36.2006.222
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16 aprile 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
36.2006.222
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per 2006 nel 2006.Di principio è tardiva.La tesi che l'istanza è stata inviata in estate è insostenibile perché UAM NON ha inviato formulario al ricorrente.Inoltre,non è dimostrata.Le presunte telefonate all'UAM NON sono state dimostrate.Non ci sono info errate da parte dell'UAM.
INFORMAZIONE
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE DELLA PROVA
PREMIO
PRINCIPIO INQUISITORIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TELEFONO
art. 23 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 cpv. 2 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
art. 46 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.222
TB
Lugano
16 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
istanza del 12 gennaio 2006 (doc. 1) RI 1, marito di __________ e padre di __________
(1985), __________ (1987, cfr. Inc. n. 36.2006.221), __________ (1991) e __________
(2001), ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 per sé e per la propria famiglia,
esclusa __________, maggiorenne, che ha autonomamente provveduto nell'estate 2005 a depositare la propria domanda.
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM) con decisione del 30 giugno 2006.
Il reclamo del 13 luglio
2006 (doc. 2) è stato respinto con decisione del 13 ottobre 2006 (doc. A),
poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state
considerate dall'UAM come
sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 13 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato, tramite l'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, invocando di avere inoltrato già
nel luglio/agosto 2005 l'apposito
formulario di richiesta in contemporanea con quello di __________, come d'altronde avveniva da anni, ma di non aver
ricevuto alcuna risposta da parte dell'UAM, mentre nel dicembre 2005 la figlia aveva ottenuto il sussidio.
Così, dopo aver contattato telefonicamente quello stesso mese e poi ancora nel
gennaio 2006 una funzionaria dell'UAM, ed aver saputo che la sua domanda non era mai giunta ai
preposti uffici, ha riformulato una nuova domanda nel gennaio 2006.
Dal 1° febbraio 2006
(doc. III/2) l'assicurato ed i
figli minorenni ricevono le prestazioni complementari in virtù della rendita AI
di cui beneficia la moglie, ma limitatamente al premio dell'assicurazione malattia.
D. Il
7 dicembre 2006 (doc. V) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso
per tardività in virtù dell'art.
45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, l'argomentazione
secondo cui la sua – tempestiva - domanda sarebbe stata persa dalla competente
autorità non è credibile, poiché non suffragata da prove. Inoltre, l'affermazione secondo cui l'assicurato avrebbe compilato e spedito
separatamente già nel luglio/agosto 2005 le richieste della figlia maggiorenne
e della sua famiglia non regge. Infatti, quell'estate l'UAM avrebbe
trasmesso l'apposito formulario
soltanto a __________ e non anche al ricorrente.
L'insorgente ha osservato che la convenuta
non si è pronunciata sulla questione dei colloqui telefonici avuti con delle
sue funzionarie, mettendo in dubbio la motivazione data dall'UAM (doc. VII). Quest'ultima ha quindi spiegato le circostanze in
cui opera (doc. IX).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. La
questione in esame verte sul diritto dell'assicurato di beneficiare della riduzione del premio di cassa malati
per il solo mese di gennaio 2006, giacché dal mese seguente questo premio è
pagato direttamente dal Servizio delle prestazioni complementari della Cassa
cantonale di compensazione.
Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
il primo figlio a Fr. 30'000.-
(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, Inc. n. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29
LCAMal).
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
In virtù dell'art. 46
RLCAMal i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS-AI sono esentati dal
presentare l'istanza di sussidio.
Occorre rilevare che
con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28
LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede
ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata
entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio
cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione
dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere
richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento:
il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la
presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si
tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle
situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del
sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento,
e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono
cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al
dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
4. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per il 2006 è stata inviata all'inizio dell'anno 2006
(doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome il
potenziale beneficiario è stato tassato in via ordinaria con l'emissione della tassazione IC/IFD 2003.
Pertanto, la richiesta
di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2006 è di per sé tardiva.
Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva disporre dei dati
necessari allo scopo. La sua notifica di tassazione IC/IFD 2003 è infatti
giunta il 7 dicembre 2005 (doc. 1), quindi il ricorrente era ancora in tempo
per formulare questa richiesta.
Inoltrando l'apposito formulario soltanto nel 2006, la
sua domanda di sussidio, come detto, è di principio tardiva.
Il TCA osserva, inoltre, che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va
applicato alla fattispecie, poiché l'assicurato né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il predetto art. 45
rinvia, come ben evidenziato dall'UAM.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione
dei premi di cassa malati sia stata spedita ancora nel 2005, come ritiene il
ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba
considerare la richiesta di sussidio come inviata nel 2006 e dunque
tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
5. Giova
preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01;
STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella
causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA
(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier
l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220
consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).
Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.
478 consid. 2b; DTA
1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
6. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22
febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale
delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la
tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata
con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e
che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel
diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva
sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP
1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la
giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14
dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta
Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di
prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la
notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
7. La
questione del preteso invio all'UAM, già nell'estate
2005, da parte del ricorrente, della sua istanza di riduzione del premio di
cassa malati, va risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata
da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11;
ultima: STCA del 15 gennaio
2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato accertato quanto
segue:
" … il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
Fatti
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è
indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni
verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per
l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
“ …
per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,
entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei
formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona
chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi
interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga
corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."
8. Nel
caso concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere
comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una
ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa
all’istanza presentata. Per sua stessa ammissione, anzi, l'assicurato ha spedito il formulario con
"la busta preaffrancata che loro mi hanno fatto pervenire."
(doc. III/1).
Ora, avendo percepito
il sussidio anche negli anni precedenti, il ricorrente sostiene di aver
ricevuto direttamente dall'UAM
il formulario per l’inoltro della domanda di riduzione dei premi per l’anno
2006 già nel luglio/agosto 2005. Tuttavia, il formulario pervenuto nel gennaio
2006 all’Amministrazione presenta il timbro del comune di domicilio ed il NIP
aggiunto a mano dall'UAM non
appena esso l'ha ricevuto.
Questa istanza non
corrisponde, dunque, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.
Occorre
inoltre ribadire che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali
beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal).
Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l’UAM ha a
disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.
A
questo proposito la convenuta ha precisato di non aver
trasmesso automaticamente all'assicurato
l'apposito questionario nell'estate 2005, poiché questi invii, come
specificato, avvengono sulla base della tassazione determinante. E poiché la
notifica di tassazione 2003 del ricorrente a quel momento non era ancora stata
emessa e quindi non si conosceva ancora il reddito determinante della famiglia,
era impossibile che quest'ultima
avesse ricevuto dall'UAM, quell'estate, detto formulario.
L'assicurato, come detto, ha indicato di
avere regolarmente inoltrato la sua richiesta nell'estate del 2005.
Chi inoltra un’istanza
od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia
dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come
indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata sia con la
produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che
attesti quindi che l'Amministrazione
ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto la
prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in
caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio
come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla
documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per
l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore
d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull’Amministrazione.
In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel gennaio 2006.
Ne discende che occorre pertanto esaminare se il ritardo nella
trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.
9. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto
di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma
dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile
2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso
dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
10. Nella
fattispecie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel
dicembre 2005 una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le
avrebbe risposto che "le domande sono innumerevoli e che si tratta di
attendere, senza richiedere inutili spiegazioni." (doc. I punto 6).
Non avendo ricevuto alcunché entro la fine del 2005, a seguito di una nuova
sollecitazione telefonica avvenuta nel gennaio 2006, il ricorrente ha appreso
che l'Amministrazione non ha
mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandolo quindi a (ri)formulare
la domanda di sussidio (doc. I punto 7).
In un altro caso
giudicato da questo TCA in data
17 gennaio 2006 nella causa R. (Inc. n. 36.2005.102) e che è stato posto alla
base, da ultimo, anche della citata STCA del 15 gennaio 2007 (Inc. n. 36.2006.205), questo Tribunale aveva
interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un
assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione
l’Amministrazione ha affermato che:
" (…) “nel corso del mese
di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia
contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di
riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli
utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la
tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del
Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non
prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla
tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne
effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare
che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media
tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un
registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare
nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si
è occupato del caso della ricorrente.”
L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili
a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni
telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di
riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente
compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i
giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso
degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi
o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente
espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo
reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi
avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro
riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg.
LCAMal).”
Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in
merito.” (…).".
Nella fattispecie in
questione, l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti
sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato,
rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti
fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato ("Non
so con chi ho parlato. Non so neanche se me l'hanno detto. In tutti i casi non ho preso nota del nome" (doc. III/1)).
A tal proposito, la
convenuta ha precisato che "nel mese di dicembre 2005 contava dieci
funzionarie/funzionari preposti all'evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di
fornire informazioni telefoniche agli utenti. (…) è possibile affermare che
durante il mese di dicembre 2005 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra
le 300 e le 350 telefonate al giorno." (doc.
IX).
A prescindere dalla
particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato
all'UAM,
va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che
gli avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la
necessaria verifica.
11. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
In
concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee da parte delle
autorità competenti. Infatti, le risposte che l'Amministrazione gli avrebbe dato nel
dicembre 2005 appaiono del tutto corrette e di carattere generale, ovvero
possono essere estese a tutti i richiedenti del sussidio di cassa malati che
non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte del ricorrente, l'aver creduto che le frasi "Mi
avevano detto di avere pazienza" (doc. III/1) e "le domande
sono innumerevoli e che si tratta di attendere, senza richiedere inutili
spiegazioni" (doc. I punto 6) si riferissero unicamente al suo caso
particolare.
Pertanto,
il principio della buona fede non è stato violato.
Alla luce di quanto
precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi
casi (da ultimo: citata STCA
del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), non possono essere
ritenute valide.
A titolo
abbondanziale, questo Tribunale rileva che l'art. 46 RLCAMal non torna applicabile alla fattispecie, nel senso
che malgrado fosse beneficiario di prestazioni complementari, l'assicurato non era esentato dal presentare
la sua istanza di sussidio all'autorità
competente. Va infatti osservato che la domanda per le prestazioni
complementari è stata inoltrata nel febbraio 2006 – e da quel momento soltanto decorre
il diritto di beneficiarne -, quindi dopo il termine del 31 dicembre
2005 che, come visto, il ricorrente doveva rispettare per ottenere i sussidi di
cassa malati. È pertanto corretto che egli seguisse la normale procedura utilizzando
i moduli ufficiali (art. 44 RLCAMal).
12. Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza di
sussidio. Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta
della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre
2005), né tanto meno la circostanza che la sua tempestiva domanda sarebbe stata
persa dall'autorità cantonale,
possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM.
Questi elementi non
sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda
di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva. La negligenza con cui l'assicurato ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
È pertanto a giusta ragione che l'Amministrazione ha considerato tardiva
la richiesta di sussidio per il 2006 - da intendere per il solo mese di
gennaio, visto che per i restanti mesi dell'anno 2006 il premio di cassa malati
dell'assicurato e della sua famiglia è stato direttamente pagato dalle
prestazioni complementari.
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto.
13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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