36.2006.251
Ricorso per denegata/ritardata giustizia. L'inoltro dell'opposizione non è stato reso verosimile.
9 febbraio 2007Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.251
Data decisione, Autorità:
09.02.2007, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata/ritardata giustizia. L'inoltro dell'opposizione non è stato reso verosimile.
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.251
cs
Lugano
9 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2006
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che RI
1, nato il __________, è assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso
la Cassa malati CO 1,
con
ricorso dell’11 dicembre 2006 l’assicurato si è rivolto al TCA, affermando che CO
1 ha deciso la sospensione del pagamento delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria con decisione del 3 ottobre 2006 e facendo valere la necessità di
continue cure mediche e farmacologiche (doc. I),
chiamato
dal TCA a produrre l’opposizione, __________ dell’__________, ha prodotto il
richiesto scritto, affermando che “sbadatamente la lettera non è stata
datata, ma essendo stata scritta con il computer ho potuto risalire alla data
che risulta essere il 2.11.2006. Dal momento della spedizione della lettera di
opposizione alla decisione dell’CO 1 il sig. RI 1 non ha ancora ricevuto una
risposta in proposito.” (doc. II),
con
risposta del 28 dicembre 2006 CO 1 afferma di non aver mai ricevuto
l’opposizione del 2 novembre 2006 ed allega uno scambio di corrispondenza
tramite e-mail con una collaboratrice della Cassa che conferma l’assenza di
opposizione alla decisione del 3 ottobre 2006 (doc. IV),
pendente
causa il TCA ha chiesto all’assicuratore di produrre il fax datato 26 ottobre
2006 trasmessogli dall’__________, cui è fatto riferimento nella risposta di
causa, nonché di tutta la corrispondenza intercorsa a far tempo da quella data
(doc. VI),
nel
frattempo, il 16 gennaio 2007, il ricorrente ha ribadito di non aver datato l’opposizione,
di averla spedita per posta “A” e di averla trasmessa al reparto opposizioni di
__________. Egli ha inoltre rammentato la sua difficile situazione finanziaria
e l’impossibilità di far capo alle necessarie cure mediche e farmacologiche
(doc. VII e allegati),
il
19 gennaio 2007 l’assicuratore ha trasmesso al TCA copia del fax datato 26 ottobre
2006 (doc. VIII), dal quale emerge che l’__________ ha inviato all’assicuratore
una procura del ricorrente che autorizza l’operatore sociale __________ a
ricevere da CO 1 tutte le informazioni che concernono l’insorgente (doc. 5),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA,
per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici,
giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione,
l’art.
56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560),
nel
caso di specie l’insorgente afferma di aver ricevuto la decisione formale della
Cassa del 3 ottobre 2006,
egli
sostiene pure di averla impugnata, e a comprova di questa circostanza produce
uno scritto, non datato, tramite il quale si oppone alla decisione formale
(doc. A3),
in
queste circostanze, nella misura in cui l’insorgente tramite il suo ricorso contesta
il contenuto della decisione del 3 ottobre 2006, il ricorso è irricevibile
poiché, di principio e tranne eccezioni qui non ravvisabili (cfr. art. 52 cpv.
1 LPGA), impugnabile al TCA è unicamente la decisione su opposizione, non
emessa, nel caso concreto, dall’assicuratore,
va
ora esaminato se nel caso di specie vi può essere denegata o ritardata giustizia,
questa
ipotesi può verificarsi unicamente se l’insorgente ha tempestivamente inoltrato
opposizione alla Cassa,
nel
caso di specie l’interessato sostiene di aver trasmesso la sua opposizione il 2
novembre 2006 tramite posta “A” e di non aver alcuna ricevuta a comprova
di tale circostanza,
giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:
DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,
wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo
d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che
da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non
disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova,
secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…).",
per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
Fatti
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,
il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
Considerandi
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio
2005, inc. 36.2005.3 e 4),
in
concreto alla luce della sopra citata giurisprudenza e degli atti dell’incarto
questo TCA deve concludere che l’assicurato non ha reso verosimile di aver
tempestivamente inoltrato opposizione alla decisione formale del 3 ottobre
2006,
infatti
la prova della notifica, che incombe all’assicurato, non è stata apportata, non
essendo sufficiente avere nel proprio dossier copia di una lettera asseritamente
trasmessa all’assicuratore,
l’insorgente
non ha prodotto altra documentazione, come ad esempio corrispondenza con
l’amministrazione, che potrebbe rendere verosimile la tempestività dell’opposizione,
infatti
agli atti vi è solo un fax tramite il quale è data procura all’__________ per
ricevere le comunicazioni di CO 1,
in
queste circostanze, in assenza di opposizione, non ci può neppure essere una
ritardata o denegata giustizia,
alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va
respinto,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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