36.2006.25
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3 ottobre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.25
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, TCA
Titolo:
Indennità giornaliera per perdita di guadagno (LCA). Valutazione dei rapporti dei medici curanti (sintetici) e del medico fiduciario dell'assicuratore (più completo, più dettagliato, più motivato e più chiaro). Qui nessuna parzialità del medico fiduciario.
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 57 LAMAL
art. 72 LAMAL
art. 61 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.25
TB
Lugano
3 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 gennaio
2006 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
gennaio 2002 AT 1, 1967, svolgeva la professione di cameriera presso lo Snack
Bar __________ di __________ e come tale, tramite il contratto collettivo di
lavoro del suo datore di lavoro, era assicurata presso CV 1 per perdita di
guadagno in caso di malattia (doc. 7). Il 30 agosto 2005 ha ricevuto brevi
manu la disdetta del proprio contratto di lavoro, avente effetto il 30
settembre 2005 (doc. 10). Due giorni prima dell'attuazione del licenziamento, il datore di lavoro ha annunciato all'assicuratore che la sua dipendente era
totalmente inabile al lavoro per una sindrome ansioso-depressiva, siccome da
alcune settimane soffriva di insonnia, ansia e somatizzazioni multiple (doc.
11). L'assicuratore le ha versato
le prestazioni di diritto fino al 16 dicembre 2005 (doc. 9).
B. Su
invito dell'assicuratore (doc.
15), AT 1 si è sottoposta ad una visita medico-fiduciaria presso la dr.ssa med.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Fondandosi sul
referto medico di quest'ultima del
16 novembre 2005 (doc. 18), con scritto del 29 novembre 2005 (doc. 20) CV 1 ha avvisato
l'interessata che, trascorso un
periodo di quattro settimane ritenuto utile e sufficiente per un recupero
completo della sintomatologia, dopo il 16 dicembre 2005 avrebbe cessato di versare
le indennità giornaliere per incapacità lavorativa, ritenendola abile al lavoro
al 100% nella sua precedente attività.
L'assicurata ha quindi prodotto un secondo
certificato medico del dottor __________ di __________, specialista in clinica
delle malattie nervose e mentali (doc. 21), referto che è stato sottoposto al
medico fiduciario per osservazioni (doc. 22). Sulla scorta del parere di quest'ultima (doc. 23), il 23 dicembre 2005 (doc.
25) l'assicuratore ha
confermato che considerava l'interessata
abile al lavoro al 100% dal 17 dicembre 2005.
Con scritto
raccomandato del 28 dicembre 2005 (doc. 26) il datore di lavoro, constatando l'assenza dell'assicurata dal posto di lavoro dal 17 dicembre 2005, ha disdetto con
effetto retroattivo a quel giorno il contratto di lavoro che li vincolava.
C. Con
petizione del 4 gennaio 2006 (doc. I) AT 1 ha postulato in maniera del tutto
generale e non sufficientemente motivata – nemmeno dopo esplicita richiesta del
Giudice delegato di completare la sua petizione -, di rivedere l'intera situazione, contestando che la presa
di posizione di interruzione del versamento delle indennità da parte dell'assicuratore sia avvenuta unicamente sulla
base di una "perizia medica della D.ssa __________, loro consulente".
L'attrice si è inoltre detta
favorevole all'esperimento di
una "nuova perizia medica neutra e decisa tra la parte" (doc. VI),
producendo i referti medici dell'11 novembre 2005 (doc. B2) e del 6 dicembre 2005 (doc. B1) allestiti
dal suo medico curante dottor __________.
Il 2 marzo 2006 (doc.
VIII) l'assicuratore ha illustrato
la fattispecie, evidenziando la chiarezza e l'attendibilità di entrambi i rapporti del medico fiduciario, mentre i
pareri del medico curante non si esprimerebbero "in nessun modo in
merito all'esigibilità (oggettiva) di una ripresa di un'attività lavorativa, premessa necessaria per riconoscere alla
valutazione valore probatorio pieno" (doc.
VIII punto 9 pag. 7).
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IX).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. L'attrice, beneficiaria del contratto per
perdita di guadagno stipulato dal suo datore di lavoro che ha sede in Ticino, è
domiciliata in Italia, mentre l'assicuratore con cui il datore di lavoro ha sottoscritto la polizza
assicurativa d'indennità
giornaliera per aziende è l'agenzia
di __________ di CV 1, che ha sede a __________ (doc. 1).
In virtù dell'art. 5 LForo, in vigore dal 1° gennaio
2001,
"
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio
professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del
domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo della stabile
organizzazione."
Ne discende che l'inoltro della
petizione presso questo TCA, ovvero al giudice del luogo ove l'agenzia è
situata, è corretto; la vertenza può dunque essere analizzata nel merito.
nel merito
3. Il
TCA deve esaminare la capacità
lavorativa dell’attrice dal 17 dicembre 2005 in poi, quando l'assicuratore ha interrotto il versamento
delle indennità giornaliere per perdita di guadagno. Da ciò dipende il suo
diritto di continuare a percepire dette indennità anche dopo questo momento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli
assicuratori LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel
febbraio 2005 (doc. 30).
L’attrice ha
contestato il grado di capacità lavorativa calcolato da CV 1 al 100% dal 17
dicembre 2005, poiché la sua reale capacità lavorativa sarebbe invece stata
nulla.
A suo dire, la
sindrome ansioso-depressiva che l'affliggeva, e per la quale era seguita da uno psichiatra, l'ha limitata e continuava a limitarla
considerevolmente nello svolgimento della sua attività di cameriera.
Un'interruzione al 16 dicembre 2005 del versamento delle indennità per perdita
di guadagno non sarebbe pertanto stata giustificata. Alla luce delle
attestazioni del suo medico curante, l’attrice ha quindi postulato la
continuazione della concessione delle indennità anche dopo il 17 dicembre 2005,
senza tuttavia specificare in quale misura.
4. L'art. 16 CGA (doc. 6) precisa che è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. Dopo tre mesi d'incapacità al lavoro si prendono in
considerazione anche mansioni esigibili in un'altra professione o in un altro campo d'attività. Per l'art.
12 CGA, il diritto al pagamento delle indennità giornaliere sussiste se in base
a quanto constatato dal medico l'assicurato è totalmente inabile al lavoro. In caso di parziale
inabilità al lavoro pari almeno al 25%, l'indennità giornaliera viene erogata in proporzione al grado d'inabilità lavorativa (art. 13 CGA).
Il concetto di inabilità
lavorativa di queste CGA riprende la definizione che il Tribunale federale
delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al lavoro
colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un
mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
5. Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurata, va ribadito come il dottor __________,
medico chirurgo di __________, il 28 settembre 2005 (doc. 12) abbia attestato
un'inabilità del 100% da quello
stesso giorno per una sindrome ansioso-depressiva, prescrivendole ansiolitici ed
antidepressivi.
L'11 novembre 2005 l'attrice è stata visitata dallo specialista in clinica delle malattie
nervose e mentali dottor __________, anch'egli di __________. Nel referto di pari data (doc. 17), l'esperto ha confermato la diagnosi posta dal
medico curante, precisando che da fine settembre 2005 l'assicurata era affetta da sindrome ansioso-depressiva con
somatizzazioni di vario tipo (nausea-vomito, crisi di tachicardia, turbe del
sonno, ecc.) e che il trattamento farmacologico prescritto dal collega, seppure
appropriato, da solo non era riuscito a modificare il quadro clinico. Approfondendo
il colloquio con l'attrice, lo
specialista ha individuato le cause esistenziali nella grave malattia tumorale
del padre, caduto in depressione dell'umore per la malattia in sé e per gli effetti secondari delle
terapie. Di conseguenza, egli si appoggiava alla figlia per assistenza morale e
conforto, la quale cercava però di dissimulare la propria preoccupazione e l'angoscia per le condizioni del padre. A ciò
si è aggiunta, per l'attrice,
la rottura di una relazione sentimentale.
Esposti questi
elementi, lo specialista ha pronunciato la propria valutazione consigliando da
una parte una psicoterapia di sostegno, dall'altra l'assunzione di farmaci in
parte già in atto ed in parte di nuovi adatti per le somatizzazioni. Infine, egli
ha riconosciuto una prognosi di sessanta giorni.
Con il successivo
referto del 6 dicembre 2005 (doc. 21), lo specialista ha preso posizione
riguardo alla perizia allestita dalla dr.ssa __________ su invito dell'assicuratore convenuto. Egli ha osservato
che – verosimilmente grazie ai farmaci assunti, mentre l'interessata non ha intrapreso la
psicoterapia di sostegno su base psico-analitica per motivi economici e
familiari – le condizioni di salute dell'attrice erano migliorate, con particolare riferimento alle
somatizzazioni più intense ed al ritmo sonno-veglia, mentre la conduzione di
base era rimasta pressoché immutata, con maggior incidenza della componente
depressiva rispetto a quella ansiosa. "Pertanto, pur essendo d'accordo colla diagnosi della dssa __________
(s. ansioso-depressiva reattiva a sovraccarico familiare), la prognosi quoad
valetudinem è subordinata a un lavoro psicoterapico, non rivelandosi
sufficiente la sola cura farmacologia. La reazione patologica, infatti, trae
origine dalla situazione paterna contingente, ma trova supporto da componenti
più profonde e storicizzate della personalità della pz. Questa sembra convinta
di intraprendere tale procedura (ho proposto dieci sedute a frequenza
settimanale) al termine della quale si spera in una bonifica delle condizioni
psicoaffettive, tale da permettere una ripresa delle normali occupazioni.".
Su precisa richiesta
dell'assicuratore, visto il
primo referto dello specialista italiano, il 16 novembre 2005 (doc. 18) l'attrice si è sottoposta ad una valutazione medico-fiduciaria
del suo stato di salute presso la dr. med. __________. Quest'ultima ha dapprima illustrato l'anamnesi, secondo cui "Nel mese di
giugno u.s. dopo la diagnosi posta al padre di carcinoma prostatico la paziente
si è sentita fortemente responsabilizzata per la cura dello stesso ed in colpa
per non poterlo aiutare a superare l'evento (il carcinoma non è operabile). In seguito ad un sovraccarico
emotivo ed affettivo importante dovuto anche alla mancata collaborazione nella
cura del padre da parte della madre la paziente ha iniziato a presentare gastralgie,
nausea, episodi di vomito, senso di oppressione toracica, tachicardia, ansia.
Dall'inizio di settembre
u.s. la sintomatologia si è complicata con grave insonnia, astenia, facile
esauribilità, apatia, abulia.". La diagnosi
psichiatrica posta dall'esperta
era una sindrome mista ansioso depressiva medio grave reattiva a sovraccarico familiare
(ICD-10 F41.2). Di conseguenza, la dottoressa ha giustificato un'inabilità lavorativa al 100% "per
altre 4 settimane, cioè fino al 16.12.2005, tempo ritenuto utile soddisfacente
per un recupero completo della sintomatologia.". La specialista ha precisato
in seguito che "Sicuramente per la paziente sarebbe utile un lavoro
psicoterapico volto alla rielaborazione dei conflitti intrafamigliari e all'acquisizione di una maggiore capacità di
gestione delle difficoltà personali.".
Pertanto, "Imperativo è che la paziente si reintegri nel mondo
lavorativo al più tardi entro 4 settimane. Dal 17 dicembre 2005 la paziente è
da considerarsi abile al lavoro al 100% salvo ulteriori complicazioni. Un'inabilità lavorativa oltre tale data non è
giustificata.". In merito all'eventuale necessità di ulteriori cure, la
dottoressa ha precisato che "La paziente attualmente beneficia di una
terapia farmacologica adeguata, appare motivata ad iniziare un lavoro
psicoterapico individuale di sostegno in questo momento di difficoltà personale
legato al riaccendersi dei conflitti intrafamigliari e alla malattia del padre.".
Preso conoscenza del
citato secondo referto dello specialista italiano, CV 1 l'ha sottoposto al suo medico fiduciario per
osservazioni. Il 21 dicembre 2005 (doc. 23) la psichiatra e psicoterapeuta __________
ha evidenziato come il collega avesse notato un certo miglioramento rispetto
sia alla somatizzazione presentata dall'attrice sia per quanto riguarda il ritmo sonno veglia, come pure un
miglioramento del quadro ansioso. Pur potendo condividere la posizione del
medico curante secondo cui un lavoro psicoterapico poteva essere utile all'assicurata, tuttavia la specialista interpellata
dall'assicuratore non ha
accettato le conclusioni del collega, contestando che occorreva aspettare il
termine di una terapia psicoterapica ambulatoriale per ottenere una ripresa
delle normali occupazioni dell'interessata.
L'esperta ha reputato che questi
due elementi fossero disgiunti l'uno dall'altro. In
questo senso, "la psicoterapia ambulatoriale proposta che permetterebbe
alla paziente di affrontare i disturbi legati alla propria personalità non ha
alcuna incidenza rispetto al problema della ripresa della capacità lavorativa.".
Di conseguenza, la stessa ha confermato la condizione di abilità totale dell'attrice dal 17 dicembre 2005, non avendo
presentato elementi clinici rilevanti tali da far supporre un peggioramento
della sindrome ansioso depressiva che era stata rilevata in occasione della
precedente visita medico-fiduciaria.
6. Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Considerandi
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
7.
Come
esposto sopra, se nei propri referti il medico curante, specialista in malattie
nervose e mentali, ha escluso che l'attrice potesse continuare a svolgere il proprio lavoro di cameriera
fintanto che l'interessata non portava
a termine un lavoro psicoterapico - non rivelandosi sufficiente la sola terapia
farmacologica -, la psichiatra e psicoterapeuta ticinese che l'ha visitata per conto dell'assicuratore ha invece affermato che la
messa in pratica di questa terapia psicoterapica ambulatoriale era indipendente
dalla possibilità concreta che l'attrice riprendesse la sua normale attività lavorativa, fermo restando un periodo di quattro settimane di totale inabilità. I due esperti hanno dunque concluso in modo divergente i
rispettivi referti.
Il primo rapporto del
medico curante appare stringato (mezza paginetta), esponendo in modo sintetico
l'anamnesi ed il procedere per
aiutare l'assicurata. Il
curante ha inoltre individuato nella malattia del padre ed in una relazione
sentimentale mal terminata le cause esistenziali alla base della sindrome
ansioso-depressiva di cui l'interessata
era affetta, prescrivendole la somministrazione di due farmaci e l'adozione di una psicoterapia di sostegno.
In questo parere l'esperto italiano non si è espresso a
proposito della diminuzione della capacità lavorativa che effettivamente
risultava dal danno alla salute dell'attrice. Egli si è limitato a porre una prognosi di sessanta giorni,
fornendo quindi soltanto una valutazione medico-teorica (cfr. consid. 4).
Il secondo referto
medico, sintetizza lo status psichico dell'attrice in quel momento indicando un miglioramento e specificando
che la prognosi quo ad valetudinem era subordinata ad un lavoro
psicoterapico, a cui l'interessata
accettava di sottoporsi.
A mente del TCA, il primo referto portante sulla
valutazione dello status psichico dell'attrice, allestito dal medico fiduciario dell'assicuratore quando l'interessata era in incapacità lavorativa da
due mesi, appare per contro più approfondito, dettagliato, chiaro e completo.
Come illustrato, la
dottoressa ha personalmente esaminato l’assicurata esponendo dapprima una lunga
e dettagliata anamnesi, poi i disturbi soggettivi lamentati dall'interessata ed in seguito lo stato psichico
di quest'ultima. Sulla base di
questi elementi, la specialista ha potuto formulare la propria diagnosi
psichiatrica e valutare come procedere. Si è infine pronunciata sull'eventuale necessità di ulteriori cure e di
misure terapeutiche che potevano aumentare la capacità lavorativa dell'attrice. L'esperta ha comunque concordato con l'utilità, suggerita dal collega, di sottoporre l'assicurata ad un lavoro psicoterapico volto
alla rielaborazione dei conflitti intrafamiliari e all'acquisizione di una maggiore capacità di gestione delle difficoltà
personali, ma ha pure specificato l'importanza che la paziente si reintegrasse nel mondo del lavoro al
più tardi entro quattro settimane.
Nel suo secondo parere, visto l'accento posto dal
dottor __________ su questo argomento, la psichiatra ha precisato che la
necessità d'effettuare un lavoro psicoterapico
ambulatoriale di sostegno non avrebbe tuttavia influito sulla capacità dell'attrice di continuare ad esercitare la sua precedente
attività lucrativa, scontrandosi così con l'opinione del collega, che ha invece ritenuto questi elementi
interdipendenti.
Illustrate le opinioni dei due specialisti, va ancora osservato che l'ultimo referto della dr.ssa __________ è stato
trasmesso sia all'attrice il 23 dicembre 2005 (doc. 25)
che al medico che per primo ha attestato l'inabilità lavorativa (dr. __________). L'assicurata non ha replicato su questo secondo parere ticinese, se non scarnamente
con la petizione del 4 gennaio 2006.
L'interessata non
ha prodotto ulteriori rapporti medici allestiti dai suoi curanti, i quali
avrebbero invece potuto nuovamente pronunciarsi sulle conclusioni del medico
fiduciario dell'assicuratore malattia.
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico fiduciario,
specializzato in psichiatria e psicoterapia, siano più complete, più convincenti
e più esaurienti dei pareri del medico curante dell'attrice, e di potersi pertanto attenere e fare affidamento sulle
conclusioni che la dr.ssa __________ ha tratto.
Le conclusioni di
questa esperta sono infatti ben motivate - e concordano sostanzialmente con
quelle dello psichiatra curante con riferimento alla diagnosi ed alle necessità
terapeutiche - e sostenute da un attento esame dello stato psichico dell'interessata. La dottoressa è stata dunque
completa e dettagliata nella sua diagnosi. La completezza dei suoi rapporti
contrasta per contro con le affermazioni sicuramente meno circostanziate pronunciate
dal medico curante dell'attrice.
D'altra parte l'avviso della dott. __________ alla ripresa dell'attività
lavorativa in costanza di una terapia di sostegno - inizialmente rifiutata
dall'assicurata - non appare adeguatamente smentita dal curante.
In merito alle
critiche offerte dall'attrice riguardo ad una presunta
imparzialità del medico fiduciario __________ siccome interpellato dall'assicuratore
e quindi apparentemente non organo indipendente, il TCA rammenta che nel diritto delle assicurazioni
sociali non è riconosciuto il principio secondo cui l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF
126.
V 319 consid. 5a, RAMI 1999 U 349 pag. 478 consid. 2b).
Per quanto concerne il medico fiduciario della Cassa, la LAMal all’art. 57 attribuisce
un ruolo importante a questa figura divenuta un ausiliario nell'applicazione
dell'assicurazione malattia sociale con il compito di valutare l'adeguatezza
allo scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,
in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo
consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a
carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione
contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare
prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K 87/00, pag.
4.
consid. 2d e dottrina citata).
In casu la fattispecie
è retta dalla LCA e non dall'assicurazione sociale. Nonostante ciò il referto
della psichiatra ticinese può essere preso a supporto della decisione del
Tribunale siccome completo, dettagliato e puntuale.
In questo senso, la
valutazione effettuata dall'assicuratore
di interrompere il versamento di indennità giornaliere a far data dal 16
dicembre 2005, ovvero trascorse quattro settimane dal giorno in cui il medico
fiduciario ha visitato la prima volta l'attrice (16 novembre 2005), appare corretta non apparendo la
raccomandata psicoterapia inconciliabile con lo svolgimento di una attività
lavorativa.
Stando così le cose,
la petizione dell'attrice deve
essere integralmente respinta.
8.
Da
ultimo, l'attrice ha chiesto di
esperire una perizia neutra sul suo stato di salute.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03;
STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003
nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003 nella causa
T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122
III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b;
riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF
124.
V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, siccome
la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a
disposizione di questo TCA, che
appaiono completi, dettagliati, specifici, chiari ed illuminanti, il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove e rifiuta d'esperire la perizia richiesta.
9.
L'art.
43.
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per
l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il
ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle
parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale
raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità
di lavoro per malattia. Il contratto assicurativo prevede una durata di 720
giorni e dal 28 settembre al 16 dicembre 2005 (80 giorni) l'assicurata ha beneficiato del versamento delle
indennità di sua spettanza. Sebbene non sia dato di sapere a questo Tribunale
se, in tempo utile, l'interessata
abbia usufruito del suo diritto di passaggio all'assicurazione individuale, quand'anche la stessa avesse optato per questa soluzione, il suo diritto
alle indennità giornaliere si estenderebbe al massimo fino a raggiungere la
differenza fra le indennità di diritto (720) e quelle già ricevute (80), quindi
a 640 giorni.
Ritenuta un'indennità giornaliera di Fr. 89,75 ([Fr. 3'150.- di salario mensile x 13 mesi : 365
giorni] x 80%), con la propria petizione AT 1 pretende un importo che supera
ampiamente i citati Fr. 8'000.-, perciò sono dati gli estremi per un eventuale
ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna.
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di
Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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