36.2006.238
Richiesta sussidio 2006 inoltrata tardivamente che ripeterebbe istanza trasmessa nel 2005 ma non pervenuta all'amministrazione. Assenza di una prova dell'invio tempestivo. Ritardo ingiustificato.
24 gennaio 2007Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.238
Data decisione, Autorità:
24.01.2007, TCA
Titolo:
Richiesta sussidio 2006 inoltrata tardivamente che ripeterebbe istanza trasmessa nel 2005 ma non pervenuta all'amministrazione. Assenza di una prova dell'invio tempestivo. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 53 RLCAMAL
art. 55 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.238
ir/td
Lugano
24 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 3 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1968, coniugato con __________, 1967, e padre di __________, 1994, e __________,
1997, ha postulato, con formulario pervenuto all'amministrazione il 2 maggio
2006, la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria 2006.
La
domanda è stata respinta siccome tardiva così come il successivo reclamo
rigettato con decisione 3 novembre 2006.
B. Con
atto 9 novembre 2006, rivolto all'amministrazione e da questa trasmesso al
Tribunale, RI 1 ha rammentato di aver inoltrato regolarmente la sua domanda di
sussidio 2006 ma "Avendo ricevuto da voi la risposta che l'istanza non era
registrata, l'ho rifatta. Di qui il ritardo". Il 22 novembre 2006 RI 1 si
è aggravato al TCA contro la decisione 3 novembre 2006 dell'UAM.
Nell'impugnativa
Fatti
i signori RI 1 ribadiscono l'inoltro regolare della domanda di sussidio a
novembre 2005, domanda che non sarebbe pervenuta all'amministrazione. Di qui la
nuova richiesta formulata nel 2006. I signori RI 1 segnalano grandi difficoltà
economiche.
Con
osservazioni 22 dicembre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa. Ai
ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di ulteriori prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante
ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,
120.
e 124 e l’art. 29 LCAMal).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44.
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi
per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6.
Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del
2006.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. I ricorrenti risultano tassati in via ordinaria
regolarmente. La domanda di riduzione del premio doveva essere inoltrata entro
la fine del 2005 e quella pervenuta il 2 maggio 2006 appare quindi fuori dai
termini di legge. Non risulta poi che le entrate dei ricorrenti siano mutate
nel corso del 2006 in modo da giustificare, come richiede la lett. d. dell'art.
45.
Reg. LCAMal, il ritardo. La domanda quindi doveva essere introdotta entro
fine 2005, ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004,
dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3
della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente
degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31
dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non
dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati
che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella
loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal –
art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per
l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti)."
Alla
luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente una domanda
di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2005, come ritengono i ricorrenti,
o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la
richiesta di sussidio inoltrata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo
caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile.
7.
Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di
procedura per le cause proposte dinanzi al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni per il rinvio dell’art. 76 LCAMal, complesso normativo che prevede
– analogamente alla LPAmm – la massima dell’officialità, il principio
inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso
Marco Borghi e Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad
art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,
U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo
2001.
nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164.
consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto
e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt
ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden
kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo
d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che
da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,
chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita
deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125
III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère
pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui
voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264
consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à
l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In
senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
8.
Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,
il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di
una persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Come
desumibile dalla sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005:
" 9. Nel caso in discussione il giudice
delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni
relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor __________,
intervenuto all’udienza, ha precisato come:
" … l'amministrazione proceda (alla) …
trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la
possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente
e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,
può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per
l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del
destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero
di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è
indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso
la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
Il signor __________ ha prodotto agli atti, in corso d’udienza, lo
scritto datato 13 settembre 2004 (e quindi pervenuto nei giorni immediatamente
seguenti) destinato alle cancellerie comunali dei Comuni Ticinesi accompagnante
la trasmissione dei formulari da depositare presso i Comuni stessi.
Per il caso specifico della ricorrente il collaboratore dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha evidenziato:
" … l'esistenza dei tre formulari di
richieste di sussidio 2005, tutti con l'etichetta mentre osserva come sia
impossibile che RI 1 abbia ottenuto la spedizione diretta del formulario con le
relative etichette perché per l'anno 2005 la tassazione di riferimento è la
2001/2002. Quindi l'accesso da parte dell'UAM ai dati fiscali era riferito a
quella tassazione e sulla scorta dei risultati di quell'analisi sono stati
spediti i formulari. RI 1 nata nel 1985 non può avere redatto la dichiarazione
fiscale fondata sul periodo di computo 1999/2000 poiché all'epoca non aveva
ancora l'età per farlo."
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
" … per l'anno 2005 dei circa 50'000
formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto
2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie
comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di
sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per
posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta
semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma
l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il
suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persona di cui 12 si occupano dei
sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni
sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri
servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene
ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta
perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In
seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la
documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati
fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa
suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto
fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella
quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza
assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla
scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del
periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata."
9.
Nel
caso concreto nonostante la possibilità offerta a più riprese,
dall’amministrazione prima e dal Tribunale poi, ai ricorrenti di offrire prove
e di esprimersi in merito alla causa, non sono state prodotte agli atti prove
relative all’inoltro tempestivo, nei termini fissati dalla legge ossia entro il
31.
dicembre 2005, della domanda di riduzione dei premi a mano dell’apposito
formulario. In sostanza dunque la domanda di riduzione del premio datata 2006 e
pervenuta nel 2006 all’amministrazione appare intempestiva e non é dimostrato
l’inoltro tempestivo di una domanda precedentemente alla fine del 2005.
10.
L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni
comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche
richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza
dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato
chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in
precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di
una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato
fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.
36.2002
), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella
causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo
Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante
il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3
ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa
all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto
2004.
per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di
X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti
che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a
fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione
relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) …
all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel
2004.
– potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione
fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della
LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da
quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
11.
Nel caso concreto la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal
convincimento, o meglio dalla certezza dei ricorrenti, di avere tempestivamente
inoltrato la domanda ancora nel 2005, pur senza avere operato l’invio per
scritto raccomandato (circostanza questa non esatta dalla legge ma opportuna
siccome – come indicato in precedenza – l’onere della prova dell’avvento invio
tocca all’assicurato). La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento
degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo
giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse
stata adeguatamente prodotta, o se fossero stati indicati al Tribunale elementi
tali da rendere sufficientemente dimostrato il tempestivo inoltro della domanda
di riduzione del premio, e l’onere della mancata prova come detto ricade sui
ricorrenti, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2006, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo
ritardo.
12.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va, purtroppo, respinto pur nella
consapevolezza di un reddito imponibile decisamente contenuto e la presenza di difficoltà
economiche con due figli da crescere. Il giudice deve applicare le norme volute
dal legislatore ed interpretate conformemente a giurisprudenza. La reiezione
dell’impugnativa non comporta carico di tassa di giustizia e spese
all’assicurata e neppure riconoscimento di ripetibili all’amministrazione
vincente in causa.
13.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132.
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento
dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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