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Decisione

36.2006.241

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00),

conformemente a quanto

disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento

delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le

prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il

cui reddito non supera i CHF 20'000.-,

di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,

l’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal,

per l'anno 2006,

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del

25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.

Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e

il primo figlio a Fr. 30'000.-

(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal),

giusta l'art. 28

LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni

PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il

regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto

della stessa,

l'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale,

contro le decisioni

emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse

entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le

cause amministrative (art. 76 cpv. 1 LCAMal),

ciò significa, nel

caso concreto, che contro la decisione formale dell'Amministrazione datata 31 agosto 2006, l'assicurato poteva interporre reclamo al medesimo Ufficio

assicurazione malattia entro trenta giorni dalla ricezione di questo atto

amministrativo,

formulando le proprie

critiche all'indirizzo dell'UAM soltanto il 7 novembre 2006, manifestamente

l'istante non ha osservato

il termine fissato dall'art. 76

cpv. 1 LCAMal,

a causa del mancato

rispetto del citato termine, il reclamo del richiedente era di conseguenza tardivo,

è quindi a giusta

ragione che, con la pronuncia della decisione su reclamo del 20 novembre 2006, l'Ufficio assicurazione malattia ha

considerato irricevibile la lagnanza dell'assicurato,

peraltro, questa

Considerandi

intempestività nemmeno può essere sanata sulla scorta delle giustificazioni

fornite dal ricorrente (doc. VIII), secondo cui "il sottoscritto ha

eseguito diverse telefonate presso l'ufficio delle assicurazioni di Bellinzona riguardando il citato. Le

signorine al telefono mi chiedevano sempre documenti nuovi e io le spedivo, l'ultima telefonata che avevo eseguito

riguardo sempre al citato mi avevano detto che era tutto a posto di non

preoccuparmi che la decisione negativa l'avevano mandata per sbaglio, visto che non avevo avuto tranne che

lettere negative ho riscritto un'altra volta.",

quest'ultima affermazione, in particolare, non

appare credibile, poiché l'8

agosto 2006 l'UAM ha

espressamente scritto all'assicurato

avvisandolo che "in data odierna abbiamo annullato la decisione in

oggetto. In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni

del mese di settembre riceverà da parte nostra una nuova decisione",

questa nuova decisione

è giunta il 31 agosto 2006,

come evidenziato nelle

sentenze del TCA di data 17

gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102) e del 15 gennaio 2007 nella

causa G.A. (inc. 36.2006.205), spetta a chi vuol fare

valere un diritto apportare la prova di quanto sostiene in virtù, oltretutto,

del principio secondo cui le parti devono collaborare alla raccolta delle

prove,

nella fattispecie,

l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti

ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il

contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o

delle persone con le quali avrebbe parlato,

a prescindere dalla

particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato

all'UAM,

va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che gli

avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la

necessaria verifica,

tuttavia,

visto il contenuto della comunicazione dell'8 agosto 2006 e la successiva

emissione della decisione del 31 seguente, non risultano essere state fornite informazioni

erronee da parte delle autorità competenti,

alla luce di quanto

precede, le giustificazioni date dal ricorrente, come per altri analoghi casi,

non possono essere ritenute valide,

in questo senso,

l’omissione del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato

negato il sussidio per l'anno

2006.

non può essere sanata mediante il ricorso qui in discussione,

pertanto, la decisione

su reclamo impugnata deve essere confermata ed il ricorso del 29 novembre 2006

respinto, siccome infondato,

al ricorrente resta

eventualmente aperta la via non ordinaria dell'istanza di revisione del sussidio presso l'autorità competente in materia, ossia l'UAM,

a norma dell’art. 48 RLCAMal, è infatti

data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di

una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione

intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si

verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),

l'Ufficio assicurazione malattia potrà quindi

pronunciarsi su un'eventuale

istanza di revisione dell'assicurato

mediante l'emanazione di una

decisione formale a questo proposito che, semmai, l'interessato potrà impugnare con un reclamo davanti allo stesso UAM sempre

entro trenta giorni e, successivamente, formulare, se del caso, entro trenta

giorni presso questo Tribunale un ricorso contro la decisione su reclamo che l'Amministrazione emetterà,

in virtù dell’art. 82

lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1°

gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante

ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100

cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e

seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può

censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e

l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento,

va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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