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Decisione

36.2006.230

Richiesta di un sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria di base contro le malattie. Calcolo autonomo del reddito.

7 marzo 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno prodotto nuova documentazione, facendo valere la nascita

del terzo figlio nel corso del mese di dicembre. L’UAM si è espresso in merito,

ribadendo le sue motivazioni (doc. da X a XII).

F.Pendente causa il TCA ha richiamato

l’incarto fiscale dei ricorrenti ed ha posto alcune domande all’UAM (doc.

XVII). Con scritto 20 febbraio 2007 l’autorità cantonale ha proposto un nuovo

calcolo, concludendo per un reddito lordo di fr. 93'101.45 derivante dalla

tassazione 2004 a fronte di un reddito lordo di fr. 94'540.20 in caso di

calcolo autonomo del guadagno conseguito nel 2006 e ribadendo la richiesta di

respingere l’impugnativa (doc. XIX).

I ricorrenti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XX e XXI).

Considerandi

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.

Gli insorgenti nel loro reclamo avevano

indicato che desideravano un colloquio “per poter sistemare definitivamente

tutta la situazione.” Dagli atti non risulta che questo colloquio abbia

avuto luogo.

Nel ricorso gli insorgenti non sollevano nessuna contestazione in

merito.

La

questione non merita ulteriore approfondimento.

Infatti

il TFA con sentenza pubblicata in DTF 132 V 387, al consid. 5, a proposito del

diritto di essere sentito, ha affermato:

„6.1 Der Beschwerdegegner hat im vorinstanzlichen Verfahren denn auch

keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einsprachebehörde gerügt und

keinen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung gestellt und somit in

keiner Weise angezeigt, dass ihm an einem formell richtigen Verfahren mehr

liegt als an einer beförderlichen Verfahrenserledigung (vgl. BGE 119 V

218). Vielmehr hat er einzig Aktenedition verlangt, verbunden mit der

Möglichkeit, anschliessend dazu Stellung nehmen zu können.

(…)

6.3

Die Entscheidung über Einsichtsbegehren obliegt in erster Linie

derjenigen Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Akten gehören.

Da mit der Erhebung einer Beschwerde die Sache aufgrund des Devolutiveffekts in

den Zuständigkeitsbereich der Rechtsmittelinstanz übergeht, liegt es in deren Zuständigkeit,

die Akteneinsicht zu gewähren, zu verweigern und zu bestimmen, inwieweit

Kenntnis zu geben ist, wenn im Beschwerdefall Akteneinsicht verlangt wird

(nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Februar 1992, I 230/91; vgl. auch ZAK 1988 S. 38).

In der vorinstanzlichen Vernehmlassung vom 6. Februar 2004 hält die IV-Stelle fest, die genannten

Unterlagen befänden sich in den Akten und würden auf Gesuch hin ohne weiteres

zur Verfügung gestellt.

Das kantonale Gericht hätte somit über die Akteneinsicht mit der Möglichkeit

der betroffenen Partei, sich zu den fraglichen Unterlagen zu äussern, selber

befinden müssen und die Sache nicht zu deren Vollzug an die Verwaltung

zurückweisen dürfen.

Inoltre, il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha

stabilito che :

„1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf

mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche

Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts

vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993

S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich

das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6).

Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich

kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit

hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom

Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,

sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem

sie nicht mündlich angehört wurde.“

Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti

oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel

caso di specie gli insorgenti, in sede di ricorso, hanno ancora potuto far

valere le loro ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove gli

insorgenti, che del resto non chiedono più un “colloquio” hanno

nuovamente ribadito le loro motivazioni.

Il

TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.

nel merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è

quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite

di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato

fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante

ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,

120.

e 124 e l’art. 29 LCAMal).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

A

proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S.,

36.2003

; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T.,

entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F.,

36.2004

; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15

febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2

RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite

tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite

dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia

fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito

lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo

essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono

applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità

di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e

36.2003.116

nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la

possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche

se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella

causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione,

la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando

altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio

di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera,

non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto

con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di

trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93

nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui

l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva

conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo

Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la

sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70

nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella

causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella

causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del

Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

6.

Nel

caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il

2006.

sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2004, ossia la prima

tassazione determinante per i due coniugi (cfr. STCA del 24 settembre 2004,

inc. 36.2004.68), da cui emerge un reddito imponibile di fr. 38'400, superiore

a quello previsto per il diritto al sussidio del 2006 (cfr. consid. 3).

In

seguito al ricorso presentato al TCA, l’UAM ha effettuato il calcolo autonomo

del reddito conseguito nel 2006 al fine di stabilire se vi è stata una

diminuzione del reddito determinante per ottenere il sussidio.

Dal

calcolo dell’amministrazione e dagli atti prodotti dai ricorrenti emerge che il

reddito lordo nel 2006 ammonta a fr. 94'540.20, e meglio come segue:

salario

lordo marito (doc. A5+ A6) fr. 3'690 X 13

salario

lordo moglie (primi sei mesi; doc. A3) fr. 3'325 X 6

13.

ma

pro rata (primi sei mesi) fr. 3'325 X 6/12

salario

lordo moglie (luglio-dicembre: doc. A4) fr. 3'125.55 X 6

13.

ma

pro rata fr. 3'125.55 X 6/12

assegni

di custodia (primi sei mesi) fr. 398.75 X 6

assegni

di custodia (luglio-dicembre) fr. 374.85 X 6

reddito

lordo totale 94'540.20

A

fronte di un reddito lordo di fr. 94'540.20, l’UAM aveva inizialmente evinto

dalla tassazione 2004 un reddito netto di fr. 60'237 (cfr. doc. VIII).

In seguito agli accertamenti del TCA è emerso che oltre al reddito conseguito

dalla moglie e dal marito, nella tassazione 2004 figurava anche una perdita

aziendale dell’attività accessoria della moglie di fr. 2'000 e un’indennità

perdita di guadagno del marito di fr. 21'209 netti.

L’importo

lordo complessivo conseguito dai coniugi e tassato nel 2004 ammonta quindi a

fr. 93'101.45 (reddito moglie di fr. 47'397 + reddito marito di fr. 20'219 +

indennità di perdita di guadagno lorda di fr. 27'485.45 [Euro 17'847.69 X 1.54]

– la perdita aziendale di fr. 2'000 dell’attività accessoria della moglie). Da

rilevare a questo proposito che la circostanza sollevata in sede di

osservazioni secondo cui il reddito del marito (indennità perdita di guadagno e

liquidazione) è stato percepito e tassato in __________ ed è stato utilizzato

per debiti dei genitori non è rilevante sia perché figura nella tassazione 2004

(cfr. tassazione allegata al doc. 1), determinante per stabilire il diritto al

sussidio, sia perché se non si prendesse in considerazione questo importo la differenza

tra quanto conseguito nel 2006 e quanto conseguito nel 2004 sarebbe ancora

maggiore e il sussidio non sarebbe comunque dovuto (cfr. anche il consid. 5

circa le uniche deduzioni ammesse in caso di calcolo autonomo del reddito per

il 2006).

Siccome

questo importo è inferiore rispetto al reddito totale lordo conseguito nel

2006, l’art. 67 lett. m Reg. LCAMal non può entrare in considerazione e il

diritto al sussidio va esaminato unicamente sulla base del reddito determinante

per l’aliquota derivante dalla tassazione 2004 di fr. 38'400 per un reddito

determinante di fr. 39'000. Ossia un importo superiore rispetto a quello che dà

diritto al sussidio per l’intera famiglia.

Va

qui evidenziato come la nascita di un figlio, per giurisprudenza costante di

questo Tribunale, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 67 Reg. LCAMal

che permettono di calcolare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione

determinante. In particolare con sentenza del 27 novembre 2003 (inc.

36.2003

), il TCA ha stabilito:

“Occorre domandarsi – come questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto con la sentenza 6 febbraio

2002.

(36.2001.71) - se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che

prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la

delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con

l’adozione dell’art. 67 RCAMal. In particolare va esaminato se la nascita di un

figlio, al di fuori del matrimonio con obbligo assunto di versargli alimenti,

possa costituire un caso di applicazione della determinazione d’ufficio del

reddito dell’assicurato anche se lo stesso ricorrente rammenta come la sua

busta paga, nonostante l’aumentare del costo della vita, sia rimasta la stessa

avendo egli raggiunto i massimi salariali versati dal datore di lavoro. In caso

di risposta affermativa la decisione di non ricevibilità emanata

dall’amministrazione sarebbe da annullare e gli atti da rinviare alla stessa

per un riesame nel merito della fattispecie.

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.

Come già ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

nella sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II

pag. 91 e segg. in specie pag. 93):

“il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in

cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del

reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del

coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto

… la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la

cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od

ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure

LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha

così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie

delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per

motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI

rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza

sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza

finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita

di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere

ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che

– normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone

interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie

e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita

di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non

incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che

il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie

giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere

che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della

nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,

non appare giustificata."

Nel caso concreto non si può quindi ritenere, alla luce della costante

prassi di questo TCA, la nascita di un figlio quale elemento che permetta di

accertare da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, autonomamente ed

indipendentemente dai dati fiscali, il reddito dell’assicurato. A ragione X

lamenta un aumento delle spese per il mantenimento di Y, e queste spese sono

effettivamente rese verosimili dalla firma della Convenzione agli atti, si

tratta di un aumento delle uscite per il ricorrente e non invece di una

diminuzione delle entrate che, alla luce della giurisprudenza, avrebbe invece

permesso all’UAM di esaminare autonomamente il reddito. Purtroppo non è

possibile ritenere applicabile l’art. 67 RegLCAMal al caso di specie,

l’assicurato potrà, semmai, per il futuro fare valere gli alimenti versati alla

piccola Y. Il fatto che la figlia sia nata al di fuori del matrimonio, e che

l’assegno famigliare venga percepito dalla madre della bambina, non muta

l’esito della procedura. Non sarebbe infatti giustificato un trattamento

differenziato del padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio rispetto

a quello nato nell’ambito del matrimonio. In effetti anche se Y fosse nata

all’interno del matrimonio dell’assicurato egli non potrebbe, alla luce della

giurisprudenza citata, ottenere l’applicazione dell’art. 67 RegLCAMal. La

nascita di un figlio deve essere trattata in maniera uguale sia che la nascita

sia avvenuto nell’ambito dell’unione coniugale che al di fuori di essa.”

Va

ancora rilevato che la circostanza che nell’anno precedente i ricorrenti hanno

ottenuto il sussidio non modifica la situazione. Infatti, questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi

negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso nel caso

36.2005.117

del 24 ottobre 2005 nella causa S. nei seguenti termini:

" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato

riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per

il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003)

le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale

malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il

2003.

che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito

determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per

il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di

sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il

ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della

buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza

36.2005

-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114

cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo

fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima

fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando,

assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni

o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter

ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella

correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino

di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge (STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per

determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della

buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato

una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda

di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale

faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono

date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di

prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente

la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i

medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito.

Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso

nel 2003 e nel 2004."

Per cui il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il

sussidio ai ricorrenti, non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre

la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione

della buona fede.

Ininfluente per l’esito del ricorso è anche la tassazione 2005, sia

perché non ancora emessa (cfr. doc. X: “vi invio copia degli stipendi 2005

per la dichiarazione in corso […]”), sia perché, comunque, determinante per

il calcolo del sussidio in concreto è la tassazione 2004 (cfr. STCA del

24.

settembre 2004, inc. 36.2004.68).

Infine la circostanza che l’UAM non ha ancora deciso circa il

sussidio del 2007 (e che in futuro, dal 1.5.2007, cfr. doc. X e XXI, ci sarà

solo lo stipendio del marito) non ha alcuna influenza sull’esito della presente

vertenza.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

7.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento

dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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