36.2006.252
Domanda di sussidio 2007 successiva alla seperazione dell'istante dalla moglie. Calcolo autonomo del reddito. Sussidio respinto. Acquisizione, nelle more della procedura, della prima decisione di tass
29 maggio 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.252
Data decisione, Autorità:
29.05.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2007 successiva alla seperazione dell'istante dalla moglie. Calcolo autonomo del reddito. Sussidio respinto. Acquisizione, nelle more della procedura, della prima decisione di tassazione da divorziato. Anche in virtù di tale atto superamento dei limiti.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.252
CI/td
Lugano
29 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1964, separato dalla moglie __________ dal 1° novembre 2004, ha postulato
la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
l'anno 2007 con richiesta del 9 agosto 2006 (doc. 1).
La
domanda è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte
siccome rigettato con decisione su reclamo del 24 novembre 2006 (doc. A1).
B. Con
ricorso 12 dicembre 2006 RI 1 indica difficoltà finanziaria per fronteggiare
un premio di assicurazione obbligatoria contro le malattie in seguito alla
separazione dalla moglie ed all'aumento degli alimenti da versare a lei e ai
figli; inoltre, in base alla sentenza di separazione l'ipoteca sull'abitazione
grava ora esclusivamente su di lui (doc. I).
L'amministrazione
si oppone al ricorso con motivazioni che saranno riprese, dove necessario, in
corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
Il
giudice delegato ha acquisito gli elementi cui sarà cenno in corso di
motivazione.
in
diritto
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e
124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia, UAM) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione
(con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari
caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite,
casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto
riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel
regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare
autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata,
trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante
tabelle – attualizzate di anno in anno – appositamente allestite dall’Istituto
delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole
con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla
fonte;
b) decesso del
coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48
RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la
revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel
corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima
norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno
2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
"
… come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio
è richiesto. Infatti il reddito
lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito
nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso
anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando
sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
Quindi,
come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.),
quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal,
in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un
nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere
alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del
reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di
Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal)
convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato - come
anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva
negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed
interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112
nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata
negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di
trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza
36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto
l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era
costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
Fatti
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la
residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella
causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,
36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre
2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella
sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del
30 novembre 2005.
5. In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal
modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle
leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne
abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno.
Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua
validità ed ammissibilità.
Secondo
il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può
esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la
dottrina (cfr. Auer/Malinverni/Hottellier, Droit Constitutionnel Suisse
- Vol. I: L'État, 2a ed., Berna 2006, n. 1410) la non retroattività
delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il
suo fondamento nel diritto penale. Al principio della non retroattività delle
norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale
perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è
diritto che assurge a rango di Costituzione federale siccome dedotto dal
vecchio art. 4 Cost. In questo senso quindi la non retroattività governa pure
altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo
senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo
agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni
sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Malati
U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle considerazioni al punto
3) il Tribunale Federale ha rammentato come:
" «Dégagé de l'art.
4 al. 1 Cst., le principe de la non-rétroactivité fait obstacle
à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in
Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au
principe de la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des
mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient
attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER,
ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous
certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la
non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la
loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise
pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents,
c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que
les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF
120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de
rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de
choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une
rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas
atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et
les références
citées)»
La
Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di
retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Égalité.
Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999",
Berna 2000, n. 111 e segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente
Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo
Stato:
" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu
de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la
sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi
des justiciables serait surprise."
Sempre
per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il
Tribunale Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge
nuova che si applichi a fatti che “étaient
entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di
retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma
sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre
la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo
d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in
Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di
stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già
nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.
3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre
verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlossen”) o se si estende su una
durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa.
Più
precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,
ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione
propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti
intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come
il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.
CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto
che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli
amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere
attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è
assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente
favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una retroattività
quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realizzate
le seguenti condizioni:
·
la retroattività è espressamente prevista dalla
legge;
·
è limitata nel tempo in modo ragionevole;
·
è giustificata da motivi pertinenti d'interesse
pubblico;
·
non dà luogo ad evidenti disparità di
trattamento;
·
non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.
In
questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio
Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.
Dottrina
e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività
non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività
propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera
chiara la volontà di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi
trattarsi di norme sostanziali e non formali (e qui il riferimento della
dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op.
cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere
ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse
pubblico debbono prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli
privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse
dello Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri
carichi finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi
citata).
Per
quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova
norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,
come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la
modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non
encore révolus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se
produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit., pag. 150). Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la
possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).
D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica
adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle
condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività
delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare
laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per
l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri
assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi
riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in
questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare,
come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia
che la norma dell’art. 67 lett. m RLCAMal sia quella precedente la modifica sia
quella della sua nuova formulazione.
6. Per
costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in
giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non
in caso particolare. Come rammenta la sentenza 36.2005.104-105 del 19
settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'autorità
di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato
a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993
pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.
321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V
371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
7. In
concreto il 10 agosto 2006 il Pretore ha autorizzato i coniugi __________ a
vivere separati (doc. IX/7-8). La separazione ha avuto effetto a partire dal 1°
novembre 2004. L'UAM ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito
conseguito dal ricorrente in base all'art 67 lett. c RLCAMal, non avendo
potuto usare, al momento della decisione, dati fiscali più attuali. Si rileva
qui che il ricorrente va considerato ora persona sola. È stato rilevato un
reddito lordo annuo per il 2006 di CHF 31'323.60, pari a CHF 2'610.30 mensili
che equivalgono, secondo le tabelle ufficiali di conversione di cui all'art.
72 RLCAMal, ad un reddito imponibile annuo pari a CHF 22'160.--, da cui, dopo
un arrotondamento al mille franchi superiore giusta l'art. 30 LCAMal, un reddito
determinante di CHF 23'000.--, dunque un reddito superiore al limite di CHF
20'000.-- fissato dal DE del Consiglio di Stato del 14 novembre 2006.
Da
evidenziare come il 28 febbraio 2007 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha prodotto, a richiesta del Giudice delegato, la decisione di tassazione 2005
del ricorrente, dalla quale si evince un reddito imponibile complessivo di CHF
22'100.-- (sostanzialmente identico al reddito 2006 accertato autonomamente
dall'UAM), dunque anche su questa base di calcolo è dato un reddito superiore
al limite di CHF 20'000.-- fissato dal DE del Consiglio di Stato del 14
novembre 2006. Poco importa se l'Ufficio di tassazione non ha ritenuto sino in
fondo i dati inseriti nella notifica.
Il ricorso
va, conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.
8. Con il 1. gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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