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite

nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad

interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in

cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito,

se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della

decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima

tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di

revisione – art. 48 Reg. LCAMal).”

Infine l’IAS ha

affermato che “non

esistono direttive scritte in merito.” (…)."

Nella fattispecie in questione, l’insorgente non

è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare le

telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il contenuto delle

medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con

le quali avrebbe parlato ("Non so con chi ho parlato. Non so neanche se

me l'hanno detto. In

tutti i casi non ho preso nota del nome" (doc.

III/1)).

A tal proposito, la convenuta ha precisato che

"nel mese di dicembre 2005 contava dieci funzionarie/funzionari

preposti all'evasione

delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni

telefoniche agli utenti. (…) è possibile affermare che durante il mese di

dicembre 2005 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 300 e le 350

telefonate al giorno." (doc. IX).

A prescindere dalla particolarità delle richieste

sottoposte dall'assicurato all'UAM, va comunque evidenziato come era di

importanza fondamentale l'indicazione

dei nomi delle funzionarie che gli avrebbero fornito le supposte indicazioni

imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.

11.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In concreto non risultano

essere state fornite informazioni erronee da parte delle autorità competenti. Infatti, le risposte che l'Amministrazione gli avrebbe dato nel dicembre 2005 appaiono del

tutto corrette e di carattere generale, ovvero possono essere estese a tutti i

richiedenti del sussidio di cassa malati che non avevano ancora ricevuto una

decisione da parte dell'UAM. Si

avvera quindi erroneo, da parte del ricorrente, l'aver creduto che le frasi "Mi avevano detto di avere

pazienza" (doc. III/1) e "le domande sono innumerevoli e che

si tratta di attendere, senza richiedere inutili spiegazioni" (doc. I

punto 6) si riferissero unicamente al suo caso particolare.

Pertanto, il principio della

buona fede non è stato violato.

Alla luce di quanto precede, le giustificazioni

fornite dal ricorrente, come per altri analoghi casi (da ultimo: citata STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A.,

Inc. n. 36.2006.205), non possono essere ritenute valide.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva

che l'art. 46 RLCAMal non torna

applicabile alla fattispecie, nel senso che malgrado fosse beneficiario di

prestazioni complementari, l'assicurato

non era esentato dal presentare la sua istanza di sussidio all'autorità competente. Va infatti osservato

che la domanda per le PC è stata inoltrata nel febbraio 2006 – e da quel

momento decorre il diritto di beneficiarne -, quindi dopo il termine del

31.

dicembre 2005 che, come visto, il ricorrente doveva rispettare per ottenere

i sussidi di cassa malati. È pertanto corretto che egli seguisse la normale

procedura utilizzando i moduli ufficiali (art. 44 RLCAMal).

12.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza di

sussidio. Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta

della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre

2005), né tanto meno la circostanza che la sua tempestiva domanda sarebbe stata

persa dall'autorità cantonale,

possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM.

Questi elementi non sono infatti un motivo valido

e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per

l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva. La negligenza con cui l'assicurato ha agito non può essere tutelata

(art. 55 cpv. 3 LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'Amministrazione

ha considerato tardiva la richiesta di sussidio per il 2006 - da intendere per

il solo mese di gennaio, visto che per i restanti mesi dell'anno 2006 il premio

di cassa malati dell'assicurato è stato direttamente pagato dalle prestazioni

complementari.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

13.

In virtù

dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in

vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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