36.2006.45
ricorso per denegata giustizia: stralcio in seguito all'emanazione della decisione; ricorso contro una decisione incidentale di sospendere la procedura.
2 maggio 2006Italiano28 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2006.45
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TCA
Titolo:
ricorso per denegata giustizia: stralcio in seguito all'emanazione della decisione; ricorso contro una decisione incidentale di sospendere la procedura.
DENEGATA GIUSTIZIA
RIPETIBILI
RITARDATA GIUSTIZIA
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.45
36.2006.55
cs
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 20 febbraio 2006 e
del 7 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione incidentale
del 3 marzo 2006 emanata da
Cassa
Malati CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
lettera del 20 giugno 2005 la Cassa malati CO 1, riferendosi ad un attestato di
carenza beni del __________, ha scritto a RI 1, nato nel __________ e
beneficiario di prestazioni complementari, comunicandogli di sospendere il
pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di base, aggiungendo
che “l’applicazione di questa misura ha come conseguenza che la CO 1 non
garantirà più il pagamento diretto delle sue medicine e, in cambio del rilascio
di quest’ultime, la farmacia potrà chiederle il pagamento.” (doc. A1, inc.
36.2006.45)
Copia
della lettera è stata trasmessa all’IAS “e vale come avviso all’autorità di
assistenza sociale.” (doc. A1, inc. 36.2006.45).
1.2. Con
decisione formale del 6 luglio 2005 CO 1 ha confermato la sospensione di ogni
prestazione, a causa del mancato pagamento delle partecipazioni ai costi per il
periodo 20.11.1998 – 16.10. 2001, per un importo di fr. 1'769.55, sfociato
nell’ACB n. __________ (cfr. doc. A2, inc. 36.2006.45). Nella decisione la
Cassa malati precisa che l’ACB su cui ha fondato la lettera di sospensione del
20 giugno 2005 in realtà è stato emesso a nome della moglie, __________, nata
nel __________ e che, essendo in possesso di un altro ACB intestato alla moglie
per arretrati inerenti il periodo 26.08.2003 – 02.06.2004, il 27 giugno 2005 è
stata inoltrata un’ulteriore comunicazione di sospensione della rimunerazione
delle prestazioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal.
1.3. Con
scritto del 15 luglio 2005 RI 1 ha presentato tempestiva opposizione,
ricordando di essere gravemente ammalato, di necessitare di medicamenti e di
cure continue e regolari, nonché di essere al beneficio delle prestazioni
complementari, per cui il Cantone provvede al pagamento di quanto richiesto
dalla Cassa (doc. A3, inc. 36.2006.45).
1.4. Il
30 gennaio 2006 l’interessato ha informato la Cassa della nomina di una
curatrice (doc. A4, inc. 36.2006.45).
1.5. In
data 20 febbraio 2006 RA 1, curatrice di RI 1, si è rivolta al TCA facendo
valere una denegata giustizia, non avendo ancora ricevuto alcuna decisione in
merito all’opposizione del 15 luglio 2005 (doc. I, inc. 36.2006.45).
1.6. Con
scritto del 3 marzo 2006 l’assicuratore ha affermato di aver “emesso una
decisione su opposizione provvisoria, della quale alleghiamo copia per
conoscenza. Il ricorso per diniego di giustizia interposto in data 20 febbraio
2006 dalla Signora RA 1, curatrice del Signor RI 1, è quindi da considerarsi
evaso.” (doc. III, inc. 36.2006.45)
La
citata decisione, intitolata “Decisione su opposizione provvisoria
conformemente all’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA)”, indicante la possibilità di essere
impugnata al TCA entro 10 giorni “all’apertura (sic!) della presente e
secondo l’art. 55 LPGA in relazione all’art. 50 della Legge sulla procedura
amministrativa” indica tra l’altro:
" 5. A seguito di una sentenza emessa dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) di Lugano – statuente che la sospensione
delle prestazioni è inapplicabile per quegli assicurati che sono domiciliati
nel Cantone Ticino e contraria a quanto sancito dalla LCAMal e condannando
l’assicuratore malattia ad annullare, ad effetto retroattivo le sospensioni
delle prestazioni messe in atto da tale assicuratore nel corso dell’anno 2005 –
quest’ultimo ha interposto ricorso presso il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA). A tutt’oggi il Tribunale federale della assicurazioni
(TFA) non ha emesso la relativa sentenza. Al fine di contenere i costi
procedurali, considerato che la fattispecie della presente procedura
corrisponde a quella sottoposta per decisione al Tribunale federale di
assicurazione (TFA), consideriamo ragionevole di sospendere la presente
procedura di opposizione fino all’emissione della sentenza del citato
Tribunale." (doc. A, inc. 36.2005.55)
1.7. Il
6 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA ha chiesto all’assicuratore di
specificare in particolare la natura “provvisoria” del provvedimento e la
portata della “sospensione” della decisione di sospensione delle prestazioni
(doc. IV, inc. 36.2006.45).
1.8. In
data 7 marzo 2006, la curatrice dell’assicurato è insorta al TCA, contestando
la decisione presa dalla Cassa (doc. I, inc. 36.2006.55).
1.9. Il
9 marzo 2006 la Cassa ha indicato che “apparentemente abbiamo usato il
termine sbagliato per la nostra decisione del 3 marzo 2006. La preghiamo
cordialmente di volercene scusare. Dal punto di vista del diritto
amministrativo si tratta di una decisione incidentale (interlocutoria), con la
quale il procedimento amministrativo riguardo la sospensione delle prestazioni
secondo la LAMal/OAMal (decisione formale del 6 luglio 2005) viene sospeso.
Siamo
a conoscenza che il principio riguardante l’ammissibilità della sospensione
delle prestazioni secondo LAMal/OAMal in considerazione di quanto sancito dalla
Legge cantonale sull’applicazione della LAMal è oggetto di almeno un
procedimento pendente (__________– incarto no. 36.2005.186) presso il TFA.
Visto che la decisione nel presente procedimento concerne lo stesso principio,
ed è quindi dipendente dalla sentenza del TFA, abbiamo sospeso il procedimento
nel caso RI 1, e questo fino all’emissione della sentenza del TFA.” (doc. VI, inc. 36.2006.45)
1.10. Con
risposta del 31 marzo 2006 l’assicuratore, che nella decisione “provvisoria”
aveva indicato all’insorgente la possibilità di ricorso al TCA entro 10 giorni,
afferma:
" (…)
Le decisioni incidentali ai sensi dell’articolo 45 della legge
federale sulla procedura amministrativa sono impugnabili a titolo indipendente
solo con il presupposto che possano causare un pregiudizio irreparabile per il
ricorrente (DTF 124 V 87 con ulteriori indicazioni; Ueli Kieser, “Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung Zürich” 1999, pag. 186, Rz 399 e seguenti, in
particolare Rz 417 e seguenti). Dato che nel caso in oggetto il ricorrente può
essere sicuro che le prestazioni saranno corrisposte retroattivamente non
appena gli importi in mora saranno stati completamente pagati, la decisione
incidentale del 3 marzo 2006 non comporta un pregiudizio irreparabile per lui.
Ribadiamo pertanto la nostra richiesta di non entrata in materia e preghiamo il
Tribunale di volerla accogliere." (doc. V, inc. 36.2006.55)
1.11. L’11
aprile 2006 le parti sono state sentite dal Giudice delegato del TCA:
" Il Giudice fa prendere atto al responsabile
dell'assicuratore che sul tema della sospensione sono state emanate numerose
sentenze di cui diverse sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. in
particolare la prima sentenza in materia di sospensione delle prestazioni
emessa dal Tribunale nella composizione di tre giudici, del 23 gennaio 2006
nella causa C. (36.2005.210), nonché STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B.,
inc. 36.2005.204; STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198;
STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195; STCA del 30 gennaio
2006 nella causa B., inc. 36.2005.167; STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S.,
inc. 36.2005.193; STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., 36.2005.179) tutte
queste sentenze sono relative al medesimo gruppo assicuratore che ha invece
contestato davanti al TFA altre pronunce del TCA.
Il Giudice chiede al responsabile di CO 1 chi all'interno
dell'assicurazione ha deciso per la sospensione e per la modalità di procedura
adottata nel caso del sig. RI 1 nonché in altri incarti noti al rappr. CO 1 e
pendenti presso il TCA. Il Giudice chiede nome e cognome dei responsabili,
vuole sapere se si tratta di decisione del Consiglio di amministrazione, della
Direzione eventualmente quale.
L'avv. __________, produce la procura rilasciata in suo favore,
comunica che non è autorizzato nonostante la procura a ritirare la decisione
impugnata e dichiara che non intende rispondere alla domanda che il Giudice gli
ha posto.
Il Giudice chiede all'avv. __________ come mai CO 1 non abbia emesso
una formale decisione di conferma sulla sospensione di prestazioni per il sig. RI
1 che questi avrebbe potuto impugnare al TCA così da, semmai, adire il
Tribunale federale come ha fatto altro gruppo assicurativo.
Il Giudice chiede all'avv. __________ perchè CO 1 abbia emesso una
decisione come quella qui in discussione che sostanzialmente fa dipendere la
decisione di merito da circostanze estranee alla causa di cui si discute.
La sig.ra RA 1 osserva anzitutto che RI 1 ha __________ anni vive in
condizioni economiche molto difficili perchè può contare solo su fr. 26'000.--
e non gode di condizioni fisiche buone, nel senso che ha spesso bisogno di cure
mediche e non sa se queste saranno onorate dall'assicuratore o meno. È vero che
in passato il sig. RI 1 ha sbagliato matrimonio dovendo poi fronteggiare una
serie di debito molto importati contratti dall'ex moglie, ma la sospensione
delle prestazioni di assicurazione nei suoi confronti è particolarmente
penalizzante.
L'avv. __________ che ribadisce di non volere indicare chi sia la
persona che ha deciso la condotta di CO 1 in quest'ambito e ciò neppure a
fronte dell'indicazione del Giudice che vuole procedere l'audizione di
costui/costei dichiara: il Cantone è in mora nel pagamento, noi abbiamo
trasmesso il formulario del rimborso delle prestazioni il 1.12.2004. Si tratta
di partecipazioni LAMal dal 1998 al 2001. L'ACB è stato rilasciato __________.
Perché, domanda il Giudice, se abbiamo l'ACB __________ lo mandiamo
solo il 1.12.2004 al Cantone.
Risposta: non vi è motivo particolare che conosca, noto all'avv. __________.
Il Giudice fa notare che si tratta sostanzialmente di __________ mesi
di attesa e chiede all'avv. __________ se il Cantone non abbia perlomeno
diritto ad altrettanto lungo periodo quanto la nostra giacenza della procedura.
Il Giudice chiede all'avv. __________ se non ha pensato CO 1 di
avviare una procedura direttamente nei confronti del Cantone per l'incasso o
perlomeno per procedere ad ottenere dal Cantone l'emanazione di decisioni,
chiede in particolare se una procedura per denegata giustizia non è entrata in
linea di conto per l'assicuratore, dal momento che il Cantone applica norme
cantonali d'applicazione per il diritto della LAMal.
A domanda del Giudice l'avv. __________ indica che la decisione
3.3.2006 non è formalmente perfetta.
Il senso della nostra decisione è stato spiegato con lettera 9.3.2006.
L'avv. __________ a questo punto della discussione chiede che venga
concesso un termine per riesaminare la situazione, chiede 10 giorni di tempo
perchè il responsabile dell'ufficio attualmente è all'estero in vacanza.
Il Giudice concede un termine scadente il 21.4.2006 nel
senso che la risposta dovrà essere sul tavolo del Giudice quello stesso giorno.
CO 1 si riserva di riesaminare la fattispecie e di riesaminare la decisione
incidentale/interlocutoria spiegata con lettera 9.3.2006 e datata
3.3.2006." (doc. IX)
1.12. Con
scritto datato 20 aprile 2006, e giunto al TCA il 24 aprile 2006,
l’assicuratore ha affermato:
" In seguito alle Sue ripetute ed insistenti
richieste, ritiriamo la nostra decisione incidentale di sospensione della
procedura amministrativa del 3 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.
La procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione su
opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA circa la sospensione della rimunerazione
delle prestazioni sarà notificata alla rappresentante dell’assicurato entro
breve termine." (doc. X)
in
diritto
in
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se un
assicuratore sociale può attendere da luglio 2005 a marzo 2006 per emettere una
decisione formale in merito ad una misura grave quale la sospensione del
pagamento di ogni prestazione ad un assicurato __________, beneficiario di
prestazioni complementari e di una curatela volontaria, che necessita di
costanti cure mediche e di medicamenti e se, il medesimo assicuratore sociale,
può emettere una “decisione su opposizione provvisoria” accordando, ad
un __________ al beneficio delle prestazioni complementari, un termine di 10
giorni per ricorrere al TCA.
2.3. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Questa
norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112
V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la
procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
2.4. Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.5. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella
datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia
(Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.6. Il
TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o
ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
Considerandi
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.7
Nel
caso concreto l’assicuratore sociale ha sospeso all’insorgente il pagamento di
ogni prestazione derivante dalla LAMal (comprese cure e medicamenti di cui
l’interessato ha bisogno) con lettere del 20 e 27 giugno 2005, sulla base di
due ACB inerenti la moglie (doc. 7 e 8). Il 6 luglio 2005 l’assicuratore ha
tempestivamente emanato la decisione formale precisando che la sospensione si
basa anche su un ACB di fr. 1'769.55 inerente il ricorrente (doc. 1).
In
data 15 luglio 2005 l’interessato ha presentato tempestiva opposizione,
allegando la tabella di calcolo della prestazione complementare di cui
beneficia (doc. 2). Il 13 settembre 2005 la __________, a nome dell’assicurato,
ha chiesto l’estratto conto delle pendenze (doc. 10, inc. 36.2006.45), ottenuto
con scritto del 14 ottobre, apparentemente assieme ad una polizza di versamento
per il pagamento entro il 30 novembre 2005 (cfr. decisione impugnata).
Solo
il 3 marzo 2006, ossia oltre 7 mesi dopo l’opposizione, la Cassa ha emanato una
“decisione su opposizione provvisoria”, in seguito al ricorso per
denegata giustizia presentato il 20 febbraio 2006 dalla curatrice (doc. I, inc.
36.2006
), indicando in calce alla decisione la possibilità di fare ricorso,
salvo poi, nella risposta di causa, precisare che il ricorso sarebbe
inammissibile poiché in concreto non vi sarebbe alcun danno irreparabile.
L’assicuratore
sociale ha pertanto adottato una misura grave e incisiva nei confronti di un __________
a beneficio delle prestazioni complementari e necessitante di cure mediche e di
medicamenti e per sette mesi non ha deciso in merito all’opposizione formulata
tempestivamente. Dagli atti non emerge che la Cassa abbia dovuto effettuare
degli accertamenti.
A
non averne dubbio, vista la gravità della misura e la relativa facilità con la
quale la Cassa avrebbe potuto decidere immediatamente in merito, vi è una
denegata giustizia.
Tuttavia,
nella misura in cui, pendente causa e prima della risposta, l’assicuratore ha
emanato una decisione, la causa va stralciata dai ruoli.
Considerato
che l’intervento della curatrice è stato decisivo per l’emanazione della
decisione, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 a titolo di
ripetibili.
Infatti,
secondo l’art. 61 lett. g il ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso,
ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento
Nell’ambito
di tale articolo il TFA ha statuito che vi è una pretesa di diritto federale
alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso
in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).
Questa
situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai
ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al
Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese
dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC
1984.
p. 283).
Kieser,
ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630
rammenta:
" (…)
Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den
Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens
infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines Vergleiches
(vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen Anspruch auf
eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die Einreichung einer
Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.; Zünd, Kommentar zum
zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 243)." (sottolineatura
del redattore)
Nella
fattispecie in esame la situazione procedurale giustifica il riconoscimento al ricorrente
del rimborso delle spese di patrocinio.
2.8
In
secondo luogo va esaminato il ricorso contro la “decisione su opposizione
provvisoria conformemente all’art. 52 della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)” (doc. 1) che l’assicuratore
in data 9 marzo 2006 ha definito “decisione incidentale (interlocutoria)”
(doc. VI, inc. 36.2006.45).
2.9
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
Giusta
l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole
leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
L’art.
45.
cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa prevede che le
decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento
prima della decisione finale, e che possono cagionare un pregiudizio
irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente. Per il cpv. 2
sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare,
le decisioni concernenti la sospensione del procedimento (lett. c). Il cpv. 3
prevede che per il resto le decisioni incidentali possono essere impugnate solo
mediante ricorso contro la decisione finale.
Kieser,
in ATSG- Kommentar 2003, Zurigo –Basilea- Ginevra, ad art. 49, n. 15, pag. 487,
rammenta:
" Das ATSG ordnet die Zwischenverfügung nur in
einzelnen Punkten. So legt Art. 52 Abs. 1 ATSG fest, dass gegen prozess- und verfahrensleitende
Verfügungen – mithin gegen Zwischenverfügungen – keine Einsprache erhoben
werden kann; vielmehr steht das Rechtsmittel der Beschwerde an das kantonale
Versicherungsgericht zur Verfügung (vgl. Art. 56 Abs. 1 ATSG), wobei eine
Beschwerdefrist von 30 Tagen gilt (vgl. Art. 60 Abs. 1 ATSG). Art. 49 Abs.
1.
ATSG geht im übrigen mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass im Verfahren
gegebenenfalls auch Zwischenverfügungen zu erlassen sind; dies lässt sich
insbesondere daran erkennen, dass als Gegenstand der Verfügung auch
<<Anordnungen>> in Frage kommen.
Weil das ATSG bezüglich der Zwischenverfügungen – von den soeben
genannten Punkten abgesehen – keine besonderen Festlegungen vornimmt, ist die
Regelung des VwVG massgebend (vgl. Art. 55 Abs. 1 ATSG; zur Anfechtbarkeit der
Zwischenverfügungen vgl. ATSG –Kommentar, Art. 56 Rz 8 f.)." (sottolineatura
del redattore)
A
pag. 559, ad art. 56, nota 8 e seguenti, l’autore precisa:
" Gegen prozess- und verfahrensleitende Verfügungen
steht die Einsprache nicht zur Verfügung (Art. 52 Abs. 2 ATSG); vielmehr ist
direkt eine Beschwerde an die kantonale Gerichtsinstanz einzureichen, wobei
eine Beschwerdefrist von 30 Tagen gilt (Art. 60 Abs. 1 ATSG). Dies
entspricht der Regelung altArt. 100 MVG, welche im Interesse einer sofortigen
gerichtlichen Ueberprüfung geschaffen wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, RZ. 2 zu
Art. 100 MVG).
(…)
Damit steht die Beschwerde bei prozess- und verfahrensleitenden
Verfügungen nur offen, wenn andernfalls ein nicht wieder gutzumachender
Nachteil resultiert. Dabei genügt ein tatsächlicher Nachteil, welcher freilich
dann nicht gegeben ist, wenn mit der Anfechtung des Zwischenentscheides eine
Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens vermieden werden soll (vgl. BGE
120.
Ib 100). Ob ein entsprechender Nachteil gegeben ist, wird anhand
verschiedener Kriterien beurteilt, wobei jenes Merkmal herangezogen wird,
welches dem angefochtenen Entscheid am besten entspricht. Nach der
Rechtsprechung des EVG kann ein solcher Nachteil auch gegeben sein, wenn er
durch ein für die Partei günstiges Endurteil vollständig beseitigt würde (vgl.
BGE 124 V 87; Zusammenfassung der weiteren Rechtsprechung bei Scartazzini, Zum
Institut der aufschiebenen Wirkung, 318 ff). Bejaht wird ein solcher Nachteil
etwa, wenn die Frage der Befangenheit der sachverständigen Person umstritten
ist (vgl. SVR 2001 IV Nr. 14; zur Notwendigkeit, bei entsprechenden Einwänden
eine Verfügung zu erlassen, vgl. ATSG-Kommentar, Art. 44 Rz 13), wenn es um die
Abnahme eine gefährdeten Beweismittel geht (vgl. ZAK 1988 524) oder wenn es um
die Gewährung der unentgeltlichen Vertretung strittig ist (vgl BGE 100 V 62
f.). Bei Sistierungsverfügungen wird in der Rechtsprechung des EVG der nicht
wieder gutzumachende Nachteil in der Regel verneint (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93,
1997.
ALV Nr. 84).
Nicht direkt – aber doch ergänzend – anwendbar auf die Frage der
Anfechtbarkeit von Zwischenverfügungen ist Art. 45 VwVG. Art. 55 Abs. 1 ATSG
verweist zwar auf die subsidiäre Anwendbarkeit der Normen des VwVG, allerdings
fällt bei Zwischenverfügungen die Einsprachemöglichkeit weg und es ist mithin
direkt Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht zu erheben (was durch
Art. 56 Abs. 1 ATSG bestimmt wird); deshalb kommen die VwVG-Bestimmungen,
welche sich nur auf das Verwaltungsverfahren (Verfügungserlass- und
Einspracheverfahren) beziehen (vgl. dazu auch ATSG-Kommentar, Art. 55 Rz. 9);
sie sind indessen bezogen auf die konkrete Frage als Umsetzung allgemeiner
verfahrensrechtlicher Grundsätze zu betrachten."
2.10
In
concreto l’assicuratore, tramite la decisione impugnata, ha sospeso la
decisione di sospendere il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal.
Dalla risposta di causa (doc. V, inc. 36.2006.55), emerge che con la decisione
in esame l’assicuratore ha voluto sospendere la procedura in attesa di una
pronunzia del TFA in merito ad un ricorso presentato da un altro assicuratore
nell’ambito della sospensione delle prestazioni.
In
altre parole, fino a quando il TFA non si pronuncerà, l’insorgente non potrà
più far capo a cure mediche e a medicinali, salvo nel caso in cui anticipi egli
stesso il pagamento delle prestazioni.
L’assicuratore
sociale (che nel suo sito internet www.____________________ __________ afferma:
“Il risultato d’esercizio __________ della CO 1 Assicurazione malattie
presenta un’eccedenza di ricavo pari a __________ milioni di franchi. Con il __________
la quota delle riserve si situa nettamente al di sopra delle quota minima
prescritta del __________ e indica una solvibilità elevata e una solida base
finanziaria per la CO 1 Assicurazione malattie. Grazie agli interessanti
modelli di risparmio nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
e al livello concorrenziale dei premi, in alcuni cantoni abbiamo potuto
acquisire numerosi nuovi assicurati”, sottolineatura del redattore) pretende
da un __________ al beneficio di fr. 466 al mese di prestazioni complementari e
necessitante di continue cure mediche e di medicamenti, l’anticipo a tempo
indeterminato delle prestazioni derivanti dalla LAMal, ossia da
un’assicurazione sociale obbligatoria per tutti i cittadini domiciliati in
Svizzera, in attesa di una sentenza del TFA in una fattispecie estranea a CO 1,
fattispecie che potrebbe quindi non atta gliarsi in maniera adeguata al caso
concreto.
Tale
modo di agire è inammissibile, poiché contrario al principio base della
celerità della procedura, ora previsto dall’art. 61 lett. a LPGA (la procedura
deve essere semplice e rapida) e garantito anche dall’art. 6 CEDU (diritto ad
un equo processo in termini ragionevoli; cfr. anche STFA dell’11 gennaio 2002
nella causa D., H 299/99).
La convenuta
è al corrente che le procedure innanzi al TFA non vengono necessariamente
decise celermente (cfr., fra le tante, da ultimo: STFA del 22 dicembre 2005
nella causa H., K 194/00 su una STCA del 30 ottobre 2000; STFA dell’11 gennaio
2006.
nella causa M., K 53/03 su una STCA dell’8 aprile 2003; STFA del 31
gennaio 2006 nella causa S., B 39/02 su una STCA del 25 marzo 2002; STFA del 6
marzo 2006 nella causa S., K 121/02 su una STCA del 27 agosto 2001). Si tratta
di periodi temporali che possono anche superare i 5 anni, troppo lungo per un
assicurato che necessita costantemente di cure e medicamenti e che beneficia
delle prestazioni complementari. E’ infatti impensabile che un assicurato debba
attendere anni una sentenza a lui completamente estranea, ossia relativa ad
altro assicuratore ed altro assicurato, sentenza che magari non potrà neppure
essergli applicata con l’obbligo di anticipare i costi di cure e medicamenti
non alla sua portata in quanto nullatenente.
Le
affermazioni dell’assicuratore in sede di risposta, secondo il quale il ricorso
sarebbe inammissibile poiché non vi sarebbe alcun pregiudizio irreparabile
visto che le prestazioni sarebbero corrisposte retroattivamente non appena gli
importi in mora saranno pagati, oltre ad essere in contrasto con quanto
indicato in calce alla “decisione su opposizione provvisoria” che indica
la facoltà di inoltrare ricorso, sono manifestamente inammissibili considerato
che semmai è l’assicuratore a non avere nulla da temere nella misura in cui, se
rispetta la procedura cantonale prevista dalla LCAMal, il Cantone verserà
quanto richiesto. Da parte sua l’insorgente, se non si vede rimborsare le
prestazioni mediche, potrebbe anche rischiare di compromettere in maniera
irreversibile la propria salute.
Come
ammesso anche dal rappresentante della convenuta in sede di udienza, “la
decisione 3.3.2006 non è formalmente perfetta.” Tant’è che nello scritto
del 9 marzo 2006 l’assicuratore ha affermato che “apparentemente, abbiamo
usato il termine sbagliato per la nostra decisione del 3 marzo 2006. La
preghiamo cordialmente di volercene scusare.” (doc. III)
Lo
stesso assicuratore si rende dunque perfettamente conto dell’inammissibilità di
tale decisione, che con scritto del 20 aprile 2006 ha ritirato (“(…) ritiriamo
la nostra decisione incidentale di sospensione della procedura amministrativa
del 3 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.”, doc. X, 36.2006.45) ciò
che è comunque avvenuto successivamente alla presentazione della risposta di
causa.
Infine,
come visto, il termine di ricorso contro le decisioni incidentali emesse dagli
assicuratori è di 30 giorni. Per cui anche il termine accordato di soli 10
giorni, senza base legale, è contrario alla legge.
In
queste condizioni l’assicuratore è tenuto ad emettere immediatamente una
decisione su opposizione impugnabile al TCA. La decisione del 3 marzo 2006 va
annullata e, anche per questa procedura, all’insorgente vanno assegnate congrue
ripetibili, nella misura di fr. 2’000.--.
Copia
della sentenza va trasmessa all’IAS, quale autorità cointeressata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso per denegata giustizia è stralciato dai ruoli.
2.- Il
ricorso contro la decisione incidentale del 3 marzo 2006 é accolto.
2.1.- La
decisione impugnata è annullata.
2.2.- A CO
1 è fatto ordine di emanare una formale decisione su opposizione, entro 10
giorni dall'intimazione della presente sentenza.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato.
CO
1 verserà a RI 1 fr. 3’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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