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Decisione

36.2006.225

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13 febbraio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

4. Nel

caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa

malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di

domicilio C, è infatti domiciliato nel nostro Cantone dal febbraio 2005, quindi

è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel 2006 è di per

sé tardiva. Come ha osservato l'interessato medesimo, essa doveva essere presentata entro la fine

dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il

31 dicembre 2005.

Va inoltre osservato

che l'art. 45 cpv. 1 lett. c

RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente si

è trasferito in Ticino nel 2005 ed ha postulato il sussidio per il 2006. Questo

disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo

loro di introdurre l'istanza nel

corso dell’anno di competenza, quindi fuori dal termine ordinario, anziché

nell'anno precedente l'anno di competenza.

Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il

ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.

Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45

rinvia.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile.

5. A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

6. Nel

caso di specie l’insorgente fa valere che quando ha notificato il suo arrivo

all'Ufficio controllo abitanti

di __________, nessuno l'ha

informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della

procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

Nella

fattispecie, non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità

competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. La

circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato

delle modalità per l'ottenimento del sussidio non permette di

ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.

Infatti, a proposito del principio

della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119),

confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154),

in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto

informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:

" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare

che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la

buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo

competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:

l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai

funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,

dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero

l’autorità cantonale.

Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in

Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche

dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria

a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza

del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi

avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era

l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia

non ha nessun potere decisionale.

Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di

sussidio all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)

Ogni

situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame

non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di

sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).

7. Va

poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene

Considerandi

concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se

l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i

beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del

premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini

residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione

avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio

Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i

quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto

all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio

Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere

fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il

rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Occorre

ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia,

ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell’assicurato.

Peraltro, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo

per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza

3.

ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato

che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per

la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale

conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.

(…)." (sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto

precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi

casi, non possono essere ritenute valide.

A giusta ragione la Cassa ha quindi considerato

tardivo l’inoltro della richiesta di sussidio per il 2006.

8.

L'insorgente fa infine valere una presunta

disparità di trattamento adottata dall'Ufficio assicurazione malattia nei confronti di un altro assicurato

italiano, che si è trasferito insieme a lui in Ticino nel febbraio 2005 e che nel

gennaio 2006 – quindi in ritardo - ha inoltrato domanda di sussidio, ma al

quale è stata invece ugualmente concessa la riduzione del premio.

Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due

assicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di essere

domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre il suo amico ha

affermato di essere al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso

B.

Sulla scorta di basi fattuali

differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione

del principio generale dell'uguaglianza

di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse. In effetti,

per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal; per l'altro assicurato, considerato tassato alla

fonte, l'UAM ha applicato la

lettera b del medesimo disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.

Non è comunque compito

di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata

dall'Amministrazione nei

confronti dell'altro

assicurato.

Ad ogni buon conto,

anche nell'eventualità in cui

si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione malattia nel concedere il sussidio all'amico del ricorrente, la lamentela sulla

presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non

potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia

un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in

una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,

125.

II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

9.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa l'assicurato, non è

possibile la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati

per l'anno 2006. In questo

senso, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza di

sussidio.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno

la circostanza che ad un altro assicurato, che ha agito nelle medesime modalità

di forma e di tempo dell'insorgente

stesso, sia stato per contro concesso il sussidio, possono essere poste alla

base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente

per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione

del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso

deve di conseguenza essere respinto.

10.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.

86.

cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle

autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso

al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A

norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei

fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione

dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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