Lexipedia

Decisione

36.2006.252

Domanda di sussidio 2007 successiva alla seperazione dell'istante dalla moglie. Calcolo autonomo del reddito. Sussidio respinto. Acquisizione, nelle more della procedura, della prima decisione di tass

29 maggio 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella

causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente

ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,

36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre

2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella

sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del

30 novembre 2005.

5. In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal

modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle

leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne

abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno.

Tale esplicita effica­cia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua

vali­dità ed ammissibilità.

Secondo

il principio di non retroattività delle leggi un atto norma­tivo non può

esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la

dottrina (cfr. Auer/Malinverni/Hottellier, Droit Constitutionnel Suisse

- Vol. I: L'État, 2a ed., Berna 2006, n. 1410) la non retroattività

delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il

suo fondamento nel diritto pe­nale. Al principio della non retroattività delle

norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale

perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è

diritto che assurge a rango di Costituzione federale siccome de­dotto dal

vecchio art. 4 Cost. In questo senso quindi la non re­troattività governa pure

altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo

senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo

agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni

sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Ma­lati

U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle conside­razioni al punto

3) il Tribunale Federale ha rammentato come:

" «Dégagé de l'art.

4 al. 1 Cst., le principe de la non-rétroactivité fait ob­stacle

à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in

Commentaire de la Constitu­tion fé­dérale, art. 4, no 74). Il est lié au

principe de la prévisibilité, qui inter­dit à l'administration de prendre des

mesures défavorables aux ad­ministrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient

attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER,

ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous

certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la

non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la

loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise

pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents,

c'est-à-dire qu'elle ré­ponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que

les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle res­pecte les droits acquis (ATF

120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de

rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de

choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'a­git d'une

rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas

atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et

les références

citées)»

La

Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di

retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Égalité.

Les garanties de la Constitution fédé­rale du 18 avril 1999",

Berna 2000, n. 111 e segg.), sarà appli­cabile come in vigenza della precedente

Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo

Stato:

" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu

de la partie et soumet­tre des faits anciens à des normes nouvelles; la

sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi

des justiciables serait surprise."

Sempre

per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricor­dato come per il

Tribunale Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge

nuova che si applichi a fatti che “étaient

entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contra­rio invece va qualificata di

retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma

sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre

la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo

d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in

Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di

stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già

nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.

3). La distinzione at­tiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre

verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlos­sen”) o se si estende su una

durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa.

Più

precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,

ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione

propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti

intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come

il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.

CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto

che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli

amministrati in applica­zione di regole la cui applicazione non poteva essere

attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è

assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova ado­zione sono maggiormente

favorevoli agli amministrati, rispetti­vamente può essere ammessa una retroattività

quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realiz­zate

le seguenti condizioni:

·

la retroattività è espressamente prevista dalla

legge;

·

è limitata nel tempo in modo ragionevole;

·

è giustificata da motivi pertinenti d'interesse

pubblico;

·

non dà luogo ad evidenti disparità di

trattamento;

·

non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.

In

questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio

Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.

Dottrina

e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività

non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività

propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera

chiara la volontà di fare retroa­gire le regole di diritto che edita. Deve poi

trattarsi di norme so­stanziali e non formali (e qui il riferimento della

dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op.

cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora es­sere

ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse

pubblico debbono prevalere, in una pesata degli inte­ressi in gioco, su quelli

privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse

dello Stato ad au­mentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri

carichi fi­nanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi

citata).

Per

quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova

norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,

come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la

modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non

encore révo­lus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se

produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit., pag. 150). An­che in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la

possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).

D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica

adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere ri­spettose delle

condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività

delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare

laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per

l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri

assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi

riferiti allo stesso periodo. La questione non va co­munque approfondita in

questa sede alla luce dell’esito del gra­vame in discussione. In particolare,

come si vedrà, nel caso con­creto non cambia la situazione della ricorrente sia

che la norma dell’art. 67 lett. m RLCAMal sia quella precedente la modifica sia

quella della sua nuova formulazione.

6. Per

costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in

giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non

in caso particolare. Come ram­menta la sentenza 36.2005.104-105 del 19

settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle

comuni­cazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'autorità

di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'e­sattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la deter­minazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato

deve anzitutto difen­dere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto con­cerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.

321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V

371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

7. In

concreto il 10 agosto 2006 il Pretore ha autorizzato i coniugi __________ a

vivere separati (doc. IX/7-8). La separazione ha avuto effetto a partire dal 1°

novembre 2004. L'UAM ha pro­ce­duto all'accertamento autonomo del reddito

conseguito dal ri­cor­rente in base all'art 67 lett. c RLCAMal, non avendo

potuto usare, al momento della decisione, dati fiscali più attuali. Si rileva

qui che il ricor­rente va considerato ora persona sola. È stato rile­vato un

reddito lordo annuo per il 2006 di CHF 31'323.60, pari a CHF 2'610.30 mensili

che equivalgono, secondo le tabelle uffi­ciali di conversione di cui all'art.

72 RLCAMal, ad un reddito im­ponibile annuo pari a CHF 22'160.--, da cui, dopo

un arrotonda­mento al mille franchi superiore giusta l'art. 30 LCAMal, un red­dito

deter­minante di CHF 23'000.--, dunque un reddito superiore al limite di CHF

20'000.-- fissato dal DE del Consiglio di Stato del 14 no­vembre 2006.

Da

evidenziare come il 28 febbraio 2007 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha prodotto, a richiesta del Giu­dice delegato, la decisione di tassazione 2005

del ricorrente, dalla quale si evince un reddito imponibile complessivo di CHF

22'100.-- (sostanzialmente identico al reddito 2006 ac­certato autonomamente

dall'UAM), dunque anche su questa base di calcolo è dato un reddito superiore

al limite di CHF 20'000.-- fis­sato dal DE del Consiglio di Stato del 14

novembre 2006. Poco importa se l'Ufficio di tassazione non ha ritenuto sino in

fondo i dati inseriti nella notifica.

Il ricorso

va, conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.

8. Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster