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Decisione

36.2006.33

Stralcio di ricorso per denegata giustizia per intervenuta decisione dell'amministrazione.

22 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto del 1 febbraio 2006 RI 1 si è rivolto, con il patrocinio dell’associazione

RA 1 di __________, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rilevando di

essere assicurato presso la CO 1 contro le malattie e di essere seguito dal

consultorio di RA 1. Egli ha rilevato come, nel corso del 2002 – 2003,

l’assicuratore aveva avviato delle procedure di incasso per premi e partecipazioni

con conseguente emanazione di attestati di carenza beni nei suoi confronti. Questi

fatti avrebbero condotto alla sospensione delle prestazioni dal 30 giugno 2005.

Le pendenze sarebbero oggi saldate ed i premi pagati grazie alle prestazioni

complementari alla rendita AI di cui beneficia l’assicurato.

A

seguito di intervento telefonico del 26 gennaio 2006 della rappresentante

dell’assicurato CO 1 ha prodotto il 31 gennaio 2006 una lista di crediti e

pagamenti per giustificare il suo blocco. Il 1 febbraio 2006 è stata chiesta a CO

1 l’emanazione di una decisione formale in merito alla sospensiva.

B. Con

il gravame in discussione l’assicurato chiede intervento del Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni affinché l’assicuratore emani una decisione

formale in tempi brevissimi stante il grave danno procurato dal provvedimento

messo in atto da CO 1 senza decisioni formali e senza possibilità di

impugnativa nei confronti di persona con problemi importanti e seguita da RA

1. Nella sua risposta di causa 15 febbraio 2006 CO 1 comunica che la decisione

è stata chiesta solo il 2 febbraio 2006 – dimenticando di evocare che il blocco

delle prestazioni è in essere dal 30 giugno 2005 e l’intervento della signora __________

in rappresentanza dell’assicurato nel corso del mese di gennaio 2006 – e che

nel frattempo è stata emessa.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c

cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Considerandi

2.

Alla presente fattispecie è applicabile la LPGA

in vigore dal 1 gennaio 2003, siccome all’assicuratore viene imputato un

ingiustificato ritardo nell’emanare una decisione formale successivamente alla

comunicazione del 30 giugno 2005. Va comunque rammentato qui come il 1. gennaio

2006.

sia entrata in vigore una modifica della LAMal e dell’OAMal in merito alla

conseguenza della mora in caso di mancato pagamento dei premi

dell’assicurazione di base (art. 64a LAMal e 90 OAMal; cfr. RU 2005 3587; FF

2004.

3869). Tale nuovo impianto normativo non torna comunque applicabile al

caso concreto siccome da un punto di vista temporale sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K

114/03, consid. 3). Il 1. gennaio 2003 è inoltre entrata in vigore una modifica

dell’art. 90 OAMal, nel senso che sono stati aggiunti i capoversi 2-5. Il tenore

del nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 è in gran parte simile a quello del vecchio art. 9

cpv. 1 e 2 OAMal (cfr. DTF 129 V 455 consid. 3). La circostanza è nota

all’assicuratore, appartenente ad un gruppo – il Groupe Mutuel, come rilevabile

anche dalla carta intestata – che ha già visto intimate numerose decisioni in

merito alla tematica della sospensione delle prestazioni, si cita qui per tutte

l’inc. 36.2005.210 con sentenza del 23 gennaio 2006 in re C.

nel

merito

3.

Da rilevare come in virtù del previgente art. 80 cpv. 1 LAMal - nel tenore applicabile fino al 31

dicembre 2002 -, se l'assicurato non accettava una risoluzione

dell'assicuratore, questi doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni

a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato, avverso la stessa era data

possibilità di formulare opposizione. Il disposto legale in questione prevedeva

il termine di 30 giorni unicamente per la decisione formale iniziale,

relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per contro solo

valore indicativo (sentenza dell'11 ottobre 2004 in re S., K 67/03, e sentenza

del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97). Secondo la giurisprudenza, si veda DTF

125.

V 188 e segg., in assenza di una disposizione speciale sul termine entro il

quale l'assicuratore contro le malattie doveva statuire sull'opposizione,

occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

ritardata giustizia. La LPGA entrata in vigore il 1 gennaio 2003 prevede oggi esplicitamente

la possibilità di adire il Tribunale in caso di mancata emanazione di una

decisione o di una decisione su opposizione. Per valutare la sussistenza di una

denegata o ritardata giustizia occorre fare riferimento al caso concreto alla

luce della giurisprudenza relativa alla ritardata giustizia emessa dal

Tribunale Federale.

4.

Nel concreto caso occorre procedere allo

stralcio del ricorso siccome nelle more della procedura, come detto, il 9

febbraio 2006 CO 1 ha emanato una decisione avverso la quale l’assicurato potrà

inoltrare la sua opposizione nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione

della decisione. L’opposizione può essere inoltrata immediatamente. In caso di

inoltro dell’opposizione CO 1 dovrà emanare una decisione su opposizione, e lo

dovrà fare nei tempi più ristretti possibili alla luce della gravità delle

conseguenze della sospensione per persona al beneficio di prestazioni AI. A

seguito dell’emanazione della decisione su opposizione, se negativa per il

signor RI 1, questi potrà aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

con ricorso.

5.

Lo stralcio della procedura comporta il carico

delle spese processuali e l’attribuzione di ripetibili all’assicuratore nel

caso in cui si debba ammettere l’esistenza di una denegata giustizia, ciò non

diversamente da quanto avvenuto con la sentenza 36.2006.26 in re R. del 21

febbraio 2006.

6.

Nel caso di specie si può prescindere dal carico

di una tassa di giustizia e di una indennità per ripetibili potendo essere

esclusa una denegata giustizia alla luce del fatto che l’intervento

dell’assicurato, e della sua rappresentante, presso CO 1 tendente ad ottenere

l'emanazione di una formale decisione è avvenuto unicamente verso fine gennaio

2006.

e ad inizio febbraio 2006. Va comunque stigmatizzato il comportamento di CO

1.

che ha bloccato effettivamente le prestazioni dal 30 giugno 2005.

7.

Alla luce di quanto precede la procedura va

stralciata senza conseguenze di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili. Si ribadisce che RI 1 potrà opporsi anche subito, ma al massimo

entro 30 giorni dalla ricezione della decisione formale di CO 1, con scritto da

indirizzare alla stessa CO 1. La decisione su opposizione, se sfavorevole,

potrà essere impugnata entro 30 giorni al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, osservato comunque che CO 1 – in caso di opposizione – dovrà

emanare la sua decisione su opposizione nei termini più brevi possibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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