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Decisione

36.2006.38

Incasso forzato di premi. Comunicazioni contraddittorie della Cassa con pretese diverse. Contestazioni del ricorrente parzialmente ammesse.

16 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma

anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata

per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC

1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in

cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di

avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V

111). Come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo,

2003 a pagina 629, che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte

federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per

leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto

previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.

In

virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola

le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente

vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad

effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle

ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai

principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).

D’avviso

di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel caso concreto, nonostante

la palese imprecisione e superficialità dell’assicuratore che nei numerosi

scritti ha indicato cifre spesso diverse, non si giustifica un riconoscimento

di ripetibili in favore dell’assicurato che ha esercitato da solo i suoi

diritti di impugnativa in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di

accertare d’ufficio i fatti e l’applicazione del diritto. Il discorso è invece

diverso per il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del

principio di equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto

l’atteggiamento dell’amministrazione (che ha pure imposto al giudice di

ordinare l’emendamento della risposta di causa), a carico dell’assicurato

dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica quindi il loro

carico all’assicuratore. Nel caso concreto, alla luce degli scritti redatti da RI

1, i suoi invii e le copie allestite nell'ambito di tutta la procedura appare

giustificato fissare in CHF 150.- le spese che CO 1 dovrà rimborsare al

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto nel senso della considerazioni che

precedono. Di conseguenza:

1.1. RI 1 è condannato al

versamento all’assicuratore CO 1 dell’importo di CHF 385.80.

1.2. Per l’importo di

cui sopra è rigettata l’opposizione interposta dall’assicurato al PE __________

emesso il __________ dall’UE di __________.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. CO

1.

verserà al ricorrente, a titolo di spese vive da questi sopportate CHF

150.

-.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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