36.2006.27
richiesta di sussidio da parte di un assicurato convivente. Nozione di "famiglia" e di "persona sola".
8 maggio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.27
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, TCA
Titolo:
richiesta di sussidio da parte di un assicurato convivente. Nozione di "famiglia" e di "persona sola".
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 25 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.27
cs
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 dicembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2006.
L’istanza
è stata respinta, in quanto il reddito imponibile derivante dalla tassazione
2003 supera il limite di fr. 20'000 fissato dal Decreto Esecutivo del 25
ottobre 2005 per le persone sole.
Il
reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione 29 dicembre
2005.
1.2. Con ricorso
del 28 gennaio 2006 RI 1 contesta la decisione dell’IAS, rilevando di convivere
da diversi anni con __________ e con la figlia comune __________ (doc. I). Egli
chiede di conseguenza di essere considerato quale “famiglia”, anche perché a
livello fiscale è stato considerato “coniugato” in quanto provvede al
mantenimento della figlia e della convivente (doc. I). L’insorgente chiede
inoltre di concedere il sussidio anche alla figlia (doc. I).
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni dell’8 febbraio 2006. L’IAS
fa in particolare riferimento alla giurisprudenza di questo TCA ed afferma che
la convivente, __________, è stata considerata famiglia. A lei e alla figlia è
pertanto stato accordato il sussidio (doc. III).
in
diritto
In ordine
2.1. La Legge di
procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il
rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 10
febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato
verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a
CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Per
quanto concerne l’anno 2006 le basi di calcolo sono state modificate
dall’Esecutivo cantonale. Per il 2006 è stato ritenuto quale periodo fiscale
per l’accertamento del reddito determinante la tassazione 2003. I limiti di
reddito sono stati ridotti a CHF 20'000.-- per le persone sole, CHF 30'000.—
per le famiglie (cfr. DE 25 ottobre 2005 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2006).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
2.3. Va
ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:
Fatti
i
coniugi con o senza figli
i
celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui
quest'ultimi compiono 18 anni;
il
vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per
sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui
questi compiono 18 anni.
L'art
27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della
regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é
considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di
affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. In concreto RI 1, il cui
reddito imponibile evinto dalla tassazione 2003 ammonta a fr. 25'300, convive
con __________, la cui tassazione 2003 prevede un reddito imponibile di fr.
9'600 (doc. A2). Dalla loro relazione è nata, nel __________, __________.
Poiché
l’UAM ha considerato famiglia la mamma e la figlia, accordando loro il
sussidio, il ricorrente, in quanto persona sola, non ha diritto all’aiuto
statale poiché supera il reddito massimo di fr. 20'000 previsto dal DE del 25
ottobre 2005 (cfr. consid. 2.1).
L’insorgente
contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato
famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della mamma e della
figlia. __________ dovrebbe invece essere considerata persona sola. In tal caso
entrambi beneficerebbero del diritto al sussidio.
Con sentenza del 27 agosto
1999, nella causa M., inc. 36.1998.151 il TCA aveva affermato che:
"
AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto
irrilevante la questione di sapere se
la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.
Basta a fondare una
"famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore
e un figlio minorenne."
e
che
"
(Nei casi di) convivenza di persone con figli:
l'ICAS - adito con una
richiesta emanante da una "persona
sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria
volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei
formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se
del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto
verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in
particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare
unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al
sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le
persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto
il reddito del richiedente."
In sostanza quindi per
fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un
rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una
convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di
ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal.
In concreto la convivente del
ricorrente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate
quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.
Il
ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello
in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il
sussidio quale famiglia, senza che fosse considerato il reddito del convivente
qui ricorrente (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc.
36.2002.84).
In altri
termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile
ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la
conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei
sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).
Per
l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai
coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei
redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc.
36.2002.84).
A
differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile scegliere
quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe possibile
chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come famiglia
per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il reddito
minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio.
Di
regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i figli vanno
considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale persona sola.
Infatti,
di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS prevede che il figlio
segue le sorti della madre.
Per
l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale
spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i genitori rappresentano
per legge i figli verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro
compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio,
il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome
in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Infine per
l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio
segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.
In
concreto pertanto, la soluzione scelta dall’IAS di ritenere la madre e la
figlia quale “famiglia” ed il padre quale “persona sola”
nell’ambito del calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione
cantonale e va tutelata.
La
circostanza che in ambito fiscale l’interessato, per l’applicazione
dell’aliquota, venga considerato quale “coniugati” perché mantiene la
figlia, mentre la convivente viene considerata quale “altri contribuenti”,
non è decisivo, poiché la LCAMal fa riferimento al diritto tributario
unicamente per quanto concerne il calcolo del reddito lordo di riferimento per
stabilire il diritto al sussidio, mentre determina autonomamente la cerchia dei
beneficiari (cfr. a questo proposito la STCA del 30 novembre 2005, nella causa
F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha interpretato la nozione di figlio ai
sensi dell’art. 27 LCAMal indipendentemente da quanto riportato sulla
tassazione fiscale).
Ne
discende che, nel caso concreto, l’insorgente deve essere considerato persona
sola.
Il limite
del reddito lordo che dà diritto al sussidio ammonta a fr. 20'000. Poiché
dalla tassazione 2003 emerge un reddito superiore, rettamente l’IAS ha respinto
la richiesta di sussidio.
Alla luce
della procedura applicabile si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui
eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede.
La presente
decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario
contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di
applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K
165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster