36.2006.253
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15 febbraio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2006.253
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Istanza sussidio nel 2006 per 2006: tardiva.La diminuzione di reddito è intervenuta già nel 2005,quindi l'eccezione della lett. d andava fatta valere nel 2005 per i sussidi del 2005.Nel 2006 non può prevalersi di questa eccezione.Negligenza per non essersi attivato per tempo,ritardo non va tutelato.
INTEMPESTIVITÀ
NEGLIGENZA
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d LCAMAL
art. 45 cpv. 2 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.253
TB
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
istanza del 7 aprile 2006, pervenuta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) il 12 seguente, RI 1, 1965, ha
postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, evidenziando di essere studente
universitario a __________ dal settembre 2004 e, per questo motivo, che le sue
entrate finanziarie si sono notevolmente ridotte come attesta la notifica di
tassazione 2004. Chiede inoltre che la sua richiesta venga accolta anche per il
2005 (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio per il 2006 è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia
con decisione del 30 giugno (doc. A), sia con decisione su reclamo del 20/30
novembre 2006 (doc. C), poiché le motivazioni addotte per giustificare il
ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa
malati.
C. Con
ricorso del 19 dicembre 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006 sulla base dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal, giacché durante
il 2006 le sue condizioni di reddito sarebbero mutate.
D. Il
24 gennaio 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, non sarebbe invece data l'applicazione della lettera d del medesimo disposto, siccome la
modifica della situazione economica del ricorrente è intervenuta già nel corso
del 2005 e non durante il solo 2006.
L'insorgente non ha fornito ulteriori mezzi
di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
il primo figlio a Fr. 30'000.-
(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29
LCAMal).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero
di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
Occorre rilevare che con
il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal,
nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che
per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la
fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e
il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
5. Nel
caso in esame, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome l'assicurato è tassato in via ordinaria.
Pertanto, la richiesta inoltrata nell'aprile 2006 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la
fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il
31 dicembre 2005, quando l'interessato
poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Il ricorrente solleva
l'applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia –
per quanto qui di pertinenza - all'art. 67 lett. m RLCAMal concernente la modifica della situazione
economica del richiedente.
Ora, questa
diminuzione del reddito, come affermato dal ricorrente medesimo, è tuttavia
subentrata già nel corso del 2005 (doc. 2: opposizione del 24 luglio
2006), quando l'assicurato ha
iniziato a frequentare l'università
di __________. L'abbandono dell'attività lavorativa a favore della scelta accademica
- con conseguente trasferimento all'estero -, ha fatto sì che i suoi redditi siano forzatamente
diminuiti.
In queste circostanze,
quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal), l'interessato avrebbe dovuto imperativamente
postulare entro il 31 dicembre 2005 la riduzione del premio di cassa malati per
Fatti
i sussidi per l'anno 2005,
dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).
Trattandosi, invece,
dell'istanza di riduzione dei
premi per l'anno 2006, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non può ora
venire in aiuto al ricorrente, perché nel 2006 la diminuzione dei suoi redditi
rispetto alla tassazione di base applicabile per i sussidi per l'anno 2006 (la notifica 2003), era già esistente
dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva essere fatta valere in
virtù dell'art. 67 lett. m
RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1
lett. d RLCAMal.
Formulando quindi unicamente
nel 2006 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di reddito
intervenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva e pertanto non può
essere accolta.
Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa
tematica, affermando appunto che, siccome il peggioramento delle condizioni
finanziarie dell'istante era
intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non
era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M.,
36.2006.3; STCA del 12 gennaio
2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa soluzione
è stata ancora confermata nella recente STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246).
Da quanto precede
discende che, siccome l’assicurato è tassato in via ordinaria giusta l’art. 45
cpv. 1 lett. a RLCAMal, egli avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di
riduzione dei premi nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, ovvero entro il
31 dicembre 2005. Inoltrando questa richiesta soltanto nel 2006, la stessa,
come detto, è di principio tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel
2005 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora
giustificare questo suo ritardo.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma
dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Considerandi
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006
).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006.
nella causa D.A., 36.2006.113).
7.
Nel
caso di specie l’insorgente ha scusato il suo ritardo osservando che da quando
è studente universitario a __________ rientra sporadicamente al suo domicilio.
Va evidenziato che, di
principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se
l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra
l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni
complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente
(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Nel caso di specie, il
ricorrente ha atteso fino ad aprile 2006 prima di inoltrare la propria domanda
di riduzione del premio di cassa malati. Questo ritardo non è indubbiamente scusabile,
poiché va attribuito ad una mera negligenza dell'assicurato per non essersi attivato tempestivamente. La distanza fra
il suo domicilio ed il luogo di studio non poteva infatti impedirgli di
rientrare in Svizzera per sbrigare le proprie questioni amministrative, tutt'al più che la compilazione dell'apposito formulario non richiede più di
qualche minuto così pure il reperimento della notifica di tassazione applicabile
per quell'anno e la polizza di
cassa malati.
Considerato inoltre che
la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2005, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto
provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre
2005.
La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3
LCAMal). È pertanto a giusta ragione che la Cassa ha considerata tardiva
la richiesta di sussidio per il 2006.
8.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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