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Decisione

36.2006.37

Diritto al sussidio di una persona sola.Verifica dei dati fiscali applicabili.Il reddito lordo corrisponde al salario lordo puro ricevuto dal datore di lavoro,senza alcuna deduzione.Il "salario netto

6 aprile 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo

totale che il salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario

netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti

i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario

netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni

sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle

nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli

oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.

Di conseguenza anche la notifica di tassazione va

letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9)

è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il reddito da attività dipendente

e/o indipendente, la cifra esposta, come visto, non va più intesa come un

reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto dei contributi sociali e

del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le eventuali deduzioni per spese

professionali ed altre ammesse dalla LT (definite "deduzioni fiscali"

dall'UAM). Una volta calcolate

anche queste ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23),

che dà luogo al reddito imponibile (posta 25).

Da quanto precede discende che per risalire al

reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di tassazione

annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta 9)

gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente

al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla

prima cifra esposta il salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali.

Questo è l'importo che va

considerato (in uno con gli altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito

lordo annuo dell'istante è

inferiore al limite di Fr. 6'000.-

di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal.

2.6. Nella

fattispecie i due certificati di salario prodotti dal ricorrente dimostrano che

nell'anno determinante (nel

2003) per l'ottenimento del

sussidio per l'anno 2006, che

si rifà all'imposta cantonale per

il 2003, egli ha conseguito un salario lordo totale di Fr. 2'323.- lavorando per __________ (doc. A3) e

delle indennità giornaliere lorde di Fr. 2'997.- durante il periodo di disoccupazione perdurato da marzo a

maggio (doc. A4). Come risulta da questi certificati, agli importi lordi sono

stati poi dedotti i contributi sociali ed il premio AINP, per ottenere un

"salario netto II" di Fr. 2'127.- rispettivamente un "importo imponibile" pari

a Fr. 2'758.-. Questi ultimi

importi sono stati ritenuti dall'autorità fiscale competente e sono stati inseriti nel "reddito"

della notifica di tassazione 2003 dell'assicurato. A queste cifre si è aggiunto il reddito di titoli e

capitali ammontante a Fr. 962.-, per ottenere un "totale dei redditi"

(posta 9) pari a Fr. 5'847.-.

In virtù di quanto precede, la somma di Fr. 5'847.- che l'UAM sostiene sia determinante per la verifica del diritto alla

riduzione del premio di cassa malati per l'assicurato non va invece considerata quale reddito lordo del

ricorrente da utilizzare nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 31 lett. c LCAMal. Essa costituisce, per

contro, come visto, una sorta di reddito incompleto poiché risultante da una

prima serie di deduzioni; non rappresenta più il vero reddito lordo ritenuto valido

fino alle dichiarazioni d'imposta

2001/2002, ossia il reddito lordo che precedeva le deduzioni fiscali della

terza pagina del formulario.

Il reddito lordo conseguito dall'istante è rappresentato dalla somma del

"salario lordo totale" e delle "indennità giornaliere"

conseguite nell'anno 2003, a

cui va aggiunto l'immutato

reddito della sostanza, per ottenere un ammontare complessivo di Fr. 6'282.- (Fr. 2'323.- + Fr. 2'997.- + Fr. 962.-).

Alla luce

di quanto appena esposto, se ci si attenesse alla soluzione sostenuta dall'UAM, si violerebbe il senso letterale dei

summenzionati disposti, che trattano del limite del "reddito lordo

annuo inferiore a Fr. 6'000.-", da intendere, quindi, come il reddito totale conseguito,

ossia comprensivo dei contributi sociali. D'altra parte è in questo senso in

cui, alla lettera m. dell'art. 67 RegLCAMal, viene interpretato il reddito

"lordo" conseguito dall'assicurato. La giurisprudenza ha sviluppato

in proposito le seguenti considerazioni (cfr. STCA 24 giugno 2005,

36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112

in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004)

riprese nella sentenza 15 febbraio 2006 (36.2006.7):

"

Per l'accertamento autonomo del reddito

l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve

riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per

il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente

sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui

dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione

economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio

soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento

dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a

quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba

determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi

raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito

imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal

reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non

potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui

vengono applicate."

Ne discende che le argomentazioni di RI 1 si

rivelano fondate ed il suo reddito lordo va così correttamente fissato, per il

2003, a Fr. 6'282.-.

2.7. Ritenuto

come il reddito lordo dell'istante

superi dunque, chiaramente, il menzionato limite annuo di Fr. 6'000.-, in specie non si realizza l'ipotesi presentata dall'art. 31 lett. c LCAMal e dalle norme

connesse (art. 32 LCAMal, artt. 51 e 52 RLCAMal).

Conseguentemente, la situazione economica dell'insorgente lo pone nella realizzazione dell'ipotesi enunciata dall'art. 29 lett. a LCAMal, secondo cui hanno

diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr.

20'000.-. Dato quindi un

reddito imponibile di Fr. 4'500.-

fissato dall'autorità fiscale

con la notifica di tassazione 2003 del 20 agosto 2004 (doc. A2), giacché questo

importo rispetta pienamente il limite massimo stabilito dal nominato DE del 2005,

che coincide con il contenuto del citato art. 29, l'assicurato adempie pertanto a tutti gli effetti i requisiti per

ottenere il sussidio per il 2006, senza dover presentare ulteriore

documentazione che giustifichi i suoi redditi.

La soluzione scelta dal

legislatore può portare a soluzioni concrete discutibili, soprattutto se si pon

mente alla possibile miglior fortuna dell'assicurato tra il momento della

tassazione (qui il 2003) e l'anno per il quale il sussidio è richiesto (in casu

il 2006). Circostanza che parrebbe essere data anche in concreto. Il giudice

non può però qui scostarsi dall'applicazione delle norme vigenti.

2.8. Alla luce di quanto precede

il ricorso va accolto. La presente decisione è definitiva non essendo dato

alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in

applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso

STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V

202).

Non essendo patrocinato, anche se vincente in causa al ricorrente

non vanno assegnate ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto. Di conseguenza

la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per

nuova decisione di fissazione del reddito.

Considerandi

2.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non vanno assegnate ripetibili.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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