36.2006.243
Sussidio 2007. Studentessa che dipende dalla madre, reddito di riferimento qui sufficiente. Ricorso respinto.
8 febbraio 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.243
Data decisione, Autorità:
08.02.2007, TCA
Titolo:
Sussidio 2007. Studentessa che dipende dalla madre, reddito di riferimento qui sufficiente. Ricorso respinto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 277 cpv. 2 CC
art. 23 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.243
GC
Lugano
8 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia l’8 agosto 2006 RI 1,
1986, nubile e studente, ha chiesto il sussidio per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 2007. Nel formulario l'assicurata ha
indicato nella madre __________ la persona che provvede al suo sostentamento.
B. La
richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo del 6 ottobre 2006
rigettato con decisione del 22 novembre 2006 contro cui RI 1 si è aggravata al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 25 novembre 2006 in cui
evidenzia di non guadagnare e di essere studente a tempo pieno. La madre deve
pertanto mantenere entrambe, nonché sostenere le spese dell’abitazione. L'amministrazione
si è opposta all'accoglimento del ricorso. A RI 1 è stata concessa la
possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'assunzione di
specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti
sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le
famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal,
dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
"
a) del reddito
imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato,
per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr.
200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito
di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo
per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti
non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.—(reddito della
famiglia).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione
del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a)
persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di quest'ultima norma citata va
rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005,
36.2004.132
in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112
in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così
si è espressa:
" Va
qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire
dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo
al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito
lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito
nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso
anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di
carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del
legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se
possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno –
come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito
secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati
ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato
un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al
caso concreto in cui vengono applicate."
4.
Nel
caso concreto RI 1 è persona sola che non esercita attività lucrativa e che per
il suo sostentamento fa capo alla mamma __________, non beneficia di entrate,
di aiuti agli studi e neppure di indennità di disoccupazione. RI 1 adempie i
requisiti della persona sola ai sensi della LCAMal (art. 26 e 27 per le
definizioni di famiglia e persona sola).
Come
già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) e nelle
decisioni 19 aprile 2006 in re B. (36.2006.6 e 8) se, raggiunta la maggiore
età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto
si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS).
L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del
diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per
il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo
anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27
LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o
la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può
essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un
reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio. In
questo senso anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).
5.
In
concreto RI 1 è studente e fa capo alla madre per il suo sostentamento. Per le
persone sole - quale la ricorrente deve essere considerata avendo compiuto il
diciottesimo anno d’età - con un reddito imponibile nullo o riferito ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della
persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo
sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--.
In
virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
" Le
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno
un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai
sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili.
Si evidenzia come, il 22
settembre 2006, il Consiglio Federale abbia emanato la nuova Ordinanza (07)
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI, mediante la quale
ha innalzato gli importi del fabbisogno vitale. Il nuovo limite, dal primo
gennaio 2007, per le persone sole è di CHF 18'140.-. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).
Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
6.
L’obbligo di mantenimento
incombe, come indicato nelle considerazioni che precedono, ai genitori. L’art.
52.
Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è –
nei casi come quello in discussione ove si è confrontati con una giovane che
non ha completato la sua formazione – da interpretare nel senso di ritenere il
reddito imponibile per il periodo determinante dei genitori della giovane non
ancora autosufficiente. Va rammentato come l’obbligo di mantenimento dura sino
al completamento della formazione, ciò che implicitamente rammenta la
giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni nelle sentenze TFA 124 V 67 e 130 V 237. La dottrina, si veda D. Cattaneo in “La contribution du
Tribunal Cantonal des Assurances du Canton Tessin à la jurisprudence suisse en
matière de sécurité sociale”
pubblicato in Cahiers genevois no. 33 – 2004, pag.38 e 39, a proposito dell’applicazione
della LADI, evoca come « la directive du SECO, selon laquelle, dans le cadre de la fixation
de l’indemnité de chômage il faut reconnaître l’existence d’une obligation
d’entretien au sens des art. 276 ss CC au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 25 ans n’est pas conforme à la loi. En effet une limitation
temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint
l’âge de 25 ans révolu n’existe pas en droit civil ».
La LCAMal (all’art. 32) indica che il
reddito determinante da considerare per l’ammissione o meno al sussidio é
quello della persona o della famiglia da cui il richiedente il sussidio dipende
per il sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa
cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza
federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei
rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di mantenimento,
un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane in formazione
o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante l’obbligo di
considerare il reddito fiscale per la determinazione del sussidio). Come
rilevato nella sentenza in re S. del 19 maggio 2005 (TCA 36.2004.164):
"
il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in
effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia
dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo
sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona
potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al
mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente
interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da
parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito
fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per
negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali
non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento
(anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo
implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o
meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o
aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da
associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la
determinazione del sussidio."
La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadrebbero nel bisogno. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:
" Gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese
Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht
subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unterstutzungsanspruche gegen
Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (VerwGer GR PVG 1997, 71
ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen
Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein
einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie insgesamt in
bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die
Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch
leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."
Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:
" Entferntere
Verwandten können nur zur Unterstützung verpflichtet werden, wenn keine näheren
Verwandten mehr leben, wenn sich diese nicht in günstigen Verhältnissen
befinden oder wenn ein vorrangig Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v.
Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung herangezogen werden kann. Die nächsten
Erbberechtigten befreien daher die entfernteren Verwandten so lange von der
Unterstützungspflicht, wie sie die Unterstützungsleistungen aufzubringen
vermögen."
(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)
7.
Nel
caso concreto RI 1 vive con la madre che provvede al suo sostentamento. Ella ha
un obbligo nei confronti della figlia che si trova ancora in fase formativa. In
virtù delle citate norme cantonali di diritto pubblico correttamente
l’amministrazione – alla luce della mancata fine della formazione della giovane
– ha ritenuto il reddito imponibile della madre tassato nel 2004 quale reddito
determinante. Da rilevare come le norme cantonali considerino la particolare
situazione del giovane in formazione, ormai adulto, considerando sempre un
reddito, determinato nel periodo fiscale, decisamente più elevato rispetto a
quello ritenuto per il sussidio della famiglia con figli ancora minorenni (cfr.
le indicazioni sub. 3).
8.
A
giusta ragione l'amministrazione evidenzia come non siano dati gli estremi
delle eccezioni fissate nel regolamento di applicazione della LCAMal. RI 1 non
ha 35 anni, non dispone attualmente di entrate per CHF 1'470.-- mensili, come
evidenziato dall’amministrazione in sede di risposta di causa. RI 1 è infatti
studentessa e non indica nessun reddito proprio al momento della formulazione
dell’istanza. La ricorrente, che ha avuto l’opportunità di replicare alla
risposta di causa, non ha smentito l’assunto dell’UAM in proposito. Non
sussistono inoltre gli estremi di cui all'art. 54 RegLCAMal; in effetti la
situazione di RI 1 non costituisce un caso particolare o speciale per cui fare
astrazione dal reddito di riferimento. Si tratta, come in numerosi altri casi,
di una studentessa che fa capo alla mamma convivente per il sostentamento. Il
caso di specie non presenta connotazioni di eccezionalità. L’assenza di
introiti non può costituire elemento particolare per non considerare il reddito
di riferimento materno.
9.
Visto
quanto precede il ricorso va respinto, non essendo dati gli estremi per la
concessione del sussidio 2006 a RI 1 poiché occorre fare capo al reddito di
riferimento che supera il limite ritenuto di CHF 50'000.--. Non si fa carico di
tassa di giustizia e spese alla ricorrente.
10.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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