36.2006.240
Cure termali stazionarie in Svizzera. Richiesta di presa a carico dei costi di alloggio. Verificare se c'era motivo d'ordine medico per queste cure termali.Secondo i medici,della fisioterapia disponib
12 settembre 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.240
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
Cure termali stazionarie in Svizzera. Richiesta di presa a carico dei costi di alloggio. Verificare se c'era motivo d'ordine medico per queste cure termali.Secondo i medici,della fisioterapia disponibile in TI era preferibile. Un ricovero fuori Cantone non è quindi giustificato perché non economico.
COPERTURA OBBLIGATORIA
COSTI DI DEGENZA
CURA BALNEARE
ECONOMICITÀ
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 25 cpv. 1 LAMAL
art. 25 cpv. 2 let. c LAMAL
art. 32 cpv. 1 LAMAL
art. 33 cpv. 1 LAMAL
art. 3 cpv. 1 LPGA
art. 25 OPPRE
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.240
TB
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2006
formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
novembre 2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto in
fatto
A. Nel
2005 RI 1 era affiliata alla Cassa malati CO 1 sia per le cure di base dell'assicurazione malattia obbligatoria LAMal
sia per alcune coperture complementari LCA.
Con certificato medico
del 3 settembre 2005 il dr. med. __________ di __________, medico curante dell'assicurata, ha ordinato una cura termale
per il periodo dal 10 al 21 ottobre a __________, riferendosi al rapporto del
26 ottobre 2004 relativo al soggiorno di cura avvenuto nel 2004. L'8 settembre 2005 (doc. 5) la Cassa malati,
dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, ha comunicato all'assicurata che non erano adempiute, dal
punto di vista medico, le necessarie condizioni per una presa a carico di tutti
Fatti
i costi, siccome non erano state esaurite le possibilità terapeutiche
ambulatoriali. Pertanto, non ha ritenuto giustificato effettuare un soggiorno stazionario
per cure termali, ma ha ammesso la copertura "per la fisioterapia
ambulatoriale, anche a __________, sempre che la fattura venga emessa con la
tariffa valida per gli assicuratori malattia.".
B. Con
scritto del 16 maggio 2006 (doc. B) l'assicurata, rappresentata dalla protezione giuridica RA 1, ha
chiesto il riconoscimento del rimborso completo del costo di Fr. 1'522.- per 11 giorni di soggiorno a __________
presso l'Hotel __________ (doc.
C), come accordato dalla Cassa malati nei quattro anni precedenti. Le
prestazioni ambulatoriali di terapia erano state per contro correttamente riconosciute
secondo la LAMal. L'11 luglio
2006 (doc. D) la Cassa malati ha emanato una decisione con cui ha negato l'assunzione dei costi di soggiorno,
ribadendo le motivazioni già addotte l'8 settembre 2005 e precisando che non v'è diritto alla ripetizione automatica di una prestazione già accordata,
poiché ciascun soggiorno per cure termali va valutato di volta in volta su
indicazione medica.
C. La
decisione su opposizione della Cassa del 1° novembre 2006 (doc. I) ha respinto l'opposizione del 3 agosto 2006 (doc. E), che
portava sull'effettiva
necessità medica dell'assicurata
di sottoporsi a cure termali stazionarie offerte a __________ (doc. G), giacché
le sue patologie ne avrebbero tratto un reale beneficio (doc. F). Per CO 1,
invece, le cure termali al di fuori del luogo di domicilio possono essere
rimborsate dalla LAMal soltanto se le cure ambulatoriali non hanno dato
risultati positivi. In specie, non sono state dispensate cure di questo genere prima
della cura termale, né si è trattato di cure termali intensive, perciò le cure
ricevute sarebbero state possibili anche in ambito ambulatoriale presso il
domicilio della ricorrente. Infine, se negli anni passati i costi di soggiorno
sono stati erroneamente coperti, non v'è un diritto automatico a che ciò avvenga nuovamente.
D. RI
1, sempre patrocinata da RA 1, si è quindi rivolta al TCA con ricorso del 29 novembre 2006 (doc. I), chiedendo il rimborso di
Fr. 1'522.- relativi ai costi
di soggiorno a __________ dal 10 al 21 ottobre 2005 dovuti alla cura balneare. La
ricorrente ha fatto implicitamente valere la protezione della sua buona fede,
siccome nei quattro anni precedenti la Cassa malati le aveva sempre rimborsato
il costo dei soggiorni termali. Inoltre ha osservato che da questi trattamenti
termali stazionari prescritti dal suo medico, ella traeva un reale e notevole
beneficio e peraltro adempiva ai criteri posti dall'art. 32 LAMal.
Con risposta del 22
dicembre 2006 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
E. La
Cassa malati ha prodotto il certificato medico allestito il 10 gennaio 2007 dal
dr. med. __________, suo medico fiduciario, (docc. 8 e 9) nell'ambito delle cure termali per il 2006, sul
quale il medico curante della ricorrente (doc. L) ed essa stessa (doc. XII) hanno
potuto prendere posizione. Pendente causa, il TCA ha chiesto alla Cassa malati l'edizione di alcuni documenti su cui l'assicurata si è espressa concludendo al versamento di Fr. 1'320.-, ossia Fr. 100.- secondo la LCA e Fr.
10.- riconosciuti dalla LAMal per ogni giorno di soggiorno alberghiero (doc.
XXIV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
decisione impugnata è stata emanata il 1° novembre 2006 sulla base della LPGA.
La stessa si esprime anche in merito al diritto (negato) dell'assicurata di beneficiare di un rimborso per
cure termali a dipendenza della copertura complementare stipulata. Il ricorso
formulato dall'assicurata,
incentrato sull'applicazione
della LAMal, contiene anche aspetti concernenti la copertura complementare secondo
la LCA. In particolare, fondandosi sulle complementari concluse, RI 1 ha
chiesto il rimborso di Fr. 100.- per ogni giorno di soggiorno in albergo a __________,
prestazione che esula da quelle riconosciute dalla LAMal. Le pretese formulate
in virtù delle coperture complementari all’assicurazione obbligatoria delle
cure vengono esaminate nell’ambito dell’incarto 36.2007.77 e giudicate
separatamente con sentenza di data odierna che richiama ampiamente il presente
giudizio.
nel merito
3.
Il
TCA deve verificare se la Cassa
malati convenuta, a dipendenza dell'assicurazione sociale per le cure medico-sanitarie, sia tenuta a
riconoscere all'assicurata
delle prestazioni per le cure balneari di cui essa ha beneficiato dal 10 al 21 ottobre
2005.
a __________.
4.
Per
l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Giusta l’art. 25 cpv.
1.
LAMal, in caso di malattia l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia ed i relativi postumi. Secondo quanto stabilito dal
capoverso 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, in
particolare:
- per la lett. c: un contributo alle spese di cure balneari prescritte
dal medico;
- per la lett. d: i provvedimenti di riabilitazione medica,
eseguiti o prescritti dal medico.
Per quanto concerne i
trattamenti balneari, va osservato che l'art. 33 lett. f OAMal prevede che il Dipartimento federale dell'interno designa il contributo alle spese di
cura balneare di cui all'art. 25 cpv. 2 lett. c LAMal. Questo contributo serve
a coprire le spese non coperte da altre prestazioni della LAMal; può essere
accordato al massimo durante 21 giorni per anno civile. Sulla scorta di questa
delega è stato emanato l'art.
25.
OPre, secondo cui l'assicurazione
assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero
di Fr. 10.- alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Conformemente all'art.
24.
LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i
costi delle prestazioni definite dagli art. 25-31, giusta le condizioni di cui
agli art. 32-34.
Per l'art. 32 cpv. 1
LAMal, le prestazioni di cui agli art. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate
ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.
Inoltre, per l'assicurazione obbligatoria, gli
assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai
sensi degli artt. 25-33 (art. 34 cpv. 1 LAMal).
5.
L'efficacia,
l'appropriatezza e l'economicità di prestazioni eseguite da medici svizzeri
sono presunte (art. 33 cpv. 1 LAMal; RAMI 2000 KV 132 pag. 283 seg. consid. 3;
STFA del 14 ottobre 2002 nella causa K., K 39/01, consid. 1.3).
In presenza di diversi
metodi o tecniche operative che lasciano oggettivamente prevedere il
buon esito del trattamento della malattia (in altre parole sono da considerare
efficaci ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal [Eugster,
Krankenversicherung in SBV, cifra marginale 185]), acquista importanza prioritaria
l'aspetto dell'appropriatezza della misura (DTF 127 V 146 consid. 5). Dal
profilo sanitario, una misura è appropriata se la sua utilità diagnostica o
terapeutica prevale sui rischi che le sono connessi come pure su quelli legati
a cure alternative. Il giudizio sull'appropriatezza avviene mediante
valutazione dei successi e insuccessi di un'applicazione come pure in base alla
frequenza di complicazioni (Eugster,
op. cit., cifra marginale 189, in particolare nota 398). Se i metodi
alternativi di trattamento entranti in linea di considerazione non presentano,
dal profilo medico, differenze di rilievo nel senso che - secondo un esame di
idoneità, avuto riguardo allo scopo perseguito volto ad eliminare, nel limite
del possibile, i pregiudizi fisici e psichici (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5,
109.
V 43 consid. 2b) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno
costosa e, di conseguenza, maggiormente economica deve essere considerata
prioritaria (RAMI 1998 KV 988 pag. 1). Se per contro un determinato metodo di
trattamento presenta, rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura
diagnostica e/o terapeutica - segnatamente perché comporta rischi minori, una
prognosi maggiormente favorevole per quanto concerne eventuali effetti collaterali
e sequele tardive -, questo aspetto può giustificare l'assunzione delle spese per
la cura più cara (DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 52).
L’autorità dovrà limitare l'obbligo
prestativo ai casi in cui il trattamento esterno dovesse presentare, dal
profilo diagnostico o terapeutico, un valore aggiunto considerevole ("einen
erheblichen diagnostischen oder therapeutischen Mehrwert", cfr. STFA
del 17 gennaio 2005, K 141/03).
Ciò presuppone la prova che nel Cantone
non esista nessuna possibilità di cura oppure che un provvedimento diagnostico
o terapeutico ivi praticato, se confrontato con l'alternativa proposta altrove,
comporti rischi importanti e considerevolmente più elevati e che perciò, tenuto
conto del risultato che si intende raggiungere tramite la cura, un trattamento
responsabile da un punto di vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile nel
Cantone di domicilio e, quindi, di tipo appropriato, non sia concretamente
garantito (cfr. anche sentenza del 14 ottobre 2002 nella causa K., K 39/01,
consid. 1.3).
Vantaggi minimi, difficilmente
valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo
per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (cfr. DTF
127.
V 147 consid. 5 con riferimento a Eugster, op. cit., nota 761), così come neppure il fatto che
una clinica specializzata abbia maggior esperienza nel settore specifico
(sentenza citata del 14 ottobre 2002 nella causa K. consid. 1.3).
6.
In
virtù dell'art. 41 cpv. 1
LAMal, l'assicurato ha la
libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura
della sua malattia. In caso di cura ambulatoriale, l'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa
applicata nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei dintorni. Per il capoverso 2, se , per motivi
di ordine medico, l'assicurato
ricorre ad un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione è calcolata
secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di prestazioni. Sono
considerati motivi di ordine medico i casi d'urgenza e quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere
dispensate nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura
ambulatoriale (lett. a); nel Cantone di domicilio dell'assicurato o in un ospedale fuori da questo Cantone, se si tratta di
cura ospedaliera o semiospedaliera (lett. b).
7.
In concreto, secondo la
Cassa malati convenuta, non vi sarebbe stata un'indicazione medica a recarsi fuori Cantone per sottoporsi alle cure
ambulatoriali ricevute dall'assicurata,
poiché essa avrebbe potuto beneficiare delle stesse prestazioni anche al suo
domicilio evitando così i costi delle cure stazionarie (in particolare il
soggiorno alberghiero), che hanno di conseguenza reso questa cura non economica
e quindi non rimborsabile dalla LAMal. Contraria l’opinione della ricorrente
siccome il suo medico curante le ha espressamente consigliato di recarsi alle
terme di __________ e ciò su suggerimento dei medici stessi di questo centro di
cure termali, poiché da tali trattamenti, a differenza delle semplici cure
ambulatoriali, essa trarrebbe notevole beneficio (doc. G).
Occorre stabilire se i
benefici di queste cure costituiscono un motivo d'ordine medico giustificante la loro presa a carico, e ciò senza
dovere beneficiare di cure fisioterapiche in Ticino.
8.
Durante
le sue visite al Centro medico di __________ dal 10 al 21 ottobre 2005, l'assicurata è stata curata in via ambulatoria
dal dr. med. __________, specialista in medicina interna, il quale, il 24
ottobre 2005 (doc. H), ha redatto un certificato medico d'uscita indicante la diagnosi, la propria valutazione,
la terapia seguita ed il decorso. Oltre ai conosciuti dolori alla schiena con
irradiazioni nella coscia sinistra e parzialmente fino alla gamba sinistra, il
medico ha indicato che l'assicurata
si è lamentata per la prima volta di un parziale indebolimento della gamba
sinistra, manifestatosi durante la salita di scale. Il professionista ha
indicato l’affievolimento dei dolori alla nuca riscontrati negli anni
precedenti e l’impossibilità di comprovare, in maniera sicura, problemi
neurologici, pur in presenza di una (soggettiva) riduzione della sensibilità
nella parte laterale della coscia sinistra. Il medico ha prescritto alla
ricorrente della fisioterapia adatta alla stabilizzazione del tronco e massaggi
localizzati tonificanti. Durante il controllo finale del 21 ottobre 2005 l'assicurata ha riferito di una chiara
riduzione dei dolori alla schiena, pur permanendo dolori nel girarsi nel letto e
diffuse dolenzie alla gamba. L’assicurata ha indicato il permanere di
stanchezza. Il curante ha consigliato alla ricorrente una terapia con l'acqua ("aquatherapie") ed
una risonanza magnetica della
colonna lombare per escludere una compressione dovuta all'ernia del disco.
Nel suo primo rapporto
il dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa malati (del 4 luglio 2006,
doc. 2), ha indicato che l’assicurata poteva sottoporsi ad un trattamento
ambulatoriale. Il medico ha ritenuto corretto per la Cassa malati convenuta di
farsi carico dei costi dei trattamenti ambulatoriali di cui ha beneficiato,
anche a __________, ma non delle prestazioni di cura stazionaria, ossia il
costo dell'albergo durante il
soggiorno.
Il successivo 16
agosto (doc. 3) lo stesso medico è stato nuovamente interpellato dall'assicuratore in merito alla questione dei
costi. Egli ha ricordato che la LAMal riconosce un'indennità di Fr. 10.- al giorno per sostenere la terapia in acqua
termale quale provvedimento terapeutico ambulatoriale. Ha specificato, poi, che
la balneoterapia è una fra le tante diverse forme di terapia ambulatoriale,
come i medicamenti, la fisioterapia, la terapia manuale. Egli ha ribadito come
in concreto non fossero realizzati gli estremi per ammettere l'assunzione dei costi alberghieri in assenza
di terapie ambulatoriali (nel Cantone di domicilio) con esito non positivo. Nel
periodo 2000-2005 l'assicurata
si è infatti sottoposta a solo 18 sedute di fisioterapia al suo domicilio,
mentre a __________ ne ha eseguite ben 51. Da ultimo, il medico ha osservato
che, nell'ipotesi in cui si fossero
ritenute necessarie delle applicazioni con acqua termale, la ricorrente avrebbe
potuto curarsi, in via ambulatoriale, alle terme di __________.
Il certificato del
medico curante ticinese dell'assicurata,
dr. __________, specialista in medica interna, datato 8 agosto 2006 (doc. G), conferma
la diagnosi fatta dal medico del centro termale: sindrome lombo-spondilogena a
sinistra con discopatie L5/S1, sindrome lombovertebrale-cervicale, osteporosi,
ipotireosi compensata e poliartrosi con rizartrosi a sinistra. Per il
professionista le cure ricevute a __________ darebbero un gran beneficio all'insorgente, tanto da evitarle poi
importanti cure ambulatoriali.
Il 10 gennaio 2007
(doc. 9) la ricorrente si è sottoposta ad una perizia medica su invito della sua
Cassa malati, chiamata a decidere in merito ad una nuova richiesta di
assunzione dei costi per cure termali per l'anno 2006. Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna, malattie reumatiche, osteosonometria e diagnostica con ultrasuoni dell'apparato locomotorio, ha esposto l'anamnesi ed esaminato i risultati clinici dell'assicurata, ha posto una diagnosi corrispondente
a quella raggiunta dal curante dell'insorgente e si è pronunciato sui quesiti sottoposti dalla Cassa
malati convenuta. L'esperto ha affermato
che per curare i disturbi di cui soffre l'assicurata, sono in linea di principio indicate le comuni misure
fisioterapiche, in particolare un programma di potenziamento muscolare riferito
soprattutto alla muscolatura dorsale e addominale. Egli ha ancora osservato che
la ricorrente può imparare la tecnica corretta presso un fisioterapista per poi
esercitarla autonomamente a casa propria. L’esperto non ritiene di conseguenza opportuni
soggiorni di cura termale stazionaria quali metodi di cura (risposta n. 5),
poiché da tali soggiorni l'interessata
non si devono attendere miglioramenti duraturi (risposta n. 6). Indicate
sarebbero invece due serie di nove sedute di fisioterapia all'anno, come pure una ginnastica regolare con
gli attrezzi di un centro fitness. Sarebbe infine molto importante che la
ricorrente normalizzasse il suo peso corporeo dato che soffre di adiposità, in
modo da alleviare i disturbi cronici alla schiena (risposta n. 7). La fisioterapia
e la ginnastica segnalate sono preferibili, a dire del medico fiduciario, alle
cure termali annuali (risposta n. 8).
9.
Per
la valutazione che incombe al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni va
evidenziato come il curante dr. __________ si è limitato a riferire le opinioni
dei colleghi che hanno avuto in cura l'assicurata presso il centro termale e la soggettiva percezione della
ricorrente di efficacia delle cure termali prestate negli anni precedenti (doc.
G).
I referti del dr. med.
__________ del centro medico di __________ che ha avuto in cura la ricorrente durante
il suo soggiorno del 2005, sono per contro dettagliati, espongono lo stato di
salute della ricorrente prima e dopo le cure ricevute in loco (doc. H).
Dal canto suo il medico fiduciario dr. med. __________
della Cassa malati non ha visitato personalmente l'assicurata ma si è pronunciato sulla scorta della documentazione
medica messa a sua disposizione. Ha redatto dei rapporti strettamente legati
all'applicazione delle
disposizioni contrattuali proprie della Cassa malati, negando sia dal profilo
dell'assicurazione malattia
obbligatoria sia da quello della complementare la necessità del soggiorno
termale (spese alberghiere), poiché prima di recarsi in Svizzera tedesca l'insorgente non ha esaurito tutte le
possibilità terapeutiche ambulatoriali presso il suo domicilio (doc. 2 e 3).
Infine, la perizia
eseguita ad inizio 2007 dal dr. med. __________ è completa ed attendibile. Vero
è che l'esame personale è
avvenuto successivamente al periodo in questione (ottobre 2005), circostanza
questa inevitabile ed insita nella procedura, ma lo stesso tiene conto di tutti
gli atti ricevuti da CO 1 e dalla ricorrente stessa. Il medico interpellato è
inoltre specialista in reumatologia, osteosonometria e problematiche dell'apparato locomotorio, e dispone quindi di
conoscenze specifiche nell’ambito di cui si tratta. La conclusione a cui giunge
l’esperto concorda peraltro con le indicazioni fornite dal dr. med. __________
alla dimissione della ricorrente. Infatti, anche quest'ultimo ha consigliato la continuazione a casa gli esercizi di
ginnastica appresi durante il suo soggiorno termale e di intraprendere dell'acquaterapia (doc. H).
A mente del TCA alla
luce della documentazione acquisita nel caso in esame non erano date indicazioni
mediche tali da imporre un ricovero fuori cantone per cure termali. Le comuni
misure fisioterapiche suggerite sia dal dr. med. __________ sia dal dr. med. __________
sono in effetti disponibili nel nostro Cantone, come pure al domicilio della
richiedente e nei suoi dintorni. A dire di questi esperti, per il miglioramento
delle condizioni di salute dell'insorgente, è importante che essa pratichi cicli di fisioterapia (dentro
e fuori l'acqua) e continui poi
autonomamente a casa propria a mettere in pratica gli esercizi imparati
eseguendo regolarmente della ginnastica eventualmente presso un centro fitness.
Stante quanto precede il
soggiorno nel centro termale, nel caso concreto, non presentava un valore
aggiunto considerevole dal punto di vista terapeutico rispetto alle comuni
sedute fisioterapiche di cui essa poteva beneficiare nel Cantone di domicilio. Non
era data l'indicazione medica
per una specifica cura termale stazionaria e tanto meno fuori Cantone. Di
conseguenza il trattamento termale a cui si è sottoposta la ricorrente a __________
non può dare luogo all'assunzione
dei relativi costi alberghieri da parte della Cassa malati convenuta, ma
soltanto - e ciò non è contestato - al rimborso delle cure mediche prestatele.
La soluzione per la quale l'insorgente
ha optato - malgrado un mese prima della data d'inizio del trattamento termale la sua Cassa malati l'avesse espressamente informata che, non
ritenendo che fossero state esaurite le possibilità terapeutiche ambulatoriali
in Ticino, non avrebbe accordato prestazioni derivanti dal soggiorno stazionario
per cure termali a __________ (circostanza questa che preclude la possibilità
all’assicurata di appellarsi alla violazione del principio della buona fede, v.
doc. 5), - non può comportare per CO 1 l’assunzione di ulteriori spese oltre
quelle già riconosciute.
Come indicato altri metodi di trattamento
entranti in linea di considerazione (come la fisioterapia ambulatoriale nel
Cantone di domicilio) non presentano, dal profilo medico, differenze di rilievo
nel senso che sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno costosa e, di conseguenza,
maggiormente economica deve essere considerata prioritaria. Ne discende che il
ricorso formulato dall'assicurata va respinto senza carico di tasse e spese e
senza riconoscimento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 29 novembre 2006 di RI 1, , é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster