36.2006.245
Richieste sussidi 2005 e 2006 tardive. Modifiche di reddito precedenti gli anni per i quali il sussidio é stato richiesto.
9 febbraio 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.245
Data decisione, Autorità:
09.02.2007, TCA
Titolo:
Richieste sussidi 2005 e 2006 tardive. Modifiche di reddito precedenti gli anni per i quali il sussidio é stato richiesto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 64 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.245-246
GC
Lugano
9 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
17 luglio 2006 RI 1, nato nel 1971, italiano con domicilio a __________, ha
inoltrato all'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) 2 diversi formulari, postulando con ognuno la
riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie
rispettivamente per gli anni
2005 e 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e doc. 1, inc. 36.2006.246), corredando
ogni istanza con il calcolo dell’imponibile relativo all’imposta cantonale del
2005, nonché con i conteggi dei salari da gennaio a giugno 2006.
Tutte e due le domande
di sussidio sono state ritenute tardive e quindi respinte. Il reclamo non ha
avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisioni del 16 novembre 2006 (doc. 4, inc. 36.2006.245)
e del 20 novembre 2006 (doc. 5, inc. 36.2006.246).
B. Con
ricorso del 7 dicembre 2006 (doc. I, inc. 36.2006.245 e 246) l'assicurato si è rivolto al TCA ribadendo la sua richiesta dei sussidi
di cassa malati per gli anni 2005 e 2006, indicando come, nel corso del 2005,
si sia verificata una forte diminuzione del suo reddito, circostanza che
giustificherebbe, ai sensi della LCAMal, una riduzione retroattiva dei premi. A
giustificazione del ritardo egli fa valere l’attesa della tassazione 2005,
giunta solo nel giugno 2006, poiché, a suo avviso, consiste nell’unica prova
intangibile dell’avvenuta modifica del reddito.
Con due allegati di
risposta del 19 gennaio 2007 (doc. III, inc. 36.2006.245 e 246)
l’Amministrazione, con motivazioni che saranno riprese se necessario, propone
la reiezione del ricorso.
Alla parte ricorrente
è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la
richiesta di acquisizione di specifiche prove.
Considerandi
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il
Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste
dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005, il Consiglio di Stato ha mantenuto le basi di calcolo
identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche
recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi
possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale
periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale
del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF
22'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2005).
Per l’anno 2006 l’esecutivo
cantonale ha definito quale periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante, quello delle classificazioni dell'imposta cantonale dell'anno
2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone
sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr. DE 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,
72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3.
Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati
fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del
periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
Ora, anche se questa
modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2005, va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
5.
Nel
caso in esame, va osservato che le istanze di sussidio per il 2005 e il 2006 sono
state inoltrate nel corso del 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e inc. 36.2006.246).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato è stato tassato in via
ordinaria, le richieste inoltrate nel 2006 sono tardive. Esse dovevano infatti
essere presentate entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2005 e 2006), ovvero rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e
il 31 dicembre 2005, quando l'interessato
poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Tuttavia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che
gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel
diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso. Ora, sebbene il ricorrente faccia valere una difficoltà
finanziaria ed una mutazione del reddito avvenuta nel 2005 e ancora presente
nel 2006, l'ipotesi della
lettera d non si realizza. Infatti, l'eventuale effettiva diminuzione del reddito nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2005, doveva essere fatta valere quell'anno stesso,
quindi nel 2005, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2004).
Formulando, invece, soltanto nel 2006 questa eccezione riferendosi però ad una
modifica avvenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere
accolta.
Inoltre il Consiglio
di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica
dell'art. 28 LCAMal, potevano
essere chiesti nell'anno di
competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate
(cfr. consid. 4).
Queste situazioni, in
concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata un
anno dopo l'anno di competenza
per il quale l'assicurato ha
chiesto il sussidio (2005).
Per quanto concerne la
sola istanza di sussidio per il 2006 essendo il ricorrente già nel 2005 a
conoscenza del fatto che il proprio reddito si presentava differente rispetto
alla tassazione di riferimento (2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa
istanza entro il termine fissato nell’attuale art. 28 LCAMal (31.12.2005)
richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 RLCAMal.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui le
domande di riduzione del premio di cassa malati sono state inoltrate sia ancora
scusabile.
6.
Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Con
particolare riferimento alla necessità di attendere la decisione di tassazione
del 2005 quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, questo
Tribunale si è più volte espresso. In particolare nella sentenza in re R. del 7
novembre 2005 (36.2005.136 cons. 7) ha precisato come segue:
" Come rileva l’IAS in sede di risposta,
l’insorgente, conformemente a quanto indicato ai considerandi precedenti,
avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta nel corso del 2002,
allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso con riserva di
completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.
In caso di decisione negativa, l’interessata avrebbe
potuto chiederne la revisione (ex art. 48 Reg. LCAMal) se dalla tassazione
intermedia 2001-2002 risultava, come poi è avvenuto, un reddito inferiore ai
limiti legali.
Va
infatti rammentato, come già avvenuto nella sentenza J. citata, che l’assicurato
può generalmente:
" Anche in assenza di una tassazione fiscale, …
inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un
sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett.
d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può
prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito.
Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può
trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid.
2.
pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."
7.
Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
inoltrato le sue domande di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità di attendere la decisione di
tassazione per l’anno 2005, per poter provare con certezza, l’avvenuta modifica
del proprio reddito.
Come già spiegato nel
considerando 2, la tassazione di riferimento per il sussidio 2005 è quella
relativa al biennio 2001-2002, mentre per il sussidio 2006 il reddito di
riferimento è quello risultante dalla tassazione per il 2003. A nulla sarebbe
pertanto servita la notifica di tassazione per l’anno 2005. Il signor RI 1,
avrebbe dovuto inoltrare la domanda per i sussidi 2005, nel corso dell’anno
medesimo, con tutti i giustificativi a sua disposizione in quel momento
(distinte di salario, dichiarazione dei redditi ecc.). Per i sussidi 2006,
essendo il ricorrente già nel 2005 a conoscenza del fatto che il proprio
reddito si presentava differente rispetto alla tassazione di riferimento
(2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza nei termini di legge
(31.12.2005) richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 lett. m RLCAMal.
Stante quanto precede,
pur se comprensibile la situazione di gravi difficoltà economiche del
ricorrente, non è possibile giustificare la concessione retroattiva del
sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2005 e 2006. Il giudice è infatti obbligato ad applicare i
rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi. Da quanto
precede discende dunque che le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il
ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
8.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del
vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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