36.2006.221
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16 aprile 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2006.221
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per 2006 nel 2006.Di principio è tardiva.La tesi che l'istanza è stata inviata in estate è insostenibile perché UAM NON ha inviato formulario al ricorrente.Inoltre,non è dimostrata.Le presunte telefonate all'UAM NON sono state dimostrate.Non ci sono info errate da parte dell'UAM.
INFORMAZIONE
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE DELLA PROVA
PERSONA SOLA
PREMIO
PRINCIPIO INQUISITORIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TELEFONO
art. 23 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 cpv. 2 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
art. 46 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.221
TB
Lugano
16 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre
2006 emanata da
Istituto
assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con istanza
del 21 marzo 2006 (doc. 1) RI 1, nato il 26 dicembre 1987, ha postulato la
riduzione del premio dell'assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, evidenziando di essere apprendista e di essere a carico
dei genitori, con i quali convive.
B. La domanda
di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta con decisione del 30
giugno 2006, siccome quale momento dell'inoltro dell'istanza
è stato ritenuto il 12 gennaio 2006 (doc. I dell'Inc. n. 36.2006.222), ovvero quando il padre ha formulato simile
domanda per sé, per la moglie, per i due figli minorenni e per RI 1, malgrado
fosse già maggiorenne. La primogenita __________, anch'ella maggiorenne
(1985), aveva invece provveduto autonomamente già nel luglio 2005 a richiedere il
sussidio per sé stessa.
C. Il reclamo
del 13 luglio 2006 (doc. 2) interposto dal papà __________ nei confronti della
decisione relativa alla sua famiglia (sfociato poi nel ricorso di cui all'Inc. n. 36.2006.222) ed al figlio RI 1, che
qui ci occupa, è stato respinto con decisione del 13 ottobre 2006 (doc. A),
poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state
considerate dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM) come
sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
D. Con ricorso
del 13 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato – e per esso il papà tramite l'avv. RA 1 - si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, invocando di avere inoltrato già
nel luglio/agosto 2005 l'apposito
formulario di richiesta in contemporanea con quello di __________, come d'altronde avveniva da anni, ma di non aver
ricevuto alcuna risposta da parte dell'UAM, mentre nel dicembre 2005 la sorella aveva ottenuto il sussidio.
Così, dopo che il papà ha contattato telefonicamente quello stesso mese e poi
ancora nel gennaio 2006 una funzionaria dell'UAM, ed aver saputo che la sua domanda non era mai giunta ai
preposti uffici, ha riformulato una nuova domanda insieme ai suoi familiari ed
una autonomamente il 21 marzo 2006.
Dal 1° febbraio 2006 (doc. III/2) l'assicurato riceve le prestazioni complementari
in virtù della rendita AI di cui beneficia la mamma, ma limitatamente al premio
dell'assicurazione malattia.
E. Il 7
dicembre 2006 (doc. V) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso
per tardività in virtù dell'art.
45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, l'argomentazione
secondo cui la sua – tempestiva - domanda sarebbe stata persa dalla competente
autorità non è credibile, poiché non suffragata da prove. Inoltre, l'affermazione secondo cui suo papà avrebbe
compilato e spedito separatamente già nel luglio/agosto 2005 le richieste della
figlia maggiorenne e del resto della famiglia non regge. Infatti, quell'estate l'UAM avrebbe trasmesso l'apposito formulario soltanto a __________ e non anche al papà del
ricorrente – allora ancora minorenne e quindi incluso nella domanda di
riduzione del premio della famiglia.
L'insorgente ha osservato che la convenuta non si è pronunciata sulla
questione dei colloqui telefonici con delle sue funzionarie, mettendo in dubbio
la motivazione data dall'UAM (doc.
VII). Quest'ultima ha spiegato
le circostanze in cui opera (doc. IX).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. La
questione in esame verte sul diritto dell'assicurato di beneficiare della riduzione del premio di cassa malati
per il solo mese di gennaio 2006, giacché dal mese seguente questo premio è
pagato direttamente dal Servizio delle prestazioni complementari della Cassa
cantonale di compensazione.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23
LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste
sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha
definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di
reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato
a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo
figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a
proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, Inc. n. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29
LCAMal).
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di
sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono
recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la
Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei
documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle
assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza,
tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno,
per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di
assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
In virtù dell'art. 46 RLCAMal i beneficiari di
prestazioni complementari all'AVS-AI sono esentati dal presentare l'istanza di
sussidio.
Occorre rilevare che con il 1° gennaio 2005 è
entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a
proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in
vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
"
(…) I sussidi
individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che
precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i
quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno
di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati
alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede
la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali
consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno
di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica
(ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base
al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,
devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
4. Nel caso
in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal, l'istanza va
presentata nel corso dell'anno
che precede la corresponsione del sussidio, siccome la persona di
riferimento dell'assicurato – ossia
suo papà, poiché fino al 26 dicembre 2005 il ricorrente era minorenne e
dipendente dai genitori per il suo sostentamento - è stata tassata in via
ordinaria con l'emissione della
tassazione IC/IFD 2003.
Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di
cassa malati inoltrata nel gennaio/marzo 2006 è di per sé tardiva. Essa doveva
essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva disporre dei dati
necessari allo scopo. La notifica di tassazione IC/IFD 2003 dei genitori è
infatti giunta il 7 dicembre 2005 (doc. 1 dell'Inc. n. 36.2006.222), quindi il ricorrente era ancora in tempo per
formulare questa richiesta.
Inoltrando l'apposito formulario soltanto nel 2006, la sua domanda di sussidio,
come detto, è di principio tardiva.
Il TCA osserva, inoltre, che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va applicato alla fattispecie,
poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei redditi della
persona di riferimento (i genitori). Non vanno pertanto accertati autonomamente
Fatti
i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il predetto art. 45 rinvia, come ben
evidenziato dall'UAM.
Alla luce di queste considerazioni, occorre
verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei premi di cassa malati
sia stata spedita ancora nel 2005, come ritiene il ricorrente, o se invece la
circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio come
inviata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà
verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
5. Giova preliminarmente
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01;
STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella
causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato,
ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF
125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,
wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal
dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un
fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non
disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella
causa B., K 202/00, cons. 3b):
"
(…) Celui-ci
comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à
propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les
parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF
124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il
n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
6. Per quanto
attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa
V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995
nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra
Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si
applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non
invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di
decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio
della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa
seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando
il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la
notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una
critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,
cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.
1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della
presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei
diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa
P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che
l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza
della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva
data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,
occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione
con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
7. La
questione del preteso invio all'UAM, già nell'estate
2005, da parte del ricorrente, della sua istanza di sussidio, va risolta alla
luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra
tutte: STCA del 17 ottobre 2005
nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11, ultima: STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è
stato accertato quanto segue:
"
… il giudice
delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni
relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,
ha precisato come:
“…
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali
della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti
generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi
formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome
e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I
formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di
una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo
quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato
automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è
trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta
individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini
generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato
come:
“ …
per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,
entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei
formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla
scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del
periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata. (…)."
8. Nel caso
concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere
Considerandi
comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una
ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario
relativa all’istanza presentata. Per sua stessa ammissione, anzi, l'assicurato ha spedito il formulario con "la
busta preaffrancata che loro mi hanno fatto pervenire." (doc. III/1).
Ora, avendo percepito il sussidio anche negli
anni precedenti, il ricorrente sostiene di aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della
domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel luglio/agosto 2005.
Tuttavia, il formulario pervenuto nel gennaio 2006 all’Amministrazione presenta
il timbro del comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena esso l'ha ricevuto. La domanda del marzo 2006
indica invece l'UAM al posto
del comune ed il NIP è sempre scritto a mano. Ciò significa che il formulario è
stato ritirato presso lo stesso Ufficio assicurazione malattia.
Entrambe queste istanze agli atti non corrispondono,
dunque, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.
Occorre inoltre ribadire che,
di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del
sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal). Tuttavia,
questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione
la tassazione determinante dell’assicurato.
A questo proposito la convenuta ha precisato di non aver trasmesso automaticamente all'assicurato minorenne – e quindi alla sua
famiglia – l'apposito
questionario nell'estate 2005,
poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione
determinante. E poiché la notifica di tassazione 2003 dei genitori del
ricorrente – persone di riferimento dell'assicurato minorenne -, a quel momento non era ancora stata emessa e
quindi non si conosceva ancora il reddito determinante della famiglia, era
impossibile che quest'ultima
avesse ricevuto dall'UAM, quell'estate, detto formulario.
L'assicurato, come detto, ha indicato di avere regolarmente inoltrato
la sua richiesta nell'estate
del 2005.
Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante la produzione
della ricevuta della raccomandata sia con la produzione di corrispondenza
relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che l'Amministrazione ha ricevuto una precedente
comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto la prova del tempestivo
inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in caso di mancata prova
le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza
esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla documentazione a disposizione
non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della richiesta.
Manca dunque la certezza dell'avvenuta
spedizione dell'istanza di
sussidio già nell'estate 2005
ed un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro non possono
essere fatti ricadere sull’Amministrazione.
In
mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM unicamente la domanda
di sussidio pervenuta nel gennaio/marzo 2006.
Ne
discende che occorre pertanto esaminare se il ritardo nella trasmissione di
tale istanza possa essere considerato giustificato.
9.
In virtù
dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione
delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di
richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio
di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53
cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della
LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il
riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato
fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a
produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla
fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine
di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per
casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato
non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc.
36.2002
), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno
l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata
motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo
Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante
il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre
2002.
il TCA non ha ritenuto
fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre
2002.
nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa
S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato
fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua
moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla
ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia
prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di
compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede
poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.,
36.2006
).
10.
Nella fattispecie
l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel dicembre 2005 –
tramite il papà - una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le
avrebbe risposto che "le domande sono innumerevoli e che si tratta di
attendere, senza richiedere inutili spiegazioni." (doc. I punto 6).
Non avendo ricevuto alcunché entro la fine del 2005, a seguito di una nuova
sollecitazione telefonica avvenuta nel gennaio 2006, il ricorrente ha appreso
che l'Amministrazione non ha
mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandolo quindi a (ri)formulare
la domanda di sussidio (doc. I punto 7).
In un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R.
(Inc. n. 36.2005.102) e che è stato posto alla base, da ultimo, anche della
citata STCA del 15 gennaio 2007
(Inc. n. 36.2006.205), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come
reagisce l’Amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni da
parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione ha affermato che:
"
(…) “nel corso
del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione
malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle
richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni
telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a
domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto
organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste
telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in
base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne
effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare
che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media
tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un
registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare
nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si
è occupato del caso della ricorrente.”
L’amministrazione
ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori
chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad
inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale
d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia
di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite
nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad
interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in
cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito,
se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della
decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima
tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di
revisione – art. 48 Reg. LCAMal).”
Infine l’IAS ha
affermato che “non
esistono direttive scritte in merito.” (…)."
Nella fattispecie in questione, l’insorgente non
è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare le
telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il contenuto delle
medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con
le quali avrebbe parlato ("Non so con chi ho parlato. Non so neanche se
me l'hanno detto. In
tutti i casi non ho preso nota del nome" (doc.
III/1)).
A tal proposito, la convenuta ha precisato che
"nel mese di dicembre 2005 contava dieci funzionarie/funzionari
preposti all'evasione
delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni
telefoniche agli utenti. (…) è possibile affermare che durante il mese di
dicembre 2005 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 300 e le 350
telefonate al giorno." (doc. IX).
A prescindere dalla particolarità delle richieste
sottoposte dall'assicurato all'UAM, va comunque evidenziato come era di
importanza fondamentale l'indicazione
dei nomi delle funzionarie che gli avrebbero fornito le supposte indicazioni
imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.
11.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
In concreto non risultano
essere state fornite informazioni erronee da parte delle autorità competenti. Infatti, le risposte che l'Amministrazione gli avrebbe dato nel dicembre 2005 appaiono del
tutto corrette e di carattere generale, ovvero possono essere estese a tutti i
richiedenti del sussidio di cassa malati che non avevano ancora ricevuto una
decisione da parte dell'UAM. Si
avvera quindi erroneo, da parte del ricorrente, l'aver creduto che le frasi "Mi avevano detto di avere
pazienza" (doc. III/1) e "le domande sono innumerevoli e che
si tratta di attendere, senza richiedere inutili spiegazioni" (doc. I
punto 6) si riferissero unicamente al suo caso particolare.
Pertanto, il principio della
buona fede non è stato violato.
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni
fornite dal ricorrente, come per altri analoghi casi (da ultimo: citata STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A.,
Inc. n. 36.2006.205), non possono essere ritenute valide.
A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva
che l'art. 46 RLCAMal non torna
applicabile alla fattispecie, nel senso che malgrado fosse beneficiario di
prestazioni complementari, l'assicurato
non era esentato dal presentare la sua istanza di sussidio all'autorità competente. Va infatti osservato
che la domanda per le PC è stata inoltrata nel febbraio 2006 – e da quel
momento decorre il diritto di beneficiarne -, quindi dopo il termine del
31.
dicembre 2005 che, come visto, il ricorrente doveva rispettare per ottenere
i sussidi di cassa malati. È pertanto corretto che egli seguisse la normale
procedura utilizzando i moduli ufficiali (art. 44 RLCAMal).
12.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza di
sussidio. Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta
della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre
2005), né tanto meno la circostanza che la sua tempestiva domanda sarebbe stata
persa dall'autorità cantonale,
possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM.
Questi elementi non sono infatti un motivo valido
e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per
l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva. La negligenza con cui l'assicurato ha agito non può essere tutelata
(art. 55 cpv. 3 LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'Amministrazione
ha considerato tardiva la richiesta di sussidio per il 2006 - da intendere per
il solo mese di gennaio, visto che per i restanti mesi dell'anno 2006 il premio
di cassa malati dell'assicurato è stato direttamente pagato dalle prestazioni
complementari.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
13.
In virtù
dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in
vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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