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Decisione

36.2006.222

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni

verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per

l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."

8. Nel

caso concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una

ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa

all’istanza presentata. Per sua stessa ammissione, anzi, l'assicurato ha spedito il formulario con

"la busta preaffrancata che loro mi hanno fatto pervenire."

(doc. III/1).

Ora, avendo percepito

il sussidio anche negli anni precedenti, il ricorrente sostiene di aver

ricevuto direttamente dall'UAM

il formulario per l’inoltro della domanda di riduzione dei premi per l’anno

2006 già nel luglio/agosto 2005. Tuttavia, il formulario pervenuto nel gennaio

2006 all’Amministrazione presenta il timbro del comune di domicilio ed il NIP

aggiunto a mano dall'UAM non

appena esso l'ha ricevuto.

Questa istanza non

corrisponde, dunque, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.

Occorre

inoltre ribadire che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal).

Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l’UAM ha a

disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.

A

questo proposito la convenuta ha precisato di non aver

trasmesso automaticamente all'assicurato

l'apposito questionario nell'estate 2005, poiché questi invii, come

specificato, avvengono sulla base della tassazione determinante. E poiché la

notifica di tassazione 2003 del ricorrente a quel momento non era ancora stata

emessa e quindi non si conosceva ancora il reddito determinante della famiglia,

era impossibile che quest'ultima

avesse ricevuto dall'UAM, quell'estate, detto formulario.

L'assicurato, come detto, ha indicato di

avere regolarmente inoltrato la sua richiesta nell'estate del 2005.

Chi inoltra un’istanza

od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia

dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come

indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata sia con la

produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che

attesti quindi che l'Amministrazione

ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in

caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio

come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

In concreto, dalla

documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per

l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore

d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull’Amministrazione.

In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel gennaio 2006.

Ne discende che occorre pertanto esaminare se il ritardo nella

trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.

9. In

virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il

diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque

anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto

di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma

dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile

2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso

dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

10. Nella

fattispecie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel

dicembre 2005 una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le

avrebbe risposto che "le domande sono innumerevoli e che si tratta di

attendere, senza richiedere inutili spiegazioni." (doc. I punto 6).

Non avendo ricevuto alcunché entro la fine del 2005, a seguito di una nuova

sollecitazione telefonica avvenuta nel gennaio 2006, il ricorrente ha appreso

che l'Amministrazione non ha

mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandolo quindi a (ri)formulare

la domanda di sussidio (doc. I punto 7).

In un altro caso

giudicato da questo TCA in data

17 gennaio 2006 nella causa R. (Inc. n. 36.2005.102) e che è stato posto alla

base, da ultimo, anche della citata STCA del 15 gennaio 2007 (Inc. n. 36.2006.205), questo Tribunale aveva

interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un

assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione

l’Amministrazione ha affermato che:

" (…) “nel corso del mese

di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia

contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di

riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli

utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la

tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del

Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non

prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla

tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne

effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare

che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media

tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un

registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare

nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si

è occupato del caso della ricorrente.”

L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili

a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni

telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di

riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente

compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i

giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso

degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi

o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente

espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo

reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi

avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro

riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg.

LCAMal).”

Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in

merito.” (…).".

Nella fattispecie in

questione, l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti

sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato,

rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti

fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato ("Non

so con chi ho parlato. Non so neanche se me l'hanno detto. In tutti i casi non ho preso nota del nome" (doc. III/1)).

A tal proposito, la

convenuta ha precisato che "nel mese di dicembre 2005 contava dieci

funzionarie/funzionari preposti all'evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di

fornire informazioni telefoniche agli utenti. (…) è possibile affermare che

durante il mese di dicembre 2005 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra

le 300 e le 350 telefonate al giorno." (doc.

IX).

A prescindere dalla

particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato

all'UAM,

va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che

gli avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la

necessaria verifica.

11. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In

concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee da parte delle

autorità competenti. Infatti, le risposte che l'Amministrazione gli avrebbe dato nel

dicembre 2005 appaiono del tutto corrette e di carattere generale, ovvero

possono essere estese a tutti i richiedenti del sussidio di cassa malati che

non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte del ricorrente, l'aver creduto che le frasi "Mi

avevano detto di avere pazienza" (doc. III/1) e "le domande

sono innumerevoli e che si tratta di attendere, senza richiedere inutili

spiegazioni" (doc. I punto 6) si riferissero unicamente al suo caso

particolare.

Pertanto,

il principio della buona fede non è stato violato.

Alla luce di quanto

precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi

casi (da ultimo: citata STCA

del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), non possono essere

ritenute valide.

A titolo

abbondanziale, questo Tribunale rileva che l'art. 46 RLCAMal non torna applicabile alla fattispecie, nel senso

che malgrado fosse beneficiario di prestazioni complementari, l'assicurato non era esentato dal presentare

la sua istanza di sussidio all'autorità

competente. Va infatti osservato che la domanda per le prestazioni

complementari è stata inoltrata nel febbraio 2006 – e da quel momento soltanto decorre

il diritto di beneficiarne -, quindi dopo il termine del 31 dicembre

2005 che, come visto, il ricorrente doveva rispettare per ottenere i sussidi di

cassa malati. È pertanto corretto che egli seguisse la normale procedura utilizzando

i moduli ufficiali (art. 44 RLCAMal).

12. Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza di

sussidio. Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta

della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre

2005), né tanto meno la circostanza che la sua tempestiva domanda sarebbe stata

persa dall'autorità cantonale,

possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM.

Questi elementi non

sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda

di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva. La negligenza con cui l'assicurato ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

È pertanto a giusta ragione che l'Amministrazione ha considerato tardiva

la richiesta di sussidio per il 2006 - da intendere per il solo mese di

gennaio, visto che per i restanti mesi dell'anno 2006 il premio di cassa malati

dell'assicurato e della sua famiglia è stato direttamente pagato dalle

prestazioni complementari.

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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