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Decisione

36.2006.24

Ricorso dell'assicurato che vuole la cancellazione di esecuzioni a suo carico avviate dalla Cassa per premi e partecipazioni nell'obbligatoria in parte sorrette da decisioni già emesse da tempo. Deneg

2 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il suo oggetto – sufficiente e trasmesso per una risposta di causa

all’assicuratore;

- che

CO 1 ha inoltrato – dopo conveniente proroga del termine – due distinti

allegati di risposta imponendo conseguentemente a questo Tribunale

registrazione di nuovo incarto riferita – oltre alle pretese relative ai premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie - anche all’assicurazione

complementare retta dalla LCA;

- che

il merito delle pretese di RI 1 relative alle coperture complementari viene

evaso con giudizio separato odierno;

- che

CO 1 Cassa Malati e __________ - assicuratore delle prestazioni complementari

all’assicurazione obbligatoria - postulano entrambe la reiezione delle

richieste di RI 1 formulate sia a nome proprio che a nome della moglie __________;

- che

in dettaglio – per quanto qui attiene alle coperture obbligatorie –

l’assicuratore evidenzia come l’ACB __________ “aveva come oggetto i premi

dell’assicurazione obbligatoria di RI 1 per i mesi da gennaio a dicembre 2001”

quando il ricorrente era affiliato con franchigia di CHF 600.— (rischio

infortuni incluso) ed un premio di CHF 218,20 da cui dedurre l sussidio di CHF

187,50 e con conseguente premio netto mensile di CHF 30,70;

- che,

secondo CO 1, con decisione 5 marzo 2001 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

ha comunicato l’assicuratore dell’assunzione dei premi, partecipazioni e

franchigia, limitatamente alla copertura obbligatoria, per il signor RI 1 e la

sua famiglia e per il 2001. Il pagamento “doveva avvenire su presentazione dei

conteggi” con il rilievo che “All’Ufficio … sociale non è stato sottoposto

alcun conteggio”;

- che

sempre CO 1 rileva che l’ACB __________ è relativo alla partecipazione ai costi

dell’assicurata __________ (CHF 136,45 oltre alle spese di sollecito).

L’allegato di risposta specifica nel dettaglio il calcolo (si rimanda allo

stesso pagina 3) e precisa che la prestazione è stata oggetto di una decisione

non contestata;

- che

l’ACB __________ si riferisce a premi 2001 e ad una partecipazione ai costi di __________,

già oggetto di una decisione non contestata. La procedura __________ è invece

relativa a partecipazione ai costi (anche qui valga il rimando – permesso dalla

giurisprudenza cfr. DTF 1P 788/2005 cons. 2.1 in fine; confronta inoltre DTF

123 I 34 considerazioni al punto 2 per analogia – alla decisione formale emessa

a questo proposito rammentata nelle considerazioni contenute nell’allegato di

risposta noto alle parti);

- che,

come rammenta sempre la risposta dell’assicuratore, la procedura esecutiva __________

si riferisce alla signora __________ (partecipazione e spese amministrative).

Nessuna opposizione è stata interposta alla via esecutiva. Pure relativa alla

signora __________ la procedura esecutiva __________ oggetto di decisione

formale dell’assicuratore cui si rinvia. Sempre relativa a __________ la

procedura esecutiva __________ oggetto di decisione formale di CO 1 non oggetto

di opposizione (decisione cui si rinvia). La procedura esecutiva __________,

che aveva per oggetto la restituzione di prestazioni, è stata radiata. CO 1

soggiunge che l’Ufficio del sostegno ha garantito anche per il 2002 il

pagamento dei premi, partecipazioni e franchigia per RI 1 e per la sua famiglia

per tutto il 2002. Nelle sue conclusioni l’assicuratore evidenzia comunque che

la cancellazione delle esecuzioni non è di competenza del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ma semmai dell’autorità di sorveglianza in materia LEF,

qualora il gravame fosse da intendere quale contestazione dei crediti vantati

dall’assicuratore CO 1 evidenzia l’assenza di una decisione formale

impugnabile;

- che

al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di

chiedere l’assunzione di specifiche prove;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

con il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali applicabile al campo qui in discussione

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con il rilievo che, da un

punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid.

1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H

257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01,

consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda

infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003

nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Per

contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni

transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V

93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto le

procedure esecutive sono riferite a periodo precedente la vigenza della LPGA

mente l’omissione apparentemente rimproverata all’assicuratore è successiva.

Trovano quindi applicazione, nel merito, le norme della LAMal previgenti

rispetto alle modifiche adottate con l’adozione della LPGA;

- che

nella misura in cui tende alla cancellazione delle esecuzioni in corso (PE) o

sfociate in ACB non è data una competenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni. Non è chiaro infatti se il ricorrente intenda contestare i

crediti vantati da CO 1 nei suoi confronti, e comunque per buona parte già

oggetto di decisione formale, e quindi contestare sostanzialmente il merito

delle pretese formulate dall’assicuratore. In ogni caso il ricorso non appare

ricevibile in questa sede in assenza di una decisione impugnabile. In effetti,

secondo la vigente LPGA, che in merito alle questioni formali trova immediata

applicazione – con il rilievo qui che nella sostanza i principi che reggono la

materia sono analoghi a quelli già contenuti nella LAMal antecedentemente al 1

gennaio 2003 -, l’amministrazione chiamata ad applicare la LAMal nell’ambito

della copertura obbligatoria deve emanare, a fronte della richiesta

dell’assicurato, una formale decisione passibile d’opposizione. La decisione

emessa sull’opposizione può essere impugnata al Tribunale delle Assicurazioni;

- che

per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

dall’assicuratore malattia possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è

gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

- che

contro le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di

aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56

LPGA regola la materia del ricorso specificando che le decisioni su opposizione

sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.

57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione;

- che

va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata

ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce

della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà

giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato

dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve

quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla

richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente

fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato

considerato eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a

decisione avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte

dell’assicuratore (cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);

- che

in concreto non è data una decisione impugnabile, da un lato, e neppure è stata

formalmente richiesta una decisione in questo senso all’assicuratore. Non può

essere ritenuto un ritardo ingiustificato e quindi una denegata giustizia;

- che

il ricorso nella misura in cui è ricevibile va respinto. Non vengono percepite

tasse e spese e non vengono allocate ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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