36.2006.249
Indennità perdita di guadagno ex LCA. Obbligo di ridurre il danno. Attività leggera confacente con lo stato di salute esigibile. Nessun diritto a prestazioni.
21 marzo 2007Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.249
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno ex LCA. Obbligo di ridurre il danno. Attività leggera confacente con lo stato di salute esigibile. Nessun diritto a prestazioni.
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
art. 61 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.249
GC
Lugano
21 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice
delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 13 dicembre
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. AT 1, 1979,
ha lavorato in qualità di operaio addetto alle bobine alle dipendenze della __________
di __________ dal 2001 al 30.9.2006 (doc. 8 e all. a doc. A25), la quale ha
concluso per il proprio personale un'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera secondo LAMal con CV 1 (doc. 7 e doc. A2 e A3).
B. In seguito a malattia (sindrome toraco e lombovertebrale cronica su
disturbi statici) l'interessato é stato dichiarato inabile al lavoro al 100%
dal proprio medico curante, Dr. __________, dall'agosto 2005, inizialmente con
una prognosi di 2-3 settimane (doc. A4 e doc. 12), in seguito ribadita in
diverse occasioni e da diversi medici (doc. 11, 12 e 13).
L'assicuratore
ha quindi assunto il caso ed ha erogato le prestazioni previste contrattualmente
(doc. 14).
C. Il 6 settembre 2005 (doc. A5 e A6) l'assicurato é stato
sottoposto ad una visita di controllo a cura del dr. med. __________, medico di
fiducia della CV 1, specialista FMH in medicina interna, il quale ha confermato
l'inabilità lavorativa totale dell'assicurato per problematiche al rachide. Su
consiglio del medesimo, nonché del medico curante specialista in reumatologia
dr. __________, l'attore é stato ricoverato presso la clinica di __________ dal
21 settembre 2005 all'11 ottobre 2005 per sottoporsi ad un trattamento
riabilitativo intensivo (doc. A8).
In mancanza di evidenti miglioramenti l'assicurato ha
postulato domanda AI per riqualificazione professionale (doc. A12).
Il 13 dicembre 2005 il signor AT 1 veniva nuovamente
sottoposto ad una visita presso il medico fiduciario, dr. __________
specialista FMH in medicina interna (doc. A10). Sulla scorta del parere di
questo medico, con scritto 19 dicembre 2005 la CV 1 comunicava all'assicurato
che dal 1. aprile 2006 - e cioé dopo il periodo di ca. tre mesi e mezzo
concesso per ricercare un'attività confacente al suo stato di salute - sarebbe
stato considerato abile al lavoro al 100% con la conseguente interruzione del
versamento delle indennità giornaliere (doc. A11).
Con scritto 24 gennaio 2006 il medico curante dr. __________
ha chiesto alla CV 1 di rivalutare la decisione presa e di continuare a versare
le indennità all'assicurato almeno fino alla decisione dell'Ufficio
assicurazione invalidità (doc. A12). A seguito della riconferma della CV 1 nella
propria presa di posizione del 19 dicembre 2005 (doc. A13), con lettera 5
aprile 2006 l'assicurato ha postulato il riesame del caso per un manifesto
peggioramento in particolare nella situazione psichiatrica (doc. A14). Richiesta
questa ribadita in più occasioni ed ogni volta respinta da CV 1 (doc. A16 -
A22).
D. Con petizione 13 dicembre 2006 (doc. I) l'attore, rappresentato
dall'avv. RA 1, ha contestato il fatto che l'assicuratore si sia sempre
riferito ad un unico rapporto medico del dicembre 2005, senza mai valutare gli
sviluppi della malattia, nonostante le diverse domande di riesame espresse alla
luce di numerosi certificati medici che comprovano il perdurare dell'inabilità
totale, anche in lavori più leggeri, dovuto al deterioramento della salute
psichica.
E.
Il 15 febbraio 2007 (doc. XIII) l'assicuratore
ha chiesto di respingere la petizione osservando come tutti i rapporti, anche
dopo la presa di posizione del 19 dicembre 2005, siano stati ampiamente
considerati e sottoposti al vaglio del medico fiduciario, e come il rapporto
del medico di fiducia dr. __________ sia stato confermato anche dalla perizia
pluridisciplinare del SAM nel senso di un'abilità completa a svolgere
un'attività confacente e considerato, tra l'altro, il dovere di ridurre il
danno ai sensi dell'art. 61 LCA. Per l'assicurazione l'incapacità al guadagno va
ritenuta in ca. il 29% e pertanto inferiore al limite previsto dalle CGA per
riconoscere prestazioni.
Avvertita
della facoltà di presentare eventuali nuove prove, la parte attrice ha
postulato l'audizione testimoniale dei medici curanti dr. __________ e dr. __________,
riservandosi di richiedere un'ulteriore perizia (doc. XVI)
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Il TCA deve esaminare la capacità lavorativa
del ricorrente nel periodo posteriore alla scadenza del termine fissato dall'assicuratore (31 marzo 2006) per il cambio
di professione in altre attività più confacenti al suo stato di salute. Da ciò
dipende il suo diritto a continuare a percepire delle indennità giornaliere per
perdita di guadagno anche dopo tale data.
Conformemente a consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni
impugnate – e delle comunicazioni degli assicuratori LCA - in base allo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF
109.
V 179, DTF 107 V 5), quindi nel dicembre 2005 (doc. A11).
L’attore ha contestato il grado di capacità
lavorativa residua calcolato da CV 1 al 100% dal 1 aprile 2006, sostenendo che
le problematiche croniche al rachide compromettano una ripresa lavorativa,
anche in attività più leggere a breve termine, tenendo in particolare conto
della scarsa formazione e delle complicanze a livello psichico. Un'interruzione,
dal 1° aprile 2006, del versamento delle indennità per perdita di guadagno non
sarebbe pertanto giustificata. Alla luce delle attestazioni dei suoi medici curanti
l’attore ha quindi postulato la continuazione della concessione delle indennità
anche dopo tale data, fino al termine dell'inabilità lavorativa rispettivamente
sino ad esaurimento delle 730 indennità giornaliere previste dal contratto
d'assicurazione collettivo.
L'assicuratore, fondandosi sui rapporti medici
dei dr. med. __________ (doc. A6) e __________ (doc. A10), ma anche sui
consigli di volta in volta espressi da quest'ultimo (docc. 25, 39, 40, 42, 45 e
48), ha invece ritenuto possibile ed auspicabile per il
ricorrente riformarsi professionalmente al fine di svolgere un'altra attività
lucrativa al 100% meno impegnativa della precedente, ma più confacente al suo
stato di salute. Sulla scorta del reddito possibile in tale attività, raffrontato
al reddito da valido, la convenuta ha ritenuto la mancanza dei presupposti per
un suo versamento di indennità.
Sulla
scorta di quanto esposto è necessario stabilire, sulla base delle valutazioni
mediche agli atti, qual è il grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato in
altre attività confacenti al suo stato di salute.
3.
L'appendice delle CGA del 1999 applicabili
alla fattispecie (doc. 7 e A3), precisa che c'è incapacità lavorativa se l'assicurato non é più in grado di
esercitare provvisoriamente o durevolmente la sua professione originaria o
un'altra da lui esigibile e ciò é medicalmente provato. Un'altra attività
lavorativa è esigibile quando essa é adeguata alle conoscenze, alle capacità,
alla situazione anteriore e allo stato di salute della persona assicurata.
Per l'art. 15 CGA, l'indennità
giornaliera viene corrisposta, in caso di incapacità lavorativa di almeno il 50%,
in proporzione al grado dell'incapacità
lavorativa stessa.
Il concetto di inabilità lavorativa di queste CGA
riprende la definizione che il Tribunale federale delle assicurazioni ha
estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al lavoro colui che per motivi di
salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto
in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
- bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene
valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di
adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione
normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,
come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata
nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi
delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di
un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che
vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della
normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito dell'assicurazione complementare,
secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio
dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella
causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
prospettabili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
4.
Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurato, va osservato come il suo medico
curante, dr. med. __________, prima e lo specialista, dr. med. __________, poi,
abbiano di volta in volta certificato un'inabilità al lavoro del 100% dal 30/31
agosto 2005.
Il 9 settembre 2005, nel suo rapporto indirizzato
al medico curante dr. __________, il dr. med. __________, ribadendo una
sindrome toraco-/e lombovertebrale cronico recidivante su importanti turbe statiche,
insufficienza muscolare e una piccola protrusione discale L5-S1 e vista una
forte tendenza alla cronicizzazione dei dolori con possibile sovraccarico
funzionale nonché il rischio di un aggravio della già precaria situazione
psico-fisica, ha disposto il ricovero del signor AT 1 alla Clinica di __________
per una cura stazionaria-intensiva. Lo specialista suggeriva infine la ricerca
di un lavoro più leggero rispetto a quello svolto fino a quel momento e l'annuncio
all'AI per una riqualifica (doc. A7).
Il 6 settembre 2005 (doc. A6) l'attore, su incarico dell'assicuratore, è stato visitato dal dr. med.
__________, specialista FMH in medicina interna, il quale, considerata la
"sindrome panvertebrale su gravi turbe statiche del rachide, quadro di
decondizionamento psico-fisico con sindrome depressiva di probabile natura
reattiva", dichiara che "ben difficilmente … il paziente sarà
in grado di riprendere qualsiasi attività lavorativa che richieda un elevato
impegno fisico. A medio termine sicuramente da considerare cambio professione
in attività richiedente un impegno fisico al massimo moderato"
suggerendo anch'egli un ricovero presso la clinica riabilitativa.
A seguito della citata degenza presso la Clinica
di __________, il primario dr. med. __________ e l'assistente dr. med. __________
hanno confermato la diagnosi del dr. __________ sia per quanto concerne le
problematiche al rachide, che l'insufficienza muscolare e la situazione
psico-sociale difficile. I medici hanno pertanto certificato un'incapacità lavorativa
fino al 15 novembre 2005, poiché non abile all'ultimo impiego che comporta
sollecitazioni troppo importanti per la schiena, suggerendo un trattamento
fisioterapico intensivo e prolungato al fine di stabilizzare la situazione
clinica e permettere una ripresa lavorativa in un'occupazione più leggera,
nonché l'annuncio all'AI per una riqualificazione (doc. A8).
Con scritto del 25 ottobre 2005 (doc. 10) l'assicuratore ha interpellato il medico
curante dell'attore, dr. __________,
in merito allo stato di salute di quest'ultimo, sottoponendogli alcuni quesiti. Questi ha confermato una
sindrome cronica toraco/e lombovertebrale con tendenza alla cronicizzazione che
porta ad un'incapacità lavorativa del 100% definitiva per la professione
attualmente svolta ma ad un'abilità al 100% "in un lavoro leggero
variato (lavoro in parte seduto in parte in movimento)".
Il 13 dicembre 2005 (doc. A10) l'attore, su incarico dell'assicuratore, è stato visitato dal dr. med.
__________, specialista FMH in medicina interna, il quale, verificato che il
"paziente 26enne in buone condizioni generali, molto magro, con un peso
di 53 kg per 180 cm (situazione costante negli ultimi mesi)" con
"un'importante ipotrofia della muscolatura paravertebrale soprattutto a
livello dorsale. Leggera scoliosi toracica destro convessa con marcata
ipercifosi toracale inferiore. Liberi i movimenti a livello cervicale, mentre i
movimenti della colonna toracale e lombare sono limitati di almeno 1/3 in tutte
le direzioni, distanza dito terra 50 cm" nonché "nessun
deficit neurologico motorico sensitivo agli arti inferiori" e con marcia
eseguita in modo normale, senza zoppie, ha anch'egli diagnosticato una sindrome
toraco e lombo-vertebrale cronico persistente su importanti turbe statiche ed
insufficienza muscolare in un paziente di costituzione leptosomica-astenica.
Il medico di fiducia, rilevato che a quel tempo
il paziente era in cura anche dallo specialista psichiatra dr. __________ di __________,
ha evidenziato l'utilità di un sostegno psicologico a causa della tendenza alla
cronicizzazione dei dolori, nonostante lo stesso non presentasse disturbi
psichici che compromettessero la capacità lavorativa.
Infine il medico ha considerato il signor AT 1
totalmente inabile al lavoro per la professione di operaio esercitata fino a
quel momento, ma "normalmente abile al lavoro in un'attività confacente
che rispetti le seguenti limitazioni: escluso il sollevamento e il trasporto di
carichi superiori ai 15 Kg e già a partire dai 10 Kg se in modo ripetuto; deve
essere garantita la possibilità di un frequente cambiamento di posizione da
seduto a eretto ed evitato il mantenimento forzato delle posizioni statiche;
può deambulare liberamente senza carico anche su lunghi tratti e terreno
accidentato".
A seguito della presa di posizione dell'assicuratore del 19 dicembre 2005 che ha,
come visto, deciso per l'interruzione del versamento delle indennità
giornaliere all'attore a
partire dal 1° aprile 2006 e a scanso di un peggioramento della situazione tale
da impedire anche lo svolgimento di un'attività confacente, il medico
specialista dr. __________ ha inviato una lettera il 24 gennaio 2006 (doc. A12)
nella quale dissente dalla presa di posizione della Cassa reputando necessaria,
prima della sospensione delle indennità, un'adeguata riqualifica, motivo per
cui il paziente era stato di recente annunciato all'AI.
L'assicurazione, ritenuto come non fossero stati
presentati nuovi elementi atti a giustificare un diverso apprezzamento del
caso, si é riconfermata nella propria precedente decisione (doc. A13).
A seguito di tale rifiuto l'attore si é
nuovamente rivolto all'assicuratore per il tramite del proprio legale il 5
aprile 2006 (doc. A14), evidenziando dei rilevanti peggioramenti nella propria
situazione, in particolare per una nuova inabilità di tipo psichiatrico
risultante dal certificato medico del Dr. __________ del 3 aprile 2006 in cui
si precisa che l'inabilità lavorativa psichiatrica al 100% si sarebbe ridotta
almeno nella misura del 50% entro uno o 2 mesi a seguito della cura
psicofarmacolgica prescritta (doc. A15).
Di conseguenza la CV 1 ha provveduto ad esporre
dei quesiti ai due medici curanti (docc. 20 - 24).
In data 14 aprile 2006 (doc. 24) il Dr. __________
ha risposto ai citati quesiti indicando che "la sintomatologia algica a
carico dell'apparato locomotorio é risultata invariata nonostante
l'applicazione di varie terapie. Accanto ai dolori si osserva un tono
dell'umore al di sotto della norma e una gioia di vivere e godere frenata".
Lo specialista, a precisa domanda dell'assicurazione, ha risposto che i motivi
causanti il persistere della situazione di totale inabilità lavorativa erano
"i dolori invalidanti a carico del rachide" e che "nel
caso di una riduzione dei dolori potrebbe essere plausibile una ripresa
lavorativa nella misura del 50%".
Il Dr. __________ (doc. 23) invece, alla domanda di
indicare i motivi medici che non permettono una capacità lavorativa confacente ha
risposto che: "L'assicurato continua a lamentare importanti dolori alla
colonna vertebrale, che non si lasciano in alcun modo influenzare dalle terapie
medicamentose o fisiatriche finora eseguite. Purtroppo si é sviluppata una
sindrome depressiva importante con forte componente somatoforme, che
attualmente necessita di un adeguato sostegno psichiatrico (paziente in cura
dal dr. __________ di __________)". Alla domanda in merito alla durata
e alla percentuale dell'inabilità, lo specialista ha precisato che "l'attuale
incapacità lavorativa, soprattutto per lavori fisicamente medio-leggeri, non é
data dalla descritta patologia reumatologica, bensì da quella psichiatrica"
e pertanto non era in grado di fare una prognosi.
Il medico fiduciario dell'assicuratore è stato chiamato a formulare le proprie osservazioni su
queste valutazioni ed in particolare a esprimere il suo parere in merito ad una
perizia psichiatrica. Il 10 maggio 2006 (doc. 25) lo specialista ha evidenziato
come le informazioni sulla patologia psichica fossero lacunose e come le
patologie indicate non pregiudichino comunque l'attività lavorativa, proponendo
di rimanere nella posizione del dicembre precedente, nell'attesa di una
decisione dell'AI.
Con scritto 10 maggio 2006 (doc. A16) CV 1 ha
pertanto informato l'allora legale del signor AT 1 che in assenza di
problematiche psichiatriche che pregiudichino l'attività lavorativa, la presa
di posizione del 19 dicembre 2005, confermata il 17 febbraio 2006, era da
considerarsi ancora valida.
Nuovamente sollecitati dal dr. __________ - che
con scritto 21 luglio 2006 (doc. A20) ha ribadito l'impossibilità del paziente
di trovare un'occupazione, anche più leggera soprattutto a causa di una
sindrome ansio-depressiva, nonché considerata l'assenza di una formazione
professionale e la difficile situazione del mercato del lavoro - l'assicurazione
ha nuovamente rivolto dei quesiti allo psichiatra dr. __________ il quale il 12
agosto 2006 (doc. 30) ha ribadito l'inabilità lavorativa al 100% nella vecchia
professione a causa delle persistenti problematiche al rachide e, a precisa
domanda, ha espresso parere positivo in merito alla possibilità di svolgere
un'attività adatta allo stato di salute dell'assicurato ed in particolare
un'attività con limite del sollevamento pesi.
Pertanto, in seguito a consiglio da parte del
medico di fiducia (doc. 39), il quale rileva che il problema principale sia di
natura psicosociale a causa di problemi di reinserimento professionale e quindi
non inabilitanti al lavoro confacente, la CV 1 ha nuovamente ribadito l'abilità
al 100% (doc. A21).
Ancora sollecitato dall'invio di un certificato
del dr. __________ (doc. A22), nel quale il medico si esprime ampiamente sulla
situazione clinica del paziente omettendo però ogni riferimento alla capacità
lavorativa, il medico di fiducia (doc. 40) ha indicato che, essendo le
problematiche psichiche imputabili alla difficoltà del reinserimento
professionale, un lavoro confacente aiuterebbe l'attore a risolvere proprio
quei problemi.
Le ulteriori richieste da parte dell'assicurato
accompagnate da altrettanti certificati medici (doc. 41) hanno seguito la
medesima sorte (doc. 42 e 37). Nel corso della fase che ha preceduto la causa
la convenuta ha acquisito anche il parere del Servizio di Accertamento medico
dell'AI (doc. 43) che conclude per un'abilità in attività confacenti, anche
psichica, al 100%.
5.
Secondo la
giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del
25.
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Va ancora evidenziato che in
un caso concernente l’Assicurazione per l’invalidità, il TFA, con sentenza del 24
agosto 2006 (I 938/05), a proposito delle valutazioni del medico SMR, ha
affermato:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait
certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175)- et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante
des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au
regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”.
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in
discussione.
6.
Se, d'un
canto, non vi sono sostanzialmente discordanze per quanto concerne la
valutazione dell'incapacità lavorativa attinente allo svolgimento della
precedente attività di operaio bobinatore, d'altro canto l'attore contesta di
avere una capacità lavorativa (residua) da impiegare per altre attività
lucrative, anche se più leggere.
Dato
questo dissenso, occorre quindi dapprima esaminare se dal 1° aprile 2006,
ovvero dopo la comunicazione scritta ed un periodo di attesa di tre mesi e
mezzo, la Cassa malati poteva sopprimere le indennità per perdita di guadagno
giudicando l'assicurato abile al 100% in altre attività più adatte al suo stato
di salute (capacità residua), nonché verificare se, successivamente a tale data,
si sono manifestate nuove problematiche che potrebbero aver peggiorato la
situazione clinica dell'attore giustificando una revisione della decisione
dell'assicuratore.
In
seguito, nell'ipotesi in cui vi sia stata in effetti una capacità lavorativa
residua da impiegare in altre attività, occorrerà determinare l'ipotetico
salario di riferimento che il ricorrente potrebbe conseguire grazie a questa
nuova attività, per poi calcolare l'entità del danno residuo (grado
d'incapacità di guadagno) rispetto al mantenimento della precedente professione
nelle sue precarie condizioni di salute e la conseguente eventuale indennità
per perdita di guadagno che gli spetterebbe con il cambio d'attività.
7.
Dagli atti medici emerge che sia i medici curanti che il medico
fiduciario dr. __________ sono sostanzialmente concordi per quanto concerne
l’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale. I medici non sono
univoci quanto alla possibilità per l'attore di svolgere attività lavorativa, e
quindi conseguire un guadagno, in attività più leggere.
In primis occorre rilevare una certa incongruenza
nelle dichiarazioni dei medici curanti.
In particolare il dr. __________, mentre
inizialmente suggerisce al paziente di cercare un lavoro più leggero e di
annunciarsi all'AI per una riqualifica (doc. A7), in seguito contesta la
decisione presa dall'assicurazione indicando un'inabilità lavorativa totale in
qualsiasi tipo di attività (docc. A12, 23 e A20). La valutazione dello
specialista non é convincente soprattutto se esaminata alla luce della
posizione dello psichiatra dell'attore dr. __________. Come visto, interpellato
dall'assicurazione nel mese d'aprile in merito ai peggioramenti denunciati dall'assicurato,
il dr. __________ ha dichiarato che l'incapacità lavorativa del signor AT 1
anche per lavori fisicamente medio leggeri non era in quel momento data dalle
problematiche reumatologiche, ma dalla patologia psichiatrica (doc. 23). Il dr.
__________, sempre in merito all'inabilità totale del paziente, ha invece
riferito che la stessa era causata dal persistere dei dolori a carico del
rachide (doc. 24). Stessa cosa dicasi per lo scritto 21 luglio 2006 del dr. __________
(doc. A20) e del rapporto 12 agosto 2006 del dr. __________ (doc. 30).
Il parere del medico fiduciario dr. __________,
seppure allestito il 13 dicembre 2005 - ma comunque più volte ribadito dal
medesimo che ha costantemente valutato i certificati medici attestanti il
decorso della malattia del signor AT 1 fino ad oggi tramite l'invio di consigli
all'assicuratore (doc. 25, 39, 40, 42, 45 e 48) - appare coerente, approfondito
e completo, lo stesso si inserisce nel solco della valutazione del SAM (doc.
43).
Questo professionista ha accuratamente esaminato
l'assicurato, valutando la sua
anamnesi e considerando le dichiarazioni del medesimo ed ha stabilito nel 100%
la sua percentuale di abilità lavorativa residua nei settori che rispettino
determinate limitazioni concernenti il carico massimo sollevabile e le
posizioni di lavoro. Questo medico è stato dunque completo e dettagliato nella
sua diagnosi sull'assicurato.
Le sue conclusioni contrastano con affermazioni contraddittorie
dei medici curanti - che pur continuando a sostenere un'inabilità totale
suggeriscono al paziente di richiedere una riqualificazione professionale e non
una rendita AI - e quelle di carattere generale pronunciate dallo psichiatra
che solo in ultimo (doc. A22) si sofferma sulla descrizione precisa delle
problematiche psichiatriche del paziente senza accennare però alla loro
influenza sulla capacità lavorativa. Va evidenziato, in merito alle valutazioni
del dott. __________ che questi, il 14 aprile 2006, ha ritenuto come
invalidanti e tali da impedire l'attività di operaio da parte dell'attore fossero
non motivi psichiatrici ma "dolori invalidanti a carico del rachide".
L'impoverimento della personalità emotiva legato ai disturbi all'apparato
locomotorio i sentimenti di frustrazione e demoralizzazione (doc. A 22) non
sembrano essere tali da inibire l'attività lavorativa, anzi per il dott. __________
la depressione dell'umore del signor AT 1 deriverebbe "dalla perdita
dell'immagine di se di uomo produttivo".
Di conseguenza le conclusioni del medico
fiduciario che ha sia incontrato personalmente l'assicurato, sia preso visione
di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'assicurato, come pure dei referti medici che sono stati allestiti
durante il periodo di tre mesi e mezzo circa concesso dall'assicuratore al ricorrente per ricercare un'attività confacente alla sua attuale
situazione fisica, nonché quelli successivi a tale periodo in considerazione di
un eventuale peggioramento della situazione clinica del signor AT 1, possono
dunque essere definite chiare, complete ed attendibili.
A conforto della valutazione del dr. __________
vi è infine la perizia pluridisciplinare allestita dal SAM su richiesta dell'UAI
(doc. 43) ed in particolare la perizia redatta dallo psichiatra, dr. __________
(doc. 47 pag. 4), il quale, pur accertando una sindrome somatoforme da dolore
persistente riesacerbatasi a seguito di problemi psicosociali, conflittuali ed
economici che causano un'attuale inabilità lavorativa del 20-30%, conferma
l'opinione espressa dal medico di fiducia (docc. 39 e 40) nel senso di ritenere
che la capacità lavorativa potrebbe migliorare trovando un lavoro adatto e che
un suo reinserimento professionale sia da attuarsi al più presto.
8.
A
proposito di quanto precede é necessario ribadire l'obbligo dell'assicurato di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi
che discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale è “obbligo di
salvataggio”):
" In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a
fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli
dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e
conformarsi alle medesime.
Se
l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile,
l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta
qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."
Il Tribunale federale, in una sentenza del
23.10.1998
nella causa E., inc.5C.176/1998, ha al proposito osservato quanto
segue:
" ... . L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer
(Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento
all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento
chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione..." (STF cit. consid. 2c;
cfr. anche STF del 8.1.2001 nella causa S.,5C.211/2000, consid. 4d).
Va qui rilevato che anche le CGA applicabili alla
fattispecie vanno in questa direzione.
Per l'art. 9.4 CGA,
"
L'assicurato deve
fare tutto ciò che è utile alla guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda
(obbligo d'attenuazione del danno).".
Il paragrafo intitolato "attenuazione del
danno (obbligo)" inserito nell'appendice alle CGA recita,
"
L'assicurato ha
fra l'altro i seguenti doveri:
-
egli si attiene,
entro il termine indicato, alle raccomandazioni di un medico per ciò che
concerne le operazioni, le terapie o gli altri provvedimenti da prendere;
-
egli avvia
immediatamente la procedura di notifica presso l'AI, rivolgendosi alla
commissione d'assicurazione invalidità del suo domicilio, qualora il medico lo
consigli;
-
egli si dedica
immediatamente alle possibili reitegrazioni professionali offerte dall'AI;
-
egli utilizza
l'abilità lavorativa/abilità lavorativa residua per delle attività più leggere
e confacenti al suo stato di salute, eventualmente in un altro ramo
professionale;
-
egli osserva le
libere uscite concesse dal medico."
Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione
d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio
secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo
scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento
del verificarsi del danno alla salute.
9.
Visto
quanto considerato sub. 7, questo Giudice può quindi concludere che, in
attuazione delle disposizioni della LCA applicabili al caso, in particolare del
principio della riduzione del danno a cui l'attore si deve attenere in virtù
dell'art. 61 LCA, il signor AT 1 possa pienamente svolgere altre attività più
leggere così come descritte in precedenza e con le limitazioni specificate
quali l'intercalare della posizione da seduto con quella eretta, sollevando ripetitivamente
pesi non superiori a 10 Kg e non alzando pesi superiori ai 15 kg.
L'incapacità totale anche in attività più leggere paventata dal
dott. __________ non può essere ritenuta. Va rammentato che secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico curante attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997 pag. 230).
Il TCA rammenta che nel diritto delle
assicurazioni sociali non è riconosciuto il principio secondo cui
l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore
dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a, RAMI 1999 U 349 pag. 478
consid. 2b). Per quanto concerne il medico fiduciario della
Cassa, la LAMal all’art. 57 attribuisce un ruolo importante a questa figura
divenuta un ausiliario nell'applicazione dell'assicurazione malattia sociale
con il compito di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un
trattamento (Eugster, in SBVR,
Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo consiste in
particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure
inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale
rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 =
STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina
citata).
In casu la fattispecie è retta dalla LCA e non
dall'assicurazione sociale. Nonostante ciò, il referto del medico fiduciario
può essere preso, con gli altri elementi sopra evocati, a supporto della
decisione del Tribunale siccome completo, dettagliato e puntuale.
Alla luce di quanto esposto, questo TCA ritiene che l’interessato sia in grado
di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua (100%) in un’attività
confacente al suo stato di salute, ferme restando le limitazioni imposte da medico
fiduciario.
Resta quindi da determinare l'incapacità di
guadagno dell'assicurato.
10.
Senza il
danno alla salute, il salario lordo che l'attore avrebbe percepito nel 2006 é di Fr. 58'325 (doc. XXI).
Per quanto concerne l'importo del reddito
ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una
sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha
stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.
Tale principio è stato poi esteso anche
all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA
inedita 26 giugno 2003 nella causa R., consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e STFA del 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche
STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione
sociale contro le malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004 nella causa D.,
36.2003
).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ha deciso che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998.
per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76)."
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia
…, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto
svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, La contribution du Tribunal
des assurances du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité
sociale, in CGRSS n° 33-2004, pag. 19 seg. (28-33).
Con sentenza del 22 agosto 2006 nella causa K., I
424/05, l'Alta Corte ha rilevato:
"
(…) 3.2.3 Der
Lohnrechner bzw. die Lohn-Dokumentation können aus folgenden Gründen nicht für
die Bestimmung des hypothetischen Validen- oder Invalideneinkommens eingesetzt
werden. Abgesehen davon, dass sie nicht alle Branchen für die Berechnung der
üblichen Löhne berücksichtigen (Erläuterungen S. XI), handelt sich es sich
nicht um amtliche und neutrale Datensammlungen wie jene des Bundesamtes für
Statistik. Weiter werden im Lohnrechner und in der Lohn-Dokumentation der
Faktor "Nationalität / Aufenthaltsstatus", in der Letzteren auch der
Faktor "Geschlecht" lohnmässig nicht erfasst (Erläuterungen S. X).
Diese beiden Kriterien sind indessen für die Bestimmung von Validen- und
Invalideneinkommen relevant (vgl. BGE 129 V 410 Erw. 3.1.2 , 481 Erw. 4.2.3 und 483
Erw. 4.3.2). Schliesslich ist zu beachten, dass das Gesamtgericht mit Beschluss
vom 10. November 2005 die Berücksichtigung regionaler Löhne von Grossregionen
gemäss TA 13 der Schweizerischen Lohnstrukturer-hebung (LSE) abgelehnt hat.
Dies ist eine Grundsatzfrage, die für den Lohnrechner und die
Lohn-Dokumentation, welche von 7 Schweizer Lohnregionen als Grundlage ausgehen,
gleich zu beantworten ist. (…)."
Questo concetto è stato ripreso nella sentenza
del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, dove il TFA ha affermato:
" (…)
7.1
In siffatte circostanze,
il reddito da invalido del ricorrente dev’essere stabilito sulla base delle
tabelle ISS, l’esame non potendo per contro avvenire sulla base di dati
statistici cantonali. Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa
valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore
mediano) ivi riportati (DTF 129 V 476, 124 V 323 consid. 3b/aa). Resta da
definire quale tabella applicare tra le varie riportate dall’ISS.
(…)
8.2
In primo luogo si osserva
che, per un’ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),
un’applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa
se non si vuole creare un’inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un’applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un’applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso modo,
un’applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle
nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le
basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta,
dall’altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto
che all’interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze,
non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte
della medesima grande regione “Mittelland”, è notorio che i salari esistenti
nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso
modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi
alla regione lemanica. Ora, nell’una e nell’altra ipotesi, l’applicazione dei
valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell’assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un’altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In
questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo
l’obbligo o l’esigibilità per l’assicurato di ridurre il danno e di andare, se
del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un’attività al di fuori della sua
regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati
che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita
in una di queste regioni e lavora in un’altra.
8.4
A ciò si aggiunge che
nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato
che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti
salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei
dati statistici salariali ISS applicabili nell’insieme del settore privato (DTF
129.
V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un’applicazione
generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e
privato.
8.5
Non può pertanto
ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell’invalidità poiché
una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di
parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni
invalidità e infortuni quali assicurazioni federali. (…)"
Questa circostanza impone quindi che il reddito
da invalido vada d'ora in poi
determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non più
regionali (Tabella TA13).
11.
In ossequio
alla più recente giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido occorre dunque, in assenza di dati salariali
concreti, basarsi sui dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1 e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, ultima
edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività leggera
e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato
(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
15.
pag. 47 segg.), corrisponde ad un
importo di Fr. 55'032.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali
computabili nel 2004 (cfr.
per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid.
4.4
e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie
économique, 7/8-2006, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr.
4'771,50 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004 (Fr. 4'771,50 x 12, ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, pag. 5 consid. 3a).
Per
calcolare il reddito da invalido di AT 1 sulla base dei citati dati
statistici, si deve dunque partire da un salario lordo annuo di Fr. 57'258.- percepito
dagli uomini nel 2004 nel settore privato per 41,6 ore settimanali di
lavoro.
Dovendo però porsi al momento
in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (in
concreto, la sospensione del diritto all'indennità giornaliera sulla base del
confronto dei redditi é iniziata l'1 aprile 2006, ossia al termine del periodo
di tre mesi e mezzo ca. entro il quale l'assicurato avrebbe dovuto trovare un
lavoro adeguato alla propria capacità lavorativa), il reddito da invalido deve essere aggiornato al 2006 (DTF 126
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.).
Va innanzitutto osservato che
la quantità di ore lavorative settimanali nel 2005 è la stessa dell'anno
precedente (41,6 ore), perciò il salario di partenza rimane pari a Fr. 57'258.-.
Procedendo con l'adeguamento all'indice dei salari nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 12-2006, pag. 83, corrispondente alla variazione in percento
rispetto al 2004), si ottiene, per il 2005, un reddito annuo
lordo di Fr. 57'831.- ([Fr. 57'258.- x 1 : 100] + Fr. 57'258.-).
Questo reddito da invalido deve
però ancora essere aggiornato al 2006. Tuttavia, il dato relativo all'indice
dei salari nominali e reali per il 2006 non è ancora disponibile, perciò
occorre riferirsi al dato, certo parziale, ma comunque indicativo,
rappresentato dalla variazione percentuale dei salari
in termini nominali fra i primi tre
trimestri dell'anno 2006 in rapporto ai primi tre trimestri dell'anno
2005, stabilita all'1,2% (cfr. Ufficio federale di statistica, Stima
trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Ne discende che, tenuto conto del rincaro
applicabile al 2006, il salario lordo da invalido ascrivibile all'attore
va fissato in Fr. 58'525.-
([Fr. 57'831.- x 1,2 : 100] + Fr. 57'831.-).
Di conseguenza, siccome si
devono sempre paragonare i dati relativi ai salari dello stesso anno, anche il reddito
da valido conseguito dall'attore deve essere aggiornato al 2006.
Questo Tribunale ha pertanto chiesto all'ex datore di lavoro dell'attore di
indicare quale sarebbe stato il suo stipendio lordo annuo nel 2006 in assenza
del danno alla salute (doc. XVIII). In data 8 marzo 2007 la Noyfil SA ha
risposto indicando un salario lordo annuo di Fr. 58'325.- (doc. XXI) da
porre alla base del calcolo della capacità di guadagno dell'assicurato.
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006
quale operaio senza danno alla salute (fr. 58'325.-), è inferiore, seppur di
poco a quello appena calcolato quale reddito da invalido (fr. 58'525.-). Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi
fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. Accertato
che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei alla sua problematica di salute, anche il reddito medio realizzabile
sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in
proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;
STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2
dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
In una
recente sentenza del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05,
riguardante una fattispecie in cui si era posto un problema analogo a quello
che ora occupa il TCA, l’Alta Corte federale - richiamandosi al principio del
parallelismo dei fattori da raffrontare - ha ridotto il reddito da invalido
desunto dai dati statistici nazionali, allo stesso livello del reddito da valido:
"
6.3.2
Gemäss
Bestätigung der Arbeitgeberin vom 23. Oktober 2002 hätte die Versicherte ohne
Gesundheitsschaden in ihrer angestammten Tätigkeit im Schuhversand 2002 einen
Jahreslohn von Fr. 41'600.- (= Fr. 3200.- x 13) verdient, was bei einer
linearen Lohnentwicklung zwischen 1996 (Fr. 2800.- x 13) und 2002
(Fr. 41'600.-) für das Jahr 2000 einem Verdienst von Fr. 39'867.-
entspricht. Dabei handelt es sich im Vergleich zum branchenüblichen Lohn nach
der Tabelle A1 der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2000 des
Bundesamtes für Statistik um ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen.
Denn gemäss LSE 2000 betrug der statistische Mittelwert einer Arbeit im Bereich
Handelsvermittlung und Grosshandel für mit einfachen und repetitiven
Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4) beschäftigte Frauen Fr. 3777.-
bzw. (umgerechnet auf die betriebsübliche Arbeitszeit von 41,8 Stunden;
vgl. Die Volkswirtschaft 2004 Heft 7 S. 90 Tabelle B9.2)
Fr. 3947.-, mithin Fr. 47'364.- jährlich.
6.3.3
Lag - wie hier
- das Einkommen einer versicherten Person bereits vor Eintritt des
Gesundheitsschadens unter dem Durchschnitt der Löhne für eine vergleichbare
Tätigkeit und ist davon auszugehen, dass sie sich nicht aus freien Stücken mit
einem bescheidenen Einkommen begnügen wollte, so kann angenommen werden, die
gleichen Faktoren, welche sich auf das Valideneinkommen negativ auswirkten,
dürften auch Einfluss auf das Invalideneinkommen haben. Steht fest, dass die
Versicherte aus invaliditätsfremden Gründen ein unterdurchschnittliches
Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist auch der bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage erzielbare und als Invalideneinkommen anrechenbare
Durchschnittsverdienst entsprechend zu reduzieren (AHI 1999 S. 239
Erw. 1; ZAK 1989 S. 458 f. Erw. 3b; Urteil F. vom
15.
Juli 2003, I 789/02, Erw. 1.2.3 und Urteile B. vom
9.
August 2005, I 151/05, Erw. 4.1.3, und S. vom
5.
Dezember 2003, I 630/02, Erw. 2.2.2).
6.3.4
Anhaltspunkte
dafür, dass sich die in Marokko geborene gelernte Sekretärin arabischer
Muttersprache mit guten Kenntnissen der französischen Sprache sowie rund zehn
Jahren Arbeitserfahrung als Schreibkraft, Sekretärin und Direktionssekretärin
in ihrem Heimatland aus freien Stücken in der Schweiz mit einer Tätigkeit im
Schuhversand und damit verbunden mit einem branchenunüblichen,
unterdurchschnittlichen Einkommen begnügen wollte, fehlen. Vielmehr ist auf
Grund ihrer ausbildungsmässigen Verhältnisse davon auszugehen, dass sie ohne
Behinderung ganztags im erlernten Beruf tätig sein möchte, diesen jedoch im
deutschsprachigen Raum mangels der erforderlichen Sprachkenntnisse nicht
ausüben kann. Steht fest, dass die Versicherte aus invaliditätsfremden Gründen
ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist praxisgemäss
auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und als
Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu
reduzieren (Erw. 6.3.3 hievor), weshalb die Vorinstanz auch mit Blick auf
das Invalideneinkommen vom reduzierten Vergleichswert für das Valideneinkommen
von Fr. 41'600.- für das Jahr 2002 (bzw. Fr. 39'867.- für das Jahr
2000) ausging. Andernfalls würde die Versicherte beim Invalideneinkommen
schlechter gestellt, als wenn sie bei voller Gesundheit im angestammten Betrieb
hätte weiterarbeiten können (Parallelität der Bemessungsfaktoren; vgl. BGE 129
V 225 Erw. 4.4; ZAK 1989 S. 458 Erw. 3b [= Urteil S.
vom 4. April 1989, I 362/88]; RKUV 1993 Nr. U 168
S. 104 Erw. 5b [= Urteil U. vom 2. April 1993, U 110/92]; Urteil K. vom
2.
Februar 2006, U 328/05)."
In casu, in
applicazione della suevocata giurisprudenza, il reddito statistico da invalido
(fr. 58'525.-) va dunque ridotto a fr. 58'325.-.
Nella valutazione relativa alla conseguibilità
del reddito da invalido vanno considerati altri fattori - così come avviene in ambito
delle assicurazioni sociali - che possono portare ad una contrazione del
reddito. Qui la giurisprudenza del TFA va applicata per analogia.
Va rammentato infatti che la questione a sapere
se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita dalla giurisprudenza in ambito di
assicurazioni sociali ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che
consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella
causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un
assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico
all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno
delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21
ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%,
trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno
infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di
un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco
della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n.
35.2003
, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul
reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
Ancora questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo
calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19%
praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel
1950.
(STCA del 1° settembre
2004.
nella causa L., Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un
assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).
In concreto, alla luce della giurisprudenza sopra
citata, vista l’età dell’attore, nato nel 1979, la sua nazionalità, la sua
preparazione e la possibilità di svolgere un’attività confacente al suo stato di
salute nella misura del 100%, una decurtazione del 15% appare conforme alle
regole poste dal TFA.
Partendo quindi da un salario da invalido
rivalutato di Fr. 58'325.-
e ritenuta
un’esigibilità del 100% in altre attività, ammettendo una riduzione del 15%,
nel 2006 il reddito ipotetico da invalido dell'attore
risulta di conseguenza assommare a Fr. 49'576.25
(Fr. 58'325.-
- [Fr. 58'325.-
x 15 : 100]).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare
di Fr. 58'325.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità
al guadagno pari al 15% ([Fr. 58'325.- - Fr.
49'576.25] x 100 : Fr. 58'325.-).
Questa incapacità al guadagno
(ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione
d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il
reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2006 se non fosse intervenuta la malattia con il reddito
che egli avrebbe potuto percepire nel 2006 svolgendo un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere
inferiore al grado del 50% richiesto dalle CGA. Ciò comporta l'interruzione del versamento all'attore delle indennità giornaliere a
dipendenza della sua malattia a far data dal 1 aprile 2006.
Anche riconoscendo un'inabilità lavorativa del 30% (come indicato
nella perizia SAM relativa agli aspetti psichici) in un'attività confacente, la
stessa non avrebbe comunque portato al diritto a percepire delle indennità ai
sensi del CGA relativo alla CV 1. Infatti, l'incapacità al guadagno ammonterebbe
al 40.5%, ancora inferiore al limite previsto dalle
CGA.
12.
Con atto del 2 marzo 2007
l'attore ha chiesto l'audizione del dott. __________ e del dott. __________
riservandosi di chiedere l'erezione di una perizia. Tali prove non appaiono
rilevanti e concludenti. Agli atti sono stati prodotti certificati medici
completi dei due professionisti citati e certificati esaminati in particolar
modo dal medico fiduciario della convenuta. Una perizia è stata allestita dal
SAM ed in ogni modo gli attestati medici agli atti appaiono sufficienti.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
13.
Con il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del
17.
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni
soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non
raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e
dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento
è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95.
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore litigioso è rappresentato
dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attore dall'1
aprile 2006 in poi a dipendenza della sua incapacità di lavoro per malattia.
L'assicurato chiede infatti il versamento d'indennità giornaliere nella misura del 100% dal 1 aprile 2006 fino
al termine dell'inabilità lavorativa o rispettivamente fino all'esaurimento
delle 730 indennità previste dal contratto collettivo (doc. I). Tenuto conto
che l'assicuratore ha già versato 247 indennità (doc. 14) e considerato che le
stesse corrispondono all'80% dello stipendio (doc. 7 e A2) e meglio a Fr. 130.-
al giorno (doc. 14, a titolo d'esempio : 4'030.- ÷ 31 e 7'930.- ÷ 61), l'importo
che
spetterebbe all'attore corrisponde a Fr. 62'790.- [Fr. 130.- x (730 - 247)],
che quindi supera la soglia minima di Fr. 30'000.-.
Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,
sono dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF).
Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in
materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr.
15'000.- nelle controversie in
materia di diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il
valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto
precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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