36.2006.33
Stralcio di ricorso per denegata giustizia per intervenuta decisione dell'amministrazione.
22 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2006.33
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, TCA
Titolo:
Stralcio di ricorso per denegata giustizia per intervenuta decisione dell'amministrazione.
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
LPTCA
art. 3a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.33
ir/td
Lugano
22 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato come:
Fatti
A. Con
atto del 1 febbraio 2006 RI 1 si è rivolto, con il patrocinio dell’associazione
RA 1 di __________, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rilevando di
essere assicurato presso la CO 1 contro le malattie e di essere seguito dal
consultorio di RA 1. Egli ha rilevato come, nel corso del 2002 – 2003,
l’assicuratore aveva avviato delle procedure di incasso per premi e partecipazioni
con conseguente emanazione di attestati di carenza beni nei suoi confronti. Questi
fatti avrebbero condotto alla sospensione delle prestazioni dal 30 giugno 2005.
Le pendenze sarebbero oggi saldate ed i premi pagati grazie alle prestazioni
complementari alla rendita AI di cui beneficia l’assicurato.
A
seguito di intervento telefonico del 26 gennaio 2006 della rappresentante
dell’assicurato CO 1 ha prodotto il 31 gennaio 2006 una lista di crediti e
pagamenti per giustificare il suo blocco. Il 1 febbraio 2006 è stata chiesta a CO
1 l’emanazione di una decisione formale in merito alla sospensiva.
B. Con
il gravame in discussione l’assicurato chiede intervento del Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni affinché l’assicuratore emani una decisione
formale in tempi brevissimi stante il grave danno procurato dal provvedimento
messo in atto da CO 1 senza decisioni formali e senza possibilità di
impugnativa nei confronti di persona con problemi importanti e seguita da RA
1. Nella sua risposta di causa 15 febbraio 2006 CO 1 comunica che la decisione
è stata chiesta solo il 2 febbraio 2006 – dimenticando di evocare che il blocco
delle prestazioni è in essere dal 30 giugno 2005 e l’intervento della signora __________
in rappresentanza dell’assicurato nel corso del mese di gennaio 2006 – e che
nel frattempo è stata emessa.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Considerandi
2.
Alla presente fattispecie è applicabile la LPGA
in vigore dal 1 gennaio 2003, siccome all’assicuratore viene imputato un
ingiustificato ritardo nell’emanare una decisione formale successivamente alla
comunicazione del 30 giugno 2005. Va comunque rammentato qui come il 1. gennaio
2006.
sia entrata in vigore una modifica della LAMal e dell’OAMal in merito alla
conseguenza della mora in caso di mancato pagamento dei premi
dell’assicurazione di base (art. 64a LAMal e 90 OAMal; cfr. RU 2005 3587; FF
2004.
3869). Tale nuovo impianto normativo non torna comunque applicabile al
caso concreto siccome da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K
114/03, consid. 3). Il 1. gennaio 2003 è inoltre entrata in vigore una modifica
dell’art. 90 OAMal, nel senso che sono stati aggiunti i capoversi 2-5. Il tenore
del nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 è in gran parte simile a quello del vecchio art. 9
cpv. 1 e 2 OAMal (cfr. DTF 129 V 455 consid. 3). La circostanza è nota
all’assicuratore, appartenente ad un gruppo – il Groupe Mutuel, come rilevabile
anche dalla carta intestata – che ha già visto intimate numerose decisioni in
merito alla tematica della sospensione delle prestazioni, si cita qui per tutte
l’inc. 36.2005.210 con sentenza del 23 gennaio 2006 in re C.
nel
merito
3.
Da rilevare come in virtù del previgente art. 80 cpv. 1 LAMal - nel tenore applicabile fino al 31
dicembre 2002 -, se l'assicurato non accettava una risoluzione
dell'assicuratore, questi doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni
a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato, avverso la stessa era data
possibilità di formulare opposizione. Il disposto legale in questione prevedeva
il termine di 30 giorni unicamente per la decisione formale iniziale,
relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per contro solo
valore indicativo (sentenza dell'11 ottobre 2004 in re S., K 67/03, e sentenza
del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97). Secondo la giurisprudenza, si veda DTF
125.
V 188 e segg., in assenza di una disposizione speciale sul termine entro il
quale l'assicuratore contro le malattie doveva statuire sull'opposizione,
occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
ritardata giustizia. La LPGA entrata in vigore il 1 gennaio 2003 prevede oggi esplicitamente
la possibilità di adire il Tribunale in caso di mancata emanazione di una
decisione o di una decisione su opposizione. Per valutare la sussistenza di una
denegata o ritardata giustizia occorre fare riferimento al caso concreto alla
luce della giurisprudenza relativa alla ritardata giustizia emessa dal
Tribunale Federale.
4.
Nel concreto caso occorre procedere allo
stralcio del ricorso siccome nelle more della procedura, come detto, il 9
febbraio 2006 CO 1 ha emanato una decisione avverso la quale l’assicurato potrà
inoltrare la sua opposizione nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione
della decisione. L’opposizione può essere inoltrata immediatamente. In caso di
inoltro dell’opposizione CO 1 dovrà emanare una decisione su opposizione, e lo
dovrà fare nei tempi più ristretti possibili alla luce della gravità delle
conseguenze della sospensione per persona al beneficio di prestazioni AI. A
seguito dell’emanazione della decisione su opposizione, se negativa per il
signor RI 1, questi potrà aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
con ricorso.
5.
Lo stralcio della procedura comporta il carico
delle spese processuali e l’attribuzione di ripetibili all’assicuratore nel
caso in cui si debba ammettere l’esistenza di una denegata giustizia, ciò non
diversamente da quanto avvenuto con la sentenza 36.2006.26 in re R. del 21
febbraio 2006.
6.
Nel caso di specie si può prescindere dal carico
di una tassa di giustizia e di una indennità per ripetibili potendo essere
esclusa una denegata giustizia alla luce del fatto che l’intervento
dell’assicurato, e della sua rappresentante, presso CO 1 tendente ad ottenere
l'emanazione di una formale decisione è avvenuto unicamente verso fine gennaio
2006.
e ad inizio febbraio 2006. Va comunque stigmatizzato il comportamento di CO
1.
che ha bloccato effettivamente le prestazioni dal 30 giugno 2005.
7.
Alla luce di quanto precede la procedura va
stralciata senza conseguenze di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili. Si ribadisce che RI 1 potrà opporsi anche subito, ma al massimo
entro 30 giorni dalla ricezione della decisione formale di CO 1, con scritto da
indirizzare alla stessa CO 1. La decisione su opposizione, se sfavorevole,
potrà essere impugnata entro 30 giorni al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, osservato comunque che CO 1 – in caso di opposizione – dovrà
emanare la sua decisione su opposizione nei termini più brevi possibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- La
procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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