36.2006.42
Irricevibilità di un ricorso formulato al TCA contro una decisione soggetta ad opposizione. Rinvio atti all'amministrazione.
21 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2006.42
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, TCA
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso formulato al TCA contro una decisione soggetta ad opposizione. Rinvio atti all'amministrazione.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.42
IR/sc
Lugano
21 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Visto lo scritto 17/20 febbraio 2006
inoltrato a questo Tribunale da:
RI 1
rappr. dal padre: RA 1
contro
la decisione formale del 9 febbraio 2006
dell'assicuratore malattia
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla CO
1
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 di 13 anni domiciliata a __________
ed assicurata presso CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni per il tramite del padre RA 1, con atto datato 17 febbraio 2006
contro un provvedimento del 9 febbraio 2006 con cui l’assicuratore ha deciso di
rifiutare l'assunzione di costi relativi all'estrazione di 2 denti del giudizio
(n° 38 e 48);
• che
l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
Considerandi
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che,
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Questa decisione
viene emanata ai sensi dell'art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico
avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la
stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione
della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 17 febbraio 2006 formulato da RI 1, __________, per il tramite del
padre RA 1 é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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