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Decisione

36.2006.34

Cure termali all'estero non urgenti:LAMal non copre i costi delle cure.Ma se Cassa per sbaglio e per certo tempo si assume delle prestazioni senza esservi tenuta,fa nascere nell'assicurato l'aspettati

4 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti

dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli artt. 25 e segg. sono

specificati all’art. 32 LAMal, secondo cui “le prestazioni di cui agli artt.

25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche”.

Inoltre, per l'assicurazione obbligatoria, gli

assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai

sensi degli artt. 25-33 (art. 34 cpv. 1 LAMal).

A norma dell'art. 34

cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di

cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 eseguite all'estero per motivi di ordine medico.

Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi del parto

effettuato all'estero non per motivi di ordine medico. Può limitare

l'assunzione dei costi di prestazioni dispensate all'estero.

L'art. 34 cpv. 2 LAMal

corrisponde all'art. 28 cpv. 2 del progetto di legge elaborato dal Consiglio

federale (FF 1992 I 236), ripreso dalle Camere federali senza che abbia dato

luogo ad obiezioni di sorta (cfr. Boll. uff. CS 1992 pag. 1305, CN 1993, pag.

1847).

Nel suo Messaggio del

6 novembre 1991 relativo alla revisione dell'assicurazione malattia (FF 1992 I

133), il Consiglio federale rilevava quanto segue:

" (…) Il principio della territorialità che continua

a reggere il nostro sistema di assicurazione malattia non ci impedisce di

"istituzionalizzarne" le possibili eccezioni. Parecchie casse malati,

già attualmente, hanno iniziato questa apertura nella loro sfera di autonomia.

L'innovazione che figurerà nella legge presenta il sensibile vantaggio

di porre tutti gli assicurati su un piano di uguaglianza. Essa prende in

considerazione i casi in cui le prestazioni sono fornite all'estero per motivi

di ordine medico. Si tratterà pertanto di un caso di urgenza oppure di un caso

per il quale non esiste, in Svizzera, la prestazione equivalente. La seconda

eccezione che abbiamo previsto riguarda il parto all'estero per motivi che non

sono di ordine medico. Pensiamo principalmente al parto che deve avere luogo

all'estero per motivi di acquisizione della nazionalità (applicazione del

principio dello jus soli).

Il Consiglio federale avrà la competenza di fissare limiti ai costi

che devono essere assunti; dal profilo della sistematica, ci si potrebbe ad

esempio ispirare alla soluzione adottata agli art. 10 cpv. 3 LAINF e 17 OAINF

(RS 832.20; RS 832.202). (…)"

Sulla base dell'art.

34 cpv. 2 LAMal, l'autorità esecutiva ha emanato gli artt. 36 e 37 OAMal.

5. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in

caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna

temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro

in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero

allo scopo di seguire questo trattamento.

Il capoverso 4 di tale

disposto determina l'estensione dell'assunzione delle prestazioni dispensate

all'estero.

Per il capoverso 5,

sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia

di prestazioni.

Come ricorda G.

Eugster (Krankenversicherung in: SBVR, cifra 175), "Der Notfall …liegt…

vor wenn die Versicherte Person im Ausland unvorgesehen und überraschend der

Behandlung bedarf …gleiches gilt wenn im Ausland eine in der Schweiz begonnene

Behandlung fortgesetzt werden muss.".

Secondo l'art. 36 cpv.

1 OAMal, il Dipartimento, sentita la competente Commissione, designa le

prestazioni di cui agli artt. 25 cpv. 2 e 29 della LAMal, i cui costi sono a

carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse

non possono essere effettuate in Svizzera.

Il Dipartimento

federale dell'interno (DFI) - dopo che la Commissione federale delle

prestazioni generali ha ritenuto irrealizzabile l'allestimento di un elenco dei

trattamenti da porre a carico dell'assicurazione di base, dispensati all'estero

perché non lo possono essere in Svizzera - non ha finora fatto uso di questa

delega legislativa e non ha pertanto designato le prestazioni in questione (DTF

128 V 75 e STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa D., inc. K 44/00). Il Tribunale

federale delle assicurazioni, da parte sua, effettuata l'esegesi della norma

legislativa in oggetto, ha osservato, in virtù del principio della

territorialità che caratterizza il sistema stesso dell'assicurazione malattia

(G. Eugster, op. cit., loc. cit.), di non poter dedurre direttamente

dall'art. 34 cpv. 2 LAMal un diritto a prestazioni per i trattamenti effettuati

all'estero (DTF 128 V 75 consid. 3). Cionondimeno, la stessa Corte ha evidenziato

la volontà manifestata dal Consiglio federale di fare uso della facoltà

prevista dall'art. 34 cpv. 2 LAMal dal momento che non solo esso ha delegato al

DFI il compito di allestire l'elenco delle prestazioni che non possono essere

fornite in Svizzera, ma ha anche fissato il quadro per l'assunzione dei

relativi costi (art. 36 cpv. 4 OAMal; DTF 128 V 75 consid. 4b).

Il TFA ha concluso che

il mancato allestimento della lista delle prestazioni non può, di per sé e in

maniera generale ed assoluta, costituire un impedimento all'assunzione dei

trattamenti medici che non possono essere effettuati in Svizzera. Ciò ancora

meno dal momento che l'UFAS, preso atto dell'irrealizzabilità di un simile

elenco, raccomanda, in taluni casi ed a determinate condizioni, l'assunzione di

queste spese. Ritenendo la norma legale sufficientemente precisa per essere

applicata (DTF 128 V 75 consid. 4b) e rilevando comunque la necessità di

assicurarsi, da un lato, che la prestazione ai sensi degli artt. 25 cpv. 2 e 29

LAMal, che deve rispondere al criterio di idoneità, non possa realmente essere

fornita in Svizzera, e dall'altro, che i requisiti di efficacia e di

economicità vengano ugualmente presi in considerazione, la Corte federale non

ha giudicato necessario di dover colmare una lacuna e di dover stabilire, caso

per caso, l'elenco delle prestazioni, visto che la disposizione legale è

sufficientemente chiara per essere applicata (DTF 128 V 81).

Il fatto che la

Commissione preposta non si sia (ancora) espressa sull'assunzione, a carico

dell'assicurazione di base, di interventi effettuati all'estero e non praticati

in Svizzera, non può escludere a priori un obbligo prestativo da parte

degli assicuratori malattia (STFA citata dell'8 ottobre 2002, K 44/00).

6. Come

visto, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'ALC, che rinvia al Regolamento

(CEE) 1408/71.

L'art. 2 paragrafo 1

del Regolamento (CEE) 1408/71 prevede che esso si applica ai lavoratori

subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla

legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati

membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati

membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

Per il paragrafo 2, il

regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e

degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati

membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro

superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi

residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

L'art. 22 paragrafo 1

del Regolamento (CEE) 1408/71 (dimora fuori dello Stato competente - ritorno o

trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una

maternità - necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure

adeguate) prevede che il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le

condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto

alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo

18, e:

a) il cui stato di salute necessita di

prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato

membro, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al

beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato

da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui

risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato

membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione

competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le

cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate,

per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o

di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come

se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle

prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in denaro erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa

applica. Tuttavia previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione

del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche

da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni

della legislazione dello Stato competente.

Per il paragrafo 2,

l'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 lettera b non può essere

rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale

da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1 lettera c non può essere

rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste

dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato

risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel

periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono

essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere

il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

Per l'art. 22bis, in

deroga all'art. 2 del Regolamento, l'articolo 22 paragrafo 1 lettere a e c, si

applica anche alle persone che sono cittadine di uno Stato membro e che sono

assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari

che con esse risiedono.

7. Nel

caso in esame, l'assicurata si è recata ad __________ dal 24 ottobre al 6

novembre 2004 per cure termali.

Malgrado la

particolare situazione di malessere fisico in cui si trovava, va in primo luogo

osservato che non è possibile ritenere che il trattamento a cui l’assicurata si

è sottoposta in __________ fosse urgente; era infatti da tempo che ella non

stava bene. Prova ne è che il medico curante non ha reputato urgenti queste

misure terapeutiche, ma ne ha semplicemente chiesto la copertura dei costi alla

convenuta su indicazione dell'assicurata

medesima, intenzionata a tornare ad __________ in virtù dei giovamenti di cui

ella avrebbe già beneficiato in passato (doc. 3).

Come visto, l'art. 22 paragrafo 1 lett. a del Regolamento

(CEE) 1408/71 contempla il caso dell'urgenza (invero, necessità immediata) soltanto quando un

cittadino già si trova all'estero. Per definizione, è quindi escluso che si realizzi un caso di

necessità immediata quando un cittadino si informa anticipatamente su

dove farsi curare all'estero e,

appositamente, vi si reca.

Inoltre, come risulta

dagli atti componenti l'incarto,

la convenuta non ha autorizzato l'insorgente a recarsi all'estero per

potere beneficiare di uno specifico trattamento. La richiesta del suo medico

curante è infatti datata 19 ottobre 2004, ovvero precede di alcuni giorni il soggiorno

termale in __________. La risposta, negativa, della Cassa malati è invece giunta

quando l'assicurata era già

andata all'estero (29 ottobre

2004). Va pertanto esclusa anche l'applicazione dell'art. 22 paragrafo 1

lettera c del Regolamento (CEE) 1408/71.

Da quanto precede

discende che l'applicazione

degli Accordi bilaterali e meglio del Regolamento (CEE) 1408/71 non permette di

riconoscere all'assicurata le

prestazioni mediche ricevute all'estero. In questo senso, l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie della ricorrente

non è tenuta a rimborsarle il costo del trattamento dispensato in __________.

8. Anche

in virtù del diritto svizzero e quindi dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, che rinvia all'art. 36 cpv. 1 e 2 OAMal, il ricorso andrebbe ugualmente respinto

per i motivi che seguono.

La legge stessa

esclude espressamente che vi sia urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire un trattamento medico (art. 36 cpv. 2

terza frase OAMal).

Ai fini di stabilire

se vi è urgenza, determinante non è soltanto il fatto che l'assicurato necessiti improvvisamente ed

inaspettatamente di un trattamento all'estero, ma anche che il trattamento non possa essere posticipato e

che un ritorno in Svizzera appaia inappropriato (STFA del 20 aprile 2005 nella

causa G.Z., K 24/04, STFA del 5 agosto 2003 nella causa R., K 65/03, consid.

Considerandi

2.

; Eugster, op. cit., pag. 88

cifra 176).

Come visto al

considerando precedente, l'aver

pianificato il proprio ricovero all'estero non può, per definizione, configurare di per sé una

situazione d'urgenza ai sensi

della dottrina e della giurisprudenza.

Non vi sono pertanto

elementi che fanno pensare che vi sia stata una vera urgenza di ricovero dal 24

ottobre al 6 novembre 2004.

La decisione della

Cassa malati si rivela dunque corretta.

9.

Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere

efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo

metodi scientifici. L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità di

prestazioni eseguite da medici svizzeri sono presunte (art. 33 cpv. 1 LAMal;

RAMI 2000 KV 132 pag. 283 seg. consid. 3; STFA del 14 ottobre 2002 nella causa

K., K 39/01, consid. 1.3).

Per quanto concerne il

tipo di trattamenti di cui la ricorrente ha beneficiato all'estero, va osservato che l'art. 25 cpv. 2 LAMal rinvia all'art. 5 OPre per l'elenco delle prestazioni dei fisioterapisti di cui la Cassa malati

si assume i costi (per esempio: nove sedute per aerosol, massaggio manuale e

chinesiterapia, ultrasuoni, idroterapia) ed all'art. 25 OPre per la determinazione del contributo dell'assicurazione di base per le spese di cure

balneari (Fr. 10.- al giorno per al massimo 21 giorni all'anno).

Nella fattispecie, può

rimanere indecisa la questione a sapere se i trattamenti medici ricevuti da RI

1.

durante la sua degenza in __________ potevano essere effettuati anche in

Svizzera in strutture adeguate e quindi, se appropriati, efficaci ed economici,

rimborsati secondo le modalità previste dalla LAMal.

Contrariamente a

quanto ritenuto dalla Cassa malati, l'assicurata ha infatti comunque diritto ad ottenere prestazioni in

virtù della protezione della sua buona fede.

10.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweizerishe

Vewaltungsrechtsspre-chung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione non

reversibile che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (DTF 127 I 36 consid.

3a; DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 pag. 223).

La giurisprudenza

applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66

consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000

pag. 223).

In merito si vedano in

particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; DLA 1992 pag. 106;

DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp,

Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.

La tutela della buona

fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una

decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche

essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di

un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere

nell'amministrato determinate aspettative contrarie alla legge (DTF 111 Ib 124 consid.

4; cfr. pure RAMI 1999 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia,

l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della

propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con

la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 pag. 525 consid. 4b).

Secondo giurisprudenza,

una cassa malati che si assume - per sbaglio (come lo pretende nel caso di

specie CO 1) e per un certo periodo (tre mesi essendo già stati ritenuti

sufficienti: RAMI 1999 pag. 526 consid. 5c) - delle prestazioni (ad es. un

medicinale o un trattamento medico) senza esservi tenuta, fa nascere

nell'assicurato l'aspettativa che queste continueranno ad essergli assegnate

anche in futuro. In questo caso, la cassa non può interrompere l'assunzione

delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza

dell'errore e nemmeno doveva esserlo, fondandosi sul comportamento della cassa

ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 pag.

473.

consid. 5.2.1 e 5.2.2, RAMI 1999 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr.

pure la sentenza del 19 novembre 2004 in re M., K 44/03, consid. 5.2). In

siffatta evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo

stesso deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le proprie

disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della cassa malati

può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto

retroattivo (RJAM 1980 n. 414 pag. 150).

Per contro, il TFA ha

rilevato che nel caso in cui una Cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento

medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi

necessario circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della malattia deve essere

negato, l'assunzione del primo trattamento essendo da considerare isolato e non

costituendo una prassi costante della cassa di natura tale da giustificare il diritto

alla tutela della buona fede (RAMI 1999 pag. 526 consid. 5b con riferimenti).

11.

La

ricorrente sostiene che la sua buona fede debba essere tutelata, poiché si è

comportata come nei quattro anni precedenti (dal 2000 al 2003 compresi). In

quelle occasioni, su prescrizione medica del proprio curante che certificava la

necessità di cure fisioterapiche, l'assicurata si è recata ad __________ per circa un paio di settimane

all'anno per cure balneari; a

volte, addirittura, ancora prima di ricevere dalla Cassa malati la garanzia che

essa avrebbe coperto i costi di queste cure.

Ora, questo medesimo

stato di cose si è realizzato anche per il soggiorno in esame. Infatti, il 19

ottobre 2004 la ricorrente ha notificato a CO 1 – sempre per il tramite del suo

medico curante – che intendeva svolgere un periodo di cura d'intensa fisioterapia ad __________

chiedendo contestualmente la copertura dei costi; tuttavia, senza attendere la

risposta, l'assicurata si è

recata in __________ a questo scopo.

Nel successivo scritto

del 6 dicembre 2004 (doc. L), la Cassa malati ha affermato di avere

preventivamente avvertito telefonicamente l'insorgente che "le cure termali all'estero non venivano più riconosciute dalla

copertura di base, ossia la visita medica e le cure balneari." (doc. L). L'assicurata

ha per contro negato di aver ricevuto una tale comunicazione.

Non essendoci tuttavia

prove concrete riguardanti l'avvenuto

contatto telefonico, non è possibile imputare alla

ricorrente un comportamento contrario alle direttive della Cassa malati, che

escluderebbe la protezione della sua buona fede.

Per contro, va

evidenziato che la Cassa malati ha parzialmente rimborsato – senza sollevare la

benché minima eccezione (cfr. le fatture del 21 novembre 2000 (doc. B), del 13

novembre 2001 (doc. C), del 22 ottobre 2002 (doc. D), del 22 aprile 1003 (doc.

E) e del 28 ottobre 2003 (doc. F)) - i trattamenti balneari effettuati all'estero dal 2000 al 2003 compresi. La CO 1

ha così messo in atto una prassi costante – e non isolata – tale da fare

nascere legittime aspettative nell'assicurata e tale da giustificare la tutela della sua buona fede.

La convenuta non può ora pretendere, in

contrasto con il suo pregresso agire, di non riconoscere alla ricorrente parte

dei costi da quest'ultima sopportati a dipendenza delle cure balneari estere

effettuate.

La Cassa malati ha

manifestato la sua intenzione di interrompere la propria precedente – errata –

prassi per la prima volta il 16 novembre 2004 (doc. G) con l'emissione del conteggio delle prestazioni,

dopo aver elaborato la fattura dell'albergo dove la ricorrente ha compiuto le cure balneari dal 24

ottobre al 6 novembre 2004 (doc. 5). Di conseguenza, il rifiuto di rimborsare

questi trattamenti all'estero

poteva essere pronunciato soltanto per il futuro, ossia dopo l'avvenuta conoscenza da parte della

ricorrente della presa di posizione della Cassa malati, e non anche con effetto

retroattivo.

Stante quanto precede,

il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La Cassa malati dovrà

pronunciarsi sul diritto al rimborso delle cure balneari all'estero in virtù della LAMal secondo i

medesimi criteri applicati negli anni precedenti.

Alla ricorrente,

vincente in causa e patrocinata da un legale, vanno accordate indennità di

parte (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la causa è rinviata alla Cassa malati CO 1 affinché renda un nuovo

provvedimento secondo i medesimi criteri applicati negli anni precedenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa malati CO 1 verserà alla ricorrente un importo di Fr. 1'000.- a titolo di indennità per ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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