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Decisione

36.2006.245

Richieste sussidi 2005 e 2006 tardive. Modifiche di reddito precedenti gli anni per i quali il sussidio é stato richiesto.

9 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

17 luglio 2006 RI 1, nato nel 1971, italiano con domicilio a __________, ha

inoltrato all'Ufficio

Assicurazione Malattia (UAM) 2 diversi formulari, postulando con ognuno la

riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie

rispettivamente per gli anni

2005 e 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e doc. 1, inc. 36.2006.246), corredando

ogni istanza con il calcolo dell’imponibile relativo all’imposta cantonale del

2005, nonché con i conteggi dei salari da gennaio a giugno 2006.

Tutte e due le domande

di sussidio sono state ritenute tardive e quindi respinte. Il reclamo non ha

avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisioni del 16 novembre 2006 (doc. 4, inc. 36.2006.245)

e del 20 novembre 2006 (doc. 5, inc. 36.2006.246).

B. Con

ricorso del 7 dicembre 2006 (doc. I, inc. 36.2006.245 e 246) l'assicurato si è rivolto al TCA ribadendo la sua richiesta dei sussidi

di cassa malati per gli anni 2005 e 2006, indicando come, nel corso del 2005,

si sia verificata una forte diminuzione del suo reddito, circostanza che

giustificherebbe, ai sensi della LCAMal, una riduzione retroattiva dei premi. A

giustificazione del ritardo egli fa valere l’attesa della tassazione 2005,

giunta solo nel giugno 2006, poiché, a suo avviso, consiste nell’unica prova

intangibile dell’avvenuta modifica del reddito.

Con due allegati di

risposta del 19 gennaio 2007 (doc. III, inc. 36.2006.245 e 246)

l’Amministrazione, con motivazioni che saranno riprese se necessario, propone

la reiezione del ricorso.

Alla parte ricorrente

è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la

richiesta di acquisizione di specifiche prove.

Considerandi

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

2.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il

Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli

assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste

dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono

definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito

determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non

supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30

LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per quanto concerne

l’anno 2005, il Consiglio di Stato ha mantenuto le basi di calcolo

identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche

recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi

possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale

periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale

del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF

22'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale

malattie per l’anno 2005).

Per l’anno 2006 l’esecutivo

cantonale ha definito quale periodo fiscale per l'accertamento del reddito

determinante, quello delle classificazioni dell'imposta cantonale dell'anno

2003.

Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone

sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr. DE 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,

72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

3.

Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il

legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del

reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)

in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati

fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del

periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei

seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

4.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1

RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di

presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a) per gli assicurati tassati in

via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che

per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la

legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati

tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che

precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il

regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto

della stessa.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

Ora, anche se questa

modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2005, va comunque

rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali

consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva

cambiamenti importanti della sua situazione economica.

5.

Nel

caso in esame, va osservato che le istanze di sussidio per il 2005 e il 2006 sono

state inoltrate nel corso del 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e inc. 36.2006.246).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato è stato tassato in via

ordinaria, le richieste inoltrate nel 2006 sono tardive. Esse dovevano infatti

essere presentate entro la fine dell'anno che precede l'anno

di competenza (2005 e 2006), ovvero rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e

il 31 dicembre 2005, quando l'interessato

poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Tuttavia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che

gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel

diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso. Ora, sebbene il ricorrente faccia valere una difficoltà

finanziaria ed una mutazione del reddito avvenuta nel 2005 e ancora presente

nel 2006, l'ipotesi della

lettera d non si realizza. Infatti, l'eventuale effettiva diminuzione del reddito nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2005, doveva essere fatta valere quell'anno stesso,

quindi nel 2005, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2004).

Formulando, invece, soltanto nel 2006 questa eccezione riferendosi però ad una

modifica avvenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere

accolta.

Inoltre il Consiglio

di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica

dell'art. 28 LCAMal, potevano

essere chiesti nell'anno di

competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate

(cfr. consid. 4).

Queste situazioni, in

concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata un

anno dopo l'anno di competenza

per il quale l'assicurato ha

chiesto il sussidio (2005).

Per quanto concerne la

sola istanza di sussidio per il 2006 essendo il ricorrente già nel 2005 a

conoscenza del fatto che il proprio reddito si presentava differente rispetto

alla tassazione di riferimento (2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa

istanza entro il termine fissato nell’attuale art. 28 LCAMal (31.12.2005)

richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 RLCAMal.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui le

domande di riduzione del premio di cassa malati sono state inoltrate sia ancora

scusabile.

6.

Giusta

l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6.

ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Con

particolare riferimento alla necessità di attendere la decisione di tassazione

del 2005 quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, questo

Tribunale si è più volte espresso. In particolare nella sentenza in re R. del 7

novembre 2005 (36.2005.136 cons. 7) ha precisato come segue:

" Come rileva l’IAS in sede di risposta,

l’insorgente, conformemente a quanto indicato ai considerandi precedenti,

avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta nel corso del 2002,

allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso con riserva di

completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.

In caso di decisione negativa, l’interessata avrebbe

potuto chiederne la revisione (ex art. 48 Reg. LCAMal) se dalla tassazione

intermedia 2001-2002 risultava, come poi è avvenuto, un reddito inferiore ai

limiti legali.

Va

infatti rammentato, come già avvenuto nella sentenza J. citata, che l’assicurato

può generalmente:

" Anche in assenza di una tassazione fiscale, …

inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un

sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett.

d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può

prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito.

Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può

trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid.

2.

pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."

7.

Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

inoltrato le sue domande di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità di attendere la decisione di

tassazione per l’anno 2005, per poter provare con certezza, l’avvenuta modifica

del proprio reddito.

Come già spiegato nel

considerando 2, la tassazione di riferimento per il sussidio 2005 è quella

relativa al biennio 2001-2002, mentre per il sussidio 2006 il reddito di

riferimento è quello risultante dalla tassazione per il 2003. A nulla sarebbe

pertanto servita la notifica di tassazione per l’anno 2005. Il signor RI 1,

avrebbe dovuto inoltrare la domanda per i sussidi 2005, nel corso dell’anno

medesimo, con tutti i giustificativi a sua disposizione in quel momento

(distinte di salario, dichiarazione dei redditi ecc.). Per i sussidi 2006,

essendo il ricorrente già nel 2005 a conoscenza del fatto che il proprio

reddito si presentava differente rispetto alla tassazione di riferimento

(2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza nei termini di legge

(31.12.2005) richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 lett. m RLCAMal.

Stante quanto precede,

pur se comprensibile la situazione di gravi difficoltà economiche del

ricorrente, non è possibile giustificare la concessione retroattiva del

sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2005 e 2006. Il giudice è infatti obbligato ad applicare i

rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi. Da quanto

precede discende dunque che le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il

ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

8.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto

o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del

vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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