36.2006.37
Diritto al sussidio di una persona sola.Verifica dei dati fiscali applicabili.Il reddito lordo corrisponde al salario lordo puro ricevuto dal datore di lavoro,senza alcuna deduzione.Il "salario netto
6 aprile 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.37
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, TCA
Titolo:
Diritto al sussidio di una persona sola.Verifica dei dati fiscali applicabili.Il reddito lordo corrisponde al salario lordo puro ricevuto dal datore di lavoro,senza alcuna deduzione.Il "salario netto II" iscritto nelle nuove tassazioni non è un salario lordo puro.Reddito lordo superiore a Fr. 6'000
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 LCAMAL
art. 29 let. a LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 let. c LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 50 cpv. 2 LT
art. 51 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 let. d RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.37
TB
Lugano
6 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1981, disoccupato,
il 6 agosto 2005 ha postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per l'anno 2006.
La domanda è stata respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) così
come il successivo reclamo, che è stato rigettato con la decisione su reclamo del
26 gennaio 2006.
1.2. Contro
questo provvedimento l'assicurato
insorge davanti al TCA, osservando
che il suo reddito lordo sarebbe superiore al limite di Fr. 6'000.- per le persone sole (Fr. 6'282.-), ragione per cui avrebbe diritto al
sussidio senza necessità di trasmettere all'UAM i giustificativi attestanti l'ammontare del reddito lordo conseguito nel 2005 né d'indicare chi provvederebbe al suo
sostentamento. A suo dire, ritenendo che si tratti dell'importo totale dei redditi esposto nella notifica di tassazione prima
delle deduzioni fiscali (Fr. 5'847.-) l'UAM
interpreterebbe erroneamente la nozione di "reddito lordo" contenuta
all'art. 31 lett. c LCAMal. Questo
importo costituirebbe invece il suo "salario netto II", pari al
reddito lordo a cui sarebbero già stati dedotti i contributi sociali AVS/AI/IPG/AD
ed il premio AINP.
Dal canto suo, l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa, poiché il reddito lordo effettivo conseguito dall'istante nell'anno 2003 non corrisponderebbe al reddito lordo secondo la
tassazione fissata dal Consiglio di Stato su rinvio dell'art. 31 lett. c LCAMal. La nozione di
reddito lordo esposto in questa norma andrebbe infatti inteso come la "somma
di tutti i redditi esposti nella notifica di tassazione fissata dal Consiglio
di Stato prima delle deduzioni fiscali." In queste circostanze, siccome
il reddito lordo del ricorrente fissato dall'autorità fiscale nella notifica di tassazione 2003 ammonterebbe a
Fr. 5'847.- - importo quindi inferiore
al limite di Fr. 6'000.- -,
sarebbe necessario accertare autonomamente il reddito lordo che egli ha
conseguito al momento dell'inoltro
dell'istanza, per poi procedere
alla successiva conversione (artt. 52 e 67 lett. d RLCAMal). Vista però la
reticenza dell'assicurato a
produrre i necessari documenti giustificativi accertanti i suoi mezzi di
sostentamento, l'Amministrazione
ha respinto il ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La Legge di
procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il
rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 10 febbraio
2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30
giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti
dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non
supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato
ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole
ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per i sussidi per l’anno 2006, il
Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre
2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che
conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-,
per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-
massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal
terzo figlio e per quelli successivi.
2.3. L'art.
26 LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola.
Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno diritto al sussidio le
persone sole il cui reddito determinante non supera Fr. 20'000.-.
Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
Un'eccezione al principio del diritto al sussidio per le persone
sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi,
per le persone sole con un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo
inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso
il reddito determinante per stabilire il diritto al sussidio è quello della
persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32
cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di
riferimento non supera Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art.
32 cpv. 2 LCAMal). Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha confermato questa
cifra (art. 1 lett. c del citato DE del 2005).
Il Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
(RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000,
definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate
dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza
hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole
ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile."
Al riguardo, si veda
la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT
II-2001 pag. 115 seg.
Secondo l’art. 67 RLCAMal, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera
autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la
possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in
caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67
RLCAMal.
2.4. Nel caso
concreto, se, da un lato, il reddito determinante del ricorrente, persona sola,
non supera i Fr. 20'000.-, d'altro canto occorre accertare se torni
applicabile l'eventualità dell'art. 31 lett. c LCAMal.
Escluso un reddito imponibile nullo (doc. A2: la
notifica di tassazione 2003 l'ha
fissato in Fr. 4'500.-), resta
da verificare se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali applicabili, era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo
dell'assicurato dipende infatti
la necessità di verificare o meno l'esistenza di un reddito proprio dell'assicurato non inferiore al limite massimo per persone sole previsto
dalla LPC (nel 2006: Fr. 17'640.-
annui, pari a Fr. 1'470.-
mensili), ciò che esenterebbe l'assicurato dallo specificare il reddito determinante del nucleo
primario (art. 52 RLCAMal).
Va innanzitutto precisato che per "il
biennio fiscale determinante" (art. 31 lett. c LCAMal), per "i
dati fiscali applicabili" (art. 32 cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione
ordinaria o intermedia del biennio determinante" (art. 51 RLCAMal) si devono
intendere le classificazioni annue dell'imposta cantonale che, per le domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di
tassazione per l'anno 2003
(art. 1 lett. a del DE del 25 ottobre 2005 citato sub. 2.2.).
In merito a questa specificazione, va osservato
che la terminologia appena citata ed adottata nel 1996 dalla LCAMal, è ormai
superata a seguito della sostanziale modifica della Legge tributaria
intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con la novella
legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito e sulla
sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT)
ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In
questo senso, si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando
al sistema di tassazione annuale postnumerando senza però conseguente
modifica della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme
applicative cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio
fiscale determinante".
Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero fino alla tassazione 2001/2002
compresa, il formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale diretta, prevedeva l'inserimento del "I. REDDITO LORDO"
a pagina 2 e delle "II. DEDUZIONI" a pagina 3. L'assicurato compilava questa pagina
inserendo il reddito lordo "Da attività dipendente" e/o "Da
attività indipendente", come pure gli altri redditi conseguiti (p.
es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli e capitali, ecc.) il totale dei
quali, derivante dalla somma dei lordi esposti per il biennio fiscale
precedente, era suddiviso in due ed il risultato ottenuto costituiva il reddito
lordo, che veniva poi riportato nella notifica di tassazione emessa dall'Ufficio di tassazione.
In questo reddito lordo totale i dipendenti
inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima delle deduzioni dei contributi
dovuti agli assicuratori sociali. In altri termini il certificato di salario
allestito dal datore di lavoro comprendeva il totale del salario lordo a cui il
lavoratore aveva diritto. Da questo importo, venivano poi riconosciute
deduzioni fissate per tutti i contributi sociali e della previdenza
professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni), per ottenere infine lo
stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni da parte del datore di
lavoro a dipendenza di circostanze particolari).
In questo senso si inserisce la tesi dell'UAM, secondo cui "il concetto di
reddito lordo esposto all'art. 31 lett. c) LCAMal è da intendere quale somma di tutti i
redditi esposti nella notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato
prima delle deduzioni fiscali.".
Con la nuova LT la posizione dell'UAM non è più sostenibile
ed applicabile alle domande di sussidio per gli anni dal 2006 in poi, poiché
esse si basano sulle nuove tassazioni fiscali annuali.
2.5. Diversa, in
effetti, è la situazione che si presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le
dichiarazioni di tassazione 2003, 2004 e quelle che seguiranno, si fondano su
norme diverse. Infatti i redditi conseguiti durante un solo anno civile oggetto
di tassazione sono inseriti in modo differente nel formulario della
dichiarazione d'imposta delle
persone fisiche.
Come ha ben evidenziato il ricorrente, infatti, con
Fatti
i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo
totale che il salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario
netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti
i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario
netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni
sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle
nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli
oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.
Di conseguenza anche la notifica di tassazione va
letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9)
è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il reddito da attività dipendente
e/o indipendente, la cifra esposta, come visto, non va più intesa come un
reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto dei contributi sociali e
del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le eventuali deduzioni per spese
professionali ed altre ammesse dalla LT (definite "deduzioni fiscali"
dall'UAM). Una volta calcolate
anche queste ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23),
che dà luogo al reddito imponibile (posta 25).
Da quanto precede discende che per risalire al
reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di tassazione
annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta 9)
gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente
al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla
prima cifra esposta il salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali.
Questo è l'importo che va
considerato (in uno con gli altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito
lordo annuo dell'istante è
inferiore al limite di Fr. 6'000.-
di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal.
2.6. Nella
fattispecie i due certificati di salario prodotti dal ricorrente dimostrano che
nell'anno determinante (nel
2003) per l'ottenimento del
sussidio per l'anno 2006, che
si rifà all'imposta cantonale per
il 2003, egli ha conseguito un salario lordo totale di Fr. 2'323.- lavorando per __________ (doc. A3) e
delle indennità giornaliere lorde di Fr. 2'997.- durante il periodo di disoccupazione perdurato da marzo a
maggio (doc. A4). Come risulta da questi certificati, agli importi lordi sono
stati poi dedotti i contributi sociali ed il premio AINP, per ottenere un
"salario netto II" di Fr. 2'127.- rispettivamente un "importo imponibile" pari
a Fr. 2'758.-. Questi ultimi
importi sono stati ritenuti dall'autorità fiscale competente e sono stati inseriti nel "reddito"
della notifica di tassazione 2003 dell'assicurato. A queste cifre si è aggiunto il reddito di titoli e
capitali ammontante a Fr. 962.-, per ottenere un "totale dei redditi"
(posta 9) pari a Fr. 5'847.-.
In virtù di quanto precede, la somma di Fr. 5'847.- che l'UAM sostiene sia determinante per la verifica del diritto alla
riduzione del premio di cassa malati per l'assicurato non va invece considerata quale reddito lordo del
ricorrente da utilizzare nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 31 lett. c LCAMal. Essa costituisce, per
contro, come visto, una sorta di reddito incompleto poiché risultante da una
prima serie di deduzioni; non rappresenta più il vero reddito lordo ritenuto valido
fino alle dichiarazioni d'imposta
2001/2002, ossia il reddito lordo che precedeva le deduzioni fiscali della
terza pagina del formulario.
Il reddito lordo conseguito dall'istante è rappresentato dalla somma del
"salario lordo totale" e delle "indennità giornaliere"
conseguite nell'anno 2003, a
cui va aggiunto l'immutato
reddito della sostanza, per ottenere un ammontare complessivo di Fr. 6'282.- (Fr. 2'323.- + Fr. 2'997.- + Fr. 962.-).
Alla luce
di quanto appena esposto, se ci si attenesse alla soluzione sostenuta dall'UAM, si violerebbe il senso letterale dei
summenzionati disposti, che trattano del limite del "reddito lordo
annuo inferiore a Fr. 6'000.-", da intendere, quindi, come il reddito totale conseguito,
ossia comprensivo dei contributi sociali. D'altra parte è in questo senso in
cui, alla lettera m. dell'art. 67 RegLCAMal, viene interpretato il reddito
"lordo" conseguito dall'assicurato. La giurisprudenza ha sviluppato
in proposito le seguenti considerazioni (cfr. STCA 24 giugno 2005,
36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112
in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004)
riprese nella sentenza 15 febbraio 2006 (36.2006.7):
"
Per l'accertamento autonomo del reddito
l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve
riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per
il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente
sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui
dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione
economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui
vengono applicate."
Ne discende che le argomentazioni di RI 1 si
rivelano fondate ed il suo reddito lordo va così correttamente fissato, per il
2003, a Fr. 6'282.-.
2.7. Ritenuto
come il reddito lordo dell'istante
superi dunque, chiaramente, il menzionato limite annuo di Fr. 6'000.-, in specie non si realizza l'ipotesi presentata dall'art. 31 lett. c LCAMal e dalle norme
connesse (art. 32 LCAMal, artt. 51 e 52 RLCAMal).
Conseguentemente, la situazione economica dell'insorgente lo pone nella realizzazione dell'ipotesi enunciata dall'art. 29 lett. a LCAMal, secondo cui hanno
diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr.
20'000.-. Dato quindi un
reddito imponibile di Fr. 4'500.-
fissato dall'autorità fiscale
con la notifica di tassazione 2003 del 20 agosto 2004 (doc. A2), giacché questo
importo rispetta pienamente il limite massimo stabilito dal nominato DE del 2005,
che coincide con il contenuto del citato art. 29, l'assicurato adempie pertanto a tutti gli effetti i requisiti per
ottenere il sussidio per il 2006, senza dover presentare ulteriore
documentazione che giustifichi i suoi redditi.
La soluzione scelta dal
legislatore può portare a soluzioni concrete discutibili, soprattutto se si pon
mente alla possibile miglior fortuna dell'assicurato tra il momento della
tassazione (qui il 2003) e l'anno per il quale il sussidio è richiesto (in casu
il 2006). Circostanza che parrebbe essere data anche in concreto. Il giudice
non può però qui scostarsi dall'applicazione delle norme vigenti.
2.8. Alla luce di quanto precede
il ricorso va accolto. La presente decisione è definitiva non essendo dato
alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in
applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso
STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V
202).
Non essendo patrocinato, anche se vincente in causa al ricorrente
non vanno assegnate ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto. Di conseguenza
la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per
nuova decisione di fissazione del reddito.
Considerandi
2.
- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vanno assegnate ripetibili.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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