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Decisione

36.2006.27

richiesta di sussidio da parte di un assicurato convivente. Nozione di "famiglia" e di "persona sola".

8 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i

coniugi con o senza figli

i

celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui

quest'ultimi compiono 18 anni;

il

vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per

sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui

questi compiono 18 anni.

L'art

27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della

regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é

considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di

affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

2.4. In concreto RI 1, il cui

reddito imponibile evinto dalla tassazione 2003 ammonta a fr. 25'300, convive

con __________, la cui tassazione 2003 prevede un reddito imponibile di fr.

9'600 (doc. A2). Dalla loro relazione è nata, nel __________, __________.

Poiché

l’UAM ha considerato famiglia la mamma e la figlia, accordando loro il

sussidio, il ricorrente, in quanto persona sola, non ha diritto all’aiuto

statale poiché supera il reddito massimo di fr. 20'000 previsto dal DE del 25

ottobre 2005 (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente

contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato

famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della mamma e della

figlia. __________ dovrebbe invece essere considerata persona sola. In tal caso

entrambi beneficerebbero del diritto al sussidio.

Con sentenza del 27 agosto

1999, nella causa M., inc. 36.1998.151 il TCA aveva affermato che:

"

AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto

irrilevante la questione di sapere se

la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.

Basta a fondare una

"famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore

e un figlio minorenne."

e

che

"

(Nei casi di) convivenza di persone con figli:

l'ICAS - adito con una

richiesta emanante da una "persona

sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria

volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei

formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se

del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto

verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in

particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare

unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al

sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le

persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto

il reddito del richiedente."

In sostanza quindi per

fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un

rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una

convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di

ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal.

In concreto la convivente del

ricorrente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate

quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.

Il

ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello

in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il

sussidio quale famiglia, senza che fosse considerato il reddito del convivente

qui ricorrente (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc.

36.2002.84).

In altri

termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile

ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la

conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei

sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

Per

l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai

coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei

redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc.

36.2002.84).

A

differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile scegliere

quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe possibile

chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come famiglia

per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il reddito

minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio.

Di

regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i figli vanno

considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale persona sola.

Infatti,

di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS prevede che il figlio

segue le sorti della madre.

Per

l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale

spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i genitori rappresentano

per legge i figli verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro

compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio,

il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome

in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Infine per

l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio

segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

In

concreto pertanto, la soluzione scelta dall’IAS di ritenere la madre e la

figlia quale “famiglia” ed il padre quale “persona sola”

nell’ambito del calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione

cantonale e va tutelata.

La

circostanza che in ambito fiscale l’interessato, per l’applicazione

dell’aliquota, venga considerato quale “coniugati” perché mantiene la

figlia, mentre la convivente viene considerata quale “altri contribuenti”,

non è decisivo, poiché la LCAMal fa riferimento al diritto tributario

unicamente per quanto concerne il calcolo del reddito lordo di riferimento per

stabilire il diritto al sussidio, mentre determina autonomamente la cerchia dei

beneficiari (cfr. a questo proposito la STCA del 30 novembre 2005, nella causa

F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha interpretato la nozione di figlio ai

sensi dell’art. 27 LCAMal indipendentemente da quanto riportato sulla

tassazione fiscale).

Ne

discende che, nel caso concreto, l’insorgente deve essere considerato persona

sola.

Il limite

del reddito lordo che dà diritto al sussidio ammonta a fr. 20'000. Poiché

dalla tassazione 2003 emerge un reddito superiore, rettamente l’IAS ha respinto

la richiesta di sussidio.

Alla luce

della procedura applicabile si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui

eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede.

La presente

decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario

contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di

applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K

165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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