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Decisione

36.2006.242

Determinazione della competenza a decidere circa il domicilio di un assicurato. In caso di controversia, spetta alla Cassa malati e non all'autorità cantonale emanare una decisione in merito al domici

18 giugno 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni sono incaricati di controllare

l'affiliazione, come per l’assicurazione infortuni. A tal fine essi si

organizzano liberamente e possono, ad esempio, delegare l'insieme o una parte

dei loro compiti ai Comuni. Le esperienze fatte nei Cantoni in cui vi è

un'assicurazione malattia malattiaobbligatoria generalizzata mostrano

che è praticamente possibile limitare l'apparato

amministrativo utilizzando al meglio i mezzi esistenti, quali i servizi

cantonali di assicurazione malattia già operanti e il controllo degli abitanti

a livello comunale. Del resto, parecchi Cantoni occupano già oggi funzionari

nell'ambito dell'assicurazione malattia, malattiain particolare per

l'assegnazione dei sussidi cantonali alle casse.

Se constata che una persona non si è assicurata

tempestivamente, l'autorità procede all'affiliazione d'ufficio senza accordarle

un termine supplementare.

In questo caso la libera scelta dell'assicuratore

è soppressa ( ma l'assicurato potrà in seguito cambiare assicuratore alle

condizioni poste all'art. 7). L'interessato è affiliato secondo la chiave di

ripartizione tra assicuratori stabilita dal Cantone dopo avere consultato

questi ultimi. L'affiliazione d'ufficio ha dato buoni risultati

nell'assicurazione infortuni e nei Cantoni in cui l’assicurazione malattia è

obbligatoria.

L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli

assicuratori il compito di provvedere affinchè non vi siano lacune

d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare

il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a

controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli

assicuratori provvederanno affinchè, anche in caso di passaggio dall'uno

all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest'obbligo. (sottolineatura

del redattore)

Per

quanto concerne l’art. 61 LAMal (art. 53 del progetto), il Consiglio federale

ha precisato (pag. 97 e seguenti nel Messaggio pubblicato nel sito internet

della Confederazione [www.admin.ch]):

" Ogni

assicuratore deve stabilire lui stesso i premi necessari per coprire le proprie

spese. Contrariamente all'assicurazione infortuni obbligatoria, non esistono

tariffe di premi comuni agli assicuratori all'interno dell'assicurazione

Considerandi

obbligatoria delle cure medico- sanitarie. Se si tratta dello stesso

assicuratore, gli assicurati devono di massima pagare il medesimo premio. I

premi non possono quindi essere graduati, segnatamente in funzione dei diversi

rischi ( p. es. graduazione secondo l'età o il sesso), né peraltro secondo il

reddito degli assicurati (premi in per cento del salario). Superfluo quindi

precisare che all'uguaglianza dei premi deve corrispondere l'uguaglianza delle

prestazioni, poiché, per legge, le prestazioni sono uniformi."

2.7

In concreto

non si tratta di stabilire se PI 1 è soggetto all’obbligo assicurativo, né

tantomeno se va affiliato d’ufficio. Oggetto della decisione è la

determinazione del domicilio civile dell’assicurato. L’UAM ha deciso circa il

domicilio di PI 1 in Svizzera e circa l’applicabilità della tariffa dei premi. Questa

competenza tuttavia non appartiene all’autorità cantonale, bensì alla Cassa, la

quale provvede affinché nel passaggio da un Cantone all’altro non vi siano

lacune (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I

65): : “L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito

di provvedere affinché non vi siano lacune d'assicurazione in caso di

cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo

considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare

l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori

provvederanno affinché, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia

più possibile sottrarsi a quest' obbligo.”)

Il

Cantone ha invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite

decisione, quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo

assicurativo.

Se una

persona è già affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni

inerenti l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente

all’art. 49 LPGA.

Tuttavia l’UAM,

se, come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro

Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale

conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità cantonale sarà legittimata dapprima

ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in

applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato

dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il

TF ha infatti ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di

una città contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio

2007, K 18/06).

In queste

condizioni la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità cantonale non

è competente a decidere in merito.

Il

presente giudizio va intimato anche a PI 1, quale parte interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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