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36.2006.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito

dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA

esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5. Circa

l'incapacità lavorativa dell'assicurata, va ribadito come il dottor __________,

medico chirurgo di __________, il 28 settembre 2005 (doc. 12) abbia attestato

un'inabilità del 100% da quello

stesso giorno per una sindrome ansioso-depressiva, prescrivendole ansiolitici ed

antidepressivi.

L'11 novembre 2005 l'attrice è stata visitata dallo specialista in clinica delle malattie

nervose e mentali dottor __________, anch'egli di __________. Nel referto di pari data (doc. 17), l'esperto ha confermato la diagnosi posta dal

medico curante, precisando che da fine settembre 2005 l'assicurata era affetta da sindrome ansioso-depressiva con

somatizzazioni di vario tipo (nausea-vomito, crisi di tachicardia, turbe del

sonno, ecc.) e che il trattamento farmacologico prescritto dal collega, seppure

appropriato, da solo non era riuscito a modificare il quadro clinico. Approfondendo

il colloquio con l'attrice, lo

specialista ha individuato le cause esistenziali nella grave malattia tumorale

del padre, caduto in depressione dell'umore per la malattia in sé e per gli effetti secondari delle

terapie. Di conseguenza, egli si appoggiava alla figlia per assistenza morale e

conforto, la quale cercava però di dissimulare la propria preoccupazione e l'angoscia per le condizioni del padre. A ciò

si è aggiunta, per l'attrice,

la rottura di una relazione sentimentale.

Esposti questi

elementi, lo specialista ha pronunciato la propria valutazione consigliando da

una parte una psicoterapia di sostegno, dall'altra l'assunzione di farmaci in

parte già in atto ed in parte di nuovi adatti per le somatizzazioni. Infine, egli

ha riconosciuto una prognosi di sessanta giorni.

Con il successivo

referto del 6 dicembre 2005 (doc. 21), lo specialista ha preso posizione

riguardo alla perizia allestita dalla dr.ssa __________ su invito dell'assicuratore convenuto. Egli ha osservato

che – verosimilmente grazie ai farmaci assunti, mentre l'interessata non ha intrapreso la

psicoterapia di sostegno su base psico-analitica per motivi economici e

familiari – le condizioni di salute dell'attrice erano migliorate, con particolare riferimento alle

somatizzazioni più intense ed al ritmo sonno-veglia, mentre la conduzione di

base era rimasta pressoché immutata, con maggior incidenza della componente

depressiva rispetto a quella ansiosa. "Pertanto, pur essendo d'accordo colla diagnosi della dssa __________

(s. ansioso-depressiva reattiva a sovraccarico familiare), la prognosi quoad

valetudinem è subordinata a un lavoro psicoterapico, non rivelandosi

sufficiente la sola cura farmacologia. La reazione patologica, infatti, trae

origine dalla situazione paterna contingente, ma trova supporto da componenti

più profonde e storicizzate della personalità della pz. Questa sembra convinta

di intraprendere tale procedura (ho proposto dieci sedute a frequenza

settimanale) al termine della quale si spera in una bonifica delle condizioni

psicoaffettive, tale da permettere una ripresa delle normali occupazioni.".

Su precisa richiesta

dell'assicuratore, visto il

primo referto dello specialista italiano, il 16 novembre 2005 (doc. 18) l'attrice si è sottoposta ad una valutazione medico-fiduciaria

del suo stato di salute presso la dr. med. __________. Quest'ultima ha dapprima illustrato l'anamnesi, secondo cui "Nel mese di

giugno u.s. dopo la diagnosi posta al padre di carcinoma prostatico la paziente

si è sentita fortemente responsabilizzata per la cura dello stesso ed in colpa

per non poterlo aiutare a superare l'evento (il carcinoma non è operabile). In seguito ad un sovraccarico

emotivo ed affettivo importante dovuto anche alla mancata collaborazione nella

cura del padre da parte della madre la paziente ha iniziato a presentare gastralgie,

nausea, episodi di vomito, senso di oppressione toracica, tachicardia, ansia.

Dall'inizio di settembre

u.s. la sintomatologia si è complicata con grave insonnia, astenia, facile

esauribilità, apatia, abulia.". La diagnosi

psichiatrica posta dall'esperta

era una sindrome mista ansioso depressiva medio grave reattiva a sovraccarico familiare

(ICD-10 F41.2). Di conseguenza, la dottoressa ha giustificato un'inabilità lavorativa al 100% "per

altre 4 settimane, cioè fino al 16.12.2005, tempo ritenuto utile soddisfacente

per un recupero completo della sintomatologia.". La specialista ha precisato

in seguito che "Sicuramente per la paziente sarebbe utile un lavoro

psicoterapico volto alla rielaborazione dei conflitti intrafamigliari e all'acquisizione di una maggiore capacità di

gestione delle difficoltà personali.".

Pertanto, "Imperativo è che la paziente si reintegri nel mondo

lavorativo al più tardi entro 4 settimane. Dal 17 dicembre 2005 la paziente è

da considerarsi abile al lavoro al 100% salvo ulteriori complicazioni. Un'inabilità lavorativa oltre tale data non è

giustificata.". In merito all'eventuale necessità di ulteriori cure, la

dottoressa ha precisato che "La paziente attualmente beneficia di una

terapia farmacologica adeguata, appare motivata ad iniziare un lavoro

psicoterapico individuale di sostegno in questo momento di difficoltà personale

legato al riaccendersi dei conflitti intrafamigliari e alla malattia del padre.".

Preso conoscenza del

citato secondo referto dello specialista italiano, CV 1 l'ha sottoposto al suo medico fiduciario per

osservazioni. Il 21 dicembre 2005 (doc. 23) la psichiatra e psicoterapeuta __________

ha evidenziato come il collega avesse notato un certo miglioramento rispetto

sia alla somatizzazione presentata dall'attrice sia per quanto riguarda il ritmo sonno veglia, come pure un

miglioramento del quadro ansioso. Pur potendo condividere la posizione del

medico curante secondo cui un lavoro psicoterapico poteva essere utile all'assicurata, tuttavia la specialista interpellata

dall'assicuratore non ha

accettato le conclusioni del collega, contestando che occorreva aspettare il

termine di una terapia psicoterapica ambulatoriale per ottenere una ripresa

delle normali occupazioni dell'interessata.

L'esperta ha reputato che questi

due elementi fossero disgiunti l'uno dall'altro. In

questo senso, "la psicoterapia ambulatoriale proposta che permetterebbe

alla paziente di affrontare i disturbi legati alla propria personalità non ha

alcuna incidenza rispetto al problema della ripresa della capacità lavorativa.".

Di conseguenza, la stessa ha confermato la condizione di abilità totale dell'attrice dal 17 dicembre 2005, non avendo

presentato elementi clinici rilevanti tali da far supporre un peggioramento

della sindrome ansioso depressiva che era stata rilevata in occasione della

precedente visita medico-fiduciaria.

6. Secondo

la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in

cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Considerandi

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Tali criteri di valutazione debbono

guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie

rette dalla LCA, come quella in discussione.

7.

Come

esposto sopra, se nei propri referti il medico curante, specialista in malattie

nervose e mentali, ha escluso che l'attrice potesse continuare a svolgere il proprio lavoro di cameriera

fintanto che l'interessata non portava

a termine un lavoro psicoterapico - non rivelandosi sufficiente la sola terapia

farmacologica -, la psichiatra e psicoterapeuta ticinese che l'ha visitata per conto dell'assicuratore ha invece affermato che la

messa in pratica di questa terapia psicoterapica ambulatoriale era indipendente

dalla possibilità concreta che l'attrice riprendesse la sua normale attività lavorativa, fermo restando un periodo di quattro settimane di totale inabilità. I due esperti hanno dunque concluso in modo divergente i

rispettivi referti.

Il primo rapporto del

medico curante appare stringato (mezza paginetta), esponendo in modo sintetico

l'anamnesi ed il procedere per

aiutare l'assicurata. Il

curante ha inoltre individuato nella malattia del padre ed in una relazione

sentimentale mal terminata le cause esistenziali alla base della sindrome

ansioso-depressiva di cui l'interessata

era affetta, prescrivendole la somministrazione di due farmaci e l'adozione di una psicoterapia di sostegno.

In questo parere l'esperto italiano non si è espresso a

proposito della diminuzione della capacità lavorativa che effettivamente

risultava dal danno alla salute dell'attrice. Egli si è limitato a porre una prognosi di sessanta giorni,

fornendo quindi soltanto una valutazione medico-teorica (cfr. consid. 4).

Il secondo referto

medico, sintetizza lo status psichico dell'attrice in quel momento indicando un miglioramento e specificando

che la prognosi quo ad valetudinem era subordinata ad un lavoro

psicoterapico, a cui l'interessata

accettava di sottoporsi.

A mente del TCA, il primo referto portante sulla

valutazione dello status psichico dell'attrice, allestito dal medico fiduciario dell'assicuratore quando l'interessata era in incapacità lavorativa da

due mesi, appare per contro più approfondito, dettagliato, chiaro e completo.

Come illustrato, la

dottoressa ha personalmente esaminato l’assicurata esponendo dapprima una lunga

e dettagliata anamnesi, poi i disturbi soggettivi lamentati dall'interessata ed in seguito lo stato psichico

di quest'ultima. Sulla base di

questi elementi, la specialista ha potuto formulare la propria diagnosi

psichiatrica e valutare come procedere. Si è infine pronunciata sull'eventuale necessità di ulteriori cure e di

misure terapeutiche che potevano aumentare la capacità lavorativa dell'attrice. L'esperta ha comunque concordato con l'utilità, suggerita dal collega, di sottoporre l'assicurata ad un lavoro psicoterapico volto

alla rielaborazione dei conflitti intrafamiliari e all'acquisizione di una maggiore capacità di gestione delle difficoltà

personali, ma ha pure specificato l'importanza che la paziente si reintegrasse nel mondo del lavoro al

più tardi entro quattro settimane.

Nel suo secondo parere, visto l'accento posto dal

dottor __________ su questo argomento, la psichiatra ha precisato che la

necessità d'effettuare un lavoro psicoterapico

ambulatoriale di sostegno non avrebbe tuttavia influito sulla capacità dell'attrice di continuare ad esercitare la sua precedente

attività lucrativa, scontrandosi così con l'opinione del collega, che ha invece ritenuto questi elementi

interdipendenti.

Illustrate le opinioni dei due specialisti, va ancora osservato che l'ultimo referto della dr.ssa __________ è stato

trasmesso sia all'attrice il 23 dicembre 2005 (doc. 25)

che al medico che per primo ha attestato l'inabilità lavorativa (dr. __________). L'assicurata non ha replicato su questo secondo parere ticinese, se non scarnamente

con la petizione del 4 gennaio 2006.

L'interessata non

ha prodotto ulteriori rapporti medici allestiti dai suoi curanti, i quali

avrebbero invece potuto nuovamente pronunciarsi sulle conclusioni del medico

fiduciario dell'assicuratore malattia.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico fiduciario,

specializzato in psichiatria e psicoterapia, siano più complete, più convincenti

e più esaurienti dei pareri del medico curante dell'attrice, e di potersi pertanto attenere e fare affidamento sulle

conclusioni che la dr.ssa __________ ha tratto.

Le conclusioni di

questa esperta sono infatti ben motivate - e concordano sostanzialmente con

quelle dello psichiatra curante con riferimento alla diagnosi ed alle necessità

terapeutiche - e sostenute da un attento esame dello stato psichico dell'interessata. La dottoressa è stata dunque

completa e dettagliata nella sua diagnosi. La completezza dei suoi rapporti

contrasta per contro con le affermazioni sicuramente meno circostanziate pronunciate

dal medico curante dell'attrice.

D'altra parte l'avviso della dott. __________ alla ripresa dell'attività

lavorativa in costanza di una terapia di sostegno - inizialmente rifiutata

dall'assicurata - non appare adeguatamente smentita dal curante.

In merito alle

critiche offerte dall'attrice riguardo ad una presunta

imparzialità del medico fiduciario __________ siccome interpellato dall'assicuratore

e quindi apparentemente non organo indipendente, il TCA rammenta che nel diritto delle assicurazioni

sociali non è riconosciuto il principio secondo cui l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF

126.

V 319 consid. 5a, RAMI 1999 U 349 pag. 478 consid. 2b).

Per quanto concerne il medico fiduciario della Cassa, la LAMal all’art. 57 attribuisce

un ruolo importante a questa figura divenuta un ausiliario nell'applicazione

dell'assicurazione malattia sociale con il compito di valutare l'adeguatezza

allo scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,

in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo

consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a

carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione

contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare

prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K 87/00, pag.

4.

consid. 2d e dottrina citata).

In casu la fattispecie

è retta dalla LCA e non dall'assicurazione sociale. Nonostante ciò il referto

della psichiatra ticinese può essere preso a supporto della decisione del

Tribunale siccome completo, dettagliato e puntuale.

In questo senso, la

valutazione effettuata dall'assicuratore

di interrompere il versamento di indennità giornaliere a far data dal 16

dicembre 2005, ovvero trascorse quattro settimane dal giorno in cui il medico

fiduciario ha visitato la prima volta l'attrice (16 novembre 2005), appare corretta non apparendo la

raccomandata psicoterapia inconciliabile con lo svolgimento di una attività

lavorativa.

Stando così le cose,

la petizione dell'attrice deve

essere integralmente respinta.

8.

Da

ultimo, l'attrice ha chiesto di

esperire una perizia neutra sul suo stato di salute.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03;

STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003

nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003 nella causa

T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122

III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b;

riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF

124.

V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In concreto, siccome

la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a

disposizione di questo TCA, che

appaiono completi, dettagliati, specifici, chiari ed illuminanti, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove e rifiuta d'esperire la perizia richiesta.

9.

L'art.

43.

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per

l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il

ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle

parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale

raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità

di lavoro per malattia. Il contratto assicurativo prevede una durata di 720

giorni e dal 28 settembre al 16 dicembre 2005 (80 giorni) l'assicurata ha beneficiato del versamento delle

indennità di sua spettanza. Sebbene non sia dato di sapere a questo Tribunale

se, in tempo utile, l'interessata

abbia usufruito del suo diritto di passaggio all'assicurazione individuale, quand'anche la stessa avesse optato per questa soluzione, il suo diritto

alle indennità giornaliere si estenderebbe al massimo fino a raggiungere la

differenza fra le indennità di diritto (720) e quelle già ricevute (80), quindi

a 640 giorni.

Ritenuta un'indennità giornaliera di Fr. 89,75 ([Fr. 3'150.- di salario mensile x 13 mesi : 365

giorni] x 80%), con la propria petizione AT 1 pretende un importo che supera

ampiamente i citati Fr. 8'000.-, perciò sono dati gli estremi per un eventuale

ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna.

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di

Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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