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Decisione

36.2006.4

Sussidio tardivo. Il ricovero in una casa per anziani non costituisce un motivo per il caqlcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione ai fini della determinazione del sussidio e quindi no

2 febbraio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio è stata inoltrata nel corso del 2005 ed è

quindi tardiva poiché trasmessa oltre il termine previsto dall'art. 45

Reg.LCAMal. Come noto determinante per il sussidio 2005 è la tassazione

2001-2002 che l'assicurata ha a disposizione siccome tassata in via ordinaria

(la tassazione è prodotta agli atti). La circostanza non è stata evidenziata

dall’amministrazione quale motivo di rigetto della domanda poiché comunque i

presupposti del sussidio non erano dati, come si vedrà in corso di motivazione.

Va comunque rilevato che, siccome tassata in via ordinaria e siccome non dati

gli ulteriori elementi della norma citata, la domanda di sussidio doveva essere

introdotta entro fine del 2004. Qui il ritardo non è motivato se non dal

ricovero presso la __________ dal marzo 2005, ciò che – appunto siccome il

ricovero avvenuto dopo l’inizio dell’anno – non giustifica il ritardo.

7. A

prescindere da quanto precede va rilevato come, anche nell’ottica dell’art. 67

RegLCAMal non siano dati i presupposti per la concessione del sussidio. Nessuna

Considerandi

delle ipotesi indicate dall’art. 67 citato è data in concreto. Va evocato come

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di ritenere

come la delega del legislatore all'art. 31 litt. c LCAMal all'esecutivo che

prevede l'accertamento del reddito determinante in altri casi particolari non

sia eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal. In

particolare nelle sentenze 6 febbraio 2002 (36.2001.71/in RDAT 2002 II pag. 91 e

27.

novembre 2003 (36.2003.84) entrambe riferite alla nascita di un figlio,

questo TCA ha ritenuto:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari”.

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha

previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito

da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione

dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione

temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora

quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI

"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così

ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate

finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività

lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di

prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge

sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno

incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La

nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non

può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in

discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni

giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito

dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di

tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va

considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle

spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … .

Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato

differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.

Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg.

LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la

concessione del sussidio, non appare giustificata."

Come evidenziato dalla

giurisprudenza quindi nel RegLCAMal l’esecutivo cantonale ha sostanzialmente

considerato elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui

redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese.

Analogamente quindi a questi precetti deve valere il ricovero per una persona

anziana in una struttura quale quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben

vero che tale ricovero incide in maniera importante sulle uscite della signora RI

1, che il margine di agio finanziario a fronte delle entrate comunque contenute

e derivanti da AVS e da una piccola rendita della Cassa Pensione si è

notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo però il Giudice deve

applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza. V’è qui

da domandarsi se la ricorrente non possa beneficiare addirittura di prestazioni

complementari all’AVS (PC), circostanza questa che non deve essere qui

esaminata lasciando alla signora RI 1 stessa od a chi della ricorrente si

occupa la valutazione della percorribilità di una domanda di PC. Resta,

purtroppo a fronte – si ribadisce – di contenute entrate, l’impossibilità di

considerare una autonoma determinazione del reddito da parte dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia per le ragioni esposte. A giusta ragione

l’amministrazione ha fatto capo al reddito imponibile della ricorrente come

desumibile dalla tassazione 2001 – 2002 e che non permette, per il superamento

dei limiti citati in corso di motivazione, di concedere il sussidio. A torto

poi la ricorrente richiama l’art. 54 RegLCAMal poiché la norma indica

espressamente la possibilità dell’amministrazione di fare astrazione dal

“reddito di riferimento” ossia il reddito della persona da cui esse dipendono,

alla luce delle emergenze della tassazione. Si tratta evidentemente di concetto

che non si può riferire al caso della ricorrente.

8.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto. Nonostante l’applicazione della LPAmm, che non impone

gratuità della procedura al contrario della LPrTCA, non si fa carico di tassa

di giustizia e spese e non vengono allocate ripetibili. La presente è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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