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Decisione

36.2006.41

Ricorso tardivo a causa di assenza all'estero. Nessun motivo per chiedere la restituzione dei termini.

12 aprile 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso,

l'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di

un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V

402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare

dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA

2000 no. 25 pag. 121),

secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta

"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.

1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se

l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una

certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;

116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di

cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i

provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito

gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può

essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in

suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto

all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal

caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata

(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I

143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere

designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi

invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato

equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio

2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),

sempre

secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;

cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

nel

caso di specie l'assicurata aveva interposto opposizione alla decisione della

Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,

l’insorgente

doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione,

dagli

atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa

Considerandi

della sua partenza per l'estero,

pertanto

la notifica della decisione è avvenuta regolarmente,

del

resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 28 novembre 2005,

inviata lo stesso giorno, è stata ritirata il 29 novembre 2005 (doc. 18),

l’insorgente

ha infatti affermato di aver incaricato sua figlia di ritirare la posta e, a

causa di una svista, di non essere stata informata in merito alla raccomandata

dell’assicuratore (doc. XI),

pertanto

il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 16 febbraio 2006 quando

l’interessata ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H

134/04, consid., 4.2 e seguenti),

come

si vedrà in seguito l’assicurata non può nemmeno beneficiare di una

restituzione dei termini (cfr. a questo proposito anche STCA del 9 marzo 2006

nella causa A., inc. 36.2006.14),

per

l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per

compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,

non

costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover

intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò

non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche

durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art.

137),

una

parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi

all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari

che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario

non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso

dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),

la

restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa

solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo

rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta

per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui

propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I,

n.19t),

la

restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai

casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata

oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT

1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),

nel

caso di specie l’insorgente si è recata in __________ per motivi familiari

(doc. XI) senza designare un patrocinatore. L’assicurata ha comunque incaricato

la figlia di occuparsi della corrispondenza,

la

figlia ha ritirato l’invio della Cassa il 29 novembre 2005 (cfr. doc. 18), ma, causa

una svista, la notifica della decisione su opposizione non è stata comunicata

immediatamente all’assicurata,

la

circostanza che la suocera, di __________ anni, si trova in condizioni di

salute precarie non costituisce un motivo per la restituzione dei termini

poiché l’assenza si è prolungata per più mesi, ossia da novembre a febbraio,

periodo durante il quale l’interessata avrebbe comunque potuto e dovuto

incaricare qualcuno di presentare ricorso,

essendo

partita per l’estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi

gravi che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi

sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,

tuttavia

l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di

revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,

copia

della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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