36.2006.236
Ricorso per denegata giustizia.
8 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2006.236
Data decisione, Autorità:
08.01.2007, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
RICORSO
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.236
cs
Lugano
8 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2006
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
scritto del 24 novembre 2006 RI 1, assicurato contro le malattie presso la
Cassa malati CO 1, si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA). Dopo aver spiegato di percepire una prestazione assistenziale di fr.
1'517 al mese e di aver diritto ad un sussidio mensile di fr. 260 per il
pagamento dell’assicurazione di base, l’interessato ha rilevato di aver
ricevuto, in data 24 ottobre 2006, due precetti esecutivi dalla CO 1,
contenenti debiti apparentemente già figuranti su altri precetti fatti spiccare
in precedenza. L’assicurato ha inoltre evidenziato che a seguito
dell’emanazione dei citati precetti esecutivi la Cassa ha sospeso le
prestazioni derivanti dall’assicurazione di base. L’interessato ha chiesto se
l’agire dell’assicuratore non configuri un tentativo di truffa (doc. I).
B. Con
risposta del 20 dicembre 2006 la CO 1 rileva di essere incorsa in un errore di
trascrizione dell’ammontare dovuto dall’insorgente e riportato in maniera non
corretta in un precetto esecutivo e di aver già proceduto alla correzione (doc.
III).
C. Il
28 dicembre 2006 l’interessato ha ribadito la richiesta di annullare la
procedura avviata dalla Cassa (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
Considerandi
2.
Dagli
atti emerge che sulla base di due precetti esecutivi fatti spiccare nei
confronti dell’insorgente, la Cassa, con due scritti del 20 novembre 2006, ha
informato RI 1 della sospensione del pagamento delle prestazioni fino al totale
pagamento del debito.
Il
24.
novembre 2006 l’interessato, oltre a rivolgersi a questo Tribunale, si è
opposto alla sospensione con scritto trasmesso all’assicuratore (doc. A6).
Si
pone pertanto la questione a sapere se l’assicurato poteva ricorrere al TCA e,
in caso di risposta negativa, se nel caso di specie vi sono gli estremi di una
denegata e/o ritardata giustizia.
3.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
L’art.
56.
cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
4.
Nel caso di specie l’assicurato si è
opposto ai due scritti del 20 novembre 2006 tramite i quali la Cassa ha sospeso
il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di base. Dagli atti
non risulta alcuna decisione su opposizione in merito alle censure sollevate
dall’interessato, il quale, di conseguenza, non poteva rivolgersi direttamente
al TCA, fatto salvo il ricorso per denegata giustizia di cui si dirà in seguito
(cfr. citati art. 52 e 56 LPGA).
Nella misura in cui l’assicurato intende contestare innanzi a questo
Tribunale gli scritti del 20 novembre 2006 o l’emissione dei due precetti
esecutivi il ricorso si rivela irricevibile in assenza di una decisione su
opposizione impugnabile.
Va
ora esaminato se nel caso di specie vi è una ritardata o denegata giustizia.
5.
Come visto l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione
vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108.
V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4.
mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Il
TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o
ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
6.
Nel caso di specie l’assicuratore ha fatto
spiccare due precetti esecutivi il 20 ottobre 2006. In data 20 novembre 2006 ha
avvisato l’assicurato della sospensione del pagamento delle prestazioni
derivanti dall’assicurazione di base (doc. A1). Quattro giorni dopo
l’interessato si è opposto ed ha scritto al TCA descrivendo quanto accaduto.
In queste condizioni non può essere ravvisata una denegata od una
ritardata giustizia. L’assicuratore non ha infatti oggettivamente avuto il
tempo materiale per emanare una decisione su opposizione poiché l’opposizione alla
Cassa e il ricorso al TCA sono stati inoltrati lo stesso giorno.
Tuttavia,
vista la gravità della misura (sospensione delle prestazioni derivanti dalla
LAMal), questo TCA invita l’assicuratore ad emanare le decisioni di sua
competenza in tempi brevi.
Per
quanto concerne l’accusa di tentativo di truffa da parte dell’assicuratore, sollevata
con il ricorso (cfr. doc. I), non spetta al TCA entrare nel merito.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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