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Decisione

36.2006.248

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Il

TCA è pertanto competente a decidere nel merito.

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione a sapere se l’attore ha diritto ad indennità

giornaliere per la perdita di guadagno subita dal 30 gennaio 2007 fino ad

esaurimento delle prestazioni (cfr. doc. XLVII, pag. 3).

2.3. L’attore

beneficiava, presso il proprio datore di lavoro, dell’”assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera ai sensi della LCA.”

Le

condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA), prevedono che a

complemento delle CGA è applicabile la legge federale sul contratto d’assicurazione

(LCA).

Per

l’art. 2.1 CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o

psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o

una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Il

diritto all’indennità giornaliera è dato se vi è un’incapacità lavorativa di

almeno il 50%, attestata da un medico (cfr. art. 15 CGA).

2.4. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

estrapolato dall'art. 72 LAMal il concetto di inabilità lavorativa: è incapace

al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la

propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora,

quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di

salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid.

1b; Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

La questione a sapere se esista un'incapacità

lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va

valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,

comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne

scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la

sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)

-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal

danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene

valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di

adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione

normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,

come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata

nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

228).

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito

dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi

delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di

un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che

vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della

normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito dell'assicurazione complementare,

secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio dell'obbligo

dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella causa E.,

5C.176/1998, consid. 2c).

A norma dell’art. 61 LCA:

" In

caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il

danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni

all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a

quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità

all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato

adempiuto."

Quindi, se da un lato la graduazione

dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va

considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente

esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute

sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella

professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare

le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente

prospettabili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

Va, qui,

rilevato che le CGA relative all'assicurazione collettiva d'indennità

giornaliera precisano, all’art. 9.4 quanto segue:

"

L’assicurato deve fare tutto ciò che è utile

alla guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda (obbligo d’attenuazione del

danno)."

Dunque,

anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla

LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto

quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno

alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività

diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

2.5. Nel caso di

specie, dopo la perizia eseguita dall’AI, di data 26 novembre 2007, dove il dr.

med. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa del 50% in attività

leggere e dopo la presa di posizione del medico fiduciario della Cassa che ha

concluso anch’egli per un’inabilità del 50% in attività confacenti allo stato

di salute dell’attore, entrambe le parti sono concordi nel ritenere che AT 1 ha

un’incapacità del 62% (cfr. doc. LXVII dove la convenuta afferma: “…tenuto

conto di una riduzione massima del 10% (in particolare per l’età e la bassa

scolarizzazione), egli subirebbe una perdita di guadagno di ca. il 62%” e

il doc. LXIX dove l’attore afferma: “… possiamo senz’altro aderire alla

nuova determinazione della CV 1, che dispone la residua capacità lavorativa nella

misura del 62%.”).

Ciò vale

dal 30 gennaio 2007 (non dal 1° febbraio 2007 come ritenuto dalle parti ai doc.

LXVII e LXIX), ossia dal giorno seguente quello in cui l’assicuratore ha

cessato di versare le indennità giornaliere al 100% (cfr. richiesta

dell’attore: doc. XLVII pag. 3, nonché comunicazione del 29 settembre 2006

della Cassa secondo la quale l’indennità al 100% è versata fino al 29 gennaio

2007 al massimo, doc. A1).

Non

essendoci più alcuna contestazione circa il grado d’invalidità dell’attore,

trattandosi di una controversia di diritto privato, resta unicamente da

esaminare se AT 1 può beneficiare delle prestazioni derivanti dall’assicurazione

collettiva del proprio datore di lavoro.

Infatti, la

Cassa, dopo aver inizialmente rifiutato il versamento delle indennità

giornaliere per il motivo che l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività

lavorativa leggera in misura completa dal 30 gennaio 2007, in sede di

osservazioni innanzi al Tribunale ha sollevato la questione relativa al mancato

passaggio di AT 1 nell’assicurazione individuale.

Preso

atto del rifiuto dell’attore, pendente causa, di accettare l’offerta

sottopostagli dalla convenuta di passare nell’assicurazione individuale, AT 1

può beneficiare di ulteriori prestazioni solo se ancora assicurato per il

tramite del suo datore di lavoro.

Certo,

l’attore invoca la giurisprudenza sviluppata dal TF nella DTF 127 III 106, dove

l’Alta Corte ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva di

indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non dipende

dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in assenza di

clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al

di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà

diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di

far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il

diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento

prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione (consid. 3).

Tuttavia, nel caso di specie, l’art. 3.5 delle

CGA prevede che l’assicurazione cessa, tra altro, se l’assicurato esce dalla

cerchia degli assicurati e in questo caso l’obbligo di versare prestazioni

cessa completamente.

Per cui l’interessato potrà ottenere le prestazioni

richieste solo se, perlomeno fino all’esaurimento delle prestazioni, fa ancora

parte della cerchia degli assicurati per il tramite dell’assicurazione

collettiva.

2.6. In concreto

l’attore è stato licenziato il 4 ottobre 2006 con una lettera del seguente

tenore:

Considerandi

"

Facciamo riferimento alla lettera raccomandata

del 29 settembre u.s. inviatale dalla CV 1, __________ e della quale abbiamo

ricevuto copia.

Dal momento che proprio l’istituto assicurativo CV

1.

conferma che non potrà più raggiungere un’abilità lavorativa nella

professione di operaio/carpentiere e dovrà quindi andare alla ricerca di

un’altra attività, anche la nostra ditta deve prendere posizione in base a

questo dato di fatto.

Con la presente, le inoltriamo quindi disdetta

del rapporto di lavoro a partire dal prossimo 29 gennaio 2007. Di

conseguenza, consideriamo effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno

indennizzato dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B,

sottolineatura del redattore)

Il 30 gennaio

2007.

la __________, impresa di costruzione, ha scritto all’assicuratore

affermando:

"

Con la presente, confermiamo che il lavoratore

citato in oggetto deve continuare ad essere assicurato per indennità

giornaliera nella nostra polizza __________ fino all’esaurimento alle

indennità.

Di conseguenza viene annullato il nostro

licenziamento notificato al signor AT 1 in data 04.10.2006.” (doc. LVIII/1)

L’assicuratore

ritiene che questo Tribunale non sia competente a decidere in merito alla

correttezza del licenziamento, trattandosi di una controversia di diritto del

lavoro di competenza del Pretore.

La

questione non merita tuttavia particolare approfondimento. Infatti, giacché il

datore di lavoro ha annullato il licenziamento notificato nel mese di ottobre

2006.

(doc. LVIII/1), l’unica controversia esistente è quella tra l’attore e la

convenuta, che ritiene di non dovere alcunché poiché l’interessato non farebbe

più parte della cerchia degli assicurati.

Per

contro la __________, impresa di costruzione, e AT 1 sono concordi nel ritenere

che il licenziamento è stato annullato e che pertanto l’attore continua a

beneficiare dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno della

ditta (cfr. doc. LVIII supra).

Del

resto, come rileva giustamente il sindacato in sede di osservazioni, l’art. 21

cpv. 1 del contratto nazionale mantello (CNM) allora vigente, prevede che di

principio è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova

da parte del datore di lavoro, con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM,

fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità

giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Ciò è il

caso dell’attore, che di conseguenza non poteva essere licenziato.

Certo,

per l’art. 21 cpv. 2 CNM, come rileva l’assicuratore, qualora il lavoratore

percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita

d’invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei

normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di

invalidità.

In

concreto tuttavia, va ribadito che il datore di lavoro è tornato sui suoi passi

ed ha annullato il licenziamento notificato all’attore. Per cui, comunque, il

rapporto lavorativo, così come quello assicurativo, continuano anche oltre il

30.

gennaio 2007.

Inoltre,

il progetto di decisione con il quale è stata riconosciuta una rendita AI

all’attore dal 1.5.2006 al 31.1.2007 al 100% e dal 1.2.2007 al 50% è del 9

agosto 2007.

Per cui,

il 4 ottobre 2006, quando l’attore è stato licenziato, AT 1 non beneficiava

ancora di una rendita AI.

Inoltre

la decisione formale in ambito AI non è ancora stata emanata, poiché l’attore

ha inoltrato delle osservazioni al progetto di decisione.

Ne segue

che l’art. 21 cpv. 2 CNM, al momento del licenziamento, non poteva essere

applicato.

Va poi

evidenziato che il licenziamento è da ricondurre allo scritto del 29 settembre

2006.

dalla convenuta all’attore, tramite il quale, tra l’altro, l’assicuratore

aveva affermato che AT 1, inabile al lavoro al 100% nella precedente attività,

poteva invece lavorare al 100% “nell’ambito di un’altra attività, meno

impegnativa o mediamente impegnativa.” (cfr. doc. 45). Ciò aveva come

conseguenza la cessazione del versamento delle indennità giornaliere il 29

gennaio 2007 (cfr. doc. 45). Per cui se l’impresa __________ non avesse

licenziato l’attore, avrebbe dovuto continuare a versargli un salario senza

alcuna controprestazione lavorativa. Il licenziamento si basava pertanto su una

premessa errata (possibilità di lavorare al 100% in un’attività leggera e

confacente al suo stato di salute) dovuta all’esame non approfondito delle

reali condizioni fisiche dell’assicurato da parte dello stesso assicuratore e

smentita dalla perizia AI.

Del

resto, il datore di lavoro, nello scritto del 4 ottobre 2006, ha affermato di

considerare “effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno indennizzato

dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B). Ora, sulla

base delle nuove risultanze mediche, la convenuta deve erogare le sue

prestazioni, al 62%, anche dopo il 29 gennaio 2007. Per cui il licenziamento

non sarebbe comunque effettivo.

Infine,

abbondanzialmente, va rilevato che in calce allo scritto del 30 gennaio 2007,

ossia all’annullamento del licenziamento (doc. LVIII/1 e doc. 6),

l’assicuratore, a mano, verosimilmente in seguito ad un colloquio con il datore

di lavoro, aveva annotato: “Parlato c/signor __________, informato sul fatto

che se il cambio prof. viene confermato noi non paghiamo altre IG oltre il 29.01.07.”

(doc. 6). Lo stesso assicuratore, e contrario, riteneva pertanto che le

indennità sarebbero state da versare se ulteriori accertamenti, come emerso nel

caso di specie, avessero concluso per un’incapacità al guadagno anche in

attività leggere e in tal caso non riteneva che il licenziamento sarebbe stato

effettivo.

Alla luce

di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che AT 1 ha

continuato, anche dopo il 29 gennaio 2007, a beneficiare dell’assicurazione collettiva

contro la perdita di guadagno della __________, impresa di costruzione.

In queste

condizioni la petizione va parzialmente accolta, nel senso che l’interessato ha

diritto ad indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007, fino ad

esaurimento delle prestazioni, e tenuto conto dell’eventuale sovrassicurazione.

All’attore,

rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili parziali siccome RA

1.

è intervenuta solo a procedura avviata ma con elementi di tutto rilievo e

puntuali, vanno accordate ripetibili ridotte.

2.7

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non

raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e

dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due

ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo

le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

In concreto l’attore chiede il versamento delle

indennità per perdita di guadagno fino all’esaurimento delle prestazioni, ossia

per circa 4 mesi. Dal verbale di udienza emerge che l’indennità giornaliera

ammonta a circa fr. 150. Dagli atti risulta che nel mese di ottobre 2006

l’interessato ha ricevuto fr. 5'115 (fr. 165 al giorno per 31 giorni, doc. 16),

in settembre 2006, fr. 4'950 (fr. 165 per 30 giorni, doc. 16).

In queste condizioni, anche volendo prendere in

considerazione un indennizzo di fr. 5'115 al mese (ipotesi più favorevole per

l’attore), considerato il versamento massimo delle indennità per 4 mesi, non

sarebbero comunque raggiunti i fr. 30'000 richiesti dalla LTF.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,

non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza:

§ CV 1 è condannata a versare a

AT 1 indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007 fino ad esaurimento delle

prestazioni, tenuto conto della sovrassicurazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr.

15'000.- nelle controversie in

materia di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge

l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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