36.2006.241
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16 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2006.241
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, TCA
Titolo:
Diritto al sussidio negato. Reclamo è inoltrato ben oltre i 30 giorni, quindi è tardivo e dichiarato irricevibile. TCA conferma che il reclamo è stato formulato in ritardo. Non vi sono motivi giustificativi del ritardo dell'inoltro della domanda di sussidio.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
PREMIO
RECLAMO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.241
TB
Lugano
16 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, 1966, separato e
padre di tre figlie, il 15/19 dicembre 2005 ha formulato richiesta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) per l'ottenimento della riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2006,
nel formulario
l'assicurato ha indicato di essere senza attività lucrativa avendo cessato l'attività di garagista perciò, prima di
emanare la propria decisione, il 18 maggio 2006 l'UAM l'ha
interpellato al fine di ottenere maggiori indicazioni riguardo alle sue entrate
lorde mensili degli ultimi sei mesi, invitandolo a compilare un questionario e
ad a giustificare gli eventuali importi,
il 1° giugno 2006 l'UAM ha rinnovato la sua richiesta nei
confronti dell'assicurato,
chiedendo inoltre di giustificare i costi,
l'assicurato ha prodotto diversa
documentazione (doc. 1),
con decisione del 30
giugno 2006 (doc. A1) l'Ufficio
assicurazione malattia ha negato all'istante il diritto alla riduzione del premio di cassa malati, poiché
non ha prodotto in modo completo la necessaria documentazione atta a stabilire
la propria situazione economica,
l'assicurato ha reclamato il 3 luglio 2006
(doc. 1) evidenziando la necessità di ricevere il sussidio di cassa malati, siccome
la rendita __________ e la rendita dell'assicurazione militare, sommate ai Fr. 1'000.- ricevuti mensilmente dai genitori, non erano comunque sufficienti
per vivere quotidianamente,
l'8 agosto 2006 (doc. 1) l'UAM ha comunicato all'interessato di aver annullato la precedente
decisione e che a breve termine ne avrebbe emanata una seconda,
con decisione del 31
agosto 2006 (doc. 3) l'Amministrazione
ha nuovamente respinto la richiesta di sussidio dell'assicurato,
RI 1 ha interposto ancora
reclamo il 7 novembre 2006 (doc. 2), rilevando che il 29 marzo 2006 è stato
pronunciato il suo fallimento personale, che ha un'entrata mensile di Fr. 1'126,85 (due rendite) e che non possiede più alcuna sostanza,
contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione nella decisione impugnata,
con decisione su
reclamo del 20 novembre 2006 (doc. A2) l'UAM ha dichiarato irricevibile il predetto reclamo, poiché
interposto ben oltre il termine di trenta giorni dall'intimazione della decisione formale del 31 agosto 2006 di rifiuto
del sussidio,
il 29 novembre 2006
(doc. I) l'assicurato ha
impugnato al TCA questa
decisione negativa, chiedendo di rivalutare la sua domanda di sussidio, siccome
"È da settembre del 2005 che vivo esclusivamente con la rendita che
percepisco dall'ass.
militare/__________ di fr. 1'126.85 e Fr. 1'000.- mensili che mio padre mi passa per sopravvivere. E voi mi dite
che ho una sostanza e non potete darmi un aiuto!!!! Signori AVEVO una sostanza
adesso purtroppo non ho più nulla.",
dal canto suo, l'amministrazione ha proposto la reiezione
del ricorso per tardività ed ha inoltre evidenziato la non sussistenza dei
presupposti necessari per procedere alla revisione della propria decisione
(doc. V),
il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI),
pendente causa il TCA ha effettuato un accertamento (doc.
VII), di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
perciò il TCA può decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00),
conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i CHF 20'000.-,
di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,
l’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal,
per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
il primo figlio a Fr. 30'000.-
(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal),
giusta l'art. 28
LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa,
l'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale,
contro le decisioni
emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse
entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le
cause amministrative (art. 76 cpv. 1 LCAMal),
ciò significa, nel
caso concreto, che contro la decisione formale dell'Amministrazione datata 31 agosto 2006, l'assicurato poteva interporre reclamo al medesimo Ufficio
assicurazione malattia entro trenta giorni dalla ricezione di questo atto
amministrativo,
formulando le proprie
critiche all'indirizzo dell'UAM soltanto il 7 novembre 2006, manifestamente
l'istante non ha osservato
il termine fissato dall'art. 76
cpv. 1 LCAMal,
a causa del mancato
rispetto del citato termine, il reclamo del richiedente era di conseguenza tardivo,
è quindi a giusta
ragione che, con la pronuncia della decisione su reclamo del 20 novembre 2006, l'Ufficio assicurazione malattia ha
considerato irricevibile la lagnanza dell'assicurato,
peraltro, questa
Considerandi
intempestività nemmeno può essere sanata sulla scorta delle giustificazioni
fornite dal ricorrente (doc. VIII), secondo cui "il sottoscritto ha
eseguito diverse telefonate presso l'ufficio delle assicurazioni di Bellinzona riguardando il citato. Le
signorine al telefono mi chiedevano sempre documenti nuovi e io le spedivo, l'ultima telefonata che avevo eseguito
riguardo sempre al citato mi avevano detto che era tutto a posto di non
preoccuparmi che la decisione negativa l'avevano mandata per sbaglio, visto che non avevo avuto tranne che
lettere negative ho riscritto un'altra volta.",
quest'ultima affermazione, in particolare, non
appare credibile, poiché l'8
agosto 2006 l'UAM ha
espressamente scritto all'assicurato
avvisandolo che "in data odierna abbiamo annullato la decisione in
oggetto. In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del mese di settembre riceverà da parte nostra una nuova decisione",
questa nuova decisione
è giunta il 31 agosto 2006,
come evidenziato nelle
sentenze del TCA di data 17
gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102) e del 15 gennaio 2007 nella
causa G.A. (inc. 36.2006.205), spetta a chi vuol fare
valere un diritto apportare la prova di quanto sostiene in virtù, oltretutto,
del principio secondo cui le parti devono collaborare alla raccolta delle
prove,
nella fattispecie,
l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti
ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il
contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o
delle persone con le quali avrebbe parlato,
a prescindere dalla
particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato
all'UAM,
va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che gli
avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la
necessaria verifica,
tuttavia,
visto il contenuto della comunicazione dell'8 agosto 2006 e la successiva
emissione della decisione del 31 seguente, non risultano essere state fornite informazioni
erronee da parte delle autorità competenti,
alla luce di quanto
precede, le giustificazioni date dal ricorrente, come per altri analoghi casi,
non possono essere ritenute valide,
in questo senso,
l’omissione del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato
negato il sussidio per l'anno
2006.
non può essere sanata mediante il ricorso qui in discussione,
pertanto, la decisione
su reclamo impugnata deve essere confermata ed il ricorso del 29 novembre 2006
respinto, siccome infondato,
al ricorrente resta
eventualmente aperta la via non ordinaria dell'istanza di revisione del sussidio presso l'autorità competente in materia, ossia l'UAM,
a norma dell’art. 48 RLCAMal, è infatti
data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di
una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione
intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si
verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),
l'Ufficio assicurazione malattia potrà quindi
pronunciarsi su un'eventuale
istanza di revisione dell'assicurato
mediante l'emanazione di una
decisione formale a questo proposito che, semmai, l'interessato potrà impugnare con un reclamo davanti allo stesso UAM sempre
entro trenta giorni e, successivamente, formulare, se del caso, entro trenta
giorni presso questo Tribunale un ricorso contro la decisione su reclamo che l'Amministrazione emetterà,
in virtù dell’art. 82
lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1°
gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante
ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100
cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e
seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e
l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento,
va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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