Lexipedia

Decisione

36.2006.238

Richiesta sussidio 2006 inoltrata tardivamente che ripeterebbe istanza trasmessa nel 2005 ma non pervenuta all'amministrazione. Assenza di una prova dell'invio tempestivo. Ritardo ingiustificato.

24 gennaio 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i signori RI 1 ribadiscono l'inoltro regolare della domanda di sussidio a

novembre 2005, domanda che non sarebbe pervenuta all'amministrazione. Di qui la

nuova richiesta formulata nel 2006. I signori RI 1 segnalano grandi difficoltà

economiche.

Con

osservazioni 22 dicembre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa. Ai

ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l'assunzione di ulteriori prove.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è

quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite

di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato

fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante

ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,

120.

e 124 e l’art. 29 LCAMal).

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione

(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da

sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

44.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi

per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6.

Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del

2006.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. I ricorrenti risultano tassati in via ordinaria

regolarmente. La domanda di riduzione del premio doveva essere inoltrata entro

la fine del 2005 e quella pervenuta il 2 maggio 2006 appare quindi fuori dai

termini di legge. Non risulta poi che le entrate dei ricorrenti siano mutate

nel corso del 2006 in modo da giustificare, come richiede la lett. d. dell'art.

45.

Reg. LCAMal, il ritardo. La domanda quindi doveva essere introdotta entro

fine 2005, ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004,

dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3

della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente

degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31

dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non

dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati

che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella

loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal –

art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente una domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2005, come ritengono i ricorrenti,

o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la

richiesta di sussidio inoltrata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo

caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile.

7.

Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale

delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di

procedura per le cause proposte dinanzi al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni per il rinvio dell’art. 76 LCAMal, complesso normativo che prevede

– analogamente alla LPAmm – la massima dell’officialità, il principio

inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso

Marco Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,

U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo

2001.

nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164.

consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto

e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt

ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden

kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo

d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che

da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,

chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita

deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,

faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence

de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125

III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe

inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère

pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui

voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264

consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à

l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

8.

Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di

una persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Come

desumibile dalla sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005:

" 9. Nel caso in discussione il giudice

delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni

relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor __________,

intervenuto all’udienza, ha precisato come:

" … l'amministrazione proceda (alla) …

trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la

possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente

e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,

può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per

l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di

una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del

destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero

di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel

corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che

nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome

della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso

la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

Il signor __________ ha prodotto agli atti, in corso d’udienza, lo

scritto datato 13 settembre 2004 (e quindi pervenuto nei giorni immediatamente

seguenti) destinato alle cancellerie comunali dei Comuni Ticinesi accompagnante

la trasmissione dei formulari da depositare presso i Comuni stessi.

Per il caso specifico della ricorrente il collaboratore dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha evidenziato:

" … l'esistenza dei tre formulari di

richieste di sussidio 2005, tutti con l'etichetta mentre osserva come sia

impossibile che RI 1 abbia ottenuto la spedizione diretta del formulario con le

relative etichette perché per l'anno 2005 la tassazione di riferimento è la

2001/2002. Quindi l'accesso da parte dell'UAM ai dati fiscali era riferito a

quella tassazione e sulla scorta dei risultati di quell'analisi sono stati

spediti i formulari. RI 1 nata nel 1985 non può avere redatto la dichiarazione

fiscale fondata sul periodo di computo 1999/2000 poiché all'epoca non aveva

ancora l'età per farlo."

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

" … per l'anno 2005 dei circa 50'000

formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto

2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie

comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di

sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per

posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta

semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma

l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il

suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persona di cui 12 si occupano dei

sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni

sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri

servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene

ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta

perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In

seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la

documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati

fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa

suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto

fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella

quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza

assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

9.

Nel

caso concreto nonostante la possibilità offerta a più riprese,

dall’amministrazione prima e dal Tribunale poi, ai ricorrenti di offrire prove

e di esprimersi in merito alla causa, non sono state prodotte agli atti prove

relative all’inoltro tempestivo, nei termini fissati dalla legge ossia entro il

31.

dicembre 2005, della domanda di riduzione dei premi a mano dell’apposito

formulario. In sostanza dunque la domanda di riduzione del premio datata 2006 e

pervenuta nel 2006 all’amministrazione appare intempestiva e non é dimostrato

l’inoltro tempestivo di una domanda precedentemente alla fine del 2005.

10.

L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche

richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in

precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.

36.2002

), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3

ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa

all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto

2004.

per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di

X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti

che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a

fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione

relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) …

all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel

2004.

– potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione

fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della

LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da

quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo

nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

11.

Nel caso concreto la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal

convincimento, o meglio dalla certezza dei ricorrenti, di avere tempestivamente

inoltrato la domanda ancora nel 2005, pur senza avere operato l’invio per

scritto raccomandato (circostanza questa non esatta dalla legge ma opportuna

siccome – come indicato in precedenza – l’onere della prova dell’avvento invio

tocca all’assicurato). La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento

degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, o se fossero stati indicati al Tribunale elementi

tali da rendere sufficientemente dimostrato il tempestivo inoltro della domanda

di riduzione del premio, e l’onere della mancata prova come detto ricade sui

ricorrenti, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2006, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo.

12.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va, purtroppo, respinto pur nella

consapevolezza di un reddito imponibile decisamente contenuto e la presenza di difficoltà

economiche con due figli da crescere. Il giudice deve applicare le norme volute

dal legislatore ed interpretate conformemente a giurisprudenza. La reiezione

dell’impugnativa non comporta carico di tassa di giustizia e spese

all’assicurata e neppure riconoscimento di ripetibili all’amministrazione

vincente in causa.

13.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento

dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster