36.2006.29
Richiesta di pagamento di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno da parte di una persona disoccupata al termine del periodo di disoccupazione.
16 novembre 2006Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2006.29
Data decisione, Autorità:
16.11.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di pagamento di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno da parte di una persona disoccupata al termine del periodo di disoccupazione.
GRATUITO PATROCINIO
INDENNITÀ GIORNALIERA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 67 LAMAL
art. 72 LAMAL
art. 73 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.29
cs
Lugano
16 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato il __________, di professione ausiliario e aiuto cuoco, è assicurato
contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la CO 1.
In
seguito alla chiusura dell’esercizio pubblico __________, per il quale lavorava
dal 6 marzo 1978, l’assicurato, in data 1° dicembre 2002, si è iscritto presso
la Cassa disoccupazione __________ (doc. R26).
Dal
mese di ottobre 2004 RI 1 è inabile al lavoro al 100% causa malattia e dal mese
di dicembre 2004 non è più al beneficio delle indennità di disoccupazione.
B. CO
1, a cui l’interessato ha notificato la propria malattia, si è rifiutata di
versare le prestazioni pattuite a motivo che non avrebbe comprovato che senza
la malattia avrebbe trovato un’occupazione. Inoltre la notifica sarebbe
avvenuta tardivamente, solo in data 8 febbraio 2005.
C. Con
decisione formale del 3 giugno 2005, confermata tramite decisione su
opposizione del 22 dicembre 2005, l’assicuratore ha rifiutato di versare
qualsiasi indennità (doc. A).
D. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione,
contestando le conclusioni cui è giunta la Cassa e chiedendo di poter essere
messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.
I).
Nell’impugnativa
il ricorrente chiede la condanna della Cassa al pagamento di un’indennità
perdita di guadagno dal 2 dicembre 2004 e fa valere che, pur avendo consegnato i
certificati medici il 7 febbraio 2005, aveva già segnalato la propria malattia
nel corso del mese di dicembre, adempiendo in questo modo le condizioni
previste dall’art. 33 CGA.
E. Con
risposta del 23 marzo 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VII).
F. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto dell’assicurato dalla Cassa disoccupazione
(doc. XI) ed ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà in corso di
motivazione (doc. da XII a XXII).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha diritto ad indennità
di perdita di guadagno in caso di malattia per il periodo dal 2 dicembre 2004.
3. Le
persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e
aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare
un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'art.
68 LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti
l'assicurazione (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera è
dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la
metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata
una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Il
fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato
importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al
versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V
322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355
consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der
Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de
la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di
guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato
(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a).
In caso di sovrindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte
conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
Sotto
il suo titolo marginale "Coordinamento con l'assicurazione contro la
disoccupazione", l'art. 73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati, in
caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) superiore al 50 per cento, è pagata
l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa superiore al
25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera,
se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di
accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado
d’incapacità lavorativa.
Stando
a tale titolo marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente
prevista dall'art. 28 LADI, il diritto a una indennità giornaliera secondo
l'art. 73 LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,
l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della LADI
(o anche solo di diritto cantonale; SVR 1998 KV no. 4 pag. 10). L'idea alla
base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una perdita di guadagno
a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia la
persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di disoccupazione ma
che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al collocamento e
non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998 no. KV 43 pag.
422 consid. 3a con i riferimenti).
Nondimeno,
una persona disoccupata può subire una perdita di guadagno conferente il
diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia anche se non può
pretendere un'indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (oppure di una
indennità di disoccupazione di diritto cantonale). Ciò si verifica tuttavia
soltanto se si può ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante,
che, senza malattia, l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa.
Conformemente alla massima inquisitoria (la cui portata è limitata dall'obbligo
dell'assicurato di collaborare all'istruzione della causa; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., pagg. 445 e
489), compete all'amministrazione e, in caso di ricorso, al giudice esaminare
tale eventualità. Secondo giurisprudenza l'amministrazione e il giudice devono
a tal proposito distinguere due ipotesi. Se una persona assicurata perde il
proprio posto in seguito a disdetta in un momento in cui risulta già essere
incapace al lavoro a causa di malattia, vale la presunzione che l'interessato -
come durante il periodo precedente la sopravvenienza del danno alla salute -
eserciterebbe un'attività lucrativa se non fosse malato. In tale eventualità il
diritto a un'indennità giornaliera può essere negato soltanto in presenza di
indizi concreti suscettibili di fare concludere, con un grado di
verosimiglianza preponderante, che l'assicurato non eserciterebbe attività
lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (DTF 102 V 83; RAMI 1998 no. KV
43 pag. 422 consid. 3b, 1994 no. K 932 pag. 65 consid. 3). Per
contro, nell'evenienza in cui l'assicurato si ammala dopo essere divenuto
disoccupato, vale la presunzione contraria, ossia che l'interessato anche senza
malattia avrebbe continuato a non esercitare una simile attività. Tale
presunzione può tuttavia essere rovesciata se si può ammettere, secondo un
grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato, senza la malattia,
avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.
423 consid. 3b; SVR 1998 KV no. 4 pag. 9 consid. 3b). A tal proposito, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente avuto modo di rilevare
che l'esistenza di un intervallo di tempo non indifferente (in concreto: 1 anno
e 10 mesi) tra il momento in cui l'interessato avrebbe potuto intraprendere o
riprendere un'attività adeguata e la comparsa del danno alla salute è piuttosto
di natura tale da rafforzare la presunzione contraria all'esercizio di
un'attività ben definita in assenza di malattia (sentenza dell'8 gennaio 2004
nella causa T., K 16/03, consid. 3.2.3). Con sentenza del 4 maggio 2004 nella
causa S. (inc. K 146/03), il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza.
4. Nel
caso di specie il TCA ha interpellato il ricorrente chiedendogli di trasmettere
la documentazione atta a comprovare che se non si fosse ammalato avrebbe
concretamente iniziato a lavorare in un posto ben definito (doc. XIII).
Il
18 settembre 2006 l’assicurato ha comunicato al TCA che il 20/24 settembre 2004
aveva concordato con il Ristorante “__________”, l’inizio dell’attività
lavorativa per il 1° ottobre 2004. Egli ha precisato di essere stato alle
dipendenze dell’ex-esercizio pubblico __________, divenuto in seguito la sede
del citato ristorante. Il protrarsi dei lavori di risistemazione del nuovo
locale hanno fatto slittare la data d’inizio dell’attività lucrativa e la
malattia insorta nel corso del mese di ottobre gli ha impedito di iniziare
l’attività.
Questa
circostanza poteva essere confermata da tale __________, direttore del ritrovo
pubblico (doc. XVI).
Il
16 ottobre 2006 la __________ ha comunicato al TCA che __________ è
definitivamente rientrato in __________ già alla fine del 2004 (doc. XIX).
Dopo
l’annullamento dell’udienza prevista per interrogare il teste __________, l’assicurato
ha prodotto ulteriore documentazione “attestante gli sforzi effettuati da
quest’ultimo nella ricerca di un posto di lavoro prima del mese di ottobre 2004.”
(doc. XXI) In particolare l’insorgente ha allegato numerose lettere trasmesse a
potenziali datori di lavoro che comprovano che nel periodo precedente
l’insorgere della malattia si è prodigato alla ricerca di un posto di lavoro.
Dagli
atti tuttavia non emergono concrete ulteriori possibilità di lavoro che
l’insorgente non ha potuto realizzare a causa della sopravvenienza della
malattia. L’unica possibilità che l’insorgente afferma di aver avuto
concretamente, ossia il lavoro presso il __________, propostagli da tale __________,
non può essere comprovata a causa della sua partenza per l’estero e dunque
della sua irreperibilità.
Giova
qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,“Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi
aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung
hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der
betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo
di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione
delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui
l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e
del conseguente fardello in caso di mancata prova.
L'art.
8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende per
intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza preponderante
valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata giurisprudenza più
sopra richiamata.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
5.Nel
caso di specie l'istruttoria di causa non ha reso verosimile che il ricorrente avrebbe
avuto una concreta possibilità di iniziare un’attività lavorativa che sarebbe
stata impedita solo dall’insorgere della malattia.
Alla
luce di quanto sopra e non da ultimo tenuto conto del periodo di inattività non
indifferente trascorso da quando l’assicurato di trovava in disoccupazione (2
dicembre 2002), al momento in cui si è ammalato (ottobre 2004), questo
Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha subito una perdita di
guadagno dovuta a malattia suscettibile di giustificare un obbligo prestativo
dell’assicuratore ricorrente (cfr. anche la STFA del 4 maggio 2004 nella causa
S., K 146/03). Va a questo proposito rammentato che l’esistenza di un
intervallo di tempo non indifferente tra il momento in cui l’interessato
avrebbe potuto intraprendere o riprendere un’attività adeguata e la comparsa
del danno alla salute è piuttosto di natura tale da rafforzare la presunzione
contraria all’esercizio di un’attività ben definita in assenza di malattia (STFA
dell’8 gennaio 2004 nella causa T., K 16/03).
In
queste circostanze non deve essere esaminata la questione di sapere se la
comunicazione della malattia è avvenuta tempestivamente.
6. L’insorgente
nel proprio ricorso fa un generico riferimento a “documenti, testi, perizie”
(doc. I). Il TCA lo ha interpellato chiedendogli di trasmettere la prova che
avrebbe concretamente iniziato a lavorare se non si fosse ammalato.
L’interessato ha prodotto documentazione che, tuttavia, come visto, non è
sufficiente a rendere verosimile l’inizio di un’attività lucrativa in assenza
del danno alla salute. Ulteriori accertamenti non sono invece necessari ai fini
dell’esito della causa.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
7. L’interessato chiede infine di essere posto a beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAMal dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002
nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U
94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre
2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120
Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV,
Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del
23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa
D.V.).
Inoltre
va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa
d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La
legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in
vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.),
all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela
adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di
provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di
patrocinio."
Le
altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla
Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è
concessa se:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta
probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe
alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona
richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un
patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la
causa non presenta difficoltà particolari."
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
Fatti
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad
art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria
è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il
25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari
per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254
pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag.
3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
Considerandi
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
8.
Secondo
la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità
di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile
per i coniugi è di fr. 1'550 al mese. A questo importo va aggiunto un
supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.
In
concreto il Municipio del Comune di __________ ha dato preavviso favorevole
all’istanza (doc. N). Dal certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria emerge che l’interessato, nato nel __________, coniugato, di
formazione aiuto cuoco, è a beneficio di un permesso di tipo “__________” ed
attualmente senza occupazione. La moglie guadagna fr. 3'200 lordi. I coniugi
devono far fronte a fr. 1’003 di affitto (senza spese accessorie) e a fr.
522.30
di pagamento di oneri sociali. Il ricorrente, nel 2005, pagava inoltre
fr. 293.10 per l’assicurazione contro le malattie. Dalla tassazione 2003,
quando l’insorgente beneficiava tuttavia ancora delle indennità contro la
disoccupazione, risulta un imponibile di fr. 40'100 per l’imposta cantonale e
di fr. 46'800 per l’imposta federale diretta.
Sulla
base di quanto prodotto emerge un fabbisogno di fr. 1'818.40 (1’003 + 522.30
+ 293.10), cui va aggiunto l’importo di fr. 1'550, che comprende le spese di
sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001), per un importo complessivo di fr. 3'368.40 e, sicuramente, anche se non
comprovato, l’assicurazione contro le malattie della moglie.
Con
un reddito lordo di fr. 3’200 il ricorrente deve far fronte ad un fabbisogno
superiore già prima di aggiungere il supplemento minimo del 15% al minimo
esecutivo di fr. 1’550, ossia fr. 232.50, conformemente a quanto stabilito dal
TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04.
Ciò
fa aumentare ancora maggiormente il fabbisogno dell’interessato, che supera il
reddito disponibile.
Nell’evenienza
concreta, considerato che l’insorgente non può far fronte al proprio
fabbisogno, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria
è adempiuta.
Va
poi considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l'avv. RA 1, appare
senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Il
TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per
la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
per la procedura innanzi al TCA è accolta.
§ Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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