36.2006.43
Sussidio 2006. Calcolo del reddito. Conversione. Superamento dei limiti.
8 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
36.2006.43
Data decisione, Autorità:
08.06.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006. Calcolo del reddito. Conversione. Superamento dei limiti.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 51 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.43
ir/td
Lugano
8 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
Fatti
A. RI
1 ha postulato la concessione del sussidio per la riduzione dei premi
dell'assicurazione malattia per il 2006 con formulario inoltrato l'8 agosto
2005 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. RI 1 è nata nel 1984, è nubile e dipendente
con salario, da marzo 2005, di CHF 3'500.-- lordi. La tassazione nel 2003
indica il totale dei redditi in CHF 13'483.-- mentre il reddito imponibile è 0
e quindi nullo. La domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo
reclamo rigettato con decisione su reclamo del 21 dicembre 2005.
B. Con
ricorso 20 gennaio 2006 RI 1 contesta il provvedimento rilevando che nel 2003
ha percepito redditi minimi siccome apprendista ed all'estero. La ricorrente
evidenzia poi di vivere in appartamento suo con importanti spese.
L'amministrazione
si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con motivazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alla risposta
di causa e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Nelle more della
procedura il giudice delegato ha ottenuto, non senza difficoltà, copia del
certificato di salario dell’assicurata per il 2005. La ricorrente ha prodotto
il certificato di salario per il periodo corrente dall’8 marzo al 31 dicembre
2005 indicante un reddito lordo di CHF 37'928.--.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 20 gennaio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine
di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo,
ritenute inoltre le ferie giudiziarie natalizie.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti
sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le
famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per i sussidi per
l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il
DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle
classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato
fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF
54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4.
L'art.
26.
LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola.
Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno
diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr.
20'000.-.
Con l’art. 31 LCAMal,
il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati
fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del
periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
Un'eccezione al principio del diritto
al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr.
20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo
o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali
applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il
diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui dipendono
per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il
sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera Fr. 50'000.-
per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c del citato DE
del 2005).
Il Regolamento della
Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il
18.
maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1°
gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al
sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
"
Le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo
il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo
primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda
propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge
federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Al riguardo, si veda
la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT
II-2001 pag. 115 seg.
Secondo l’art. 67
RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
Nel
caso concreto i presupposti del calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM
sono dati. Il reddito imponibile cantonale 2003 è nullo e RI 1 conduce vita
autonoma. Il reddito conseguito dalla ricorrente è stato, per il periodo da
marzo 2005 a dicembre 2005 (come appare dal doc. XII) di CHF 37'928.--. Senza
ulteriori accertamenti, già solo considerando tale importo, il sussidio va
negato. In effetti l’importo indicato, convertito a mano delle apposite tabelle
il cui uso è imposto dalla legge, impone di ritenere un importo di ipotetico
reddito cui fare riferimento di CHF 27'143.--, cifra decisamente superiore ai
limiti riportati in precedenza.
Alla luce di quanto precede il ricorso
va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio
2005.
nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando
applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che
- alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al
ricorrente.
La
tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono
poste a carico della ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
- Il ricorso
é respinto.
2.
- La tassa di
giustizia cifrata in CHF 200.-- e le spese fissate in CHF 50.-- vengono poste a
carico della ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti a norma di legge. La presente decisione è definitiva.
Per il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
Il Giudice delegato Il
Segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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