36.2006.41
Ricorso tardivo a causa di assenza all'estero. Nessun motivo per chiedere la restituzione dei termini.
12 aprile 2006Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.41
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo a causa di assenza all'estero. Nessun motivo per chiedere la restituzione dei termini.
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 41 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.41
cs
Lugano
12 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
novembre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nata nel __________
affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in
virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni
rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione (doc. 13). Copia della lettera è stata trasmessa
all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso
all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 13),
il
13 ottobre 2005 l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una
decisione formale (doc. 14),
il
25 ottobre 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la
sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv.
3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 4 attestati di carenza
beni (ACB) emessi dal __________ al __________ non ancora interamente pagati
(doc. 15),
in
seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 28 novembre 2005, ha
riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del
pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 6 ACB (doc. 17),
con
ricorso del 16 febbraio 2006 l’assicurata ha contestato il provvedimento della
Cassa, poiché la LCAMal impedirebbe gli assicuratori di sospendere il pagamento
delle prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. I),
interpellata
dal Giudice delegato in merito all’apparente tardività del ricorso,
l’insorgente ha affermato di aver potuto prendere conoscenza della decisione su
opposizione il 6 febbraio 2006 poiché per motivi familiari è stata assente
all’estero dal 2 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 (doc. IX),
con
risposta dell’8 marzo 2006 l’assicuratore propone in via principale che il
ricorso sia considerato tardivo ed in via subordinata che la decisione della
cassa sia confermata (doc. VII),
nuovamente
interpellata dal Giudice delegato del TCA in merito all’assenza dalla Svizzera
(doc. X), la ricorrente ha risposto che:
“(…) i motivi della
mia assenza dal 2 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 sono dovuti a ragioni di
famiglia.
Mio marito, inabile al
lavoro da ormai più di quattro anni, ha ottenuto un permesso di assenza da parte
della __________, agenzia di __________.
Ne abbiamo
approfittato per recarci in __________, soprattutto in considerazione delle
condizioni di salute precarie di mia suocera (__________anni).
Durante questo
periodo, mia figlia __________, __________, doveva provvedere per il ritiro
della corrispondenza indirizzata a mio nome.
Purtroppo, causa una
sua svista, non sono stata informata subito dell’invio della raccomandata
spedita il 28 novembre dalla CO 1.
Ho preso atto del
contenuto di questa raccomandata solo al mio rientro in Svizzera.” (doc. XI),
il
3 marzo 2006 l’IAS ha preso posizione circa la sospensione del pagamento delle
prestazioni, indicando che le pratiche sono in fase di elaborazione per 5 ACB e
che “la sospensione è stata intimata all’assicurata già in data 30 giugno
2005, quando gli ACB citati sono stati presentati all’UAM solo nel corso del
mese di novembre 2005.” (doc. V),
chiamate
a presentare osservazioni in merito le parti sono rimaste silenti (doc. VI),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione,
l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa,
l'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso,
l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V
402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare
dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA
2000 no. 25 pag. 121),
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.
1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se
l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una
certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;
116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito
gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in
suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto
all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),
detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),
sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel
caso di specie l'assicurata aveva interposto opposizione alla decisione della
Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,
l’insorgente
doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione,
dagli
atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa
Considerandi
della sua partenza per l'estero,
pertanto
la notifica della decisione è avvenuta regolarmente,
del
resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 28 novembre 2005,
inviata lo stesso giorno, è stata ritirata il 29 novembre 2005 (doc. 18),
l’insorgente
ha infatti affermato di aver incaricato sua figlia di ritirare la posta e, a
causa di una svista, di non essere stata informata in merito alla raccomandata
dell’assicuratore (doc. XI),
pertanto
il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 16 febbraio 2006 quando
l’interessata ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H
134/04, consid., 4.2 e seguenti),
come
si vedrà in seguito l’assicurata non può nemmeno beneficiare di una
restituzione dei termini (cfr. a questo proposito anche STCA del 9 marzo 2006
nella causa A., inc. 36.2006.14),
per
l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,
non
costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover
intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò
non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche
durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art.
137),
una
parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi
all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari
che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario
non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso
dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),
la
restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa
solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo
rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta
per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui
propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I,
n.19t),
la
restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai
casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata
oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT
1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),
nel
caso di specie l’insorgente si è recata in __________ per motivi familiari
(doc. XI) senza designare un patrocinatore. L’assicurata ha comunque incaricato
la figlia di occuparsi della corrispondenza,
la
figlia ha ritirato l’invio della Cassa il 29 novembre 2005 (cfr. doc. 18), ma, causa
una svista, la notifica della decisione su opposizione non è stata comunicata
immediatamente all’assicurata,
la
circostanza che la suocera, di __________ anni, si trova in condizioni di
salute precarie non costituisce un motivo per la restituzione dei termini
poiché l’assenza si è prolungata per più mesi, ossia da novembre a febbraio,
periodo durante il quale l’interessata avrebbe comunque potuto e dovuto
incaricare qualcuno di presentare ricorso,
essendo
partita per l’estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi
gravi che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi
sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,
tuttavia
l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di
revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,
copia
della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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