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Decisione

36.2006.253

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi per l'anno 2005,

dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).

Trattandosi, invece,

dell'istanza di riduzione dei

premi per l'anno 2006, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non può ora

venire in aiuto al ricorrente, perché nel 2006 la diminuzione dei suoi redditi

rispetto alla tassazione di base applicabile per i sussidi per l'anno 2006 (la notifica 2003), era già esistente

dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva essere fatta valere in

virtù dell'art. 67 lett. m

RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1

lett. d RLCAMal.

Formulando quindi unicamente

nel 2006 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di reddito

intervenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva e pertanto non può

essere accolta.

Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa

tematica, affermando appunto che, siccome il peggioramento delle condizioni

finanziarie dell'istante era

intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non

era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M.,

36.2006.3; STCA del 12 gennaio

2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa soluzione

è stata ancora confermata nella recente STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246).

Da quanto precede

discende che, siccome l’assicurato è tassato in via ordinaria giusta l’art. 45

cpv. 1 lett. a RLCAMal, egli avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di

riduzione dei premi nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, ovvero entro il

31 dicembre 2005. Inoltrando questa richiesta soltanto nel 2006, la stessa,

come detto, è di principio tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel

2005 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora

giustificare questo suo ritardo.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la

domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora

scusabile.

6. In

virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il

diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque

anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma

dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Considerandi

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6.

ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006

).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006.

nella causa D.A., 36.2006.113).

7.

Nel

caso di specie l’insorgente ha scusato il suo ritardo osservando che da quando

è studente universitario a __________ rientra sporadicamente al suo domicilio.

Va evidenziato che, di

principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se

l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra

l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni

complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente

(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Nel caso di specie, il

ricorrente ha atteso fino ad aprile 2006 prima di inoltrare la propria domanda

di riduzione del premio di cassa malati. Questo ritardo non è indubbiamente scusabile,

poiché va attribuito ad una mera negligenza dell'assicurato per non essersi attivato tempestivamente. La distanza fra

il suo domicilio ed il luogo di studio non poteva infatti impedirgli di

rientrare in Svizzera per sbrigare le proprie questioni amministrative, tutt'al più che la compilazione dell'apposito formulario non richiede più di

qualche minuto così pure il reperimento della notifica di tassazione applicabile

per quell'anno e la polizza di

cassa malati.

Considerato inoltre che

la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2005, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto

provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre

2005.

La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3

LCAMal). È pertanto a giusta ragione che la Cassa ha considerata tardiva

la richiesta di sussidio per il 2006.

8.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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