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Decisione

36.2006.243

Sussidio 2007. Studentessa che dipende dalla madre, reddito di riferimento qui sufficiente. Ricorso respinto.

8 febbraio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia l’8 agosto 2006 RI 1,

1986, nubile e studente, ha chiesto il sussidio per l'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 2007. Nel formulario l'assicurata ha

indicato nella madre __________ la persona che provvede al suo sostentamento.

B. La

richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo del 6 ottobre 2006

rigettato con decisione del 22 novembre 2006 contro cui RI 1 si è aggravata al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 25 novembre 2006 in cui

evidenzia di non guadagnare e di essere studente a tempo pieno. La madre deve

pertanto mantenere entrambe, nonché sostenere le spese dell’abitazione. L'amministrazione

si è opposta all'accoglimento del ricorso. A RI 1 è stata concessa la

possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'assunzione di

specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo

del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,

ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti

sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le

famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal,

dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"

a) del reddito

imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato,

per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr.

200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni

dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce

diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito

di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo

per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti

non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.—(reddito della

famiglia).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche

calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione

del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per

una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone

soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi

particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)

persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del

coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o

di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono

di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di

pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di quest'ultima norma citata va

rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005,

36.2004.132

in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112

in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così

si è espressa:

" Va

qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire

dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo

al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito

lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso

anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio

concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di

carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del

legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se

possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno –

come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito

secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati

ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato

un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al

caso concreto in cui vengono applicate."

4.

Nel

caso concreto RI 1 è persona sola che non esercita attività lucrativa e che per

il suo sostentamento fa capo alla mamma __________, non beneficia di entrate,

di aiuti agli studi e neppure di indennità di disoccupazione. RI 1 adempie i

requisiti della persona sola ai sensi della LCAMal (art. 26 e 27 per le

definizioni di famiglia e persona sola).

Come

già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) e nelle

decisioni 19 aprile 2006 in re B. (36.2006.6 e 8) se, raggiunta la maggiore

età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto

si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,

devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una

simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS).

L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del

diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per

il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo

anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27

LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o

la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può

essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un

reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio. In

questo senso anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

5.

In

concreto RI 1 è studente e fa capo alla madre per il suo sostentamento. Per le

persone sole - quale la ricorrente deve essere considerata avendo compiuto il

diciottesimo anno d’età - con un reddito imponibile nullo o riferito ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della

persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--.

In

virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le

persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.

6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo

specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno

un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai

sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili.

Si evidenzia come, il 22

settembre 2006, il Consiglio Federale abbia emanato la nuova Ordinanza (07)

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI, mediante la quale

ha innalzato gli importi del fabbisogno vitale. Il nuovo limite, dal primo

gennaio 2007, per le persone sole è di CHF 18'140.-. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).

Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

6.

L’obbligo di mantenimento

incombe, come indicato nelle considerazioni che precedono, ai genitori. L’art.

52.

Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è –

nei casi come quello in discussione ove si è confrontati con una giovane che

non ha completato la sua formazione – da interpretare nel senso di ritenere il

reddito imponibile per il periodo determinante dei genitori della giovane non

ancora autosufficiente. Va rammentato come l’obbligo di mantenimento dura sino

al completamento della formazione, ciò che implicitamente rammenta la

giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni nelle sentenze TFA 124 V 67 e 130 V 237. La dottrina, si veda D. Cattaneo in “La contribution du

Tribunal Cantonal des Assurances du Canton Tessin à la jurisprudence suisse en

matière de sécurité sociale”

pubblicato in Cahiers genevois no. 33 – 2004, pag.38 e 39, a proposito dell’applicazione

della LADI, evoca come « la directive du SECO, selon laquelle, dans le cadre de la fixation

de l’indemnité de chômage il faut reconnaître l’existence d’une obligation

d’entretien au sens des art. 276 ss CC au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait

atteint l’âge de 25 ans n’est pas conforme à la loi. En effet une limitation

temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint

l’âge de 25 ans révolu n’existe pas en droit civil ».

La LCAMal (all’art. 32) indica che il

reddito determinante da considerare per l’ammissione o meno al sussidio é

quello della persona o della famiglia da cui il richiedente il sussidio dipende

per il sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa

cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza

federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei

rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di mantenimento,

un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane in formazione

o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante l’obbligo di

considerare il reddito fiscale per la determinazione del sussidio). Come

rilevato nella sentenza in re S. del 19 maggio 2005 (TCA 36.2004.164):

"

il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in

effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia

dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo

sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona

potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al

mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente

interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da

parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito

fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per

negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali

non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento

(anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo

implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o

meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o

aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da

associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la

determinazione del sussidio."

La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadrebbero nel bisogno. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:

" Gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in

bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese

Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht

subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen

wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unter­stutzungsanspruche gegen

Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (Verw­Ger GR PVG 1997, 71

ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen

Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein

einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie ins­gesamt in

bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die

Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch

leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."

Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:

" Entferntere

Verwandten können nur zur Unterstützung verpflichtet werden, wenn keine näheren

Verwandten mehr leben, wenn sich diese nicht in günstigen Verhältnissen

befinden oder wenn ein vorrangig Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v.

Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung herangezogen werden kann. Die nächsten

Erbberechtigten befreien daher die entfernteren Verwandten so lange von der

Unterstützungspflicht, wie sie die Unterstützungsleistungen aufzubringen

vermögen."

(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)

7.

Nel

caso concreto RI 1 vive con la madre che provvede al suo sostentamento. Ella ha

un obbligo nei confronti della figlia che si trova ancora in fase formativa. In

virtù delle citate norme cantonali di diritto pubblico correttamente

l’amministrazione – alla luce della mancata fine della formazione della giovane

– ha ritenuto il reddito imponibile della madre tassato nel 2004 quale reddito

determinante. Da rilevare come le norme cantonali considerino la particolare

situazione del giovane in formazione, ormai adulto, considerando sempre un

reddito, determinato nel periodo fiscale, decisamente più elevato rispetto a

quello ritenuto per il sussidio della famiglia con figli ancora minorenni (cfr.

le indicazioni sub. 3).

8.

A

giusta ragione l'amministrazione evidenzia come non siano dati gli estremi

delle eccezioni fissate nel regolamento di applicazione della LCAMal. RI 1 non

ha 35 anni, non dispone attualmente di entrate per CHF 1'470.-- mensili, come

evidenziato dall’amministrazione in sede di risposta di causa. RI 1 è infatti

studentessa e non indica nessun reddito proprio al momento della formulazione

dell’istanza. La ricorrente, che ha avuto l’opportunità di replicare alla

risposta di causa, non ha smentito l’assunto dell’UAM in proposito. Non

sussistono inoltre gli estremi di cui all'art. 54 RegLCAMal; in effetti la

situazione di RI 1 non costituisce un caso particolare o speciale per cui fare

astrazione dal reddito di riferimento. Si tratta, come in numerosi altri casi,

di una studentessa che fa capo alla mamma convivente per il sostentamento. Il

caso di specie non presenta connotazioni di eccezionalità. L’assenza di

introiti non può costituire elemento particolare per non considerare il reddito

di riferimento materno.

9.

Visto

quanto precede il ricorso va respinto, non essendo dati gli estremi per la

concessione del sussidio 2006 a RI 1 poiché occorre fare capo al reddito di

riferimento che supera il limite ritenuto di CHF 50'000.--. Non si fa carico di

tassa di giustizia e spese alla ricorrente.

10.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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