36.2006.248
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29 gennaio 2008Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2006.248
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di pagamento delle indennità giornaliere per perdita di guadagno nell'ambito della LCA. L'assicuratore ha rifiutato di versare quanto pattuito a causa del mancato passaggio nell'assicurazione individuale. In casu l'assicurato era tuttavia ancora affiliato presso l'assicurazione collettiva
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERDITA DI GUADAGNO
art. 67 LAMAL
art. 61 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.248
CS
Lugano
29 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell'11 dicembre
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel __________, carpentiere e operaio edile, dal 1977 è alle dipendenze della
società __________, dove beneficia, per il tramite del suo datore di lavoro, di
un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia presso
la Cassa malati CV 1, per un indennità corrispondente all’80% del salario per
una durata di 720 giorni nell’arco di 900 giorni.
Dal 30
maggio 2005 AT 1 è inabile al lavoro al 100% a causa di una lombosciatalgia
acuta con irradiazione bilaterale a livello L4-S1.
L’assicuratore
ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.
Il 19
settembre 2006 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medico fiduciaria
ad opera del Dr. med. __________ che ha ritenuto l’interessato totalmente
inabile al lavoro nella sua attività abituale ed abile in un’attività leggera
dapprima al 50% e poi, dal 1° novembre 2006, al 100%.
Il 29
settembre 2006 l’assicuratore ha assegnato a AT 1 un termine, scadente il 29
gennaio 2007, per trovare un’attività adeguata, informandolo nel contempo che a
partire da tale data non sarebbero più state versate prestazioni derivanti
dall’assicurazione malattia.
Il 4
ottobre 2006 l’assicurato è stato licenziato per la fine di gennaio 2007 (doc.
B).
1.2. Con
petizione dell’11 dicembre 2006 AT 1, dopo aver ricordato di aver inoltrato una
domanda di prestazioni per l’AI ed aver richiamato dalla Cassa e dall’UAI tutti
gli atti medici, chiede che l’assicuratore venga condannato al pagamento delle
indennità giornaliere anche per il futuro, “fino alla scadenza contrattuale”
(doc. I).
1.3. Con risposta
dell’8 febbraio 2007 la Cassa propone di respingere la petizione con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
1.4. Pendente
causa le parti hanno sviluppato le loro argomentazioni e prodotto ulteriore
documentazione. L’attore, con scritto del 21 febbraio 2007, ha ulteriormente
ribadito la sua posizione, ed ha concluso chiedendo a questo TCA di “decidere
che l’indennità giornaliera mi sia versata sino al 31 maggio 2007 o sino al
momento in cui sia trovata da parte degli specialisti un’attività lavorativa
adeguata al mio stato di salute se ciò dovesse avvenire prima del 31 maggio
2007” (doc. IX). Da parte sua la Cassa, il 25 giugno 2007 ha rilevato che,
poiché l’attore è stato licenziato e non è passato nell’assicurazione
individuale, con l’uscita dalla cerchia degli assicurati il 29 gennaio 2007,
non può beneficiare di ulteriori prestazioni nei confronti della convenuta
(doc. XXX).
1.5. Il TCA ha
proceduto a numerosi accertamenti (cfr. doc. da XI a LXIX). Dopo aver
richiamato l’incarto AI ed aver sottoposto le risultanze alle parti, il 23
ottobre 2007 si è tenuta un’udienza innanzi al Giudice delegato.
In
quell’occasione l’assicuratore ha ribadito di voler dapprima esaminare la
questione dell’uscita dell’attore dalla cerchia degli assicurati. L’offerta di
passaggio nell’assicurazione individuale presentata da AT 1, non sarebbe stata
accettata da quest’ultimo.
L’attore,
da parte sua, ha rilevato di aver chiesto una proroga prima di rispondere
all’offerta, ma di non aver mai ottenuto una risposta scritta.
L’assicuratore
ha poi quantificato in circa fr. 150 al giorno l’ammontare dell’indennità
giornaliera litigiosa, e l’attore ha ribadito che “in predicato c’è il
versamento di 4 mesi dal 30.1.2007 al 28.5.2007.” (doc. XLVII).
1.6. Con scritto
7 novembre 2007 l’interessato, il cui patrocinio è stato assunto dal sindacato RA
1, ha informato questo Tribunale di aver rifiutato la proposta di libero
passaggio nell’assicurazione individuale, ma ha aggiunto che il licenziamento,
tra l’altro annullato dallo stesso datore di lavoro, non è valido poiché
contrario a quanto prevede l’art. 21 del contratto nazionale mantello per
l’edilizia principale (CNM), applicabile in concreto giacché l’interessato
lavorava per un’impresa edile (doc. LII).
1.7. L’assicuratore
da parte sua ha rilevato che l’interessato si è iscritto in disoccupazione e
che non è a conoscenza di litigi in merito alla disdetta del contratto di
lavoro. La convenuta aggiunge che comunque “controversie circa
l’applicazione del CNM (che lega le parti contrattuali, cfr. art. 356ss CO),
nonché circa il contratto di lavoro tra l’attore e la ditta __________,
riguardano comunque solo il datore di lavoro e il proprio (ex) dipendente, e
come tali non sono prettamente oggetto della procedura in oggetto. Se del caso,
sarà il Pretore, competente per le controversie di diritto del lavoro, a
decidere circa la validità della rescissione del rapporto di lavoro.” (doc.
LVI).
Le parti
si sono ulteriormente espresse su questo tema, ribadendo le loro posizioni.
1.8. Il 17
dicembre 2007 l’attore ha trasmesso a questo Tribunale la perizia dell’AI (doc.
LXIII).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, la convenuta ha affermato:
"
Il nostro medico di fiducia è dell’avviso che
l’attore in un’attività leggera e adeguata dal 01.02.2007 raggiungeva una
capacità lavorativa del 50% (cfr. doc. allegata). Tenuto conto di una riduzione
massima del 10% (in particolare per l’età e la bassa scolarizzazione), egli
subirebbe una perdita di guadagno di ca. il 62%.
In ragione di ciò, se egli va ancora considerato
affiliato presso la convenuta nell’ambito del contratto collettivo con la ditta
__________, egli avrebbe diritto ad un’indennità nella misura indicata, sino
all’esaurimento delle prestazioni.
Nel giudizio chiediamo di voler considerare che
l’intervento del rappresentante dell’attore è avvenuto nella fase finale della
procedura” (doc. LXVII)
1.9. Con scritto
del 24 gennaio 2008 l’attore ha affermato:
"
in relazione alla comunicazione del 22 gennaio
scorso, preso atto degli intendimenti dell’appellata, ci pregiamo comunicare
che possiamo senz’altro aderire alla nuova determinazione della CV 1, che
dispone la residua capacità lavorativa nella misura del 62%.
Di conseguenza siamo d’accordo che la perdita di
guadagno, a partire dal 1.02.2007 e fino ad esaurimento delle prestazioni
massime, compreso l’eventuale rimborso della sovrassicurazione qualora la
polizza con il datore di lavoro è stata stipulata secondo le disposizioni del
CNM per l’edilizia (naturalmente nell’ipotesi quasi certa che l’AI riconosca
delle prestazioni), ammonta al 62%.” (doc. LXIX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito
cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (LPTCA).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere
derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA, ossia
un ambito di competenza del TCA.
Fatti
Il
TCA è pertanto competente a decidere nel merito.
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se l’attore ha diritto ad indennità
giornaliere per la perdita di guadagno subita dal 30 gennaio 2007 fino ad
esaurimento delle prestazioni (cfr. doc. XLVII, pag. 3).
2.3. L’attore
beneficiava, presso il proprio datore di lavoro, dell’”assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera ai sensi della LCA.”
Le
condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA), prevedono che a
complemento delle CGA è applicabile la legge federale sul contratto d’assicurazione
(LCA).
Per
l’art. 2.1 CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o
psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o
una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Il
diritto all’indennità giornaliera è dato se vi è un’incapacità lavorativa di
almeno il 50%, attestata da un medico (cfr. art. 15 CGA).
2.4. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
estrapolato dall'art. 72 LAMal il concetto di inabilità lavorativa: è incapace
al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la
propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora,
quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid.
1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene
valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di
adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione
normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,
come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata
nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi
delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di
un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che
vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della
normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito dell'assicurazione complementare,
secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio dell'obbligo
dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella causa E.,
5C.176/1998, consid. 2c).
A norma dell’art. 61 LCA:
" In
caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il
danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni
all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a
quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità
all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato
adempiuto."
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente
esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute
sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
prospettabili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
Va, qui,
rilevato che le CGA relative all'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera precisano, all’art. 9.4 quanto segue:
"
L’assicurato deve fare tutto ciò che è utile
alla guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda (obbligo d’attenuazione del
danno)."
Dunque,
anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla
LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto
quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno
alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività
diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.
2.5. Nel caso di
specie, dopo la perizia eseguita dall’AI, di data 26 novembre 2007, dove il dr.
med. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa del 50% in attività
leggere e dopo la presa di posizione del medico fiduciario della Cassa che ha
concluso anch’egli per un’inabilità del 50% in attività confacenti allo stato
di salute dell’attore, entrambe le parti sono concordi nel ritenere che AT 1 ha
un’incapacità del 62% (cfr. doc. LXVII dove la convenuta afferma: “…tenuto
conto di una riduzione massima del 10% (in particolare per l’età e la bassa
scolarizzazione), egli subirebbe una perdita di guadagno di ca. il 62%” e
il doc. LXIX dove l’attore afferma: “… possiamo senz’altro aderire alla
nuova determinazione della CV 1, che dispone la residua capacità lavorativa nella
misura del 62%.”).
Ciò vale
dal 30 gennaio 2007 (non dal 1° febbraio 2007 come ritenuto dalle parti ai doc.
LXVII e LXIX), ossia dal giorno seguente quello in cui l’assicuratore ha
cessato di versare le indennità giornaliere al 100% (cfr. richiesta
dell’attore: doc. XLVII pag. 3, nonché comunicazione del 29 settembre 2006
della Cassa secondo la quale l’indennità al 100% è versata fino al 29 gennaio
2007 al massimo, doc. A1).
Non
essendoci più alcuna contestazione circa il grado d’invalidità dell’attore,
trattandosi di una controversia di diritto privato, resta unicamente da
esaminare se AT 1 può beneficiare delle prestazioni derivanti dall’assicurazione
collettiva del proprio datore di lavoro.
Infatti, la
Cassa, dopo aver inizialmente rifiutato il versamento delle indennità
giornaliere per il motivo che l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività
lavorativa leggera in misura completa dal 30 gennaio 2007, in sede di
osservazioni innanzi al Tribunale ha sollevato la questione relativa al mancato
passaggio di AT 1 nell’assicurazione individuale.
Preso
atto del rifiuto dell’attore, pendente causa, di accettare l’offerta
sottopostagli dalla convenuta di passare nell’assicurazione individuale, AT 1
può beneficiare di ulteriori prestazioni solo se ancora assicurato per il
tramite del suo datore di lavoro.
Certo,
l’attore invoca la giurisprudenza sviluppata dal TF nella DTF 127 III 106, dove
l’Alta Corte ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva di
indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non dipende
dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in assenza di
clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al
di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà
diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di
far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il
diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento
prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione (consid. 3).
Tuttavia, nel caso di specie, l’art. 3.5 delle
CGA prevede che l’assicurazione cessa, tra altro, se l’assicurato esce dalla
cerchia degli assicurati e in questo caso l’obbligo di versare prestazioni
cessa completamente.
Per cui l’interessato potrà ottenere le prestazioni
richieste solo se, perlomeno fino all’esaurimento delle prestazioni, fa ancora
parte della cerchia degli assicurati per il tramite dell’assicurazione
collettiva.
2.6. In concreto
l’attore è stato licenziato il 4 ottobre 2006 con una lettera del seguente
tenore:
Considerandi
"
Facciamo riferimento alla lettera raccomandata
del 29 settembre u.s. inviatale dalla CV 1, __________ e della quale abbiamo
ricevuto copia.
Dal momento che proprio l’istituto assicurativo CV
1.
conferma che non potrà più raggiungere un’abilità lavorativa nella
professione di operaio/carpentiere e dovrà quindi andare alla ricerca di
un’altra attività, anche la nostra ditta deve prendere posizione in base a
questo dato di fatto.
Con la presente, le inoltriamo quindi disdetta
del rapporto di lavoro a partire dal prossimo 29 gennaio 2007. Di
conseguenza, consideriamo effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno
indennizzato dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B,
sottolineatura del redattore)
Il 30 gennaio
2007.
la __________, impresa di costruzione, ha scritto all’assicuratore
affermando:
"
Con la presente, confermiamo che il lavoratore
citato in oggetto deve continuare ad essere assicurato per indennità
giornaliera nella nostra polizza __________ fino all’esaurimento alle
indennità.
Di conseguenza viene annullato il nostro
licenziamento notificato al signor AT 1 in data 04.10.2006.” (doc. LVIII/1)
L’assicuratore
ritiene che questo Tribunale non sia competente a decidere in merito alla
correttezza del licenziamento, trattandosi di una controversia di diritto del
lavoro di competenza del Pretore.
La
questione non merita tuttavia particolare approfondimento. Infatti, giacché il
datore di lavoro ha annullato il licenziamento notificato nel mese di ottobre
2006.
(doc. LVIII/1), l’unica controversia esistente è quella tra l’attore e la
convenuta, che ritiene di non dovere alcunché poiché l’interessato non farebbe
più parte della cerchia degli assicurati.
Per
contro la __________, impresa di costruzione, e AT 1 sono concordi nel ritenere
che il licenziamento è stato annullato e che pertanto l’attore continua a
beneficiare dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno della
ditta (cfr. doc. LVIII supra).
Del
resto, come rileva giustamente il sindacato in sede di osservazioni, l’art. 21
cpv. 1 del contratto nazionale mantello (CNM) allora vigente, prevede che di
principio è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova
da parte del datore di lavoro, con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM,
fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità
giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Ciò è il
caso dell’attore, che di conseguenza non poteva essere licenziato.
Certo,
per l’art. 21 cpv. 2 CNM, come rileva l’assicuratore, qualora il lavoratore
percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita
d’invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei
normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di
invalidità.
In
concreto tuttavia, va ribadito che il datore di lavoro è tornato sui suoi passi
ed ha annullato il licenziamento notificato all’attore. Per cui, comunque, il
rapporto lavorativo, così come quello assicurativo, continuano anche oltre il
30.
gennaio 2007.
Inoltre,
il progetto di decisione con il quale è stata riconosciuta una rendita AI
all’attore dal 1.5.2006 al 31.1.2007 al 100% e dal 1.2.2007 al 50% è del 9
agosto 2007.
Per cui,
il 4 ottobre 2006, quando l’attore è stato licenziato, AT 1 non beneficiava
ancora di una rendita AI.
Inoltre
la decisione formale in ambito AI non è ancora stata emanata, poiché l’attore
ha inoltrato delle osservazioni al progetto di decisione.
Ne segue
che l’art. 21 cpv. 2 CNM, al momento del licenziamento, non poteva essere
applicato.
Va poi
evidenziato che il licenziamento è da ricondurre allo scritto del 29 settembre
2006.
dalla convenuta all’attore, tramite il quale, tra l’altro, l’assicuratore
aveva affermato che AT 1, inabile al lavoro al 100% nella precedente attività,
poteva invece lavorare al 100% “nell’ambito di un’altra attività, meno
impegnativa o mediamente impegnativa.” (cfr. doc. 45). Ciò aveva come
conseguenza la cessazione del versamento delle indennità giornaliere il 29
gennaio 2007 (cfr. doc. 45). Per cui se l’impresa __________ non avesse
licenziato l’attore, avrebbe dovuto continuare a versargli un salario senza
alcuna controprestazione lavorativa. Il licenziamento si basava pertanto su una
premessa errata (possibilità di lavorare al 100% in un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute) dovuta all’esame non approfondito delle
reali condizioni fisiche dell’assicurato da parte dello stesso assicuratore e
smentita dalla perizia AI.
Del
resto, il datore di lavoro, nello scritto del 4 ottobre 2006, ha affermato di
considerare “effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno indennizzato
dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B). Ora, sulla
base delle nuove risultanze mediche, la convenuta deve erogare le sue
prestazioni, al 62%, anche dopo il 29 gennaio 2007. Per cui il licenziamento
non sarebbe comunque effettivo.
Infine,
abbondanzialmente, va rilevato che in calce allo scritto del 30 gennaio 2007,
ossia all’annullamento del licenziamento (doc. LVIII/1 e doc. 6),
l’assicuratore, a mano, verosimilmente in seguito ad un colloquio con il datore
di lavoro, aveva annotato: “Parlato c/signor __________, informato sul fatto
che se il cambio prof. viene confermato noi non paghiamo altre IG oltre il 29.01.07.”
(doc. 6). Lo stesso assicuratore, e contrario, riteneva pertanto che le
indennità sarebbero state da versare se ulteriori accertamenti, come emerso nel
caso di specie, avessero concluso per un’incapacità al guadagno anche in
attività leggere e in tal caso non riteneva che il licenziamento sarebbe stato
effettivo.
Alla luce
di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che AT 1 ha
continuato, anche dopo il 29 gennaio 2007, a beneficiare dell’assicurazione collettiva
contro la perdita di guadagno della __________, impresa di costruzione.
In queste
condizioni la petizione va parzialmente accolta, nel senso che l’interessato ha
diritto ad indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007, fino ad
esaurimento delle prestazioni, e tenuto conto dell’eventuale sovrassicurazione.
All’attore,
rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili parziali siccome RA
1.
è intervenuta solo a procedura avviata ma con elementi di tutto rilievo e
puntuali, vanno accordate ripetibili ridotte.
2.7
Con il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del
17.
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni
soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non
raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e
dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento
è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95.
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due
ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo
le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
In concreto l’attore chiede il versamento delle
indennità per perdita di guadagno fino all’esaurimento delle prestazioni, ossia
per circa 4 mesi. Dal verbale di udienza emerge che l’indennità giornaliera
ammonta a circa fr. 150. Dagli atti risulta che nel mese di ottobre 2006
l’interessato ha ricevuto fr. 5'115 (fr. 165 al giorno per 31 giorni, doc. 16),
in settembre 2006, fr. 4'950 (fr. 165 per 30 giorni, doc. 16).
In queste condizioni, anche volendo prendere in
considerazione un indennizzo di fr. 5'115 al mese (ipotesi più favorevole per
l’attore), considerato il versamento massimo delle indennità per 4 mesi, non
sarebbero comunque raggiunti i fr. 30'000 richiesti dalla LTF.
Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,
non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza:
§ CV 1 è condannata a versare a
AT 1 indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007 fino ad esaurimento delle
prestazioni, tenuto conto della sovrassicurazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CV 1 verserà a AT 1 fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in
materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a. Fr.
15'000.- nelle controversie in
materia di diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore litigioso non raggiunge
l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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