36.2006.225
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13 febbraio 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2006.225
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, TCA
Titolo:
Istanza sussidio nel 2006 per 2006: tardiva.L'ipotesi del trasferimento di Cantone non si applica,poiché avvenuto già nel 2005.Anche se Comune fornisce info errate,non sono vincolanti perché non è l'autorità competente.Non c'è disparità di trattamento fra assicurati se le situazioni sono diverse.
INTEMPESTIVITÀ
PAGAMENTO
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.225
TB
Lugano
13 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 19 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
formulario datato 18 gennaio 2006, ma spedito il 31 seguente, RI 1, cittadino
italiano coniugato al beneficio di un permesso di domicilio e papà di due
figlie, ha postulato all'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno
2006 per sé e per la sua famiglia (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con
decisione del 30 giugno (doc. A2), sia con decisione su reclamo del 19 ottobre
2006 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non
sono state considerate dall'UAM
come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 21 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di concedere alla sua famiglia il sussidio di cassa
malati per l'anno 2006. Egli ha
evidenziato di essersi trasferito dal Canton __________ in Ticino il 19 febbraio
2005 e, da allora, di non aver ricevuto alcuna informazione da parte del suo
nuovo Comune in merito ai termini entro cui presentare la domanda di riduzione
dei premi. Appena l'ha saputo –
ma era già gennaio 2006 – ha formulato la sua richiesta, perciò non gli si può
imputare una negligenza. Il ricorrente invoca inoltre una palese disparità di
trattamento rispetto alla sorte toccata ad un altro assicurato che ha seguito i
suoi medesimi passi procedurali, che per contro ha potuto beneficiare del
sussidio malgrado la sua istanza fosse tardiva. Chiede dunque all'UAM un comportamento coerente.
D. Con
osservazioni del 13 dicembre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la
reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, le circostanze della misconoscenza della legislazione cantonale
e delle mancate informazioni ricevute dal Comune non lo soccorrono nel suo
ritardo. Inoltre, non s'è neppure creata una situazione
di disparità di trattamento nei confronti dell'altro assicurato, poiché le
informazioni fornite all'UAM da quest'ultimo l'hanno posto nella situazione di beneficiare
dei sussidi per il 2006 anche se ha formulato domanda nel corso del 2006, giacché
egli, beneficiario di un permesso B, è stato tassato alla fonte (art. 45 cpv. 1
lett. b RLCAMal).
L'insorgente non ha fornito ulteriori mezzi
di prova (doc. IV).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
il primo figlio a Fr. 30'000.-
(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29
LCAMal).
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Giusta l'art. 53
LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare
le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio
retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e
fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto
dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il
riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
4. Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di
domicilio C, è infatti domiciliato nel nostro Cantone dal febbraio 2005, quindi
è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel 2006 è di per
sé tardiva. Come ha osservato l'interessato medesimo, essa doveva essere presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il
31 dicembre 2005.
Va inoltre osservato
che l'art. 45 cpv. 1 lett. c
RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente si
è trasferito in Ticino nel 2005 ed ha postulato il sussidio per il 2006. Questo
disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo
loro di introdurre l'istanza nel
corso dell’anno di competenza, quindi fuori dal termine ordinario, anziché
nell'anno precedente l'anno di competenza.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il
ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45
rinvia.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile.
5. A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
6. Nel
caso di specie l’insorgente fa valere che quando ha notificato il suo arrivo
all'Ufficio controllo abitanti
di __________, nessuno l'ha
informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della
procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
Nella
fattispecie, non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità
competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. La
circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato
delle modalità per l'ottenimento del sussidio non permette di
ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.
Infatti, a proposito del principio
della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119),
confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154),
in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto
informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare
che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la
buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo
competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:
l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai
funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,
dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero
l’autorità cantonale.
Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in
Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche
dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria
a tutti coloro che risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza
del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi
avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era
l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia
non ha nessun potere decisionale.
Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di
sussidio all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)
Ogni
situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame
non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di
sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
7. Va
poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene
Considerandi
concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se
l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i
beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del
premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini
residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione
avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio
Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i
quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto
all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio
Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere
fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il
rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Occorre
ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali
beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia,
ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell’assicurato.
Peraltro, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo
per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza
3.
ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato
che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per
la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di
giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo
senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato
– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale
conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili
presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.
(…)." (sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto
precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi
casi, non possono essere ritenute valide.
A giusta ragione la Cassa ha quindi considerato
tardivo l’inoltro della richiesta di sussidio per il 2006.
8.
L'insorgente fa infine valere una presunta
disparità di trattamento adottata dall'Ufficio assicurazione malattia nei confronti di un altro assicurato
italiano, che si è trasferito insieme a lui in Ticino nel febbraio 2005 e che nel
gennaio 2006 – quindi in ritardo - ha inoltrato domanda di sussidio, ma al
quale è stata invece ugualmente concessa la riduzione del premio.
Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due
assicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di essere
domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre il suo amico ha
affermato di essere al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso
B.
Sulla scorta di basi fattuali
differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione
del principio generale dell'uguaglianza
di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse. In effetti,
per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal; per l'altro assicurato, considerato tassato alla
fonte, l'UAM ha applicato la
lettera b del medesimo disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.
Non è comunque compito
di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata
dall'Amministrazione nei
confronti dell'altro
assicurato.
Ad ogni buon conto,
anche nell'eventualità in cui
si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione malattia nel concedere il sussidio all'amico del ricorrente, la lamentela sulla
presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non
potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia
un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in
una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha ribadito la propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,
125.
II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
9.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurato, non è
possibile la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati
per l'anno 2006. In questo
senso, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza di
sussidio.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno
la circostanza che ad un altro assicurato, che ha agito nelle medesime modalità
di forma e di tempo dell'insorgente
stesso, sia stato per contro concesso il sussidio, possono essere poste alla
base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente
per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione
del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso
deve di conseguenza essere respinto.
10.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A
norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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