36.2006.242
Determinazione della competenza a decidere circa il domicilio di un assicurato. In caso di controversia, spetta alla Cassa malati e non all'autorità cantonale emanare una decisione in merito al domici
18 giugno 2007Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.242
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, TCA
Titolo:
Determinazione della competenza a decidere circa il domicilio di un assicurato. In caso di controversia, spetta alla Cassa malati e non all'autorità cantonale emanare una decisione in merito al domicilio di un proprio affiliato.
DOMICILIO
PREMIO
art. 6 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 12 LCAMAL
art. 12 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.242
cs
Lugano
18 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 novembre
2006 emanata da
in relazione al caso:
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23
novembre 2005 l’Ufficio assicurazione malattia (di seguito: UAM), dopo aver
rilevato che PI 1 dal 1. gennaio 2005 non pagava più i premi dell’assicurazione
sociale obbligatoria nel Canton Ticino bensì nel Canton __________, ha invitato
la Cassa malati __________ a rettificare il contratto assicurativo, nel senso
di chiedere a PI 1 il pagamento dei premi dovuti in caso di domicilio in Ticino(doc.
1).
Poiché
l’assicuratore non ha dato seguito alla richiesta dell’UAM, l’autorità
cantonale, dopo numerosi scambi di corrispondenza con __________ e con la Cassa
malati, con decisione del 25 agosto 2006 ha stabilito che l’interessato è
domiciliato nel Canton Ticino giacché il Canton __________ va considerato quale
semplice luogo di lavoro e di domicilio fiscale, ed ha intimato
all’assicuratore di applicare i premi validi nel Canton Ticino con effetto dal
1° maggio 2006 (doc. 14).
Le
censure sollevate dalla __________ sono state respinte con decisione su reclamo
del 6 novembre 2006 (doc. 18).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 5 dicembre 2006 l’assicuratore è insorto contro la
predetta decisione, contestando due aspetti (doc. I).
Innanzitutto
l’assicuratore sostiene che l’UAM non è competente per decidere circa il premio
che una Cassa malati deve applicare ad un proprio assicurato. In secondo luogo
la __________ contesta che il domicilio di PI 1 sia inTicino, poiché
l’interessato lavora a __________ (Canton __________), dove paga le imposte.
Solo il domicilio politico è rimasto a __________.
1.3. Chiamato a
presentare una risposta in merito PI 1 chiede l’accoglimento del ricorso (doc.
III). Da parte sua l’UAM ne chiede la reiezione (doc. IV), con argomentazioni
che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
1.4. Pendente
causa le parti hanno ulteriormente ribadito le loro posizioni (doc. da V a XX).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è innanzitutto la questione a sapere se l’autorità cantonale è
competente a decidere in merito al luogo di domicilio di una persona
obbligatoriamente assicurata per la copertura di base in Svizzera
ed a imporre all’assicuratore il premio che deve applicare al proprio affiliato.
2.2. In concreto il
TCA ha chiesto all’autorità cantonale di voler indicare la base legale sulla
quale si è fondata per emettere la decisione contestata.
Con
scritto del 21 marzo 2007, l’UAM ha affermato:
"
Le decisioni in ispecie si fondano
intrinsecamente sulla delega di competenza ai Cantoni di cui all’art. 6 cpv. 1
LAMal, nel quadro dell’”osservanza dell’obbligo di assicurazione”.
Il Cantone ha sostanziato questo principio ex
art. 11 cpv. 1 LCAMal in margine all’”adempimento dell’obbligo
d’assicurazione”.
L’art. 12 cpv. 1 LCAMal fissa il principio
secondo cui l’”istanza competente” emana “le decisioni circa l’applicazione
(sottolineatura nostra) dell’obbligo d’assicurazione.”
Nel quadro dell’”applicazione dell’obbligo
d’assicurazione” di cui alla legge figura, anche, pacificamente, la
questione del premio applicabile.
E’ assodato che è l’Autorità cantonale preposta a
decidere, in ultima analisi, se un cittadino è soggetto o meno all’obbligo
d’assicurazione ex LAMal.
E lo fa, in particolare (ma non solo), in base al
principio del domicilio civile.
Il premio d’assicurazione è “solo” un corollario
della decisione dell’Autorità cantonale in materia: esso deve infatti seguire,
o corrispondere, pedissequamente alla natura della decisione di principio prolata
dall’Autorità cantonale.
Non sarebbe infatti concepibile che, ad esempio,
l’Autorità del Cantone X decide che un cittadino dev’essere soggetto
all’obbligo d’assicurazione nel Cantone X e l’assicuratore, per motivi di
convenienza propria o altro, al medesimo cittadino applicasse i premi del
Cantone Y.
In caso di divergenza, compete dunque
all’autorità cantonale, preposta a vigilare all’interno dei Cantoni circa
l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione ex LAMal, decidere anche in
relazione al premio applicabile, quale elemento costitutivo, peculiare ed
essenziale dell’obbligo assicurativo giusta la LAMal.
La base legale richiamabile in relazione
all’intervento in ispecie è dunque la medesima di quella che regge il controllo
dell’obbligo d’assicurazione, con le relative “decisioni” di legge
quanto “all’applicazione dell’obbligo d’assicurazione”.
In casu l’Autorità
cantonale di vigilanza ha concluso che il domicilio civile, per volere dell’assicurato
interessato e per similare determinazione del Comune di __________, sia da
ritenere nel Cantone Ticino. Questa è la decisione principale e sostanziale.
Quello del premio del Cantone Ticino è un
semplice, ma logico e addirittura imprescindibile, corollario alla decisione
sostanziale di cui in origine.
Questo, in linea di principio.
Per quanto attiene poi più specificatamente alla ratio
legis del disposto cantonale specifico in materia, questa Autorità osserva
quanto segue.
Richiamato l’art. 12 cpv. 1 LCAMal, l’ “istanza
competente” emette le “decisioni circa l’applicazione
(sottolineature nostre) dell’obbligo d’assicurazione”.
“Applicazione” qui da intendere – e non
potrebbe essere altrimenti, per quanto si dirà in proseguio – in senso lato; ossia
relativamente a tutte quelle situazioni in cui il Cantone si trova
oggettivamente e soggettivamente implicato; qui sostanziate e riassunte
come segue:
a) vigilanza pratica e amministrativa circa la continuità di iscrizione
presso un assicuratore malattie;
b) vigilanza particolare sulle questioni finanziarie connesse
alla legge, che implicano il Cantone in rapporto diretto e conseguente rispetto
all’adempimento dell’obbligo d’assicurazione ex LAMal; e segnatamente:
-
responsabilità materiale in caso di concessione
di un’esenzione dall’obbligo d’assicurazione (in particolare: conseguenze
finanziarie che possono derivare al Cantone a seguito di una concessione di
un’esenzione impropria);
-
responsabilità diretta in rapporto all’obbligo
d’assicurazione per persone domiciliate nel Cantone (ritenuto che il referente
è evidentemente il pagamento del premio assicurativo rapportato al CantoneTicino):
alla solidarietà dell’assicurato insita nel pagamento del premio
d’assicurazione fa da logico riscontro l’obbligo finanziario del Cantone nei
confronti dell’assicurato medesimo, con riferimento, segnatamente:
alle tariffe ospedaliere di cui all’art. 49 cpv.
1 LAMal, la parte restante essendo a carico del Cantone;
al contributo cantonale giusta l’art. 41 cpv. 3
LAMal, in caso di ospedalizzazione extracantonale per motivi di ordine medico
(riferimento: art. 41 cpv. 2 LAMal).
L’”istanza competente” ex art. 12 cpv. 1
LCAMal è l’”Istituto delle assicurazioni sociali” (art. 2 cpv. 1 Reg.
LCAMal); e per esso lo scrivente Ufficio.
Le decisioni di merito dell’Autorità cantonale in
ambito di obbligo d’assicurazione contro le malattie rivestono dunque portata
generale, implicando direttamente anche ambiti finanziari di stretta
responsabilità del Cantone.
Che al principio del domicilio civile nel Cantone
debba logicamente corrispondere anche il premio dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie ufficialmente approvato dall’Autorità federale per
il Cantone medesimo, non discende solo da una logica intrinseca della LAMal – tanto
intrinseca da costituirne addirittura un pilastro portante -, e nemmeno solo
dal solo principio cardine costituzionale della parità di trattamento che anche
in questo ambito l’Autorità designata – il Cantone – deve far
rispettare, ma risponde alla logica di solidarietà di tutta la popolazione
cantonale verso l’assicurato che paga i premi di un determinato Cantone.
Come già rilevato, questa solidarietà si
estrinseca segnatamente nelle situazioni di cui agli artt. 49 cpv. 1 e 41 cpv.
3 LAMal.
Ergo, la logica estensiva di cui all’art. 12 cpv.
1 LCAMal nel campo “delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo
d’assicurazione”.
Altamente ed assolutamente inconcepibile
apparirebbe la situazione in base alla quale il Cantone – per legge federale
delegato alla vigilanza sull’obbligo d’assicurazione e per legge cantonale
tenuto a vigilare “circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione” –
a conoscenza di un agire errato, per compiacenza verso singoli affiliati o per
errori interpretativi o procedurali, da parte di un assicuratore in fatto di
applicazione del premio, non intervenisse nella situazione puntuale.
Il Cantonte Ticino non potrebbe esimersi
dall’intervenire in forma globale, ammontare del premio d’assicurazione
compreso, richiamati i già citati artt. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1 LCAMal.” (doc.
XV)
2.3. A norma
dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo
d’assicurazione.
Per
l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un
assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo
obbligo tempestivamente.
L’art. 61
cpv. 1 prima frase LAMal prevede che l’assicuratore stabilisce l’ammontare dei
premi dei propri assicurati. Per il cpv. 2 l’assicuratore può graduare i premi
se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.
Determinante è il luogo di domicilio dell’assicurato. L’Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori.
Per
l’art. 11 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato definisce le procedure di
vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’assicurazione.
Il
regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo
d’assicurazione (art. 11 cpv. 2 LCAMal).
Giusta
l’art. 12 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel
merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione.
Il cpv. 2
prevede che il Consiglio di Stato dispone in particolare la procedura di
decisione nel merito delle domande di esenzione dall’obbligo d’assicurazione,
ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i
lavoratori frontalieri esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera e per i
membri delle missioni diplomatiche, permanenti e delle sedi consolari così come
per gli impiegati di organizzazioni internazionali e i rispettivi familiari che
li accompagnano.
L’art.
12 del Regolamento LCAMal prevede che:
"
1L’iscrizione
d’ufficio delle persone o delle famiglie non iscritte ad una Cassa malati
convenzionata è ordinata dall’Istituto delle assicurazioni sociali, previa
diffida scritta.
2L’iscrizione
è ordinata retroattivamente per un periodo massimo di cinque anni a decorrere
dal giorno dell’intimazione.
3La
ripartizione tra le singole Casse malati convenzionate considera l’effettivo
dei rischi assicurati.
2.4. Con sentenza
del 18 febbraio 2003 pubblicata in DTF 129 V 162, il TFA (dal 1. gennaio 2007:
TF), ha stabilito che il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio le
persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto
retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore
malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un
supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla
riduzione del medesimo.
L’Alta
Corte ha affermato:
"
1. Oggetto del contendere è, in ordine, la
competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come
sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva.
Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto
dal 1o gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro
il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale
affiliazione tardiva.
(…)
2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie
entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni
provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2
l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L’art. 10 OAMal
prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa
l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché
le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati
siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente
decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la
versione in vigore dal 1o gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art.
6 cpv. 3 (cpv. 2).
2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal
emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone
che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto
tempestivamente.
L'assenza di copertura della persona tenuta ad
affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale
possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (DTF 128
V 268 seg. consid. 3b).
Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia
già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.
2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non
poteva quindi statuire
sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla
Cassa malati ... con effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato
spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa
ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il
chiaro tenore dell'art. 5
cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore
solo dall'annuncio all'assicurazione.
Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali
risultano fondate.
2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del
Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di
premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione
in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno
dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio
se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta
oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate
equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il
supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del
ritardo d'affiliazione.
L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo
la situazione finanziaria dell'assicurato.
2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge
chiaramente che
l'assicuratore è senz'altro competente per
stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è
del resto contestato.
Né la legge né la relativa ordinanza federale si
esprimono per contro
espressamente sulla competenza a statuire
sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva
non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in
caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma
l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio
più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I
114). Dal tenore chiaro del messaggio si può
e si deve quindi dedurre che il legislatore
intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare
l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di
statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00;
si confronti in tal senso anche MAURER, Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).
Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità
amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a
statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su
questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere
accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno
annullati.”
Con
sentenza del 19 agosto 2004 (inc. 36.2004.2), questo Tribunale aveva respinto
una richiesta di un assicuratore di chiamare in causa l’UAM per stabilire la
data della cessazione del domicilio in Svizzera di un’assicurata, trasferitasi
all’estero, affermando:
"
Per quanto concerne la chiamata in causa
dell'IAS che a mente della cassa sarebbe competente per stabilire la data di
cessazione dell'affiliazione in Svizzera, va rilevato, come emerge da una
sentenza del TFA del 18 febbraio 2003 nella causa H. (K 151/01), che
l'intervento dell'amministrazione si giustifica solo quando una persona, tenuta
ad affiliarsi in Svizzera, non è affiliata presso nessun assicuratore:
" In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2
LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone
che non lo hanno fatto o non lo hanno fatto tempestivamente. L'assenza di
copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile
affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che
giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM
F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di
conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio
per procedervi."
Nel caso di specie competente per statuire sulla
fine dell'obbligo assicurativo è la Cassa presso la quale l'assicurata era
affiliata.
Infatti in concreto non si tratta di affiliare
d'ufficio una persona che sfugge all'obbligo assicurativo, bensì di stabilire
quando questo obbligo cessa.
Una chiamata in causa dell'amministrazione
risulta di conseguenza superflua.”
Va ancora
rilevato che questo Tribunale con sentenza del 6 settembre 2005 (inc.
36.2005.50) ha confermato la decisione su opposizione di un assicuratore che
aveva condannato il proprio affiliato a pagare la differenza tra il premio dovuto
precedentemente in un altro Cantone e quello dovuto nel Canton Ticino dove si era
nel frattempo domiciliato.
2.5. In concreto
l’UAM ha stabilito da una parte che PI 1 è domiciliato nel Canton Ticino e non
nel Canton __________ e dall’altra che la Cassa malati deve chiedere al proprio
assicurato di pagare un premio uguale a quello degli altri affiliati domiciliati
nel nostro Cantone.
L’UAM
ritiene di essere competente a decidere su questi aspetti in virtù degli art. 6
LAMal e 12 Reg. LCAMal.
Da parte
sua la ricorrente sostiene che solo gli assicuratori possono decidere circa
l’ammontare del premio che devono pagare i propri assicurati.
2.6. Il Messaggio
del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 65), a proposito degli
art. 6 e seguenti della LAMal prevede (a pag. 49 nel Messaggio pubblicato nel
sito internet della Confederazione [www.admin.ch]):
"
Articolo 6 Controllo e affiliazione d'ufficio
Fatti
I Cantoni sono incaricati di controllare
l'affiliazione, come per l’assicurazione infortuni. A tal fine essi si
organizzano liberamente e possono, ad esempio, delegare l'insieme o una parte
dei loro compiti ai Comuni. Le esperienze fatte nei Cantoni in cui vi è
un'assicurazione malattia malattiaobbligatoria generalizzata mostrano
che è praticamente possibile limitare l'apparato
amministrativo utilizzando al meglio i mezzi esistenti, quali i servizi
cantonali di assicurazione malattia già operanti e il controllo degli abitanti
a livello comunale. Del resto, parecchi Cantoni occupano già oggi funzionari
nell'ambito dell'assicurazione malattia, malattiain particolare per
l'assegnazione dei sussidi cantonali alle casse.
Se constata che una persona non si è assicurata
tempestivamente, l'autorità procede all'affiliazione d'ufficio senza accordarle
un termine supplementare.
In questo caso la libera scelta dell'assicuratore
è soppressa ( ma l'assicurato potrà in seguito cambiare assicuratore alle
condizioni poste all'art. 7). L'interessato è affiliato secondo la chiave di
ripartizione tra assicuratori stabilita dal Cantone dopo avere consultato
questi ultimi. L'affiliazione d'ufficio ha dato buoni risultati
nell'assicurazione infortuni e nei Cantoni in cui l’assicurazione malattia è
obbligatoria.
L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli
assicuratori il compito di provvedere affinchè non vi siano lacune
d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare
il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a
controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli
assicuratori provvederanno affinchè, anche in caso di passaggio dall'uno
all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest'obbligo. (sottolineatura
del redattore)
Per
quanto concerne l’art. 61 LAMal (art. 53 del progetto), il Consiglio federale
ha precisato (pag. 97 e seguenti nel Messaggio pubblicato nel sito internet
della Confederazione [www.admin.ch]):
" Ogni
assicuratore deve stabilire lui stesso i premi necessari per coprire le proprie
spese. Contrariamente all'assicurazione infortuni obbligatoria, non esistono
tariffe di premi comuni agli assicuratori all'interno dell'assicurazione
Considerandi
obbligatoria delle cure medico- sanitarie. Se si tratta dello stesso
assicuratore, gli assicurati devono di massima pagare il medesimo premio. I
premi non possono quindi essere graduati, segnatamente in funzione dei diversi
rischi ( p. es. graduazione secondo l'età o il sesso), né peraltro secondo il
reddito degli assicurati (premi in per cento del salario). Superfluo quindi
precisare che all'uguaglianza dei premi deve corrispondere l'uguaglianza delle
prestazioni, poiché, per legge, le prestazioni sono uniformi."
2.7
In concreto
non si tratta di stabilire se PI 1 è soggetto all’obbligo assicurativo, né
tantomeno se va affiliato d’ufficio. Oggetto della decisione è la
determinazione del domicilio civile dell’assicurato. L’UAM ha deciso circa il
domicilio di PI 1 in Svizzera e circa l’applicabilità della tariffa dei premi. Questa
competenza tuttavia non appartiene all’autorità cantonale, bensì alla Cassa, la
quale provvede affinché nel passaggio da un Cantone all’altro non vi siano
lacune (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I
65): : “L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito
di provvedere affinché non vi siano lacune d'assicurazione in caso di
cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo
considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare
l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori
provvederanno affinché, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia
più possibile sottrarsi a quest' obbligo.”)
Il
Cantone ha invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite
decisione, quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo
assicurativo.
Se una
persona è già affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni
inerenti l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente
all’art. 49 LPGA.
Tuttavia l’UAM,
se, come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro
Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale
conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità cantonale sarà legittimata dapprima
ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in
applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il
TF ha infatti ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di
una città contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio
2007, K 18/06).
In queste
condizioni la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità cantonale non
è competente a decidere in merito.
Il
presente giudizio va intimato anche a PI 1, quale parte interessata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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