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Decisione

36.2006.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 luglio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Apprendista,

RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure

medico-sanitarie per l'anno 2006,

corredando l'istanza con la

notifica di tassazione 2003. L'Ufficio

Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per

il superamento (Fr. 54'400.-) dei limiti di reddito di riferimento (Fr. 50'000.-) (doc. 2).

B. Con

reclamo dell'11 gennaio 2006

(doc. 2) l'assicurata sostiene

che il suo reddito non supera il limite di Fr. 50'000.-, pertanto avrebbe diritto di beneficiare della riduzione del premio

dell'assicurazione contro le

malattie.

Con decisione su

reclamo del 2 febbraio 2006 (doc. A2) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del

sussidio di cassa malati, poiché il reddito di riferimento della madre, a cui

si deve fare capo siccome il reddito imponibile dell'assicurata, persona sola, è nullo o il suo reddito lordo annuo è inferiore

a Fr. 6'000.-, supera il limite

di Fr. 50'000.-.

C. Con

ricorso del 13/16 febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, giacché la

decisione di tassazione della madre è stata nel frattempo rivista a seguito di

un reclamo portante sull'aliquota

applicata.

L'UAM ha proposto la reiezione del ricorso,

osservando che il reddito imponibile della madre non è mutato (doc. III). Il TCA ha verificato il reddito lordo

conseguito dalla ricorrente (doc. V e VI).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

2.

Il

ricorso del 13/16 febbraio 2006 è considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo (art. 76 cpv. 2 LCAMal).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31

LCAMal.

Per i sussidi per

l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il

DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle

classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2003.

Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°

figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF

50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di

premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è

stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.-

a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

4.

L'art.

26.

LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola.

Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno

diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr.

20'000.-.

Con l'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da

sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

Un'eccezione al principio del diritto

al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr.

20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo

o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali

applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il

diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui gli

assicurati dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51

RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera

Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per

l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c

del citato DE del 2005).

Il Regolamento della

Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il

18.

maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio

di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1°

gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al

sussidio.

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,

"

Le persone sole con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo

il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo

primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda

propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge

federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

Al riguardo, si veda

la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT

II-2001 pag. 115 seg.

Secondo l’art. 67

RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

Nel

caso concreto, se, da un lato, il reddito determinante del ricorrente, persona

sola, non supera i Fr. 20'000.-,

d'altro canto occorre accertare

se torni applicabile l'eventualità

dell'art. 31 lett. c LCAMal.

Escluso un reddito

imponibile nullo (doc. 4: la notifica di tassazione 2003B l'ha fissato in Fr. 5'701.-), resta da verificare se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali

applicabili, era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo dell'assicurata dipende infatti la necessità di

verificare o meno l'esistenza

di un reddito proprio dell'assicurata

non inferiore al limite massimo per persone sole previsto dalla LPC (nel 2006:

Fr. 17'640.- annui, pari a Fr.

1'470.- mensili), ciò che

esenterebbe l'assicurata dallo

specificare il reddito determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).

Va innanzitutto

precisato che per "il biennio fiscale determinante" (art. 31

lett. c LCAMal), per "i dati fiscali applicabili" (art. 32

cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione ordinaria o intermedia del biennio

determinante" (art. 51 RLCAMal) si devono intendere le classificazioni

annue dell'imposta cantonale

che, per le domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25

ottobre 2005 citato al consid. 3.).

In merito a questa

specificazione, va osservato che la terminologia appena citata ed adottata nel

1996.

dalla LCAMal, è ormai superata a seguito della sostanziale modifica della

Legge tributaria intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Con la novella legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito

e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv.

1.

LT) ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In

questo senso si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando

al sistema di tassazione annuale postnumerando, senza però conseguente

modifica della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme

applicative cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio

fiscale determinante".

Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero fino

alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale diretta,

prevedeva l'inserimento del

"I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e delle "II. DEDUZIONI" a

pagina 3. L'assicurato

compilava questa pagina inserendo il reddito lordo "Da attività

dipendente" e/o "Da attività indipendente", come pure

gli altri redditi conseguiti (p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli

e capitali, ecc.) il totale dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti

per il biennio fiscale precedente, era suddiviso in due ed il risultato

ottenuto costituiva il reddito lordo, che veniva poi riportato nella

notifica di tassazione emessa dall'Ufficio di tassazione.

In questo reddito

lordo totale i dipendenti inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima

delle deduzioni dei contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri

termini, il certificato di salario allestito dal datore di lavoro comprendeva

il totale del salario lordo a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo

importo, venivano poi riconosciute deduzioni fissate per tutti i contributi

sociali e della previdenza professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni),

per ottenere infine lo stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni

da parte del datore di lavoro a dipendenza di circostanze particolari).

6.

Diversa,

invece, è la situazione che si presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le

dichiarazioni di tassazione 2003, 2004, 2005 e quelle che seguiranno, si

fondano su norme diverse (nuova LT). Infatti, i redditi conseguiti durante un

solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in modo differente nel

formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche.

Con i nuovi formulari

della dichiarazione d'imposta

delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo totale che il

salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario

netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale

dedotti i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario

netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni

sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle

nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli

oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.

Di conseguenza anche

la notifica di tassazione va letta in maniera differente. Il "totale

dei redditi" (posta 9) è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il

reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto,

non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto

dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le

eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite

"deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste ultime deduzioni si ottiene

il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo al reddito imponibile (posta

25).

Da quanto precede

discende che per risalire al reddito lordo puro di un assicurato partendo da

una nuova notifica di tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale

dei redditi" (posta 9) gli oneri sociali, e meglio occorre

semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente al certificato di

salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il

salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli

altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32

LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal.

In questo senso si è

già espresso il TCA con

sentenza nella composizione di principio emessa a 3 giudici del 6 aprile 2006

nella causa C.C., 36.2006.37, cresciuta incontestata in giudicato.

7.

Nella

fattispecie, il certificato di salario prodotto dalla ricorrente su invito del TCA dimostra che nell'anno determinante (nel 2003) per l'ottenimento del sussidio per l'anno 2006, che si rifà all'imposta cantonale per il 2003, ella ha

conseguito un salario lordo totale di Fr. 6'175.- lavorando per la filiale di __________ di __________ (doc. VI/1).

Come risulta da questo certificato, all'importo lordo sono stati poi dedotti i contributi sociali ed il

premio AINP, per ottenere un "salario netto II" di Fr. 5'701.-. Quest'ultimo importo è stato ritenuto dall'autorità fiscale competente ed è stato inserito nel "reddito"

della notifica di tassazione 2003 dell'assicurata. A queste cifre si è aggiunto il reddito di titoli e

capitali per ottenere un "totale dei redditi" (posta 9) pari a

Fr. 5'710.-.

In virtù di quanto

precede, la somma di Fr. 5'710.-

che l'UAM sostiene sia

determinante per la verifica del diritto alla riduzione del premio di cassa

malati per l'assicurata non

va invece considerata quale reddito lordo della ricorrente da utilizzare nell'ambito dell'applicazione dell'art.

31.

lett. c LCAMal. Essa costituisce, per contro, come visto, una sorta di reddito

incompleto poiché risultante da una prima serie di deduzioni; non rappresenta

più il vero reddito lordo ritenuto valido fino alle dichiarazioni d'imposta 2001/2002, ossia il reddito lordo

che precedeva le deduzioni fiscali della terza pagina del formulario.

Il reddito lordo

conseguito dall'istante è

rappresentato dal "salario lordo totale" conseguito nell'anno 2003, a cui va aggiunto l'immutato reddito della sostanza, per

ottenere un ammontare complessivo di Fr. 6'185.- (Fr. 6'175.- + Fr. 10.-).

8.

Alla

luce di quanto appena esposto, se ci si attenesse alla soluzione sostenuta dall'UAM, si violerebbe il senso letterale dei

summenzionati disposti, che trattano del limite del "reddito lordo

annuo inferiore a Fr. 6'000.-", da intendere, quindi, come il reddito totale conseguito,

ossia comprensivo dei contributi sociali. Peraltro, è in questo senso in cui

deve essere interpretato il reddito "lordo" conseguito

dall'assicurato di cui alle lettere d e m dell'art. 67 RLCAMal.

9.

Ritenuto

come il reddito lordo dell'istante

superi dunque, chiaramente, il menzionato limite annuo di Fr. 6'000.-, in specie non si realizza l'ipotesi presentata dall'art. 31 lett. c LCAMal e dalle norme

connesse (art. 32 LCAMal, artt. 51 e 52 RLCAMal), nel senso che il reddito del

nucleo primario di riferimento è ininfluente.

Il TCA osserva, infine, che la

soluzione scelta dal legislatore può portare a soluzioni concrete discutibili,

soprattutto se si pon mente alla possibile miglior fortuna dell'assicurata tra

il momento della tassazione (qui il 2003) e l'anno per il quale il sussidio è

richiesto (in casu il 2006). Il giudice non può però qui scostarsi

dall'applicazione delle norme vigenti.

10.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Non essendo patrocinata, anche se

vincente in causa alla ricorrente non vanno assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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