36.2006.35
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati. Dal reddito lordo possono essere dedotti unicamente gli importi inerenti gli interessi passivi e gli alimenti.
11 aprile 2006Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.35
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati. Dal reddito lordo possono essere dedotti unicamente gli importi inerenti gli interessi passivi e gli alimenti.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 52 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.35
cs
Lugano
11 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 17 agosto 2005 RI 1,
__________, celibe, studente (dottorato) a __________, ha chiesto il sussidio
per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006.
B. La
richiesta è stata respinta, così come il successivo reclamo rigettato con
decisione del 26 gennaio 2006 contro cui RI 1 si è aggravato al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 6 febbraio 2006, completato il 13
febbraio 2006 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, in cui evidenzia
come l’IAS non avrebbe tenuto in considerazione le spese effettive (vitto,
alloggio, trasporto, spese professionali) sopportate per il conseguimento del
reddito a __________. Egli sostiene inoltre che la notifica 2004 meglio
corrisponde allo stato finanziario attuale (doc. III).
C. Con
osservazioni del 27 febbraio 2006 l'amministrazione ha proposto la reiezione
del ricorso (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto
per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 6
febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Per
le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato, con un reddito
imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il
reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona
sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non
supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).
Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).
6.
In
concreto l’amministrazione, appurato che secondo la tassazione 2003
l’insorgente rientra nella categoria delle persone sole con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.--, ha utilizzato il reddito
lordo mensile medio dichiarato dall’insorgente pari a fr. 2'720, trattandosi di
un importo superiore al limite fissato dalla citata Ordinanza 05. Convertendo
il reddito lordo mensile, conformemente all’art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal, ha
ottenuto un reddito imponibile pari a fr. 24'000, ossia un importo superiore al
limite fissato dal DE del 25.10.2005.
L’assicurato
non contesta l’ammontare del reddito lordo conseguito, ma fa valere che l’IAS
non avrebbe tenuto in considerazione le spese (trasporto, vitto, alloggio,
ecc.) da lui sostenute per conseguire il reddito guadagnato lavorando a __________.
Come
rettamente rilevato dall’amministrazione cantonale, questo TCA ha avuto più
volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono
quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non
sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione
del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 20
febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
Per
cui, il reddito da prendere in considerazione ammonta a fr. 24'000, ossia un
importo superiore a quello previsto dal DE del Consiglio di Stato.
Va ancora aggiunto, alla luce delle argomentazioni contenute
nell’atto di ricorso, che l’autorità amministrativa non può, di principio, fare
uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo. Nella sentenza 11
ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Per
cui, la tassazione 2004 non è d’alcun aiuto al ricorrente.
Infine,
la sentenza del 22 luglio 2005 (inc. 36.2005.76) che concerneva il sussidio
(concesso) per il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso,
non pregiudica l’esito della presente impugnativa poiché il diritto al sussidio
va calcolato autonomamente ogni anno.
Va
a questo proposito rammentato che questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse,
si è già espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei
seguenti termini:
" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato
riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per
il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003)
le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale
malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il
2003.
che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per
il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di
sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il
ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della
buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza
36.2005
-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc.
36.2005.114
cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona
fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per
determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della
buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato
una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.
Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in
maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda
di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale
faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono
date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di
prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente
la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i
medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in
proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è
stato concesso nel 2003 e nel 2004."
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che nell’anno
precedente sia stato concesso il sussidio al ricorrente, non può essere
ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per
l’anno 2006 in virtù della protezione della buona fede.
7.
Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto. Nonostante l’applicazione della LPAmm, che non impone
gratuità della procedura al contrario della LPrTCA, non si fa carico di tassa
di giustizia e spese e non vengono allocate ripetibili. La presente è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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