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Decisione

36.2006.29

Richiesta di pagamento di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno da parte di una persona disoccupata al termine del periodo di disoccupazione.

16 novembre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad

art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria

è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse

finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari

per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254

pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag.

3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

Considerandi

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

8.

Secondo

la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile

per i coniugi è di fr. 1'550 al mese. A questo importo va aggiunto un

supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.

In

concreto il Municipio del Comune di __________ ha dato preavviso favorevole

all’istanza (doc. N). Dal certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria emerge che l’interessato, nato nel __________, coniugato, di

formazione aiuto cuoco, è a beneficio di un permesso di tipo “__________” ed

attualmente senza occupazione. La moglie guadagna fr. 3'200 lordi. I coniugi

devono far fronte a fr. 1’003 di affitto (senza spese accessorie) e a fr.

522.30

di pagamento di oneri sociali. Il ricorrente, nel 2005, pagava inoltre

fr. 293.10 per l’assicurazione contro le malattie. Dalla tassazione 2003,

quando l’insorgente beneficiava tuttavia ancora delle indennità contro la

disoccupazione, risulta un imponibile di fr. 40'100 per l’imposta cantonale e

di fr. 46'800 per l’imposta federale diretta.

Sulla

base di quanto prodotto emerge un fabbisogno di fr. 1'818.40 (1’003 + 522.30

+ 293.10), cui va aggiunto l’importo di fr. 1'550, che comprende le spese di

sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri

domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio

2001), per un importo complessivo di fr. 3'368.40 e, sicuramente, anche se non

comprovato, l’assicurazione contro le malattie della moglie.

Con

un reddito lordo di fr. 3’200 il ricorrente deve far fronte ad un fabbisogno

superiore già prima di aggiungere il supplemento minimo del 15% al minimo

esecutivo di fr. 1’550, ossia fr. 232.50, conformemente a quanto stabilito dal

TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04.

Ciò

fa aumentare ancora maggiormente il fabbisogno dell’interessato, che supera il

reddito disponibile.

Nell’evenienza

concreta, considerato che l’insorgente non può far fronte al proprio

fabbisogno, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria

è adempiuta.

Va

poi considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l'avv. RA 1, appare

senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Il

TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per

la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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