36.2006.226
Richiesta di assunzione dei costi di una nuova protesi al mascellare superiore, dell'estrazione di due denti e della loro sostituzione con una nuova protesi parziale al mascellare inferiore. Esame del
19 aprile 2007Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.226
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione dei costi di una nuova protesi al mascellare superiore, dell'estrazione di due denti e della loro sostituzione con una nuova protesi parziale al mascellare inferiore. Esame del nesso di causalità e dell'efficacia, appropriatezza ed economicità delle protesi.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA DENTARIA
INFORTUNI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 1a LAMAL
art. 28 LAMAL
art. 31 cpv. 2 LAMAL
art. 32 cpv. 1 LAMAL
art. 56 cpv. 1 LAMAL
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.226
cs
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° novembre
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, è affiliata presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione
malattie obbligatoria di base.
Il 10
gennaio 2006 l’assicurata è caduta nella propria vasca da bagno provocandosi la
rottura della protesi della mascella superiore e lussandosi i denti n. 31 e 41 della
mascella inferiore.
L’assicuratore
ha assunto i costi della riparazione con basamento della protesi della mascella
superiore, per un importo di fr. 700.
RI 1 ha
chiesto alla CO 1 di assumersi anche i costi inerenti l’estrazione dei denti n.
31 e 41 e l’allestimento di due nuove protesi sulla mascella superiore ed
inferiore, per un importo di fr. 4'922.70 (5'622.70 – 700).
L’assicuratore ha informato il dentista curante di RI 1, dr. med. __________,
che i denti erano già affetti da parodontite e che già prima dell’evento
dovevano essere rimossi, poiché, essendo collegati all’osso da poca sostanza
dentaria, non potevano resistere ad una pressione straordinaria. In assenza di
un nesso causale tra il trattamento proposto e la lesione, l’assicuratore ha
rifiutato il pagamento di ulteriori prestazioni (doc. 6).
In
seguito alle contestazioni dell’interessata, che affermava che lo stato
precedente all’infortunio le permetteva una masticazione regolare e che non
aveva eseguito alcuna visita di controllo presso il dentista dal 1991, ciò che avrebbe
comprovato la perfetta funzionalità dei suoi denti, l’assicuratore con
decisione formale del 20 luglio 2006, confermata con decisione su opposizione
del 1° novembre 2006, ha rifiutato la presa a carico dei costi dell’intervento prospettato
dal dentista curante.
1.2. Contro la
predetta decisione, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorta (doc. I).
Dopo aver
rammentato la definizione di infortunio (“lesione ad un dente funzionante
(trattato oppure sano) che non resiste ad uno sforzo improvviso, inconsueto e
non intenzionato”), l’insorgente ha affermato che non occorre che
l’infortunio sia la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l’evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia provocato un danno
all’integrità corporale o psichica dell’assicurato. A questo proposito la
ricorrente ritiene che i danni subiti si sarebbero prodotti indipendentemente
dalla presenza di una parodontite e che la caduta del 10 gennaio 2006, che ha
comportato la rottura completa della protesi della mandibola superiore, sia la
causa adeguata della perdita dei denti della mascella inferiore. La parodontite
sarebbe solo una delle cause, ma non la più adeguata, ovvero non quella che
avrebbe escluso le altre cause possibili. L’evento del 10 gennaio 2006 sarebbe
stata, dal punto di vista del rapporto di causalità naturale, la conditio
sine qua non della caduta dei denti inferiori.
L’assicurata
chiede di essere sottoposta ad una visita del medico fiduciario della Cassa,
poiché la decisione è stata presa solo sulla base dell’esame di due
radiografie.
Per
quanto concerne la mascella superiore, l’insorgente non è d’accordo di limitare
la copertura assicurativa alla semplice riparazione con ribasamento della
protesi, ma auspica la condanna della Cassa al pagamento di una protesi nuova.
La soluzione proposta dall’assicuratore non sarebbe né efficace né appropriata.
1.3. Con risposta
del 14 dicembre 2006 la Cassa ricorda che oggetto del contendere è l’assunzione
dei costi di due distinti interventi (doc. V).
Il primo
riguarda il mascellare superiore e concerne la riparazione ed il ribasamento
della protesi totale, rottasi in seguito alla caduta del 10 gennaio 2006.
Il
secondo concerne l’intervento sul mascellare inferiore e, meglio, l’estrazione
dei denti 31 e 41, e l’allestimento di una nuova protesi.
L’assicuratore
rileva che solo la riparazione con ribasamento della protesi della mascella
superiore è direttamente connessa con l’evento del 10 gennaio 2006 e che i
relativi costi di ristabilimento della situazione iniziale di fr. 700 sono
stati riconosciuti.
Il
curante, cui l’insorgente si è rivolta per la prima volta, dopo 15 anni senza
alcuna visita dentistica, non si è invece limitato al ristabilimento dello status
ex ante, ma ha proposto una nuova protesi superiore, in sostituzione di quella
riparata, ha estratto i denti 31 e 41, che non erano caduti in seguito
all’infortunio, ma che presentavano un esteso danno parodontale e ha voluto
sostituirli con una protesi parziale inferiore.
1.4. Pendente
causa il TCA ha interpellato in due occasioni il dentista curante. Le parti
hanno potuto esprimersi in merito (doc. da VII a XIX).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l’assunzione, da parte dell’assicuratore, dei costi di una nuova
protesi al mascellare superiore, dell’estrazione dei denti n. 31 e 41 e della
loro sostituzione con una nuova protesi parziale al mascellare inferiore.
2.2. Secondo quanto
disposto dall'art. 1a LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal accorda
prestazioni in caso di malattia (definita dall'art. 3 LPGA), infortunio
(definito dall’art. 4 LPGA) - per quanto l’evento non sia a carico di alcuna
assicurazione infortuni sia essa obbligatoria o privata - e maternità (art. 5
LPGA).
La copertura del rischio d'infortunio prevista
dalla LAMal riveste simultaneamente un ruolo sussidiario e complementare:
sussidiario quando ha per compito di completare le lacune assicurative in ragione
della sua funzione suppletiva e complementare quando può portare a prendersi
carico delle spese non coperte o coperte solo parzialmente da un’assicurazione
infortuni (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
dell’assicurazione malattia del 6 novembre 1991, pag. 123; Eugster, Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, n. 162 e
seg.).
Nel caso di
specie trova applicazione la LAMal, non risultando infatti l’evento
sopravvenuto alla ricorrente il 10 gennaio 2006 a carico di un altro
assicuratore infortuni (cfr. doc. 1).
2.3. Secondo l’art. 28 LAMal, in
caso d’infortunio l’assicuratore copre le medesime prestazioni che in caso di
malattia. L’art. 31 cpv. 2 LAMal, dal canto suo, pone a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi per le cure
di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio.
L'art. 4 LPGA
definisce l’infortunio come segue:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,
improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno
straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la
morte."
Prima
dell’entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, l’infortunio, nella LAMal
era definito, come rammenta il TFA nella sentenza K 202/00 del 18 settembre
2001, nel seguente modo:
"
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2
LAMal).“
La definizione di infortunio voluta con l’adozione della LAMal è sostanzialmente
uguale a quella ripresa nella LPGA. La giurisprudenza del TFA, DTF 122 V 232
segg., ricorda come:
"
(…)
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, il existe
désormais - et pour la première fois - une définition légale de l'accident, qui
figure à l'art. 2 al. 2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de l'art.
9 al. 1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de l'atteinte
corporelle, est la suivante: «Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale». Cette dernière
phrase constitue quant à elle une version simplifiée du texte adopté par la
Commission du Conseil des Etats à l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales («…qui compromet
temporairement ou de manière permanente la santé physique ou mentale ou qui
entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident (au
sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues.
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans
le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références)."
Dal canto
suo, Ueli Kieser nel nuovo commentario alla LPGA (ATSG Kommentar, Schulthess
2003, nn. 4 e 5, pagg. 57 e 58) così si esprime sull’argomento:
"
(…)
Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine
Umschreibung des Unfallbegriffes auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei
sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl. BB1 1992
Fatti
I 141; BGE 122 V 232 f.). AltArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer
Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis
in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann
festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung
sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallverischerungs-rechtlichen
Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor (vgl. EUGSTER,
Krankenversicherung, Rz. 94).
Indessen ergaben sich in der Anwendung von
altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;
denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition
von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung,
Rz. 94 Fn. 201), weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses
lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz. 10 zu
Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalles
enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der
obligatorische Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz.
9 zu Art. 4 MVG).
b) Damit ist davon auszugehen, dass im
bisherigen Sozial-versicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung
fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV
sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.
Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung
des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine
für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.
Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre
Massgeblichkeit.".
Come
rammenta l’autore zurighese, la giurisprudenza emanata quindi precedentemente
l’entrata in vigore della nuova LPGA vale anche ora sotto l’egida della LPGA e
della sua definizione di infortunio.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortu-nio:
- l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale fattore
(Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance -accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il 16 gennaio
2006 (doc. 1) la ricorrente ha notificato alla Cassa malati che "scivolando
ho pestato violentemente la bocca sul bordo della vasca da bagno” e, a
proposito del genere di ferite subite, ha indicato “completa rottura della
dentiera superiore e rottura e caduta denti nella mascella inferiore.” La
prima persona che ha fornito un trattamento dentistico è stato il dr. med.
dent. __________.CO 1
L’assicuratore ha assunto le spese solo
della ricostruzione e ribasamento della protesi alla mascella superiore poiché
ritiene che la lesione
dentaria in questione (ovvero i denti 31 e 41 vacillanti) non vada
assunta a titolo di infortunio ai sensi dei citati disposti di legge mancando
il necessario nesso di causalità tra la caduta e l’estrazione dei denti 31 e
41. In particolare la Cassa ritiene che il pessimo stato dei denti della
ricorrente (parodontosi generalizzata, presenza di soli 8 denti naturali
sorretti da poca sostanza dentaria, nessuna visita dentistica da 15 anni,
presenza nel mascellare inferiore della radice del dente 35, perso probabilmente
anni prima a causa della carie), sia la causa del trattamento che il dentista
curante ha previsto di attuare.
La questione contestata è circoscritta
all’esistenza di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato il 10 gennaio 2006 ed il danno alla
salute occorso all'assicurata.
Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio contemplati dall’art. 4 LPGA
sono infatti manifestamente realizzati ed incontestati dalle parti.
A questo proposito vanno quindi illustrate le
nozioni di causalità naturale ed adeguata fra l'evento alla base dell'infortunio ed il danno alla salute dell'assicurata.
Poiché con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla
definizione d'infortunio (art.
9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) ed
alle sue singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la
propria validità (RAMI 2004 pag. 576), a mente di questo TCA i concetti applicati all'assicurazione contro gli infortuni possono
essere parimenti adottati agli infortuni sorti nell'ambito dell'assicurazione
sociale contro le malattie.
2.5. Il
presupposto della causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora
sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute
non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo.
Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa
del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad
altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o
psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine
qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile,
ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a
prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (STFA dell'8 novembre 2005 nella causa A., U 29/04;
DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V
289 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.6. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l'infortunio ed il danno che ne deriva (STFA dell'8 novembre 2005 nella causa A., U 29/04).
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre
aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della
causalità adeguata praticamente non si pone, dal momento che l'assicuratore
risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che,
secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291
consid. 3a). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che
la causalità adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa
e 409 consid. 5c/aa, DTF 117 V 367 consid. 6a).
2.7. Secondo la
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa ed il giudice devono
considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua
esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali il
giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della
legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile,
appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa
essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di
fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili
(STFA del 26 settembre 2001, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001
nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47
consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b).
Nel diritto delle assicurazioni sociali la
procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti
pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che
apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.
Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del
26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwal-tungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla
natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano
di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid.
2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid.
4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; Beati in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo
di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di
prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le
conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un
fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre
2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375
consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
Va rammentato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA
del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.
3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid.
8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478
consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).
2.8. In concreto,
posto che il nesso di causalità naturale è dato (cfr. risposta della Cassa,
punto 17: “… particolare attenzione dev’essere riposta non tanto nell’esame
del nesso di causalità naturale, quanto in quello del nesso di causalità
adeguata tra l’infortunio ed il danno alla dentatura inferiore.”), va esaminato
se esiste anche il nesso di causalità adeguata tra l’evento del 10 gennaio 2006
e la necessità di estrarre i denti 31 e 41 e sostituirli con una protesi
parziale al mascellare inferiore.
A
dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
alla salute lamentato, l'assicurata si rifà alle dichiarazioni del proprio
curante, dr. med. dent. __________, secondo il quale non c'erano denti difettosi, né riparati , né
otturati né colpiti da parodontosi (doc. 2). Questo nesso causale sarebbe
adeguato, se si pone mente al fatto che una situazione traumatica come la
caduta nella quale è stata coinvolta l'assicurata, è perfettamente adeguata a provocare un infortunio del
tipo di quello che ha patito.
La conclusione a cui giunge l'insorgente viene per contro integralmente
contestata dalla Cassa malati sulla scorta del parere espresso dal dr. med.
dent. __________, suo dentista fiduciario. L'impatto del viso dell'assicurata contro la vasca da bagno al momento della caduta, non
sarebbe stata la causa scatenante il danno ai denti (lussazione), giacché si
sarebbe comunque prodotto - ad esempio con la masticazione - a motivo dello
stato precario dei denti interessati.
2.9. Il 19
gennaio 2006 l’insorgente ha compilato l’”avviso d’infortunio” ed ha
indicato che il 10 gennaio 2006 alle 20.30 nella sua casa “scivolando ho
pestato violentemente la bocca sul bordo della vasca da bagno”. Quale
genere delle ferite ha precisato: “completa rottura della dentiera
superiore, rottura e caduta denti nella mascella inferiore.” (doc. 1)
In data 1. febbraio 2006 nel formulario relativo alle “lesioni
dentarie” il dentista curante, dr. med. __________, dopo aver precisato di
aver consultato la paziente per la prima volta l’11 gennaio 2006 ed aver
costatato la presenza di 8 denti sul mascellare inferiore, ha indicato che
risultava rotta la protesi superiore, che non vi erano denti difettosi o non
riparati, che non vi erano denti otturati e che non vi erano denti colpiti da
parodontosi. Quali misure terapeutiche immediate ha indicato: “riparato e
ribasato protesi tot. superiore”.
Quali proposte per il trattamento definitivo ha indicato: “protesi
tot. superiore; ex 41-31 + prot provv. immediata + protesi parz. inferiore.”
(doc. 2).
Il 28 marzo 2006 l’assicuratore ha informato il curante che in
base alla radiografia trasmessa, il 10 gennaio 2006 i denti erano già affetti
da parodontite ed ha rifiutato l’assunzione dei costi poiché “Già prima
dell’infortunio questi denti dovevano essere smossi, dato che erano collegati
all’osso solo da poca sostanza dentaria. Non potevano resistere ad una
pressione straordinaria.” (doc. 5). Dopo aver contattato telefonicamente il
medico fiduciario, l’assicuratore ha deciso di assumersi i costi del
trattamento immediato al mascellare superiore (riparazione e ribasamento della
protesi), poiché connesso con l’evento del 10 gennaio 2006 (doc. 6).
Il 26 giugno 2006 il medico
fiduciario della Cassa, dr. med. __________, dopo aver
visionato gli atti, ha confermato il rifiuto, affermando che “die Zähne 31,
41 waren bereits vor dem Unfall so stark parodontal geschädigt, dass eine
Extraktion unmittelbar bevorstand. Der Zaz hat diesbezüglich falsche Angaben
gemacht auf dem Zahnschadenformular (er schrieb: kein Parodontalschäden und
keine defekten Zähne).“ e, circa i costi da assumere a carico della Cassa,
lo specialista ha affermato che „lediglich die Reparatur mit Unterfütterung
der Oberkiefertotalprothese ist zu übernehmen.“ ed ha aggiunto che „Die
Pat. weist ein ungepflegtes Gebiss auf im Unterkiefer. (…) gen. Parodontis,
nicht ersetze fehlende Zähne. Hier wird versucht auf Kosten der KK eine
Sanierung zu machen.“ (doc. 12)
Pendente causa il TCA ha interpellato il medico curante
dell’assicurata, dr. med. dent. __________, chiedendogli:
"
1. Da quando conosce RI 1 e per quale motivo si
è recata presso il Suo studio in data 11 gennaio 2006?
Considerandi
2.
In cosa è consistito il suo intervento? Per
quale motivo la protesi superiore, da lei riparata e ribasata, dovrebbe essere
sostituita? Prima del 10 gennaio 2006 la protesi era ancora perfettamente
funzionante?
3.
Secondo il medico fiduciario della Cassa
malati, RI 1 è affetta da una grave parodontosi. Lei ha potuto accertare la
presenza di questa malattia? In caso di risposta affermativa, per quale motivo
sul formulario relativo alle lesioni dentarie figura che non vi sono denti
colpiti da parodontosi? In caso di risposta negativa, come spiega che il medico
fiduciario della Cassa malati ha accertato la presenza di questa malattia?
4.
Lo stato dei denti 31 e 41 era già compromesso
al momento dell’evento del 10 gennaio 2006? Lo stato della dentatura era a tal
punto compromesso che il danno ai denti 31 e 41 avrebbe potuto realizzarsi
anche in assenza di quanto avvenuto?
5.
L’evento del 10 gennaio 2006 ha provocato un
danno ai denti 31 e 41 (di che tipo) e ne costituisce, in questo senso,
perlomeno una concausa? Il danno ai denti 31 e 41 è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici?” (doc. VII)
Il 9
febbraio 2007 il medico curante si è limitato ad affermare che:
"
La paziente RI 1, __________, si è presentata
per la prima volta nel mio studio l’11 gennaio 2006 a seguito dell’incidente
avvenuto il 10 gennaio 2006.
Il mio intervento è stato come da preventivo,
inviato alla CO 1 in data 1 febbraio 2006. Misure terapeutiche immediate per
far sì che la paziente non girasse sdentata, indi ripristino della funzione
masticatoria ed estetica.
La paziente RI 1 presenta una dentatura parziale
nel mascellare inferiore, normale per la sua età (__________).
Non ho mai visto lo stato dentale della paziente
prima dell’evento infortunistico del 10 gennaio 2006.” (doc. VIII)
Con scritto 13 febbraio 2007 il TCA ha ribadito
al medico curante, viste le sue risposte insoddisfacenti, di voler precisare
quanto segue:
"
1.
Secondo il medico fiduciario della Cassa
malati, RI 1 è affetta da una grave parodontosi. Lei ha potuto accertare la
presenza di questa malattia? In caso di risposta affermativa, per quale motivo
sul formulario relativo alle lesioni dentarie figura che non vi sono denti
colpiti da parodontosi? In caso di risposta negativa, come spiega che il medico
fiduciario della Cassa malati ha accertato la presenza di questa malattia?
2.
Lo stato dei denti 31 e 41 era già compromesso
al momento dell’evento del 10 gennaio 2006? Lo stato della dentatura era a tal
punto compromesso che il danno ai denti 31 e 41 avrebbe potuto realizzarsi
anche in assenza di quanto avvenuto?
3.
L’evento del 10 gennaio 2006 ha provocato un
danno ai denti 31 e 41 (di che tipo) e ne costituisce, in questo senso,
perlomeno una concausa? Il danno ai denti 31 e 41 è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici?
4.
Eventuali osservazioni.” (doc. IX)
Il 17
febbraio 2007 il curante ha affermato:
"
La paziente RI 1, __________, ha uno stato
parodontale dei denti rimasti conforme alla sua età.
Infatti questi ultimi, usati a sostegno della
protesi parziale che la paziente ha in bocca, sono asintomatici e non
presentano nessuna infezione attiva.
Non mi è dato di sapere come erano i denti della
signora RI 1 prima dell’infortunio. Il fatto che i denti non toccati
dall’infortunio sono ancora in bocca ad un anno dall’evento e permettono alla
paziente di avere una funzione masticatoria buona mi fa pensare che, a detta
della stessa, anche la situazione prima dell’evento fosse soddisfacente.
I denti incisali inferiori lussati, erano ancora
in bocca dopo l’evento infortunistico e sono la conseguenza dello stesso. Vale
la buona fede della paziente.” (doc. X)
2.10
Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la
giurisprudenza determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann,
Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,
Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in
Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare, per quanto concerne le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure l'esistenza di altri
rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte
giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di
ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF
125.
V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).
Per parte loro, i referti affidati dagli organi
dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato
indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni
approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda invece le perizie di parte,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che esse contengono
considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da
un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un
punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351;
Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
In relazione poi alle attestazioni del medico
curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente stabilito che il
giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel
dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad
esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I
175.
consid. 4 con riferimenti).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I
673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000
UV 10 pag. 35 consid. 4b).
2.11
Dagli
atti e dalle risposte fornite dai due dentisti emerge innanzitutto che in
seguito all’avvenimento del 10 gennaio 2006, i denti n. 31 e 41, contrariamente
a quanto riportato nel formulario relativo alle lesioni dentarie compilato
dall’insorgente, non erano caduti in seguito all’urto, bensì risultavano semplicemente
lussati o vacillanti.
Il dentista fiduciario, sulla
base delle radiografie posteriori all’evento, ha costatato che i denti erano
comunque da estrarre, indipendentemente dall’accadimento, poiché affetti da parodontosi.
L’insufficiente igiene orale, l’assenza di una visita dentistica negli ultimi
15.
anni, la presenza nella gengiva della radice del dente 35, perso
verosimilmente a causa della carie, la mancanza della sostanza dentaria
necessaria a sorreggere gli 8 denti rimasti, sono indizi convergenti che hanno
indotto lo specialista ad escludere qualsiasi nesso di causalità con l’evento
del 10 gennaio 2006.
Da parte sua invece il
curante nel formulario sulle lesioni dentarie (doc. 2) aveva indicato che non
vi erano denti colpiti da parodontosi. Interpellato in merito in due occasioni
dal TCA, lo specialista è risultato evasivo e assai succinto, dapprima non
rispondendo alla domanda a sapere se l’insorgente è affetta da parodontosi e
come spiega che il medico fiduciario ne ha accertato la presenza, in seguito
limitandosi ad affermare che la paziente ha uno stato parodontale conforme alla
sua età e che i denti “usati a sostegno della protesi
parziale che la paziente ha in bocca, sono asintomatici e non presentano
nessuna infezione attiva”.
Il curante non ha neppure risposto,
in maniera precisa, alle ulteriori dettagliate domande di questo Tribunale,
malgrado sia stato invitato in due occasioni a fornire maggiori dettagli
sull’accaduto.
Tuttavia, dalle scarne
risposte fornite, è possibile rilevare come, contrariamente a quanto asserito
in sede di ricorso dalla medesima insorgente (cfr. pag. 7: “come se ciò non
bastasse, ha pure evitato qualsivoglia collaborazione con il medico dentista di
fiducia della paziente [da oltre 15 anni],…”), il curante abbia
visitato per la prima volta la ricorrente il giorno dopo l’avvenimento e non
sia pertanto suo medico curante da oltre 15 anni. Inoltre, in contrasto con
quanto affermato dall’assicurata, la situazione dei pochi denti rimasti prima
dell’evento era tutt’al più “soddisfacente”, ma non impeccabile, come
invece affermato a più riprese in sede di opposizione e di ricorso.
Rilevante è pure la
circostanza, già evidenziata in precedenza, che i denti incisali inferiori
lussati “erano ancora in bocca dopo l’evento infortunistico”, per cui
non sono caduti e non si sono rotti il 10 gennaio 2006, contrariamente a quanto
riportato sul formulario di avviso dell’infortunio.
L’estrazione dei denti 31 e 41 e l’innesto di una protesi parziale
inferiore va pertanto ricondotta alla presenza della parodontosi, diagnosticata
dal medico fiduciario, e non all’avvenimento del 10 gennaio 2006.
Va a questo proposto rilevato che con sentenza del 10 ottobre 2003
nella causa B. (K 82/03), il TFA ha affermato:
"
4.
Les premiers juges soutiennent toutefois que,
même si l'atteinte dont a été victime la recourante revêt la qualité d'un
accident, le lien de causalité adéquate entre celle-ci et le dommage subi doit
être nié, compte tenu de l'état antérieur de la dent lésée.
De son côté, la recourante objecte que sa dent,
même cariée, ne posait aucun problème pour manger et ne provoquait aucune
douleur. La dent ayant résisté plusieurs années dans ces conditions,
l'intéressée soutient que c'est bel et bien la pression anormale survenue au
contact de la coquille de noix qui a provoqué la lésion.
4.2
En l'espèce, la recourante s'est brisé une
dent en mordant sur un morceau de coquille, de sorte que cet événement est en
relation de causalité naturelle avec l'atteinte à la santé subie par l'assurée.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère adéquat du lien de
causalité entre le fait constitutif d'un accident et la survenance d'un dommage
dentaire ne peut être nié que s'il y a lieu d'admettre que la dent se fût
brisée même en l'absence d'une sollicitation anormale (ATF 114 V 170 consid. 3b).
Or, le docteur K.________ a indiqué que les deux prémolaires concernées étaient solidarisées, que la première était vivante, mais que la
seconde était dévitalisée. De plus, cette dernière présentait une grosse carie
avec fracture de la racine. Ainsi, avant l'accident, cette dent était déjà
perdue et aurait pu se casser à n'importe quel moment (procès-verbal de
comparution
personnelle du 6 janvier 2003). L'avis du docteur
K.________ est entièrement partagé par le docteur P.________ (rapport du 25
avril 2002). On ne saurait dès lors admettre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 15 février 2002
et le dommage subi par la recourante.”
In concreto il fiduciario ha accertato che già prima
dell’avvenimento del 10 gennaio 2006 i denti 31 e 41, affetti da parodontosi,
avrebbero dovuto essere estratti. I denti, anche se permettevano una
masticazione regolare, erano irrecuperabili, la paziente aveva una pessima
igiene orale, aveva perso quasi tutti i denti e soffre di una parodontosi
generalizzata (doc. 12).
Come rileva la Cassa in sede di osservazioni, dagli atti emerge inoltre
che la ricorrente da oltre 15 anni non si recava da un dentista per controlli
periodici, che i denti 31 e 41 non erano né sani né trattati, che non sono
caduti in seguito all’infortunio, ma sono rimasti lussati e che avrebbero
potuto essere salvati.
Va qui
rammentato che l’art. 57 LAMal prevede che,
"
4.
Il medico
di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine
medico come pure su problemi relativi alla
rimunerazione e
all’applicazione delle tariffe. Esamina in
particolare se sono
adempite le condizioni d’assunzione d’una
prestazione da parte
dell’assicuratore.
5.
Il medico di
fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il
fornitore di prestazioni e le rispettive
federazioni possono impartirgli
istruzioni."
La LAMal
attribuisce quindi un ruolo importante al medico fiduciario, divenuto un organo
di applicazione dell'assicurazione malattia sociale. Il medico fiduciario si
occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento
(cfr. Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],. p. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli
assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire
all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato
dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001
nella causa V. K87/00 p. 4 consid. 2d e dottrina citata).
In queste circostanze, questo TCA deve concludere che a giusta
ragione l’assicuratore ha negato il nesso di causalità adeguata tra l’evento
del 10 gennaio 2006 e l’estrazione dei denti 31 e 41 con conseguente
allestimento della protesi parziale inferiore.
Una visita da parte del medico fiduciario oppure l’allestimento di
una perizia, nonché l’assunzione di ulteriori prove si rivela superflua in
ragione degli accertamenti effettuati da questo Tribunale che permettono di
decidere senza la necessità di assumere ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Su questo punto la decisione della Cassa merita conferma.
2.12
Rimane da
esaminare se l’assicuratore, oltre alla riparazione ed al ribasamento della protesi
superiore, deve intervenire e assumersi i costi di una nuova protesi in
sostituzione di quella danneggiata.
Per
l’art. 32 cpv. 1 LAMal le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo
metodi scientifici.
A norma
dell’art. 56 cpv. 1 LAMal il fornitore di prestazioni deve limitare le
prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.
Con
sentenza pubblicata in DTF 128 V 54 l'Alta Corte, a proposito del ripristino
della funzione masticatoria dopo terapia di una parodontite giovanile
progressiva ha stabilito che l’inserzione di impianti dentari, quand’anche
presentante certi vantaggi, nei confronti della consegna di protesi amovibili,
notevolmente meno costose, non costituisce una terapia economica. Nel caso in
cui più trattamenti siano possibili, occorre procedere ad una ponderazione tra i
costi ed i benefici del trattamento. Se uno dei trattamenti previsti permette
di raggiungere lo scopo (in concreto il ristabilimento della funzione
masticatoria tramite la riparazione della vecchia protesi) in maniera più
economica, l’assicurato non ha diritto al rimborso dei costi del trattamento
più oneroso (DTF 128 V 54 consid. 2, DTF 124 V 200 consid. 3, cfr. anche DTF
127.
V 336).
Nel caso
di specie la scelta non deve essere effettuata tra un impianto fisso ed uno
amovibile, bensì tra la semplice riparazione della protesi amovibile e la sua
sostituzione.
Inizialmente
la ricorrente nel formulario sull’avviso di sinistro aveva indicato che la
caduta aveva provocato la completa rottura della dentiera superiore, mentre in
sede di opposizione ha evidenziato che l’impatto è stato tale da “mandare in
frantumi la protesi dentaria della mascella superiore” (doc. 16).
Interpellato
in merito circa il motivo per il quale la protesi superiore, riparata e
ribasata il giorno seguente l’evento del 10 gennaio, fosse da sostituire (doc.
VII), il medico curante, anche in questo caso, è stato assai succinto e non ha
indicato precisamente per quale motivo la protesi, riparata e basata dovrebbe
essere sostituita da una nuova, se non affermando di aver inizialmente predisposto
delle misure terapeutiche immediate, per far sì che la paziente non girasse
sdentata, e di ritenere la sostituzione necessaria per il ripristino della
funzione masticatoria ed estetica (doc. VIII).
Da parte sua il medico fiduciario ha perentoriamente affermato che “lediglich
die Reparatur mit Unterfütterung der Oberkiefertotalprothese ist zu übernehmen”
ed ha aggiunto che “hier wird versucht auf Kosten der KK eine Sanierung zu
machen” (doc. 12).
In
concreto, la tesi dell’insorgente secondo cui la protesi sarebbe andata “completamente
in frantumi” (cfr. ricorso pag. 9) viene smentita dalla circostanza che il
curante ha potuto ripararla e ribasarla senza che vengano fatti valere
particolari impedimenti. Allo stesso modo l’affermazione secondo cui l’impatto
ha provocato la caduta di tutta la dentatura (cfr. ricorso pag. 2), oltre ad
essere stata smentita dal curante (“i denti incisali inferiori lussati,
erano ancora in bocca dopo l’evento infortunistico”), non può di sicuro
valere per la mascella superiore, dove l’insorgente è priva di denti (cfr. doc.
2)
La circostanza che il
curante abbia potuto riparare e ribasare la protesi, senza eccessivi problemi,
indica piuttosto che la soluzione adottata era adeguata ed appropriata e non
comprometteva la masticazione della ricorrente.
Del resto la Cassa non è
tenuta ad assumersi i costi di una nuova protesi laddove, come nel caso
concreto, la medesima era ormai vecchia (da 15 anni l’interessata non andava
dal dentista) e pertanto sarebbe stata, comunque, da sostituire. Indicativo in
tal senso è ancora il silenzio del curante laddove non ha risposto alla
richiesta di voler precisare se la protesi, prima del 10 gennaio 2006, fosse
perfettamente funzionante. Certo, in precedenza lo specialista non aveva mai
visitato la ricorrente. Tuttavia, sulla base della sua esperienza avrebbe
potuto stabilire lo stato in cui si trovava la protesi prima dell’evento
litigioso.
Va qui, abbondanzialmente,
menzionata la sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa J., (K 126/01),dove il
Tribunale delle assicurazioni vodese ha rifiutato di far assumere alla Cassa i
costi per la ricostruzione di un ponte in oro e in porcellana, poiché
l’infortunio aveva provocato un danno unicamente alla protesi, mentre non aveva
prodotto alcun danno “corporale”. Il TFA non ha esaminato la questione,
poiché, ritenuto che il trattamento ha avuto luogo all’estero e che non vi
erano i presupposti per riconoscere la buona fede della ricorrente, il
trattamento non era da mettere a carico dell’assicurazione sociale.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo TCA deve concludere che la decisione della Cassa di ritenere
adeguata ed appropriata, oltre che nettamente più economica, la riparazione ed
il ribasamento della protesi va tutelata.
Va infine
evidenziato che la circostanza che la ricorrente è affiliata da quasi 50 anni presso
il medesimo assicuratore, al quale ha sempre puntualmente versato quanto
dovuto, è irrilevante per l’esito del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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