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Decisione

36.2006.35

Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati. Dal reddito lordo possono essere dedotti unicamente gli importi inerenti gli interessi passivi e gli alimenti.

11 aprile 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 17 agosto 2005 RI 1,

__________, celibe, studente (dottorato) a __________, ha chiesto il sussidio

per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006.

B. La

richiesta è stata respinta, così come il successivo reclamo rigettato con

decisione del 26 gennaio 2006 contro cui RI 1 si è aggravato al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 6 febbraio 2006, completato il 13

febbraio 2006 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, in cui evidenzia

come l’IAS non avrebbe tenuto in considerazione le spese effettive (vitto,

alloggio, trasporto, spese professionali) sopportate per il conseguimento del

reddito a __________. Egli sostiene inoltre che la notifica 2004 meglio

corrisponde allo stato finanziario attuale (doc. III).

C. Con

osservazioni del 27 febbraio 2006 l'amministrazione ha proposto la reiezione

del ricorso (doc. V).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto

per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 6

febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge

di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Per

le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato, con un reddito

imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il

reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona

sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non

supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).

Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

6.

In

concreto l’amministrazione, appurato che secondo la tassazione 2003

l’insorgente rientra nella categoria delle persone sole con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.--, ha utilizzato il reddito

lordo mensile medio dichiarato dall’insorgente pari a fr. 2'720, trattandosi di

un importo superiore al limite fissato dalla citata Ordinanza 05. Convertendo

il reddito lordo mensile, conformemente all’art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal, ha

ottenuto un reddito imponibile pari a fr. 24'000, ossia un importo superiore al

limite fissato dal DE del 25.10.2005.

L’assicurato

non contesta l’ammontare del reddito lordo conseguito, ma fa valere che l’IAS

non avrebbe tenuto in considerazione le spese (trasporto, vitto, alloggio,

ecc.) da lui sostenute per conseguire il reddito guadagnato lavorando a __________.

Come

rettamente rilevato dall’amministrazione cantonale, questo TCA ha avuto più

volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono

quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non

sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione

del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 20

febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).

Per

cui, il reddito da prendere in considerazione ammonta a fr. 24'000, ossia un

importo superiore a quello previsto dal DE del Consiglio di Stato.

Va ancora aggiunto, alla luce delle argomentazioni contenute

nell’atto di ricorso, che l’autorità amministrativa non può, di principio, fare

uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo. Nella sentenza 11

ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Per

cui, la tassazione 2004 non è d’alcun aiuto al ricorrente.

Infine,

la sentenza del 22 luglio 2005 (inc. 36.2005.76) che concerneva il sussidio

(concesso) per il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso,

non pregiudica l’esito della presente impugnativa poiché il diritto al sussidio

va calcolato autonomamente ogni anno.

Va

a questo proposito rammentato che questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,

in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse,

si è già espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei

seguenti termini:

" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato

riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per

il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003)

le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale

malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il

2003.

che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito

determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per

il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di

sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il

ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della

buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza

36.2005

-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc.

36.2005.114

cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per

determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della

buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato

una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda

di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale

faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono

date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di

prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente

la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i

medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in

proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è

stato concesso nel 2003 e nel 2004."

Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che nell’anno

precedente sia stato concesso il sussidio al ricorrente, non può essere

ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per

l’anno 2006 in virtù della protezione della buona fede.

7.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto. Nonostante l’applicazione della LPAmm, che non impone

gratuità della procedura al contrario della LPrTCA, non si fa carico di tassa

di giustizia e spese e non vengono allocate ripetibili. La presente è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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