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Decisione

36.2006.42

Irricevibilità di un ricorso formulato al TCA contro una decisione soggetta ad opposizione. Rinvio atti all'amministrazione.

21 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.42

Data decisione, Autorità:

21.02.2006, TCA

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso formulato al TCA contro una decisione soggetta ad opposizione. Rinvio atti all'amministrazione.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.42

IR/sc

Lugano

21 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

Visto lo scritto 17/20 febbraio 2006

inoltrato a questo Tribunale da:

RI 1

rappr. dal padre: RA 1

contro

la decisione formale del 9 febbraio 2006

dell'assicuratore malattia

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

non sono state chieste osservazioni alla CO

1

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 di 13 anni domiciliata a __________

ed assicurata presso CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni per il tramite del padre RA 1, con atto datato 17 febbraio 2006

contro un provvedimento del 9 febbraio 2006 con cui l’assicuratore ha deciso di

rifiutare l'assunzione di costi relativi all'estrazione di 2 denti del giudizio

(n° 38 e 48);

• che

l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni

Considerandi

palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che,

in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Questa decisione

viene emanata ai sensi dell'art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico

avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la

stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1.

gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di

una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione

della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente

impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di

legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 17 febbraio 2006 formulato da RI 1, __________, per il tramite del

padre RA 1 é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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