36.2006.38
Incasso forzato di premi. Comunicazioni contraddittorie della Cassa con pretese diverse. Contestazioni del ricorrente parzialmente ammesse.
16 ottobre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2006.38
Data decisione, Autorità:
16.10.2006, TCA
Titolo:
Incasso forzato di premi. Comunicazioni contraddittorie della Cassa con pretese diverse. Contestazioni del ricorrente parzialmente ammesse.
PREMIO
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 93 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.38
ir/td
Lugano
16 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
gennaio 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che RI 1 è assicurato presso CO 1 dal
2003 per la copertura di base. Per il primo anno il premio assommava mensilmente
a CHF 228.65 (pari a CHF 2'743,80 annui) per il 2004 a CHF 281.40 (pari a CHF 3’376,80
annui) e per il 2005 a CHF 296.90 (pari a CHF 3'562,80, al netto dalla
ridistribuzione delle tasse ambientali);
• che RI 1 è stato posto al beneficio di
sussidi da parte dell'Ufficio Assicurazione Malattia: nel 2005 per complessivi
CHF 3'085.-- annui, per il 2004 CHF 2'970.-- annui e per il 2003 CHF 2'764,80 (come
appare dai doc. XXIII e da 16 a 23);
• che il premio netto mensile è stato
conseguentemente ridotto;
• che RI 1 non avrebbe pagato parte dei
premi dovuti ed è stato escusso con PE __________ n° __________ dell'UE di __________
che indica quale titolo di credito:
" Partecipazioni e premi LAMal scaduti, v. lettera
30.09.2005"
ed
fissa un importo dovuto di CHF 525.35;
• che RI 1 si è opposto al PE e CO 1 ha
deciso, il 20 gennaio 2006:
" Lei ha fatto opposizione nei termini stabiliti
contro l'esecuzione summenzionata per premi / partecipazioni scaduti per il
periodo saldo agosto 2004 ammontanti complessivamente a fr. 525.35 + fr.
55.00 (per spese di esecuzione)." (Doc.
20)
con
rinvio a "lettera 30.09.2005".
L'opposizione
al PE è quindi stata rigettata;
• che RI 1 si è opposto alla decisione e l’assicuratore
ha emesso una decisione su opposizione il 31 gennaio 2006 del seguente tenore:
" Nel termine prescritto ha impugnato la decisione in
oggetto relativa all'esecuzione dei premi non pagati dell'importo complessivo
di CHF 580.35 (CHF 525.35 + CHF 55.00 spese di esecuzione). …
Per tale motivo la Sua opposizione viene totalmente respinta.
Respingiamo l'opposizione all'esecuzione No. __________ dell'ufficio di esecuzione
__________ per l'importo di CHF 580.35 (spese di esecuzione comprese)." (Doc. 22)
• che queste decisioni sono state
precedute dalla lettera 30 settembre 2005 del seguente tenore:
" … mai nessuno dei nostri uffici le ha confermato
che non i premi arretrati non sarebbero stati da pagare.
Abbiano atteso poiché lei ci aveva comunicato di avere delle
difficoltà nell'affrontare le spese ma comunque il premio arretrato è da pagare
e, a distanza di otto mesi è arrivato il momento di saldare l'importo che
attualmente ammonta a fr. 525.35." (Doc. 16)
• che in altri scritti gli importi
reclamati a RI 1 sono diversi: doc. 25 CHF 705.95 pretesi per il primo
trimestre 2003; doc. 3 per periodo non precisato CHF 673.80; doc. 2, a saldo
2003, 2004 e 2005 CHF 864.—(doc. 2/2); CHF 751.-- quale saldo premi desumibile
dal doc. 1 e 1/2;
• che dal doc. 2/2 e dal doc. 1/2 emergono indicazioni di premio dovuto
diverse:
-
doc. 2/2 premio dovuto 2003 dedotto sussidio CHF –1,75
-
doc. 1/2 premio dovuto 2004 dedotto sussidio CHF 77.20
-
doc. 2/2 premio dovuto 2004 dedotto sussidio CHF 33.90
-
doc. 2/2 premio dovuto 2005 dedotto sussidio CHF 39.85
• che RI 1 si è aggravato contro la
decisione su opposizione con ricorso del 13 febbraio 2006 in cui indica come CO
1 lo avrebbe informato che i premi 2004 reclamati non erano dovuti;
• che, a seguito di ingiunzione del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, RI 1 ha emendato il suo gravame
ribadendo nella sostanza i concetti con richiesta di annullamento del PE e
delle richieste CO 1;
• che con risposta di causa imprecisa,
confusa ed inaccettabile da parte di un assicuratore, CO 1 ha postulato la
reiezione dell'impugnativa;
• che a seguito dell'imposizione del
Tribunale CO 1 ha emendato la sua risposta. Con lungo allegato CO 1 propone la
reiezione del ricorso evidenziando:
per
il 2003 un credito in favore del ricorrente di CHF 21.--;
per
il 2004 premio 3'376.80 ./. sussidio 2'970.-- per un saldo di CHF 406.80;
per
il 2005 premio 3'562.80 ./. sussidio 3'085.-- che, per CO 1, dà un saldo di CHF
119.55 (non così secondo i criteri della matematica);
cui
vanno aggiunti CHF 20.-- per spese di diffida;
• che il giudice delegato ha interpellato
l'UAM anche a fonte della poca chiarezza dei doc. 20 e 21 apparentemente
riferiti entrambi al 2004;
• che l'UAM ha fatto pervenire la sua
presa di posizione sulla quale le parti hanno potuto esprimersi. RI 1 ha potuto
esprimersi anche sulla risposta di causa;
• che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 49 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. da ultimo
STFA del 21 luglio 2003 in re N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 in re H.,
H 335/00 e STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.);
• che
dal 1° gennaio 2003 è in vigore la LPGA che trova
integrale applicazione, per il rinvio dell'art. 1 LAMal ed entro i limiti dello
stesso, nel caso concreto siccome sia il preteso credito che le decisioni
emesse sono successive all'entrata in vigore del complesso normativo;
• che
l'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al
pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr.
STFA del 30 giugno 1998 nella causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi
e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il
finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per
l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori
malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo
la LEF (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi
dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri assicurati premi
uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi
differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato
a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni
(cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al
cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima
dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe
dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non
deve esserne ritardata (cpv. 5). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi
devono essere pagati mensilmente.
A norma dell'art. 64
cpv. 1 LAMal, inoltre, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a Fr. 300.- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU
2003 3249, in precedenza dal 1998 CHF 230.-- cfr. RU 1997 2435, e prima ancora
Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a Fr. 700.- per gli assicurati
adulti ed a Fr. 350.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni
(cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è
determinante la data della cura (cpv. 3).
Per l'art. 93 cpv. 1
OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli
assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati
possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103
capoverso 1 (franchigie opzionali).
·
che nel caso concreto, nonostante le indicazioni
imprecise relative alle pretese creditorie dell’assicuratore formulate in
diversi scritti, appare comunque acclarata la posizione debitoria di RI 1 nei
confronti di CO 1. Il ricorrente non specifica di avere onorato la parte del
premio dovuto che non veniva coperta dal versamento dei sussidi. Appare quindi
corretto il calcolo eseguito per l’anno 2003 che vede CO 1 riconoscere un
credito di CHF 21.-- in favore del ricorrente. Per il 2004 il credito dell’assicuratore
assomma alla differenza tra il premio dovuto ed il sussidio percepito e quindi
a CHF 406,80 come riportato in precedenza. Per il 2005 pur se non dimostrato
dall’assicurato alcun versamento della differenza tra premio e sussidio (premio
annuo CHF 3'562,80 dedotto il sussidio di CHF 3085.-- per un importo di CHF
477,80 che, mensilmente assomma a ca. CHF 39,80), la decisione
dell’assicuratore non precisa esattamente i mesi cui la pretesa è afferente. Nella
risposta di causa vi è inoltre un errore di calcolo ma, soprattutto,
l’indicazione che l’importo dei premi 2005 “… inviati nel corso del 2005 sono
stati regolarmente pagati dal signor RI 1”. La circostanza è confermata dal
doc. C2;
·
che da quanto precede il ricorso deve essere
parzialmente accolto perlomeno per i premi del 2005 che la stessa CO 1 ammette
essere stati regolarmente pagati dal ricorrente. Per il 2004 l’importo dovuto
di CHF 406,80 deve essere ridotto dell’importo del credito del signor RI 1 del
2003 ossia CHF 21.-- per un importo dovuto di CHF 385,80. Alla luce
dell’enorme confusione di CO 1 che ha prodotto conteggi ad inizio 2005
contemplanti tutto il debito 2005 ed indicanti importi spesso differenti, non giustificati
ed imprecisi, stante il buon diritto del signor RI 1 alla contestazione dei
fatti, non si giustifica la percezione di alcuna spesa amministrativa da parte
dell’assicuratore. La necessità, anzi, di dovere fare capo al Tribunale da
parte del signor RI 1 per chiarire i fatti giustifica il riconoscimento di un
rimborso spese al ricorrente;
● visto
l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti. Per
quanto attiene alle ripetibili ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87
lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il
ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella
misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla
fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso. L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
Fatti
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC
1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in
cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di
avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V
111). Come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo,
2003 a pagina 629, che:
" Eine
Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des
kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder
leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der
Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.
BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung
übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den
Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."
In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte
federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per
leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto
previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.
In
virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola
le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente
vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad
effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle
ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai
principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).
D’avviso
di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel caso concreto, nonostante
la palese imprecisione e superficialità dell’assicuratore che nei numerosi
scritti ha indicato cifre spesso diverse, non si giustifica un riconoscimento
di ripetibili in favore dell’assicurato che ha esercitato da solo i suoi
diritti di impugnativa in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di
accertare d’ufficio i fatti e l’applicazione del diritto. Il discorso è invece
diverso per il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del
principio di equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto
l’atteggiamento dell’amministrazione (che ha pure imposto al giudice di
ordinare l’emendamento della risposta di causa), a carico dell’assicurato
dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica quindi il loro
carico all’assicuratore. Nel caso concreto, alla luce degli scritti redatti da RI
1, i suoi invii e le copie allestite nell'ambito di tutta la procedura appare
giustificato fissare in CHF 150.- le spese che CO 1 dovrà rimborsare al
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto nel senso della considerazioni che
precedono. Di conseguenza:
1.1. RI 1 è condannato al
versamento all’assicuratore CO 1 dell’importo di CHF 385.80.
1.2. Per l’importo di
cui sopra è rigettata l’opposizione interposta dall’assicurato al PE __________
emesso il __________ dall’UE di __________.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. CO
1.
verserà al ricorrente, a titolo di spese vive da questi sopportate CHF
150.
-.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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