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Decisione

36.2006.23

Sussidio 2006. Attività lucrativa iniziata da poco, reddito lordo convertito che non consente il sussidio.

22 febbraio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con

effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF

22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4. Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche

calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei

casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

A

proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di

questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re

M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re

T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso

dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il

Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

5. Nel

caso in esame rettamente l'amministrazione ha accertato il reddito conseguito

da RI 1 per la sua conversione lo impone l'art. 67 litt. d. RegLCAMal.

In

sostanza la ratio della legge impone il mantenimento del figlio, ancorché

maggiorenne ma in formazione, alla famiglia.

Va

rammentato (cfr anche la sentenza 7 marzo 2005 in re M., 36.2005.6) che se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo

per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA 19

maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

Per

le persone sole, quale la ricorrente deve essere considerata avendo compiuto il

diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della

persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--. In

virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone

sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al

momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe di principio ai genitori (in questo

senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15

marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.—

annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine

di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

L'art.

67 litt. d Reg.LCAMal riprende quest'obbligo dell'amministrazione.

6. Nel

caso della ricorrente la tessa ha terminato gli studi pur essendo ancora in

corso la completazione della sua formazione (dottorato). Il reddito di RI 1 deve

quindi essere calcolato dall'amministrazione per la successiva conversione.

Il

reddito da considerare è quello più prossimo all'anno per il quale il sussidio

è richiesto, addirittura - laddove possibile - quello dell'anno stesso di

sussidio.

In

concreto l'amministrazione ha correttamente ritenuto un reddito di CHF 2'833.30

che, come a comunicazione di RI 1, è oggi aumentato di CHF 80.-- mensili.

Ebbene tale reddito (CHF 2'833.30 + 80.--) convertito non permette la

concessione del sussidio siccome ne supera il valore. Per tale reddito lordo

conseguito le tabelle indicano un reddito imponibile teorico di CHF 25'000.--.

Il

giudice è vincolato alle norme e deve procedere come indicato pur nella

consapevolezza che il reddito conseguito - dopo anni di fatiche e di studi - è

esiguo e tale da rendere il premio della LAMal obbligatoria particolarmente

oneroso.

7. Va ancora aggiunto, alla luce delle argomentazioni contenute

nell’atto di ricorso, che l’autorità amministrativa non può, di principio, fare

uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo. Nella sentenza 11

ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo

cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.

49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la

determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità

di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del

Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12

novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

8. Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto. Nonostante l’applicazione della LPAmm, che non impone

gratuità della procedura al contrario della LPrTCA, non si fa carico di tassa

di giustizia e spese e non vengono allocate ripetibili. La presente è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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