36.2006.39
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12 luglio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2006.39
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, TCA
Titolo:
Persona sola.Diritto al sussidio per 2006.Tassazione determinante è la 2003B. Se il reddito imponibile è nullo o se i redditi lordi sono inferiori a Fr. 6'000,il reddito determinante è quello della persona da cui dipende.Nozione di reddito lordo modificata con tass.2003B.Reddito lordo superiore 6000
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE NULLO
REDDITO LORDO SUPERIORE A FR 6000
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 LCAMAL
art. 29 let. a LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 let. c LCAMAL
art. 32 cpv. 1 LCAMAL
art. 32 cpv. 2 LCAMAL
art. 50 LT
art. 51 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.39
TB
Lugano
12 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 febbraio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Apprendista,
RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno 2006,
corredando l'istanza con la
notifica di tassazione 2003. L'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per
il superamento (Fr. 54'400.-) dei limiti di reddito di riferimento (Fr. 50'000.-) (doc. 2).
B. Con
reclamo dell'11 gennaio 2006
(doc. 2) l'assicurata sostiene
che il suo reddito non supera il limite di Fr. 50'000.-, pertanto avrebbe diritto di beneficiare della riduzione del premio
dell'assicurazione contro le
malattie.
Con decisione su
reclamo del 2 febbraio 2006 (doc. A2) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del
sussidio di cassa malati, poiché il reddito di riferimento della madre, a cui
si deve fare capo siccome il reddito imponibile dell'assicurata, persona sola, è nullo o il suo reddito lordo annuo è inferiore
a Fr. 6'000.-, supera il limite
di Fr. 50'000.-.
C. Con
ricorso del 13/16 febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, giacché la
decisione di tassazione della madre è stata nel frattempo rivista a seguito di
un reclamo portante sull'aliquota
applicata.
L'UAM ha proposto la reiezione del ricorso,
osservando che il reddito imponibile della madre non è mutato (doc. III). Il TCA ha verificato il reddito lordo
conseguito dalla ricorrente (doc. V e VI).
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2.
Il
ricorso del 13/16 febbraio 2006 è considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo (art. 76 cpv. 2 LCAMal).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per i sussidi per
l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il
DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle
classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.-
a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4.
L'art.
26.
LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola.
Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno
diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr.
20'000.-.
Con l'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Un'eccezione al principio del diritto
al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr.
20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo
o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali
applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il
diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui gli
assicurati dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51
RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera
Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per
l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c
del citato DE del 2005).
Il Regolamento della
Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il
18.
maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1°
gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al
sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
"
Le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo
il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo
primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda
propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge
federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Al riguardo, si veda
la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT
II-2001 pag. 115 seg.
Secondo l’art. 67
RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
Nel
caso concreto, se, da un lato, il reddito determinante del ricorrente, persona
sola, non supera i Fr. 20'000.-,
d'altro canto occorre accertare
se torni applicabile l'eventualità
dell'art. 31 lett. c LCAMal.
Escluso un reddito
imponibile nullo (doc. 4: la notifica di tassazione 2003B l'ha fissato in Fr. 5'701.-), resta da verificare se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali
applicabili, era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo dell'assicurata dipende infatti la necessità di
verificare o meno l'esistenza
di un reddito proprio dell'assicurata
non inferiore al limite massimo per persone sole previsto dalla LPC (nel 2006:
Fr. 17'640.- annui, pari a Fr.
1'470.- mensili), ciò che
esenterebbe l'assicurata dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).
Va innanzitutto
precisato che per "il biennio fiscale determinante" (art. 31
lett. c LCAMal), per "i dati fiscali applicabili" (art. 32
cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione ordinaria o intermedia del biennio
determinante" (art. 51 RLCAMal) si devono intendere le classificazioni
annue dell'imposta cantonale
che, per le domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25
ottobre 2005 citato al consid. 3.).
In merito a questa
specificazione, va osservato che la terminologia appena citata ed adottata nel
1996.
dalla LCAMal, è ormai superata a seguito della sostanziale modifica della
Legge tributaria intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Con la novella legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito
e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv.
1.
LT) ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In
questo senso si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando
al sistema di tassazione annuale postnumerando, senza però conseguente
modifica della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme
applicative cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio
fiscale determinante".
Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero fino
alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale diretta,
prevedeva l'inserimento del
"I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e delle "II. DEDUZIONI" a
pagina 3. L'assicurato
compilava questa pagina inserendo il reddito lordo "Da attività
dipendente" e/o "Da attività indipendente", come pure
gli altri redditi conseguiti (p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli
e capitali, ecc.) il totale dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti
per il biennio fiscale precedente, era suddiviso in due ed il risultato
ottenuto costituiva il reddito lordo, che veniva poi riportato nella
notifica di tassazione emessa dall'Ufficio di tassazione.
In questo reddito
lordo totale i dipendenti inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima
delle deduzioni dei contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri
termini, il certificato di salario allestito dal datore di lavoro comprendeva
il totale del salario lordo a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo
importo, venivano poi riconosciute deduzioni fissate per tutti i contributi
sociali e della previdenza professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni),
per ottenere infine lo stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni
da parte del datore di lavoro a dipendenza di circostanze particolari).
6.
Diversa,
invece, è la situazione che si presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le
dichiarazioni di tassazione 2003, 2004, 2005 e quelle che seguiranno, si
fondano su norme diverse (nuova LT). Infatti, i redditi conseguiti durante un
solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in modo differente nel
formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche.
Con i nuovi formulari
della dichiarazione d'imposta
delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo totale che il
salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario
netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale
dedotti i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario
netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni
sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle
nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli
oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.
Di conseguenza anche
la notifica di tassazione va letta in maniera differente. Il "totale
dei redditi" (posta 9) è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il
reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto,
non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto
dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le
eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite
"deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste ultime deduzioni si ottiene
il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo al reddito imponibile (posta
25).
Da quanto precede
discende che per risalire al reddito lordo puro di un assicurato partendo da
una nuova notifica di tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale
dei redditi" (posta 9) gli oneri sociali, e meglio occorre
semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente al certificato di
salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il
salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli
altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32
LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal.
In questo senso si è
già espresso il TCA con
sentenza nella composizione di principio emessa a 3 giudici del 6 aprile 2006
nella causa C.C., 36.2006.37, cresciuta incontestata in giudicato.
7.
Nella
fattispecie, il certificato di salario prodotto dalla ricorrente su invito del TCA dimostra che nell'anno determinante (nel 2003) per l'ottenimento del sussidio per l'anno 2006, che si rifà all'imposta cantonale per il 2003, ella ha
conseguito un salario lordo totale di Fr. 6'175.- lavorando per la filiale di __________ di __________ (doc. VI/1).
Come risulta da questo certificato, all'importo lordo sono stati poi dedotti i contributi sociali ed il
premio AINP, per ottenere un "salario netto II" di Fr. 5'701.-. Quest'ultimo importo è stato ritenuto dall'autorità fiscale competente ed è stato inserito nel "reddito"
della notifica di tassazione 2003 dell'assicurata. A queste cifre si è aggiunto il reddito di titoli e
capitali per ottenere un "totale dei redditi" (posta 9) pari a
Fr. 5'710.-.
In virtù di quanto
precede, la somma di Fr. 5'710.-
che l'UAM sostiene sia
determinante per la verifica del diritto alla riduzione del premio di cassa
malati per l'assicurata non
va invece considerata quale reddito lordo della ricorrente da utilizzare nell'ambito dell'applicazione dell'art.
31.
lett. c LCAMal. Essa costituisce, per contro, come visto, una sorta di reddito
incompleto poiché risultante da una prima serie di deduzioni; non rappresenta
più il vero reddito lordo ritenuto valido fino alle dichiarazioni d'imposta 2001/2002, ossia il reddito lordo
che precedeva le deduzioni fiscali della terza pagina del formulario.
Il reddito lordo
conseguito dall'istante è
rappresentato dal "salario lordo totale" conseguito nell'anno 2003, a cui va aggiunto l'immutato reddito della sostanza, per
ottenere un ammontare complessivo di Fr. 6'185.- (Fr. 6'175.- + Fr. 10.-).
8.
Alla
luce di quanto appena esposto, se ci si attenesse alla soluzione sostenuta dall'UAM, si violerebbe il senso letterale dei
summenzionati disposti, che trattano del limite del "reddito lordo
annuo inferiore a Fr. 6'000.-", da intendere, quindi, come il reddito totale conseguito,
ossia comprensivo dei contributi sociali. Peraltro, è in questo senso in cui
deve essere interpretato il reddito "lordo" conseguito
dall'assicurato di cui alle lettere d e m dell'art. 67 RLCAMal.
9.
Ritenuto
come il reddito lordo dell'istante
superi dunque, chiaramente, il menzionato limite annuo di Fr. 6'000.-, in specie non si realizza l'ipotesi presentata dall'art. 31 lett. c LCAMal e dalle norme
connesse (art. 32 LCAMal, artt. 51 e 52 RLCAMal), nel senso che il reddito del
nucleo primario di riferimento è ininfluente.
Il TCA osserva, infine, che la
soluzione scelta dal legislatore può portare a soluzioni concrete discutibili,
soprattutto se si pon mente alla possibile miglior fortuna dell'assicurata tra
il momento della tassazione (qui il 2003) e l'anno per il quale il sussidio è
richiesto (in casu il 2006). Il giudice non può però qui scostarsi
dall'applicazione delle norme vigenti.
10.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Non essendo patrocinata, anche se
vincente in causa alla ricorrente non vanno assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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