Lexipedia

Decisione

36.2006.228

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conformità delle norme cantonali di procedura con il diritto federale.

15 febbraio 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio 2006, è stata inoltrata il 25 gennaio 2006

tramite raccomandata (cfr. busta d’intimazione allegata al doc. 1).

Di

per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Gli insorgenti avrebbero dovuto presentare il

formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2005.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso dei ricorrenti),

l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Va

pertanto esaminato se gli assicurati possono far valere un motivo che

giustifica il loro ritardo (cfr. art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal).

6. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi

giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno

a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa

J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore

aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S. 36.2005.116) l’assenza di una

decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a

motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato

per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 nella causa F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

7.

Gli assicurati fanno innanzitutto valere di aver sempre ricevuto i formulari

direttamente dall’IAS e di aver atteso, invano, anche in questa occasione la

trasmissione.

Con

riferimento al concetto della buona fede derivante dalla mancata trasmissione

dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio, quale

scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, nella sentenza del 3

ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha precisato che:

“… L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle

persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima

decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei

formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la

mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere

il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato

nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre

2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere

agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio.

L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo

per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in più occasioni (cfr. da ultimo STCA del 18

gennaio 2007 nella causa V., inc. 36.2006.219).

Del

resto, nel caso di specie i ricorrenti affermano di aver domandato in più

occasioni la trasmissione del formulario per la richiesta di sussidio del 2006

al proprio Comune di domicilio, quando il termine per l’inoltro non era ancora

scaduto.

In

particolare dall’impugnativa emerge che la moglie avrebbe telefonato in Comune

nel corso del mese di novembre 2005 affinché fosse inviato loro il chiesto

formulario. Il funzionario avrebbe risposto che il formulario sarebbe stato

inviato a breve. Non avendo ottenuto quanto domandato, i ricorrenti avrebbero

contattato in altre due occasioni, questa volta nel corso del mese di dicembre

2005, la suddetta cancelleria. Il formulario sarebbe tuttavia stato trasmesso

solo nel corso del mese di gennaio 2006.

Interpellato

in merito da questo Tribunale, il Municipio del Comune di domicilio, tramite il

suo segretario, ha precisato che competenti a rilasciare informazioni circa le

richieste dei sussidi di Cassa malati, sono gli addetti dell’Ufficio controllo

abitanti e a volte l’Ufficio sociale. I tre funzionari incaricati di questo compito

hanno affermato di poter escludere quanto riportato dai ricorrenti, aggiungendo

che “una dimenticanza è sempre possibile ma dopo tre richieste è esclusa.”

Il segretario ha inoltre evidenziato che di regola alle persone che richiedono

il formulario, lo stesso viene consegnato subito se si presentano agli

sportelli e, in caso di richiesta telefonica, viene inviato in giornata o, al

più tardi, il primo giorno lavorativo seguente (doc. VI).

Chiamati

a presentare osservazioni scritte in merito i ricorrenti sono rimasti silenti,

mentre l’UAM si è riconfermato nelle sue precedenti osservazioni (doc. VIII).

8. Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

9. Nel

caso di specie dalle affermazioni del segretario del Comune di domicilio,

emerge che può essere escluso che i ricorrenti abbiano, in tre occasioni,

contattato i funzionari comunali prima dello scadere del termine per l’inoltro

Considerandi

del sussidio senza ottenere il formulario richiesto.

Infatti,

di regola il formulario viene immediatamente trasmesso a chi ne fa richiesta.

Pur non escludendo la possibilità di una dimenticanza, le persone preposte

hanno categoricamente negato cha sia possibile dimenticare di trasmettere

l’istanza se interpellate in tre occasioni (doc. VI).

Gli

insorgenti sono rimasti silenti e non hanno apportato prove in senso contrario

(doc. VII).

In

queste circostanze non è ravvisabile un comportamento negligente da parte dei

funzionari preposti a fornire informazioni ai cittadini che chiedono di poter

ottenere il formulario del sussidio.

10.

Gli

insorgenti sostengono inoltre di aver diritto, materialmente, al sussidio, ma

che per meri motivi formali (ritardo nell’inoltro dell’istanza), non lo possono

ottenere. Con il ricorso propongono di interpretare l’art. 28 cpv. 2 LCAMal

(per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo scopo (“Sinn und Zweck der

Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo delle prestazioni sociali

è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni

economiche modeste.

La

questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio

2006.

(inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che, per quanto

concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di sussidio, i

Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto

adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi

sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di

cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli

assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82

capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni

forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati

beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di

politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza,

quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui

fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale

(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126

I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta”

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il

sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola

il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal

prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché

il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni

vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile

unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio

del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare l’art. 28 cpv. 2

LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la

lettera, va evidenziato che il significato di una norma deve

essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro,

l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso

non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono

risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma

litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag.

134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF

126.

III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121

V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338

consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429

consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique

VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V

5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228.

consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa

volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per

l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123.

V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247

consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b

e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro.

Infatti,

come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza.

Ogni

altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe

inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo

della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle

condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze

economiche e familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta dai

ricorrenti.

La

decisione impugnata che dichiara tardiva l’istanza va di conseguenza

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

11.

Gli

insorgenti fanno infine valere nuove prove. In particolare, oltre a richiamare

l’intero incarto dell’UAM, chiedono l’assunzione di testi ed ev. il

contraddittorio tra __________ ed i funzionari comunali (doc. I).

Alla

luce degli accertamenti esperiti da questo Tribunale e dalle chiare evidenze

istruttorie, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Infatti le

risposte del Comune di __________ sono chiare e non sono state contestate nel

merito dai ricorrenti malgrado la possibilità di presentare osservazioni

scritte (doc. VI).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

12.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster