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Decisione

36.2006.26

Stralcio del ricorso per denegata giustiza per emanazione della decisione. Riconoscimento di indennità alla parte ricorrente per il palese ritardo dell'amministrazione alla luce della natura della cau

21 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2 mesi per emanare una decisione, lo si ripete a bocce ferme, con il dossier

chiaro e senza necessità di accertamenti, appare decisamente inammissibile. Il

periodo durante il quale è “pendente” l’opposizione non deve

servire all’assicuratore a fare pressioni sull’amministrazione cantonale per

ottenere quanto dovuto in base alla LCAMal;

- che

tale inammissibile ritardo, se non può essere sanzionato qui alla luce del

fatto che la decisione su opposizione è stata finalmente emanata, ha delle

conseguenze sulla tassa di giustizia e sulle spese;

- che

va rammentato come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente

che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura

stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla

fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore

litigioso;

- che

l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è

patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si

esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese

di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma

anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata

per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);

- che,

Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta

inoltre che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung

beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum

zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese

letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht

zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4;

- che

nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto cantonale la materia è retta

dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la

marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese

processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato

ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per

quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con

sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla

ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a carico

di X."

- che

nel concreto caso la procedura va quindi stralciata ma a carico di CO 1 va

posta una tassa di giustizia ridotta cifrata in CHF 400.-- e vengono poste le

spese cifrate in CHF 100.--, l’assicuratore verserà inoltre al ricorrente – a

titolo di indennità per le spese sostenute – l’importo di CHF 200.--

comprensiva dell’eventuale IVA dovuta.

- che

a RI 1 è ricordato il diritto di ricorrere al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006 e di chiedere

formalmente il ripristino dell'effetto sospensivo. RI 1 viene avvisato che,

senza il suo ricorso contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006, il

blocco della prestazione diverrà effettivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia fissata in CHF 400.-- e le spese cifrate in CHF 100.-- sono

poste a carico di CO 1, __________, che verserà inoltre al ricorrente l’importo

di CHF 200.-- a titolo di indennità per le spese sopportate nell’ottica della

procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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