36.2006.26
Stralcio del ricorso per denegata giustiza per emanazione della decisione. Riconoscimento di indennità alla parte ricorrente per il palese ritardo dell'amministrazione alla luce della natura della cau
21 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2006.26
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, TCA
Titolo:
Stralcio del ricorso per denegata giustiza per emanazione della decisione. Riconoscimento di indennità alla parte ricorrente per il palese ritardo dell'amministrazione alla luce della natura della causa. <>
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 3a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.26
ir/td
Lugano
21 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato,
- che
con atto del 27 gennaio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, richiamando la sua opposizione ad una decisione formale
dell’assicuratore malattia CO 1 – che copre l’assicurazione obbligatoria di
base del ricorrente – con cui è stata confermata la sospensione della rimunerazione
delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria;
- che,
come rammenta il signor RI 1 e come traspare dagli atti prodotti, a seguito
dell’emanazione di attestati di carenza beni nei confronti del ricorrente CO 1
ha comunicato allo stesso, con scritto 30 giugno 2005, la sospensione delle
prestazioni trasmettendo contemporaneamente copia dello scritto all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia presso l’IAS. La comunicazione è avvenuta con
destinatario il signor RI 1 presso l’Ufficio dell’Intervento Sociale di __________.
RI 1 ha reagito con uno scritto 26 ottobre 2005 rilevando come l’assicuratore
non pagasse più le medicine che egli deve assumere ed ha chiesto formalmente
l’emanazione di una decisione. In assenza di reazione il qui ricorrente ha
scritto il 10 novembre 2005 una lettera raccomandata a CO 1 con cui ha chiesto
l’emanazione di una decisione formale in merito. Il 21 novembre 2005 CO 1 ha
emanato la sua decisione formale contro cui, il 9 dicembre 2005, l’assicurato
ha interposto opposizione;
- che
CO 1 ha comunicato, come detto, con lettera 30 giugno 2005 la sospensione delle
prestazioni, ciò che ha attuato in maniera pratica, e ciò prima di avere deciso
formalmente tale provvedimento di gravità incredibile per l’assicurato, e prima
che la decisione crescesse in giudicato, ciò in spregio ai più elementari
diritti dell’assicurato stesso;
- che
alla luce della situazione questo giudice non può qui non rilevare come il
tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di sospensione e la sua comunicazione
all’assicurato il 30 giugno 2005 e l’emanazione di una decisione formale
sollecitata due volte da RI 1 ed intervenuta solo il 21 novembre 2005
costituiscano un ritardo gravissimo ed inammissibile appunto per la gravità del
provvedimento adottato che apparentemente sfugge a chi non lo vive sulla sua
pelle ma lo fa vivere agli altri;
- che,
come rilevato, la reazione dell’assicurato è stata sollecita poiché
l’opposizione alla decisione formale è stata inoltrata il 9 dicembre 2005;
- che
RI 1 si è quindi rivolto al Tribunale, come indicato il 27 gennaio 2006
lamentando sostanzialmente una denegata giustizia;
- che
con scritto 15 febbraio 2006 CO 1 ha inoltrato l’allegato di risposta con cui
evidenzia di avere emesso in data 9 febbraio 2006 (e quindi pendente
causa) la decisione su opposizione attesa e sollecitata. Poi, in maniera
incomprensibile alla luce del tenore del litigio, CO 1 ha formulato
osservazioni (standard e del tutto simili ad altri casi aventi per protagoniste
Casse facenti parte del __________) relative al merito della questione ed al
suo preteso diritto di sospendere le prestazioni;
- che
con la sua decisione su opposizione CO 1 ha deciso di togliere all’eventuale
ricorso l’effetto sospensivo;
- che,
sorprendentemente, CO 1, dopo avere chiesto la reiezione dell’impugnativa (e
non lo stralcio), ha postulato l’assegnazione di spese e ripetibili;
- che
non sono state chieste ulteriori osservazioni al ricorrente alla luce della
natura del litigio. Si rammenta qui al signor RI 1 il suo diritto di
ricorrere entro al massimo 30 giorni dalla ricevuta della decisione su
opposizione, mediante scritto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e
della sua possibilità di domandare il ripristino dell’effetto sospensivo al suo
ricorso;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
va qui rammentato come, in virtù del previgente art. 80 cpv. 1 LAMal - nel tenore applicabile fino al 31 dicembre 2002 -, se
l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, questi doveva
emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato, avverso la stessa era data possibilità di formulare
opposizione. Il disposto legale in questione prevedeva il termine di 30 giorni
unicamente per la decisione formale iniziale, relativamente al provvedimento su
opposizione assumendo esso per contro solo valore indicativo (sentenza dell'11
ottobre 2004 in re S., K 67/03, e sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97).
Secondo la giurisprudenza, si veda DTF 125 V 188 e segg., in assenza di una
disposizione speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le
malattie doveva statuire sull'opposizione, occorreva richiamare i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. La LPGA
entrata in vigore il 1 gennaio 2003 prevede oggi esplicitamente la possibilità
di adire il Tribunale in caso di mancata emanazione di una decisione o di una
decisione su opposizione. Per valutare la sussistenza di una denegata o ritardata
giustizia occorre fare riferimento al caso concreto alla luce della
giurisprudenza relativa alla ritardata giustizia emessa dal Tribunale Federale;
- che,
nel caso concreto, l’assicuratore ha emanato la sua decisione nelle more della
procedura ciò che rende privo d’oggetto il ricorso per denegata giustizia con
necessità di stralciare la procedura;
- che,
proprio per la formale richiesta dell’assicuratore di condanna dell'assicurato
al versamento di spese e ripetibili, occorre esaminare se sia sussistito un
ingiustificato ritardo nell'emanare la decisione su opposizione da parte di CO
1;
- che
il tema di merito della sospensione, come detto, non va approfondito ma sarà
esaminato se RI 1 ricorrerà contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2005;
- che
per valutare l'importanza del ritardo occorre considerare l’importanza
dell’oggetto in discussione (sospensione delle prestazioni), il fatto che una
sospensiva era posta in atto già dal 30 giugno 2005 in maniera effettiva con il
mancato versamento di prestazioni e ritenuto come quasi 5 mesi dopo, ossia il
21 novembre 2005, CO 1 abbia deciso formalmente in merito a seguito di due
sollecitazioni dell’assicurato. Va considerata la tempestività con cui RI 1 ha
reagito alla decisione con la sua opposizione e come, allo stadio della
procedura e dell’incarto, una decisione su opposizione fosse ottenibile in
tempi del tutto contenuti (qualche giorno). Palesemente CO 1 ha commesso una
denegata giustizia. In effetti le date sono significative: il 30 giugno interviene
la sospensione, il 26 ottobre ed il 10 novembre 2005 viene chiesta da RI 1
l’emanazione di una decisione, il 21 novembre 2005 finalmente viene emanata la
decisione richiesta contro cui viene formulata opposizione il 9 dicembre e
soltanto il 9 febbraio ed in conseguenza ad un ricorso per denegata giustizia CO
1 emana la decisione su opposizione, in altri termini 7 mesi e 9 giorni per
potere ottenere una decisione impugnabile al Tribunale dopo la sospensione, 2
mesi dopo l’opposizione alla decisione formale, il tutto per un provvedimento
gravissimo e rilevantissimo nella vita delle persone;
- che
è data denegata giustizia anche solo considerando il tempo intercorso tra
l’opposizione e la decisione su opposizione emessa il 9 febbraio 2006 siccome 2
mesi, a fronte degli elementi in possesso dell'assicuratore, appaiono
decisamente eccessivi a fronte della apparente semplicità della procedura ed
alla luce delle gravi conseguenze della sospensione;
- che
Fatti
2 mesi per emanare una decisione, lo si ripete a bocce ferme, con il dossier
chiaro e senza necessità di accertamenti, appare decisamente inammissibile. Il
periodo durante il quale è “pendente” l’opposizione non deve
servire all’assicuratore a fare pressioni sull’amministrazione cantonale per
ottenere quanto dovuto in base alla LCAMal;
- che
tale inammissibile ritardo, se non può essere sanzionato qui alla luce del
fatto che la decisione su opposizione è stata finalmente emanata, ha delle
conseguenze sulla tassa di giustizia e sulle spese;
- che
va rammentato come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente
che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura
stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla
fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso;
- che
l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore
abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411
consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);
- che,
Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta
inoltre che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo
von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden
kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei
erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung
beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum
zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese
letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der
gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht
zugestimmt werden."
In
DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso
temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili
in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.
4;
- che
nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (36.2004.34):
" In virtù del diritto cantonale la materia è retta
dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la
marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese
processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato
ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per
quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con
sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)
(…)
in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla
ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a carico
di X."
- che
nel concreto caso la procedura va quindi stralciata ma a carico di CO 1 va
posta una tassa di giustizia ridotta cifrata in CHF 400.-- e vengono poste le
spese cifrate in CHF 100.--, l’assicuratore verserà inoltre al ricorrente – a
titolo di indennità per le spese sostenute – l’importo di CHF 200.--
comprensiva dell’eventuale IVA dovuta.
- che
a RI 1 è ricordato il diritto di ricorrere al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006 e di chiedere
formalmente il ripristino dell'effetto sospensivo. RI 1 viene avvisato che,
senza il suo ricorso contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006, il
blocco della prestazione diverrà effettivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia fissata in CHF 400.-- e le spese cifrate in CHF 100.-- sono
poste a carico di CO 1, __________, che verserà inoltre al ricorrente l’importo
di CHF 200.-- a titolo di indennità per le spese sopportate nell’ottica della
procedura.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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