36.2006.24
Ricorso dell'assicurato che vuole la cancellazione di esecuzioni a suo carico avviate dalla Cassa per premi e partecipazioni nell'obbligatoria in parte sorrette da decisioni già emesse da tempo. Deneg
2 maggio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.24
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TCA
Titolo:
Ricorso dell'assicurato che vuole la cancellazione di esecuzioni a suo carico avviate dalla Cassa per premi e partecipazioni nell'obbligatoria in parte sorrette da decisioni già emesse da tempo. Denegata giustizia non ammessa.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 57 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.24
ir/td
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2006
di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato: in
fatto ed in diritto
- che
con allegato 25 gennaio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni “per togliere tutti i precetti esecutivi e attestati di carenza
beni miei e di mia moglie fatti da CO 1 ingiustamente”;
- che
l’assicurato ha indicato di seguito una serie di ACB e PE che qui non occorre
riprendere nel dettaglio riferiti comunque sia alle coperture obbligatorie
della famiglia che a quelle complementari;
- che
a sostegno delle sue richieste RI 1 indica come nel corso del 2001 e 2002
l’Ufficio “assistenza di __________ Sig. __________” provvedeva al pagamento
dei premi dell’assicurazione malattie “come pure le bollette dei medici che poi
gli venivano rimborsate dalla CO 1 come avete già visto dall’estratto conto
della cassa malati CO 1 nella causa precedente che mi avevate risolto qualche
mese fa”. Il ricorrente evidenzia poi che dal 2003 beneficia delle prestazioni
complementari all’AI con versamento diretto all’assicuratore malattia dei
premi;
- che
RI 1 ne deduce che non vi dovrebbero essere pendenze con CO 1 in merito a
crediti della stessa. Il ricorrente si è quindi rivolto all’assicuratore il 17
ottobre 2005 per la cancellazione delle procedure esecutive senza apparente
seguito motivo per cui si è rivolto – implicitamente lamentando una denegata
giustizia – al TCA per una “rapida soluzione”;
- che,
nonostante la pochezza delle informazioni contenute nel ricorso apparentemente
formulato per denegata giustizia, lo stesso – alla luce del precedente
giudicato il 19 ottobre 2005 tra le medesime parti – è stato considerato – visto
Fatti
il suo oggetto – sufficiente e trasmesso per una risposta di causa
all’assicuratore;
- che
CO 1 ha inoltrato – dopo conveniente proroga del termine – due distinti
allegati di risposta imponendo conseguentemente a questo Tribunale
registrazione di nuovo incarto riferita – oltre alle pretese relative ai premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie - anche all’assicurazione
complementare retta dalla LCA;
- che
il merito delle pretese di RI 1 relative alle coperture complementari viene
evaso con giudizio separato odierno;
- che
CO 1 Cassa Malati e __________ - assicuratore delle prestazioni complementari
all’assicurazione obbligatoria - postulano entrambe la reiezione delle
richieste di RI 1 formulate sia a nome proprio che a nome della moglie __________;
- che
in dettaglio – per quanto qui attiene alle coperture obbligatorie –
l’assicuratore evidenzia come l’ACB __________ “aveva come oggetto i premi
dell’assicurazione obbligatoria di RI 1 per i mesi da gennaio a dicembre 2001”
quando il ricorrente era affiliato con franchigia di CHF 600.— (rischio
infortuni incluso) ed un premio di CHF 218,20 da cui dedurre l sussidio di CHF
187,50 e con conseguente premio netto mensile di CHF 30,70;
- che,
secondo CO 1, con decisione 5 marzo 2001 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
ha comunicato l’assicuratore dell’assunzione dei premi, partecipazioni e
franchigia, limitatamente alla copertura obbligatoria, per il signor RI 1 e la
sua famiglia e per il 2001. Il pagamento “doveva avvenire su presentazione dei
conteggi” con il rilievo che “All’Ufficio … sociale non è stato sottoposto
alcun conteggio”;
- che
sempre CO 1 rileva che l’ACB __________ è relativo alla partecipazione ai costi
dell’assicurata __________ (CHF 136,45 oltre alle spese di sollecito).
L’allegato di risposta specifica nel dettaglio il calcolo (si rimanda allo
stesso pagina 3) e precisa che la prestazione è stata oggetto di una decisione
non contestata;
- che
l’ACB __________ si riferisce a premi 2001 e ad una partecipazione ai costi di __________,
già oggetto di una decisione non contestata. La procedura __________ è invece
relativa a partecipazione ai costi (anche qui valga il rimando – permesso dalla
giurisprudenza cfr. DTF 1P 788/2005 cons. 2.1 in fine; confronta inoltre DTF
123 I 34 considerazioni al punto 2 per analogia – alla decisione formale emessa
a questo proposito rammentata nelle considerazioni contenute nell’allegato di
risposta noto alle parti);
- che,
come rammenta sempre la risposta dell’assicuratore, la procedura esecutiva __________
si riferisce alla signora __________ (partecipazione e spese amministrative).
Nessuna opposizione è stata interposta alla via esecutiva. Pure relativa alla
signora __________ la procedura esecutiva __________ oggetto di decisione
formale dell’assicuratore cui si rinvia. Sempre relativa a __________ la
procedura esecutiva __________ oggetto di decisione formale di CO 1 non oggetto
di opposizione (decisione cui si rinvia). La procedura esecutiva __________,
che aveva per oggetto la restituzione di prestazioni, è stata radiata. CO 1
soggiunge che l’Ufficio del sostegno ha garantito anche per il 2002 il
pagamento dei premi, partecipazioni e franchigia per RI 1 e per la sua famiglia
per tutto il 2002. Nelle sue conclusioni l’assicuratore evidenzia comunque che
la cancellazione delle esecuzioni non è di competenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ma semmai dell’autorità di sorveglianza in materia LEF,
qualora il gravame fosse da intendere quale contestazione dei crediti vantati
dall’assicuratore CO 1 evidenzia l’assenza di una decisione formale
impugnabile;
- che
al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di
chiedere l’assunzione di specifiche prove;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
con il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali applicabile al campo qui in discussione
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con il rilievo che, da un
punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid.
1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H
257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01,
consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda
infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003
nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Per
contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni
transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V
93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto le
procedure esecutive sono riferite a periodo precedente la vigenza della LPGA
mente l’omissione apparentemente rimproverata all’assicuratore è successiva.
Trovano quindi applicazione, nel merito, le norme della LAMal previgenti
rispetto alle modifiche adottate con l’adozione della LPGA;
- che
nella misura in cui tende alla cancellazione delle esecuzioni in corso (PE) o
sfociate in ACB non è data una competenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni. Non è chiaro infatti se il ricorrente intenda contestare i
crediti vantati da CO 1 nei suoi confronti, e comunque per buona parte già
oggetto di decisione formale, e quindi contestare sostanzialmente il merito
delle pretese formulate dall’assicuratore. In ogni caso il ricorso non appare
ricevibile in questa sede in assenza di una decisione impugnabile. In effetti,
secondo la vigente LPGA, che in merito alle questioni formali trova immediata
applicazione – con il rilievo qui che nella sostanza i principi che reggono la
materia sono analoghi a quelli già contenuti nella LAMal antecedentemente al 1
gennaio 2003 -, l’amministrazione chiamata ad applicare la LAMal nell’ambito
della copertura obbligatoria deve emanare, a fronte della richiesta
dell’assicurato, una formale decisione passibile d’opposizione. La decisione
emessa sull’opposizione può essere impugnata al Tribunale delle Assicurazioni;
- che
per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
dall’assicuratore malattia possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è
gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
- che
contro le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso specificando che le decisioni su opposizione
sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione;
- che
va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata
ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce
della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà
giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato
dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve
quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla
richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente
fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato
considerato eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a
decisione avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte
dell’assicuratore (cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);
- che
in concreto non è data una decisione impugnabile, da un lato, e neppure è stata
formalmente richiesta una decisione in questo senso all’assicuratore. Non può
essere ritenuto un ritardo ingiustificato e quindi una denegata giustizia;
- che
il ricorso nella misura in cui è ricevibile va respinto. Non vengono percepite
tasse e spese e non vengono allocate ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster