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Decisione

36.2006.244

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.

7 febbraio 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno

stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 29.03.2006 ed è

pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg.

LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto

rispettare il termine di legge.

Che

il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente

quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,

aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente

degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31

dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non

dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati

che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella

loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal –

art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti).”

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.

6. Giova

preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

La LPrTCA prevede la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e

quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG,

Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C.,

I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:

DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.

ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

7. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è

sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si

tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può

essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza

con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita

Considerandi

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22

febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale

delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la

tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995

pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza

citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti

processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad

esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile

l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che,

anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA,

pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non

avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione

(per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF

120.

V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti

rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14

dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta

Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di

prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la

notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente

dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

8.

Nel

caso in discussione il ricorrente, in sede di reclamo (doc. 2), afferma di avere

il dubbio che le sue richieste siano state smarrite. In sede di ricorso però

(doc. I), ammette di aver inoltrato l’istanza tardivamente. Infine, con scritto

27.

gennaio 2007 (doc. VII), afferma di non poter provare un invio precedente a

quello risultante dagli atti di causa.

Di

conseguenza il signor RI 1 non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di

un’istanza con data differente e precedente a quella presente nella

documentazione a disposizione di questo Tribunale. L’Istituto delle

assicurazioni sociali Ufficio dell’assicurazione malattia ha comunque

provveduto, infruttuosamente, alla ricerca della citata istanza.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi, purtroppo, ritenere come

trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio del 23 marzo 2006. Il

signor RI 1, essendo tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto inviare l’istanza

entro il 31 dicembre 2005.

Occorre

pertanto ritenere tardiva la domanda pervenuta nel corso del marzo 2006, questo

Tribunale deve allora verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile.

9.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi

giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno

a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa

J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente,

di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata

ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

10.

In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione

di non avergli concesso il sussidio nonostante il suo status di apprendista e

nonostante il ritardo nell’invio dell’istanza di sussidio non gli sia

addebitabile poiché giustificato dalla malattia della madre, persona che si è

sempre occupata della gestione delle incombenze amministrative della famiglia.

Già

più volte il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che una

situazione di disagio famigliare, quale la malattia di un fratello che

scombussola la gestione famigliare, non è sufficiente a giustificare il ritardo

(in questo senso la decisione Si. 36.2005.116 del 6 ottobre 2005).

Come

visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini

stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento

del sussidio nella forma retroattiva. Il giudice è vincolato all'applicazione

delle severe norme vigenti, così come l'amministrazione, pur nella

consapevolezza delle difficoltà personali, economiche o sociali in cui si

trovano spesso i ricorrenti.

Per ciò che concerne la

condizione di apprendista del ricorrente, si evidenzia che esso non rientri

nelle situazioni previste dall’art. 67 Reg. LCAMal. Lo stesso ricorrente ha

infatti prodotto un documento dal quale risulta come lo stesso sia apprendista

dal 2004. Una modifica del reddito dello stesso, se c’è stata, è pertanto

antecedente al 2006.

11.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va purtroppo respinto, non essendo possibile considerare il ritardo

nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato.

Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate

ripetibili.

12.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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