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Decisione

36.2006.43

Sussidio 2006. Calcolo del reddito. Conversione. Superamento dei limiti.

8 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 ha postulato la concessione del sussidio per la riduzione dei premi

dell'assicurazione malattia per il 2006 con formulario inoltrato l'8 agosto

2005 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. RI 1 è nata nel 1984, è nubile e dipendente

con salario, da marzo 2005, di CHF 3'500.-- lordi. La tassazione nel 2003

indica il totale dei redditi in CHF 13'483.-- mentre il reddito imponibile è 0

e quindi nullo. La domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo

reclamo rigettato con decisione su reclamo del 21 dicembre 2005.

B. Con

ricorso 20 gennaio 2006 RI 1 contesta il provvedimento rilevando che nel 2003

ha percepito redditi minimi siccome apprendista ed all'estero. La ricorrente

evidenzia poi di vivere in appartamento suo con importanti spese.

L'amministrazione

si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con motivazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

Alla

ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alla risposta

di causa e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Nelle more della

procedura il giudice delegato ha ottenuto, non senza difficoltà, copia del

certificato di salario dell’assicurata per il 2005. La ricorrente ha prodotto

il certificato di salario per il periodo corrente dall’8 marzo al 31 dicembre

2005 indicante un reddito lordo di CHF 37'928.--.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 20 gennaio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine

di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo,

ritenute inoltre le ferie giudiziarie natalizie.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo

del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,

ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti

sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le

famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per i sussidi per

l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il

DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle

classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2003.

Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°

figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF

50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di

premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato

fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF

54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

4.

L'art.

26.

LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola.

Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno

diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr.

20'000.-.

Con l’art. 31 LCAMal,

il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del

reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)

in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati

fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del

periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta

cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

Un'eccezione al principio del diritto

al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr.

20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo

o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali

applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il

diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui dipendono

per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il

sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera Fr. 50'000.-

per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per l'anno 2006,

il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c del citato DE

del 2005).

Il Regolamento della

Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il

18.

maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio

di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1°

gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al

sussidio.

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,

"

Le persone sole con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo

il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo

primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda

propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge

federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

Al riguardo, si veda

la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT

II-2001 pag. 115 seg.

Secondo l’art. 67

RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

Nel

caso concreto i presupposti del calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM

sono dati. Il reddito imponibile cantonale 2003 è nullo e RI 1 conduce vita

autonoma. Il reddito conseguito dalla ricorrente è stato, per il periodo da

marzo 2005 a dicembre 2005 (come appare dal doc. XII) di CHF 37'928.--. Senza

ulteriori accertamenti, già solo considerando tale importo, il sussidio va

negato. In effetti l’importo indicato, convertito a mano delle apposite tabelle

il cui uso è imposto dalla legge, impone di ritenere un importo di ipotetico

reddito cui fare riferimento di CHF 27'143.--, cifra decisamente superiore ai

limiti riportati in precedenza.

Alla luce di quanto precede il ricorso

va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio

2005.

nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando

applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che

- alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al

ricorrente.

La

tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono

poste a carico della ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

- Il ricorso

é respinto.

2.

- La tassa di

giustizia cifrata in CHF 200.-- e le spese fissate in CHF 50.-- vengono poste a

carico della ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti a norma di legge. La presente decisione è definitiva.

Per il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

Il Giudice delegato Il

Segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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