36.2006.228
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conformità delle norme cantonali di procedura con il diritto federale.
15 febbraio 2007Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.228
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conformità delle norme cantonali di procedura con il diritto federale.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 49 cpv. 1 COST
art. 117 COST
art. 65 LAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.228
cs
Lugano
15 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________
il 24 gennaio 2006 ha postulato, per lei e suo marito, la concessione del
sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l’anno 2006 (doc. 1).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 30
giugno 2006, rispettivamente decisione su reclamo del 26 ottobre 2006 (doc. 4),
poiché il formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato
tardivamente.
C. Con
ricorso del 21 novembre 2006, RI 1 hanno contestato la predetta decisione
indicando di aver contattato più volte il Comune di domicilio per ottenere il
formulario di richiesta del sussidio, ma di averlo ricevuto solo nel corso del
mese di gennaio. Gli insorgenti fanno inoltre valere che l’unico motivo per il
quale non hanno ottenuto l’aiuto statale, è di natura formale. Essi sostengono
che far dipendere il riconoscimento o l’erogazione di un sussidio da un
semplice formalismo è urtante poiché vanifica il senso e lo scopo della
prestazione sociale. L’art. 28 cpv. 2 LCAMal dovrebbe essere interpretato non
grammaticalmente, ma secondo il suo scopo (doc. I).
D. Con
osservazioni 13 dicembre 2006 l’amministrazione propone di respingere il
ricorso, con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
E. Pendente
causa il TCA ha interpellato il Comune di __________ (doc. V). Le parti hanno
potuto esprimersi in merito (doc. VII).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante
ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,
120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino
in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art.
40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento
determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della
stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28
LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
5. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio 2006, è stata inoltrata il 25 gennaio 2006
tramite raccomandata (cfr. busta d’intimazione allegata al doc. 1).
Di
per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Gli insorgenti avrebbero dovuto presentare il
formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2005.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso dei ricorrenti),
l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Va
pertanto esaminato se gli assicurati possono far valere un motivo che
giustifica il loro ritardo (cfr. art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal).
6. L’art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi
giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno
a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa
J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella
causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore
aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S. 36.2005.116) l’assenza di una
decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a
motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato
per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 nella causa F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
7.
Gli assicurati fanno innanzitutto valere di aver sempre ricevuto i formulari
direttamente dall’IAS e di aver atteso, invano, anche in questa occasione la
trasmissione.
Con
riferimento al concetto della buona fede derivante dalla mancata trasmissione
dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio, quale
scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, nella sentenza del 3
ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha precisato che:
“… L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle
persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima
decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei
formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la
mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere
il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato
nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre
2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere
agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio.
L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo
per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in più occasioni (cfr. da ultimo STCA del 18
gennaio 2007 nella causa V., inc. 36.2006.219).
Del
resto, nel caso di specie i ricorrenti affermano di aver domandato in più
occasioni la trasmissione del formulario per la richiesta di sussidio del 2006
al proprio Comune di domicilio, quando il termine per l’inoltro non era ancora
scaduto.
In
particolare dall’impugnativa emerge che la moglie avrebbe telefonato in Comune
nel corso del mese di novembre 2005 affinché fosse inviato loro il chiesto
formulario. Il funzionario avrebbe risposto che il formulario sarebbe stato
inviato a breve. Non avendo ottenuto quanto domandato, i ricorrenti avrebbero
contattato in altre due occasioni, questa volta nel corso del mese di dicembre
2005, la suddetta cancelleria. Il formulario sarebbe tuttavia stato trasmesso
solo nel corso del mese di gennaio 2006.
Interpellato
in merito da questo Tribunale, il Municipio del Comune di domicilio, tramite il
suo segretario, ha precisato che competenti a rilasciare informazioni circa le
richieste dei sussidi di Cassa malati, sono gli addetti dell’Ufficio controllo
abitanti e a volte l’Ufficio sociale. I tre funzionari incaricati di questo compito
hanno affermato di poter escludere quanto riportato dai ricorrenti, aggiungendo
che “una dimenticanza è sempre possibile ma dopo tre richieste è esclusa.”
Il segretario ha inoltre evidenziato che di regola alle persone che richiedono
il formulario, lo stesso viene consegnato subito se si presentano agli
sportelli e, in caso di richiesta telefonica, viene inviato in giornata o, al
più tardi, il primo giorno lavorativo seguente (doc. VI).
Chiamati
a presentare osservazioni scritte in merito i ricorrenti sono rimasti silenti,
mentre l’UAM si è riconfermato nelle sue precedenti osservazioni (doc. VIII).
8. Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione
di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove
(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
9. Nel
caso di specie dalle affermazioni del segretario del Comune di domicilio,
emerge che può essere escluso che i ricorrenti abbiano, in tre occasioni,
contattato i funzionari comunali prima dello scadere del termine per l’inoltro
Considerandi
del sussidio senza ottenere il formulario richiesto.
Infatti,
di regola il formulario viene immediatamente trasmesso a chi ne fa richiesta.
Pur non escludendo la possibilità di una dimenticanza, le persone preposte
hanno categoricamente negato cha sia possibile dimenticare di trasmettere
l’istanza se interpellate in tre occasioni (doc. VI).
Gli
insorgenti sono rimasti silenti e non hanno apportato prove in senso contrario
(doc. VII).
In
queste circostanze non è ravvisabile un comportamento negligente da parte dei
funzionari preposti a fornire informazioni ai cittadini che chiedono di poter
ottenere il formulario del sussidio.
10.
Gli
insorgenti sostengono inoltre di aver diritto, materialmente, al sussidio, ma
che per meri motivi formali (ritardo nell’inoltro dell’istanza), non lo possono
ottenere. Con il ricorso propongono di interpretare l’art. 28 cpv. 2 LCAMal
(per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo scopo (“Sinn und Zweck der
Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo delle prestazioni sociali
è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni
economiche modeste.
La
questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio
2006.
(inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che, per quanto
concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di sussidio, i
Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto
adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.
Per
l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi
sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di
cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta
particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento
delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano
adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano
regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli
assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82
capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni
forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati
beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di
politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha
effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni
regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha
inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza,
quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui
fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale
(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126
I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con
riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.
252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella
LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione
da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è
disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate
sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta”
(cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il
sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola
il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal
prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché
il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni
vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile
unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio
del versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare l’art. 28 cpv. 2
LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la
lettera, va evidenziato che il significato di una norma deve
essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro,
l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso
non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono
risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma
litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag.
134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF
126.
III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121
V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429
consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique
VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V
5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228.
consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa
volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per
l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123.
V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
In
concreto, il testo della legge è chiaro.
Infatti,
come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza.
Ogni
altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe
inammissibile.
Del
resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove
il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo
della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle
condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze
economiche e familiari più recenti)."
In
queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta dai
ricorrenti.
La
decisione impugnata che dichiara tardiva l’istanza va di conseguenza
confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
11.
Gli
insorgenti fanno infine valere nuove prove. In particolare, oltre a richiamare
l’intero incarto dell’UAM, chiedono l’assunzione di testi ed ev. il
contraddittorio tra __________ ed i funzionari comunali (doc. I).
Alla
luce degli accertamenti esperiti da questo Tribunale e dalle chiare evidenze
istruttorie, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Infatti le
risposte del Comune di __________ sono chiare e non sono state contestate nel
merito dai ricorrenti malgrado la possibilità di presentare osservazioni
scritte (doc. VI).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
12.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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