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Decisione

36.2006.3

Sussidio intempestivo. Ricorso respinto.

9 marzo 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6.Nel caso in esame l'istanza di sussidio

2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva,

poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto

determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che

l’assicurata aveva a disposizione (in questo senso doc. 9 dell’incarto prodotto

dall’amministrazione), in ogni caso RI 1 é tassata in via ordinaria e disponeva

comunque dei dati per inoltrare tempestivamente la sua istanza, circostanza

questa non smentita. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito

nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal ma ha

segnalato - rispetto al reddito ritenuto in sede di tassazione 2001/2002 - un

reddito comunque diminuito e lo ha fatto mediante la presentazione della

tassazione 2004, ciò sta a significare che il peggioramento delle sue

condizioni finanziarie era già dato prima dell’inizio del 2005 circostanza che

avrebbe imposto comunque il rispetto del termine del 31 dicembre per l'inoltro

della richiesta.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito

della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,

l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, ciò non è stato fatto purtroppo.

Occorrerà verificare se il ritardo sia giustificato.

7.

La signora RI 1 indica di avere ricevuto negli

anni precedenti il sussidio e di essere stata in attesa della trasmissione dei

formulari. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla

percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso,

come richiamato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, nel caso

36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei seguenti termini:

" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato

riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per

il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003)

le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale

malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il

2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito

determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per

il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di

sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il

ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della

buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza

36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc.

36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia

preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per

determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della

buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato

una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda

di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale

faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono

date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di

prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente

la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i

medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in

proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è

stato concesso nel 2003 e nel 2004."

Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che negli

anni precedenti sia stato concesso il sussidio alla ricorrente, e ciò sulla

scorta dei medesimi parametri fiscali, non può essere ritenuto quale elemento

tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2005 in virtù

della protezione della buona fede.

8.Come indicato, in virtù dell’art. 45 cpv.

2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Ora,

questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54). Nella sentenza

36.2005.116 in re S. del 6 ottobre 2005 il TCA non ha ritenuto sufficiente a

giustificare il ritardo la malattia del fratello dell’istante che aveva causato

difficoltà alla famiglia e grossi problemi.

A proposito della

trasmissione dei formulari per la domanda di sussidio questo Tribunale, in

particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005, ha rammentato come –

in sede di udienza – il preposto collaboratore dell’UAM così si era espresso in

merito alla trasmissione ai potenziali utenti dei formulari necessari alla

richiesta di sussidio:

" … l'amministrazione procede (alla) … trasmissione

dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di

accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a

dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può

(identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno

d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di

una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del

destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero

di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel

corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che

nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome

della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che

precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e

non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di

settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo

che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è

quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo

invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata

l'etichetta individuale con il NIP."

Più

specificatamente con riferimento al ritardo derivato dalla mancata trasmissione

del formulario in due recenti casi (TCA 36.2005.112 in re S. del 3 dicembre

2005 e nel caso 36.2005.78 in re B del 22 settembre 2005) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha così deciso (qui di seguito il passaggio della

sentenza 36.2005.112):

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere

ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione

che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è

destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad

un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio.

Nel caso concreto RI 1 non può valersi della mancata trasmissione

del formulario per giustificare il proprio ritardo nell’inoltrare la domanda di

sussidi.

9.Alla luce di quanto precede il ritardo non

appare giustificato ed il ricorso va respinto. Resta da evidenziare come norme

come quella qui applicata abbiano quale effetto di essere estremamente punitive

per un semplice ritardo. Il giudice deve applicare queste regole e non può

scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre

2004, comunque adeguatamente lungo come evidenziato in corso di motivazione,

appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una giovane donna

con entrate decisamente ridotte di beneficiare del sussidio. La legge non

permette neppure, come evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, di

concedere un aiuto parziale (in questo senso 36.2005.177 in re D. del 24

gennaio 2006 ed O., sentenza del 30 novembre 2005 36.2005.127) e quindi non può

essere apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un

diritto ammesso solo a partire dalla data dell’istanza o ridotto nel tempo.

10. Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla

LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il

carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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