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Decisione

36.2006.249

Indennità perdita di guadagno ex LCA. Obbligo di ridurre il danno. Attività leggera confacente con lo stato di salute esigibile. Nessun diritto a prestazioni.

21 marzo 2007Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT 1, 1979,

ha lavorato in qualità di operaio addetto alle bobine alle dipendenze della __________

di __________ dal 2001 al 30.9.2006 (doc. 8 e all. a doc. A25), la quale ha

concluso per il proprio personale un'assicurazione collettiva d'indennità

giornaliera secondo LAMal con CV 1 (doc. 7 e doc. A2 e A3).

B. In seguito a malattia (sindrome toraco e lombovertebrale cronica su

disturbi statici) l'interessato é stato dichiarato inabile al lavoro al 100%

dal proprio medico curante, Dr. __________, dall'agosto 2005, inizialmente con

una prognosi di 2-3 settimane (doc. A4 e doc. 12), in seguito ribadita in

diverse occasioni e da diversi medici (doc. 11, 12 e 13).

L'assicuratore

ha quindi assunto il caso ed ha erogato le prestazioni previste contrattualmente

(doc. 14).

C. Il 6 settembre 2005 (doc. A5 e A6) l'assicurato é stato

sottoposto ad una visita di controllo a cura del dr. med. __________, medico di

fiducia della CV 1, specialista FMH in medicina interna, il quale ha confermato

l'inabilità lavorativa totale dell'assicurato per problematiche al rachide. Su

consiglio del medesimo, nonché del medico curante specialista in reumatologia

dr. __________, l'attore é stato ricoverato presso la clinica di __________ dal

21 settembre 2005 all'11 ottobre 2005 per sottoporsi ad un trattamento

riabilitativo intensivo (doc. A8).

In mancanza di evidenti miglioramenti l'assicurato ha

postulato domanda AI per riqualificazione professionale (doc. A12).

Il 13 dicembre 2005 il signor AT 1 veniva nuovamente

sottoposto ad una visita presso il medico fiduciario, dr. __________

specialista FMH in medicina interna (doc. A10). Sulla scorta del parere di

questo medico, con scritto 19 dicembre 2005 la CV 1 comunicava all'assicurato

che dal 1. aprile 2006 - e cioé dopo il periodo di ca. tre mesi e mezzo

concesso per ricercare un'attività confacente al suo stato di salute - sarebbe

stato considerato abile al lavoro al 100% con la conseguente interruzione del

versamento delle indennità giornaliere (doc. A11).

Con scritto 24 gennaio 2006 il medico curante dr. __________

ha chiesto alla CV 1 di rivalutare la decisione presa e di continuare a versare

le indennità all'assicurato almeno fino alla decisione dell'Ufficio

assicurazione invalidità (doc. A12). A seguito della riconferma della CV 1 nella

propria presa di posizione del 19 dicembre 2005 (doc. A13), con lettera 5

aprile 2006 l'assicurato ha postulato il riesame del caso per un manifesto

peggioramento in particolare nella situazione psichiatrica (doc. A14). Richiesta

questa ribadita in più occasioni ed ogni volta respinta da CV 1 (doc. A16 -

A22).

D. Con petizione 13 dicembre 2006 (doc. I) l'attore, rappresentato

dall'avv. RA 1, ha contestato il fatto che l'assicuratore si sia sempre

riferito ad un unico rapporto medico del dicembre 2005, senza mai valutare gli

sviluppi della malattia, nonostante le diverse domande di riesame espresse alla

luce di numerosi certificati medici che comprovano il perdurare dell'inabilità

totale, anche in lavori più leggeri, dovuto al deterioramento della salute

psichica.

E.

Il 15 febbraio 2007 (doc. XIII) l'assicuratore

ha chiesto di respingere la petizione osservando come tutti i rapporti, anche

dopo la presa di posizione del 19 dicembre 2005, siano stati ampiamente

considerati e sottoposti al vaglio del medico fiduciario, e come il rapporto

del medico di fiducia dr. __________ sia stato confermato anche dalla perizia

pluridisciplinare del SAM nel senso di un'abilità completa a svolgere

un'attività confacente e considerato, tra l'altro, il dovere di ridurre il

danno ai sensi dell'art. 61 LCA. Per l'assicurazione l'incapacità al guadagno va

ritenuta in ca. il 29% e pertanto inferiore al limite previsto dalle CGA per

riconoscere prestazioni.

Avvertita

della facoltà di presentare eventuali nuove prove, la parte attrice ha

postulato l'audizione testimoniale dei medici curanti dr. __________ e dr. __________,

riservandosi di richiedere un'ulteriore perizia (doc. XVI)

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Il TCA deve esaminare la capacità lavorativa

del ricorrente nel periodo posteriore alla scadenza del termine fissato dall'assicuratore (31 marzo 2006) per il cambio

di professione in altre attività più confacenti al suo stato di salute. Da ciò

dipende il suo diritto a continuare a percepire delle indennità giornaliere per

perdita di guadagno anche dopo tale data.

Conformemente a consolidata giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni

impugnate – e delle comunicazioni degli assicuratori LCA - in base allo stato

di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF

109.

V 179, DTF 107 V 5), quindi nel dicembre 2005 (doc. A11).

L’attore ha contestato il grado di capacità

lavorativa residua calcolato da CV 1 al 100% dal 1 aprile 2006, sostenendo che

le problematiche croniche al rachide compromettano una ripresa lavorativa,

anche in attività più leggere a breve termine, tenendo in particolare conto

della scarsa formazione e delle complicanze a livello psichico. Un'interruzione,

dal 1° aprile 2006, del versamento delle indennità per perdita di guadagno non

sarebbe pertanto giustificata. Alla luce delle attestazioni dei suoi medici curanti

l’attore ha quindi postulato la continuazione della concessione delle indennità

anche dopo tale data, fino al termine dell'inabilità lavorativa rispettivamente

sino ad esaurimento delle 730 indennità giornaliere previste dal contratto

d'assicurazione collettivo.

L'assicuratore, fondandosi sui rapporti medici

dei dr. med. __________ (doc. A6) e __________ (doc. A10), ma anche sui

consigli di volta in volta espressi da quest'ultimo (docc. 25, 39, 40, 42, 45 e

48), ha invece ritenuto possibile ed auspicabile per il

ricorrente riformarsi professionalmente al fine di svolgere un'altra attività

lucrativa al 100% meno impegnativa della precedente, ma più confacente al suo

stato di salute. Sulla scorta del reddito possibile in tale attività, raffrontato

al reddito da valido, la convenuta ha ritenuto la mancanza dei presupposti per

un suo versamento di indennità.

Sulla

scorta di quanto esposto è necessario stabilire, sulla base delle valutazioni

mediche agli atti, qual è il grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato in

altre attività confacenti al suo stato di salute.

3.

L'appendice delle CGA del 1999 applicabili

alla fattispecie (doc. 7 e A3), precisa che c'è incapacità lavorativa se l'assicurato non é più in grado di

esercitare provvisoriamente o durevolmente la sua professione originaria o

un'altra da lui esigibile e ciò é medicalmente provato. Un'altra attività

lavorativa è esigibile quando essa é adeguata alle conoscenze, alle capacità,

alla situazione anteriore e allo stato di salute della persona assicurata.

Per l'art. 15 CGA, l'indennità

giornaliera viene corrisposta, in caso di incapacità lavorativa di almeno il 50%,

in proporzione al grado dell'incapacità

lavorativa stessa.

Il concetto di inabilità lavorativa di queste CGA

riprende la definizione che il Tribunale federale delle assicurazioni ha

estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al lavoro colui che per motivi di

salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto

in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività

rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).

La questione a sapere se esista un'incapacità

lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va

valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,

comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne

scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la

sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)

- bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal

danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene

valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di

adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione

normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,

come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata

nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

228).

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito

dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi

delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di

un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che

vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della

normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito dell'assicurazione complementare,

secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio

dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella

causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato la graduazione

dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va

considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella

professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare

le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente

prospettabili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

4.

Circa

l'incapacità lavorativa dell'assicurato, va osservato come il suo medico

curante, dr. med. __________, prima e lo specialista, dr. med. __________, poi,

abbiano di volta in volta certificato un'inabilità al lavoro del 100% dal 30/31

agosto 2005.

Il 9 settembre 2005, nel suo rapporto indirizzato

al medico curante dr. __________, il dr. med. __________, ribadendo una

sindrome toraco-/e lombovertebrale cronico recidivante su importanti turbe statiche,

insufficienza muscolare e una piccola protrusione discale L5-S1 e vista una

forte tendenza alla cronicizzazione dei dolori con possibile sovraccarico

funzionale nonché il rischio di un aggravio della già precaria situazione

psico-fisica, ha disposto il ricovero del signor AT 1 alla Clinica di __________

per una cura stazionaria-intensiva. Lo specialista suggeriva infine la ricerca

di un lavoro più leggero rispetto a quello svolto fino a quel momento e l'annuncio

all'AI per una riqualifica (doc. A7).

Il 6 settembre 2005 (doc. A6) l'attore, su incarico dell'assicuratore, è stato visitato dal dr. med.

__________, specialista FMH in medicina interna, il quale, considerata la

"sindrome panvertebrale su gravi turbe statiche del rachide, quadro di

decondizionamento psico-fisico con sindrome depressiva di probabile natura

reattiva", dichiara che "ben difficilmente … il paziente sarà

in grado di riprendere qualsiasi attività lavorativa che richieda un elevato

impegno fisico. A medio termine sicuramente da considerare cambio professione

in attività richiedente un impegno fisico al massimo moderato"

suggerendo anch'egli un ricovero presso la clinica riabilitativa.

A seguito della citata degenza presso la Clinica

di __________, il primario dr. med. __________ e l'assistente dr. med. __________

hanno confermato la diagnosi del dr. __________ sia per quanto concerne le

problematiche al rachide, che l'insufficienza muscolare e la situazione

psico-sociale difficile. I medici hanno pertanto certificato un'incapacità lavorativa

fino al 15 novembre 2005, poiché non abile all'ultimo impiego che comporta

sollecitazioni troppo importanti per la schiena, suggerendo un trattamento

fisioterapico intensivo e prolungato al fine di stabilizzare la situazione

clinica e permettere una ripresa lavorativa in un'occupazione più leggera,

nonché l'annuncio all'AI per una riqualificazione (doc. A8).

Con scritto del 25 ottobre 2005 (doc. 10) l'assicuratore ha interpellato il medico

curante dell'attore, dr. __________,

in merito allo stato di salute di quest'ultimo, sottoponendogli alcuni quesiti. Questi ha confermato una

sindrome cronica toraco/e lombovertebrale con tendenza alla cronicizzazione che

porta ad un'incapacità lavorativa del 100% definitiva per la professione

attualmente svolta ma ad un'abilità al 100% "in un lavoro leggero

variato (lavoro in parte seduto in parte in movimento)".

Il 13 dicembre 2005 (doc. A10) l'attore, su incarico dell'assicuratore, è stato visitato dal dr. med.

__________, specialista FMH in medicina interna, il quale, verificato che il

"paziente 26enne in buone condizioni generali, molto magro, con un peso

di 53 kg per 180 cm (situazione costante negli ultimi mesi)" con

"un'importante ipotrofia della muscolatura paravertebrale soprattutto a

livello dorsale. Leggera scoliosi toracica destro convessa con marcata

ipercifosi toracale inferiore. Liberi i movimenti a livello cervicale, mentre i

movimenti della colonna toracale e lombare sono limitati di almeno 1/3 in tutte

le direzioni, distanza dito terra 50 cm" nonché "nessun

deficit neurologico motorico sensitivo agli arti inferiori" e con marcia

eseguita in modo normale, senza zoppie, ha anch'egli diagnosticato una sindrome

toraco e lombo-vertebrale cronico persistente su importanti turbe statiche ed

insufficienza muscolare in un paziente di costituzione leptosomica-astenica.

Il medico di fiducia, rilevato che a quel tempo

il paziente era in cura anche dallo specialista psichiatra dr. __________ di __________,

ha evidenziato l'utilità di un sostegno psicologico a causa della tendenza alla

cronicizzazione dei dolori, nonostante lo stesso non presentasse disturbi

psichici che compromettessero la capacità lavorativa.

Infine il medico ha considerato il signor AT 1

totalmente inabile al lavoro per la professione di operaio esercitata fino a

quel momento, ma "normalmente abile al lavoro in un'attività confacente

che rispetti le seguenti limitazioni: escluso il sollevamento e il trasporto di

carichi superiori ai 15 Kg e già a partire dai 10 Kg se in modo ripetuto; deve

essere garantita la possibilità di un frequente cambiamento di posizione da

seduto a eretto ed evitato il mantenimento forzato delle posizioni statiche;

può deambulare liberamente senza carico anche su lunghi tratti e terreno

accidentato".

A seguito della presa di posizione dell'assicuratore del 19 dicembre 2005 che ha,

come visto, deciso per l'interruzione del versamento delle indennità

giornaliere all'attore a

partire dal 1° aprile 2006 e a scanso di un peggioramento della situazione tale

da impedire anche lo svolgimento di un'attività confacente, il medico

specialista dr. __________ ha inviato una lettera il 24 gennaio 2006 (doc. A12)

nella quale dissente dalla presa di posizione della Cassa reputando necessaria,

prima della sospensione delle indennità, un'adeguata riqualifica, motivo per

cui il paziente era stato di recente annunciato all'AI.

L'assicurazione, ritenuto come non fossero stati

presentati nuovi elementi atti a giustificare un diverso apprezzamento del

caso, si é riconfermata nella propria precedente decisione (doc. A13).

A seguito di tale rifiuto l'attore si é

nuovamente rivolto all'assicuratore per il tramite del proprio legale il 5

aprile 2006 (doc. A14), evidenziando dei rilevanti peggioramenti nella propria

situazione, in particolare per una nuova inabilità di tipo psichiatrico

risultante dal certificato medico del Dr. __________ del 3 aprile 2006 in cui

si precisa che l'inabilità lavorativa psichiatrica al 100% si sarebbe ridotta

almeno nella misura del 50% entro uno o 2 mesi a seguito della cura

psicofarmacolgica prescritta (doc. A15).

Di conseguenza la CV 1 ha provveduto ad esporre

dei quesiti ai due medici curanti (docc. 20 - 24).

In data 14 aprile 2006 (doc. 24) il Dr. __________

ha risposto ai citati quesiti indicando che "la sintomatologia algica a

carico dell'apparato locomotorio é risultata invariata nonostante

l'applicazione di varie terapie. Accanto ai dolori si osserva un tono

dell'umore al di sotto della norma e una gioia di vivere e godere frenata".

Lo specialista, a precisa domanda dell'assicurazione, ha risposto che i motivi

causanti il persistere della situazione di totale inabilità lavorativa erano

"i dolori invalidanti a carico del rachide" e che "nel

caso di una riduzione dei dolori potrebbe essere plausibile una ripresa

lavorativa nella misura del 50%".

Il Dr. __________ (doc. 23) invece, alla domanda di

indicare i motivi medici che non permettono una capacità lavorativa confacente ha

risposto che: "L'assicurato continua a lamentare importanti dolori alla

colonna vertebrale, che non si lasciano in alcun modo influenzare dalle terapie

medicamentose o fisiatriche finora eseguite. Purtroppo si é sviluppata una

sindrome depressiva importante con forte componente somatoforme, che

attualmente necessita di un adeguato sostegno psichiatrico (paziente in cura

dal dr. __________ di __________)". Alla domanda in merito alla durata

e alla percentuale dell'inabilità, lo specialista ha precisato che "l'attuale

incapacità lavorativa, soprattutto per lavori fisicamente medio-leggeri, non é

data dalla descritta patologia reumatologica, bensì da quella psichiatrica"

e pertanto non era in grado di fare una prognosi.

Il medico fiduciario dell'assicuratore è stato chiamato a formulare le proprie osservazioni su

queste valutazioni ed in particolare a esprimere il suo parere in merito ad una

perizia psichiatrica. Il 10 maggio 2006 (doc. 25) lo specialista ha evidenziato

come le informazioni sulla patologia psichica fossero lacunose e come le

patologie indicate non pregiudichino comunque l'attività lavorativa, proponendo

di rimanere nella posizione del dicembre precedente, nell'attesa di una

decisione dell'AI.

Con scritto 10 maggio 2006 (doc. A16) CV 1 ha

pertanto informato l'allora legale del signor AT 1 che in assenza di

problematiche psichiatriche che pregiudichino l'attività lavorativa, la presa

di posizione del 19 dicembre 2005, confermata il 17 febbraio 2006, era da

considerarsi ancora valida.

Nuovamente sollecitati dal dr. __________ - che

con scritto 21 luglio 2006 (doc. A20) ha ribadito l'impossibilità del paziente

di trovare un'occupazione, anche più leggera soprattutto a causa di una

sindrome ansio-depressiva, nonché considerata l'assenza di una formazione

professionale e la difficile situazione del mercato del lavoro - l'assicurazione

ha nuovamente rivolto dei quesiti allo psichiatra dr. __________ il quale il 12

agosto 2006 (doc. 30) ha ribadito l'inabilità lavorativa al 100% nella vecchia

professione a causa delle persistenti problematiche al rachide e, a precisa

domanda, ha espresso parere positivo in merito alla possibilità di svolgere

un'attività adatta allo stato di salute dell'assicurato ed in particolare

un'attività con limite del sollevamento pesi.

Pertanto, in seguito a consiglio da parte del

medico di fiducia (doc. 39), il quale rileva che il problema principale sia di

natura psicosociale a causa di problemi di reinserimento professionale e quindi

non inabilitanti al lavoro confacente, la CV 1 ha nuovamente ribadito l'abilità

al 100% (doc. A21).

Ancora sollecitato dall'invio di un certificato

del dr. __________ (doc. A22), nel quale il medico si esprime ampiamente sulla

situazione clinica del paziente omettendo però ogni riferimento alla capacità

lavorativa, il medico di fiducia (doc. 40) ha indicato che, essendo le

problematiche psichiche imputabili alla difficoltà del reinserimento

professionale, un lavoro confacente aiuterebbe l'attore a risolvere proprio

quei problemi.

Le ulteriori richieste da parte dell'assicurato

accompagnate da altrettanti certificati medici (doc. 41) hanno seguito la

medesima sorte (doc. 42 e 37). Nel corso della fase che ha preceduto la causa

la convenuta ha acquisito anche il parere del Servizio di Accertamento medico

dell'AI (doc. 43) che conclude per un'abilità in attività confacenti, anche

psichica, al 100%.

5.

Secondo la

giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del

25.

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Va ancora evidenziato che in

un caso concernente l’Assicurazione per l’invalidità, il TFA, con sentenza del 24

agosto 2006 (I 938/05), a proposito delle valutazioni del medico SMR, ha

affermato:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175)- et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante

des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au

regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que

c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”.

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in

discussione.

6.

Se, d'un

canto, non vi sono sostanzialmente discordanze per quanto concerne la

valutazione dell'incapacità lavorativa attinente allo svolgimento della

precedente attività di operaio bobinatore, d'altro canto l'attore contesta di

avere una capacità lavorativa (residua) da impiegare per altre attività

lucrative, anche se più leggere.

Dato

questo dissenso, occorre quindi dapprima esaminare se dal 1° aprile 2006,

ovvero dopo la comunicazione scritta ed un periodo di attesa di tre mesi e

mezzo, la Cassa malati poteva sopprimere le indennità per perdita di guadagno

giudicando l'assicurato abile al 100% in altre attività più adatte al suo stato

di salute (capacità residua), nonché verificare se, successivamente a tale data,

si sono manifestate nuove problematiche che potrebbero aver peggiorato la

situazione clinica dell'attore giustificando una revisione della decisione

dell'assicuratore.

In

seguito, nell'ipotesi in cui vi sia stata in effetti una capacità lavorativa

residua da impiegare in altre attività, occorrerà determinare l'ipotetico

salario di riferimento che il ricorrente potrebbe conseguire grazie a questa

nuova attività, per poi calcolare l'entità del danno residuo (grado

d'incapacità di guadagno) rispetto al mantenimento della precedente professione

nelle sue precarie condizioni di salute e la conseguente eventuale indennità

per perdita di guadagno che gli spetterebbe con il cambio d'attività.

7.

Dagli atti medici emerge che sia i medici curanti che il medico

fiduciario dr. __________ sono sostanzialmente concordi per quanto concerne

l’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale. I medici non sono

univoci quanto alla possibilità per l'attore di svolgere attività lavorativa, e

quindi conseguire un guadagno, in attività più leggere.

In primis occorre rilevare una certa incongruenza

nelle dichiarazioni dei medici curanti.

In particolare il dr. __________, mentre

inizialmente suggerisce al paziente di cercare un lavoro più leggero e di

annunciarsi all'AI per una riqualifica (doc. A7), in seguito contesta la

decisione presa dall'assicurazione indicando un'inabilità lavorativa totale in

qualsiasi tipo di attività (docc. A12, 23 e A20). La valutazione dello

specialista non é convincente soprattutto se esaminata alla luce della

posizione dello psichiatra dell'attore dr. __________. Come visto, interpellato

dall'assicurazione nel mese d'aprile in merito ai peggioramenti denunciati dall'assicurato,

il dr. __________ ha dichiarato che l'incapacità lavorativa del signor AT 1

anche per lavori fisicamente medio leggeri non era in quel momento data dalle

problematiche reumatologiche, ma dalla patologia psichiatrica (doc. 23). Il dr.

__________, sempre in merito all'inabilità totale del paziente, ha invece

riferito che la stessa era causata dal persistere dei dolori a carico del

rachide (doc. 24). Stessa cosa dicasi per lo scritto 21 luglio 2006 del dr. __________

(doc. A20) e del rapporto 12 agosto 2006 del dr. __________ (doc. 30).

Il parere del medico fiduciario dr. __________,

seppure allestito il 13 dicembre 2005 - ma comunque più volte ribadito dal

medesimo che ha costantemente valutato i certificati medici attestanti il

decorso della malattia del signor AT 1 fino ad oggi tramite l'invio di consigli

all'assicuratore (doc. 25, 39, 40, 42, 45 e 48) - appare coerente, approfondito

e completo, lo stesso si inserisce nel solco della valutazione del SAM (doc.

43).

Questo professionista ha accuratamente esaminato

l'assicurato, valutando la sua

anamnesi e considerando le dichiarazioni del medesimo ed ha stabilito nel 100%

la sua percentuale di abilità lavorativa residua nei settori che rispettino

determinate limitazioni concernenti il carico massimo sollevabile e le

posizioni di lavoro. Questo medico è stato dunque completo e dettagliato nella

sua diagnosi sull'assicurato.

Le sue conclusioni contrastano con affermazioni contraddittorie

dei medici curanti - che pur continuando a sostenere un'inabilità totale

suggeriscono al paziente di richiedere una riqualificazione professionale e non

una rendita AI - e quelle di carattere generale pronunciate dallo psichiatra

che solo in ultimo (doc. A22) si sofferma sulla descrizione precisa delle

problematiche psichiatriche del paziente senza accennare però alla loro

influenza sulla capacità lavorativa. Va evidenziato, in merito alle valutazioni

del dott. __________ che questi, il 14 aprile 2006, ha ritenuto come

invalidanti e tali da impedire l'attività di operaio da parte dell'attore fossero

non motivi psichiatrici ma "dolori invalidanti a carico del rachide".

L'impoverimento della personalità emotiva legato ai disturbi all'apparato

locomotorio i sentimenti di frustrazione e demoralizzazione (doc. A 22) non

sembrano essere tali da inibire l'attività lavorativa, anzi per il dott. __________

la depressione dell'umore del signor AT 1 deriverebbe "dalla perdita

dell'immagine di se di uomo produttivo".

Di conseguenza le conclusioni del medico

fiduciario che ha sia incontrato personalmente l'assicurato, sia preso visione

di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'assicurato, come pure dei referti medici che sono stati allestiti

durante il periodo di tre mesi e mezzo circa concesso dall'assicuratore al ricorrente per ricercare un'attività confacente alla sua attuale

situazione fisica, nonché quelli successivi a tale periodo in considerazione di

un eventuale peggioramento della situazione clinica del signor AT 1, possono

dunque essere definite chiare, complete ed attendibili.

A conforto della valutazione del dr. __________

vi è infine la perizia pluridisciplinare allestita dal SAM su richiesta dell'UAI

(doc. 43) ed in particolare la perizia redatta dallo psichiatra, dr. __________

(doc. 47 pag. 4), il quale, pur accertando una sindrome somatoforme da dolore

persistente riesacerbatasi a seguito di problemi psicosociali, conflittuali ed

economici che causano un'attuale inabilità lavorativa del 20-30%, conferma

l'opinione espressa dal medico di fiducia (docc. 39 e 40) nel senso di ritenere

che la capacità lavorativa potrebbe migliorare trovando un lavoro adatto e che

un suo reinserimento professionale sia da attuarsi al più presto.

8.

A

proposito di quanto precede é necessario ribadire l'obbligo dell'assicurato di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi

che discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale è “obbligo di

salvataggio”):

" In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a

fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli

dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e

conformarsi alle medesime.

Se

l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile,

l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta

qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Il Tribunale federale, in una sentenza del

23.10.1998

nella causa E., inc.5C.176/1998, ha al proposito osservato quanto

segue:

" ... . L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo

principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da

cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a

tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114

V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave

della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento

all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento

chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione..." (STF cit. consid. 2c;

cfr. anche STF del 8.1.2001 nella causa S.,5C.211/2000, consid. 4d).

Va qui rilevato che anche le CGA applicabili alla

fattispecie vanno in questa direzione.

Per l'art. 9.4 CGA,

"

L'assicurato deve

fare tutto ciò che è utile alla guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda

(obbligo d'attenuazione del danno).".

Il paragrafo intitolato "attenuazione del

danno (obbligo)" inserito nell'appendice alle CGA recita,

"

L'assicurato ha

fra l'altro i seguenti doveri:

-

egli si attiene,

entro il termine indicato, alle raccomandazioni di un medico per ciò che

concerne le operazioni, le terapie o gli altri provvedimenti da prendere;

-

egli avvia

immediatamente la procedura di notifica presso l'AI, rivolgendosi alla

commissione d'assicurazione invalidità del suo domicilio, qualora il medico lo

consigli;

-

egli si dedica

immediatamente alle possibili reitegrazioni professionali offerte dall'AI;

-

egli utilizza

l'abilità lavorativa/abilità lavorativa residua per delle attività più leggere

e confacenti al suo stato di salute, eventualmente in un altro ramo

professionale;

-

egli osserva le

libere uscite concesse dal medico."

Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio

secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo

scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento

del verificarsi del danno alla salute.

9.

Visto

quanto considerato sub. 7, questo Giudice può quindi concludere che, in

attuazione delle disposizioni della LCA applicabili al caso, in particolare del

principio della riduzione del danno a cui l'attore si deve attenere in virtù

dell'art. 61 LCA, il signor AT 1 possa pienamente svolgere altre attività più

leggere così come descritte in precedenza e con le limitazioni specificate

quali l'intercalare della posizione da seduto con quella eretta, sollevando ripetitivamente

pesi non superiori a 10 Kg e non alzando pesi superiori ai 15 kg.

L'incapacità totale anche in attività più leggere paventata dal

dott. __________ non può essere ritenuta. Va rammentato che secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico curante attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997 pag. 230).

Il TCA rammenta che nel diritto delle

assicurazioni sociali non è riconosciuto il principio secondo cui

l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore

dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a, RAMI 1999 U 349 pag. 478

consid. 2b). Per quanto concerne il medico fiduciario della

Cassa, la LAMal all’art. 57 attribuisce un ruolo importante a questa figura

divenuta un ausiliario nell'applicazione dell'assicurazione malattia sociale

con il compito di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un

trattamento (Eugster, in SBVR,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo consiste in

particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure

inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale

rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 =

STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina

citata).

In casu la fattispecie è retta dalla LCA e non

dall'assicurazione sociale. Nonostante ciò, il referto del medico fiduciario

può essere preso, con gli altri elementi sopra evocati, a supporto della

decisione del Tribunale siccome completo, dettagliato e puntuale.

Alla luce di quanto esposto, questo TCA ritiene che l’interessato sia in grado

di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua (100%) in un’attività

confacente al suo stato di salute, ferme restando le limitazioni imposte da medico

fiduciario.

Resta quindi da determinare l'incapacità di

guadagno dell'assicurato.

10.

Senza il

danno alla salute, il salario lordo che l'attore avrebbe percepito nel 2006 é di Fr. 58'325 (doc. XXI).

Per quanto concerne l'importo del reddito

ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una

sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha

stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.

Tale principio è stato poi esteso anche

all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA

inedita 26 giugno 2003 nella causa R., consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e STFA del 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche

STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione

sociale contro le malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004 nella causa D.,

36.2003

).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,

Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, questo Tribunale ha deciso che nell'applicazione dei dati

statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella

nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per

ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico

dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel

1998.

per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si

finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere

ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V

36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I

76)."

Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia

…, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto

svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, La contribution du Tribunal

des assurances du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité

sociale, in CGRSS n° 33-2004, pag. 19 seg. (28-33).

Con sentenza del 22 agosto 2006 nella causa K., I

424/05, l'Alta Corte ha rilevato:

"

(…) 3.2.3 Der

Lohnrechner bzw. die Lohn-Dokumentation können aus folgenden Gründen nicht für

die Bestimmung des hypothetischen Validen- oder Invalideneinkommens eingesetzt

werden. Abgesehen davon, dass sie nicht alle Branchen für die Berechnung der

üblichen Löhne berücksichtigen (Erläuterungen S. XI), handelt sich es sich

nicht um amtliche und neutrale Datensammlungen wie jene des Bundesamtes für

Statistik. Weiter werden im Lohnrechner und in der Lohn-Dokumentation der

Faktor "Nationalität / Aufenthaltsstatus", in der Letzteren auch der

Faktor "Geschlecht" lohnmässig nicht erfasst (Erläuterungen S. X).

Diese beiden Kriterien sind indessen für die Bestimmung von Validen- und

Invalideneinkommen relevant (vgl. BGE 129 V 410 Erw. 3.1.2 , 481 Erw. 4.2.3 und 483

Erw. 4.3.2). Schliesslich ist zu beachten, dass das Gesamtgericht mit Beschluss

vom 10. November 2005 die Berücksichtigung regionaler Löhne von Grossregionen

gemäss TA 13 der Schweizerischen Lohnstrukturer-hebung (LSE) abgelehnt hat.

Dies ist eine Grundsatzfrage, die für den Lohnrechner und die

Lohn-Dokumentation, welche von 7 Schweizer Lohnregionen als Grundlage ausgehen,

gleich zu beantworten ist. (…)."

Questo concetto è stato ripreso nella sentenza

del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, dove il TFA ha affermato:

" (…)

7.1

In siffatte circostanze,

il reddito da invalido del ricorrente dev’essere stabilito sulla base delle

tabelle ISS, l’esame non potendo per contro avvenire sulla base di dati

statistici cantonali. Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa

valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore

mediano) ivi riportati (DTF 129 V 476, 124 V 323 consid. 3b/aa). Resta da

definire quale tabella applicare tra le varie riportate dall’ISS.

(…)

8.2

In primo luogo si osserva

che, per un’ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),

un’applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa

se non si vuole creare un’inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni

di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si

oppongono quindi a un’applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e

di quelle regionali (TA13) come pure a un’applicazione delle prime ad alcune

regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso modo,

un’applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle

nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le

basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta,

dall’altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto

che all’interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze,

non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte

della medesima grande regione “Mittelland”, è notorio che i salari esistenti

nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso

modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi

alla regione lemanica. Ora, nell’una e nell’altra ipotesi, l’applicazione dei

valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell’assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un’altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In

questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo

l’obbligo o l’esigibilità per l’assicurato di ridurre il danno e di andare, se

del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un’attività al di fuori della sua

regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati

che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita

in una di queste regioni e lavora in un’altra.

8.4

A ciò si aggiunge che

nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato

che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti

salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei

dati statistici salariali ISS applicabili nell’insieme del settore privato (DTF

129.

V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un’applicazione

generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e

privato.

8.5

Non può pertanto

ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell’invalidità poiché

una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di

parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni

invalidità e infortuni quali assicurazioni federali. (…)"

Questa circostanza impone quindi che il reddito

da invalido vada d'ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non più

regionali (Tabella TA13).

11.

In ossequio

alla più recente giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido occorre dunque, in assenza di dati salariali

concreti, basarsi sui dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1 e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, ultima

edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività leggera

e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato

(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

15.

pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di Fr. 55'032.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).

Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali

computabili nel 2004 (cfr.

per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid.

4.4

e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie

économique, 7/8-2006, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr.

4'771,50 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure

a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004 (Fr. 4'771,50 x 12, ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, pag. 5 consid. 3a).

Per

calcolare il reddito da invalido di AT 1 sulla base dei citati dati

statistici, si deve dunque partire da un salario lordo annuo di Fr. 57'258.- percepito

dagli uomini nel 2004 nel settore privato per 41,6 ore settimanali di

lavoro.

Dovendo però porsi al momento

in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (in

concreto, la sospensione del diritto all'indennità giornaliera sulla base del

confronto dei redditi é iniziata l'1 aprile 2006, ossia al termine del periodo

di tre mesi e mezzo ca. entro il quale l'assicurato avrebbe dovuto trovare un

lavoro adeguato alla propria capacità lavorativa), il reddito da invalido deve essere aggiornato al 2006 (DTF 126

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.).

Va innanzitutto osservato che

la quantità di ore lavorative settimanali nel 2005 è la stessa dell'anno

precedente (41,6 ore), perciò il salario di partenza rimane pari a Fr. 57'258.-.

Procedendo con l'adeguamento all'indice dei salari nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 12-2006, pag. 83, corrispondente alla variazione in percento

rispetto al 2004), si ottiene, per il 2005, un reddito annuo

lordo di Fr. 57'831.- ([Fr. 57'258.- x 1 : 100] + Fr. 57'258.-).

Questo reddito da invalido deve

però ancora essere aggiornato al 2006. Tuttavia, il dato relativo all'indice

dei salari nominali e reali per il 2006 non è ancora disponibile, perciò

occorre riferirsi al dato, certo parziale, ma comunque indicativo,

rappresentato dalla variazione percentuale dei salari

in termini nominali fra i primi tre

trimestri dell'anno 2006 in rapporto ai primi tre trimestri dell'anno

2005, stabilita all'1,2% (cfr. Ufficio federale di statistica, Stima

trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Ne discende che, tenuto conto del rincaro

applicabile al 2006, il salario lordo da invalido ascrivibile all'attore

va fissato in Fr. 58'525.-

([Fr. 57'831.- x 1,2 : 100] + Fr. 57'831.-).

Di conseguenza, siccome si

devono sempre paragonare i dati relativi ai salari dello stesso anno, anche il reddito

da valido conseguito dall'attore deve essere aggiornato al 2006.

Questo Tribunale ha pertanto chiesto all'ex datore di lavoro dell'attore di

indicare quale sarebbe stato il suo stipendio lordo annuo nel 2006 in assenza

del danno alla salute (doc. XVIII). In data 8 marzo 2007 la Noyfil SA ha

risposto indicando un salario lordo annuo di Fr. 58'325.- (doc. XXI) da

porre alla base del calcolo della capacità di guadagno dell'assicurato.

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006

quale operaio senza danno alla salute (fr. 58'325.-), è inferiore, seppur di

poco a quello appena calcolato quale reddito da invalido (fr. 58'525.-). Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente

accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi

fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche

influenzare il reddito da invalido. Accertato

che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei alla sua problematica di salute, anche il reddito medio realizzabile

sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in

proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;

STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2

dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

In una

recente sentenza del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05,

riguardante una fattispecie in cui si era posto un problema analogo a quello

che ora occupa il TCA, l’Alta Corte federale - richiamandosi al principio del

parallelismo dei fattori da raffrontare - ha ridotto il reddito da invalido

desunto dai dati statistici nazionali, allo stesso livello del reddito da valido:

"

6.3.2

Gemäss

Bestätigung der Arbeitgeberin vom 23. Oktober 2002 hätte die Versicherte ohne

Gesundheitsschaden in ihrer angestammten Tätigkeit im Schuhversand 2002 einen

Jahreslohn von Fr. 41'600.- (= Fr. 3200.- x 13) verdient, was bei einer

linearen Lohnentwicklung zwischen 1996 (Fr. 2800.- x 13) und 2002

(Fr. 41'600.-) für das Jahr 2000 einem Verdienst von Fr. 39'867.-

entspricht. Dabei handelt es sich im Vergleich zum branchenüblichen Lohn nach

der Tabelle A1 der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2000 des

Bundesamtes für Statistik um ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen.

Denn gemäss LSE 2000 betrug der statistische Mittelwert einer Arbeit im Bereich

Handelsvermittlung und Grosshandel für mit einfachen und repetitiven

Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4) beschäftigte Frauen Fr. 3777.-

bzw. (umgerechnet auf die betriebsübliche Arbeitszeit von 41,8 Stunden;

vgl. Die Volkswirtschaft 2004 Heft 7 S. 90 Tabelle B9.2)

Fr. 3947.-, mithin Fr. 47'364.- jährlich.

6.3.3

Lag - wie hier

- das Einkommen einer versicherten Person bereits vor Eintritt des

Gesundheitsschadens unter dem Durchschnitt der Löhne für eine vergleichbare

Tätigkeit und ist davon auszugehen, dass sie sich nicht aus freien Stücken mit

einem bescheidenen Einkommen begnügen wollte, so kann angenommen werden, die

gleichen Faktoren, welche sich auf das Valideneinkommen negativ auswirkten,

dürften auch Einfluss auf das Invalideneinkommen haben. Steht fest, dass die

Versicherte aus invaliditätsfremden Gründen ein unterdurchschnittliches

Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist auch der bei ausgeglichener

Arbeitsmarktlage erzielbare und als Invalideneinkommen anrechenbare

Durchschnittsverdienst entsprechend zu reduzieren (AHI 1999 S. 239

Erw. 1; ZAK 1989 S. 458 f. Erw. 3b; Urteil F. vom

15.

Juli 2003, I 789/02, Erw. 1.2.3 und Urteile B. vom

9.

August 2005, I 151/05, Erw. 4.1.3, und S. vom

5.

Dezember 2003, I 630/02, Erw. 2.2.2).

6.3.4

Anhaltspunkte

dafür, dass sich die in Marokko geborene gelernte Sekretärin arabischer

Muttersprache mit guten Kenntnissen der französischen Sprache sowie rund zehn

Jahren Arbeitserfahrung als Schreibkraft, Sekretärin und Direktionssekretärin

in ihrem Heimatland aus freien Stücken in der Schweiz mit einer Tätigkeit im

Schuhversand und damit verbunden mit einem branchenunüblichen,

unterdurchschnittlichen Einkommen begnügen wollte, fehlen. Vielmehr ist auf

Grund ihrer ausbildungsmässigen Verhältnisse davon auszugehen, dass sie ohne

Behinderung ganztags im erlernten Beruf tätig sein möchte, diesen jedoch im

deutschsprachigen Raum mangels der erforderlichen Sprachkenntnisse nicht

ausüben kann. Steht fest, dass die Versicherte aus invaliditätsfremden Gründen

ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist praxisgemäss

auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und als

Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu

reduzieren (Erw. 6.3.3 hievor), weshalb die Vorinstanz auch mit Blick auf

das Invalideneinkommen vom reduzierten Vergleichswert für das Valideneinkommen

von Fr. 41'600.- für das Jahr 2002 (bzw. Fr. 39'867.- für das Jahr

2000) ausging. Andernfalls würde die Versicherte beim Invalideneinkommen

schlechter gestellt, als wenn sie bei voller Gesundheit im angestammten Betrieb

hätte weiterarbeiten können (Parallelität der Bemessungsfaktoren; vgl. BGE 129

V 225 Erw. 4.4; ZAK 1989 S. 458 Erw. 3b [= Urteil S.

vom 4. April 1989, I 362/88]; RKUV 1993 Nr. U 168

S. 104 Erw. 5b [= Urteil U. vom 2. April 1993, U 110/92]; Urteil K. vom

2.

Februar 2006, U 328/05)."

In casu, in

applicazione della suevocata giurisprudenza, il reddito statistico da invalido

(fr. 58'525.-) va dunque ridotto a fr. 58'325.-.

Nella valutazione relativa alla conseguibilità

del reddito da invalido vanno considerati altri fattori - così come avviene in ambito

delle assicurazioni sociali - che possono portare ad una contrazione del

reddito. Qui la giurisprudenza del TFA va applicata per analogia.

Va rammentato infatti che la questione a sapere

se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita dalla giurisprudenza in ambito di

assicurazioni sociali ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che

consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella

causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un

assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico

all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno

delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21

ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%,

trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno

infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di

un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco

della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n.

35.2003

, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul

reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

Ancora questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo

calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19%

praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel

1950.

(STCA del 1° settembre

2004.

nella causa L., Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un

assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).

In concreto, alla luce della giurisprudenza sopra

citata, vista l’età dell’attore, nato nel 1979, la sua nazionalità, la sua

preparazione e la possibilità di svolgere un’attività confacente al suo stato di

salute nella misura del 100%, una decurtazione del 15% appare conforme alle

regole poste dal TFA.

Partendo quindi da un salario da invalido

rivalutato di Fr. 58'325.-

e ritenuta

un’esigibilità del 100% in altre attività, ammettendo una riduzione del 15%,

nel 2006 il reddito ipotetico da invalido dell'attore

risulta di conseguenza assommare a Fr. 49'576.25

(Fr. 58'325.-

- [Fr. 58'325.-

x 15 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare

di Fr. 58'325.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità

al guadagno pari al 15% ([Fr. 58'325.- - Fr.

49'576.25] x 100 : Fr. 58'325.-).

Questa incapacità al guadagno

(ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione

d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il

reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2006 se non fosse intervenuta la malattia con il reddito

che egli avrebbe potuto percepire nel 2006 svolgendo un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere

inferiore al grado del 50% richiesto dalle CGA. Ciò comporta l'interruzione del versamento all'attore delle indennità giornaliere a

dipendenza della sua malattia a far data dal 1 aprile 2006.

Anche riconoscendo un'inabilità lavorativa del 30% (come indicato

nella perizia SAM relativa agli aspetti psichici) in un'attività confacente, la

stessa non avrebbe comunque portato al diritto a percepire delle indennità ai

sensi del CGA relativo alla CV 1. Infatti, l'incapacità al guadagno ammonterebbe

al 40.5%, ancora inferiore al limite previsto dalle

CGA.

12.

Con atto del 2 marzo 2007

l'attore ha chiesto l'audizione del dott. __________ e del dott. __________

riservandosi di chiedere l'erezione di una perizia. Tali prove non appaiono

rilevanti e concludenti. Agli atti sono stati prodotti certificati medici

completi dei due professionisti citati e certificati esaminati in particolar

modo dal medico fiduciario della convenuta. Una perizia è stata allestita dal

SAM ed in ogni modo gli attestati medici agli atti appaiono sufficienti.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

13.

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non

raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e

dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore litigioso è rappresentato

dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attore dall'1

aprile 2006 in poi a dipendenza della sua incapacità di lavoro per malattia.

L'assicurato chiede infatti il versamento d'indennità giornaliere nella misura del 100% dal 1 aprile 2006 fino

al termine dell'inabilità lavorativa o rispettivamente fino all'esaurimento

delle 730 indennità previste dal contratto collettivo (doc. I). Tenuto conto

che l'assicuratore ha già versato 247 indennità (doc. 14) e considerato che le

stesse corrispondono all'80% dello stipendio (doc. 7 e A2) e meglio a Fr. 130.-

al giorno (doc. 14, a titolo d'esempio : 4'030.- ÷ 31 e 7'930.- ÷ 61), l'importo

che

spetterebbe all'attore corrisponde a Fr. 62'790.- [Fr. 130.- x (730 - 247)],

che quindi supera la soglia minima di Fr. 30'000.-.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,

sono dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF).

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr.

15'000.- nelle controversie in

materia di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il

valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto

precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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