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Decisione

36.2006.45

ricorso per denegata giustizia: stralcio in seguito all'emanazione della decisione; ricorso contro una decisione incidentale di sospendere la procedura.

2 maggio 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.45

Data decisione, Autorità:

02.05.2006, TCA

Titolo:

ricorso per denegata giustizia: stralcio in seguito all'emanazione della decisione; ricorso contro una decisione incidentale di sospendere la procedura.

DENEGATA GIUSTIZIA

RIPETIBILI

RITARDATA GIUSTIZIA

STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 61 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.45

36.2006.55

cs

Lugano

2 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano

Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 20 febbraio 2006 e

del 7 marzo 2006 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione incidentale

del 3 marzo 2006 emanata da

Cassa

Malati CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

lettera del 20 giugno 2005 la Cassa malati CO 1, riferendosi ad un attestato di

carenza beni del __________, ha scritto a RI 1, nato nel __________ e

beneficiario di prestazioni complementari, comunicandogli di sospendere il

pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di base, aggiungendo

che “l’applicazione di questa misura ha come conseguenza che la CO 1 non

garantirà più il pagamento diretto delle sue medicine e, in cambio del rilascio

di quest’ultime, la farmacia potrà chiederle il pagamento.” (doc. A1, inc.

36.2006.45)

Copia

della lettera è stata trasmessa all’IAS “e vale come avviso all’autorità di

assistenza sociale.” (doc. A1, inc. 36.2006.45).

1.2. Con

decisione formale del 6 luglio 2005 CO 1 ha confermato la sospensione di ogni

prestazione, a causa del mancato pagamento delle partecipazioni ai costi per il

periodo 20.11.1998 – 16.10. 2001, per un importo di fr. 1'769.55, sfociato

nell’ACB n. __________ (cfr. doc. A2, inc. 36.2006.45). Nella decisione la

Cassa malati precisa che l’ACB su cui ha fondato la lettera di sospensione del

20 giugno 2005 in realtà è stato emesso a nome della moglie, __________, nata

nel __________ e che, essendo in possesso di un altro ACB intestato alla moglie

per arretrati inerenti il periodo 26.08.2003 – 02.06.2004, il 27 giugno 2005 è

stata inoltrata un’ulteriore comunicazione di sospensione della rimunerazione

delle prestazioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal.

1.3. Con

scritto del 15 luglio 2005 RI 1 ha presentato tempestiva opposizione,

ricordando di essere gravemente ammalato, di necessitare di medicamenti e di

cure continue e regolari, nonché di essere al beneficio delle prestazioni

complementari, per cui il Cantone provvede al pagamento di quanto richiesto

dalla Cassa (doc. A3, inc. 36.2006.45).

1.4. Il

30 gennaio 2006 l’interessato ha informato la Cassa della nomina di una

curatrice (doc. A4, inc. 36.2006.45).

1.5. In

data 20 febbraio 2006 RA 1, curatrice di RI 1, si è rivolta al TCA facendo

valere una denegata giustizia, non avendo ancora ricevuto alcuna decisione in

merito all’opposizione del 15 luglio 2005 (doc. I, inc. 36.2006.45).

1.6. Con

scritto del 3 marzo 2006 l’assicuratore ha affermato di aver “emesso una

decisione su opposizione provvisoria, della quale alleghiamo copia per

conoscenza. Il ricorso per diniego di giustizia interposto in data 20 febbraio

2006 dalla Signora RA 1, curatrice del Signor RI 1, è quindi da considerarsi

evaso.” (doc. III, inc. 36.2006.45)

La

citata decisione, intitolata “Decisione su opposizione provvisoria

conformemente all’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA)”, indicante la possibilità di essere

impugnata al TCA entro 10 giorni “all’apertura (sic!) della presente e

secondo l’art. 55 LPGA in relazione all’art. 50 della Legge sulla procedura

amministrativa” indica tra l’altro:

" 5. A seguito di una sentenza emessa dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) di Lugano – statuente che la sospensione

delle prestazioni è inapplicabile per quegli assicurati che sono domiciliati

nel Cantone Ticino e contraria a quanto sancito dalla LCAMal e condannando

l’assicuratore malattia ad annullare, ad effetto retroattivo le sospensioni

delle prestazioni messe in atto da tale assicuratore nel corso dell’anno 2005 –

quest’ultimo ha interposto ricorso presso il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA). A tutt’oggi il Tribunale federale della assicurazioni

(TFA) non ha emesso la relativa sentenza. Al fine di contenere i costi

procedurali, considerato che la fattispecie della presente procedura

corrisponde a quella sottoposta per decisione al Tribunale federale di

assicurazione (TFA), consideriamo ragionevole di sospendere la presente

procedura di opposizione fino all’emissione della sentenza del citato

Tribunale." (doc. A, inc. 36.2005.55)

1.7. Il

6 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA ha chiesto all’assicuratore di

specificare in particolare la natura “provvisoria” del provvedimento e la

portata della “sospensione” della decisione di sospensione delle prestazioni

(doc. IV, inc. 36.2006.45).

1.8. In

data 7 marzo 2006, la curatrice dell’assicurato è insorta al TCA, contestando

la decisione presa dalla Cassa (doc. I, inc. 36.2006.55).

1.9. Il

9 marzo 2006 la Cassa ha indicato che “apparentemente abbiamo usato il

termine sbagliato per la nostra decisione del 3 marzo 2006. La preghiamo

cordialmente di volercene scusare. Dal punto di vista del diritto

amministrativo si tratta di una decisione incidentale (interlocutoria), con la

quale il procedimento amministrativo riguardo la sospensione delle prestazioni

secondo la LAMal/OAMal (decisione formale del 6 luglio 2005) viene sospeso.

Siamo

a conoscenza che il principio riguardante l’ammissibilità della sospensione

delle prestazioni secondo LAMal/OAMal in considerazione di quanto sancito dalla

Legge cantonale sull’applicazione della LAMal è oggetto di almeno un

procedimento pendente (__________– incarto no. 36.2005.186) presso il TFA.

Visto che la decisione nel presente procedimento concerne lo stesso principio,

ed è quindi dipendente dalla sentenza del TFA, abbiamo sospeso il procedimento

nel caso RI 1, e questo fino all’emissione della sentenza del TFA.” (doc. VI, inc. 36.2006.45)

1.10. Con

risposta del 31 marzo 2006 l’assicuratore, che nella decisione “provvisoria”

aveva indicato all’insorgente la possibilità di ricorso al TCA entro 10 giorni,

afferma:

" (…)

Le decisioni incidentali ai sensi dell’articolo 45 della legge

federale sulla procedura amministrativa sono impugnabili a titolo indipendente

solo con il presupposto che possano causare un pregiudizio irreparabile per il

ricorrente (DTF 124 V 87 con ulteriori indicazioni; Ueli Kieser, “Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung Zürich” 1999, pag. 186, Rz 399 e seguenti, in

particolare Rz 417 e seguenti). Dato che nel caso in oggetto il ricorrente può

essere sicuro che le prestazioni saranno corrisposte retroattivamente non

appena gli importi in mora saranno stati completamente pagati, la decisione

incidentale del 3 marzo 2006 non comporta un pregiudizio irreparabile per lui.

Ribadiamo pertanto la nostra richiesta di non entrata in materia e preghiamo il

Tribunale di volerla accogliere." (doc. V, inc. 36.2006.55)

1.11. L’11

aprile 2006 le parti sono state sentite dal Giudice delegato del TCA:

" Il Giudice fa prendere atto al responsabile

dell'assicuratore che sul tema della sospensione sono state emanate numerose

sentenze di cui diverse sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. in

particolare la prima sentenza in materia di sospensione delle prestazioni

emessa dal Tribunale nella composizione di tre giudici, del 23 gennaio 2006

nella causa C. (36.2005.210), nonché STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B.,

inc. 36.2005.204; STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198;

STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195; STCA del 30 gennaio

2006 nella causa B., inc. 36.2005.167; STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S.,

inc. 36.2005.193; STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., 36.2005.179) tutte

queste sentenze sono relative al medesimo gruppo assicuratore che ha invece

contestato davanti al TFA altre pronunce del TCA.

Il Giudice chiede al responsabile di CO 1 chi all'interno

dell'assicurazione ha deciso per la sospensione e per la modalità di procedura

adottata nel caso del sig. RI 1 nonché in altri incarti noti al rappr. CO 1 e

pendenti presso il TCA. Il Giudice chiede nome e cognome dei responsabili,

vuole sapere se si tratta di decisione del Consiglio di amministrazione, della

Direzione eventualmente quale.

L'avv. __________, produce la procura rilasciata in suo favore,

comunica che non è autorizzato nonostante la procura a ritirare la decisione

impugnata e dichiara che non intende rispondere alla domanda che il Giudice gli

ha posto.

Il Giudice chiede all'avv. __________ come mai CO 1 non abbia emesso

una formale decisione di conferma sulla sospensione di prestazioni per il sig. RI

1 che questi avrebbe potuto impugnare al TCA così da, semmai, adire il

Tribunale federale come ha fatto altro gruppo assicurativo.

Il Giudice chiede all'avv. __________ perchè CO 1 abbia emesso una

decisione come quella qui in discussione che sostanzialmente fa dipendere la

decisione di merito da circostanze estranee alla causa di cui si discute.

La sig.ra RA 1 osserva anzitutto che RI 1 ha __________ anni vive in

condizioni economiche molto difficili perchè può contare solo su fr. 26'000.--

e non gode di condizioni fisiche buone, nel senso che ha spesso bisogno di cure

mediche e non sa se queste saranno onorate dall'assicuratore o meno. È vero che

in passato il sig. RI 1 ha sbagliato matrimonio dovendo poi fronteggiare una

serie di debito molto importati contratti dall'ex moglie, ma la sospensione

delle prestazioni di assicurazione nei suoi confronti è particolarmente

penalizzante.

L'avv. __________ che ribadisce di non volere indicare chi sia la

persona che ha deciso la condotta di CO 1 in quest'ambito e ciò neppure a

fronte dell'indicazione del Giudice che vuole procedere l'audizione di

costui/costei dichiara: il Cantone è in mora nel pagamento, noi abbiamo

trasmesso il formulario del rimborso delle prestazioni il 1.12.2004. Si tratta

di partecipazioni LAMal dal 1998 al 2001. L'ACB è stato rilasciato __________.

Perché, domanda il Giudice, se abbiamo l'ACB __________ lo mandiamo

solo il 1.12.2004 al Cantone.

Risposta: non vi è motivo particolare che conosca, noto all'avv. __________.

Il Giudice fa notare che si tratta sostanzialmente di __________ mesi

di attesa e chiede all'avv. __________ se il Cantone non abbia perlomeno

diritto ad altrettanto lungo periodo quanto la nostra giacenza della procedura.

Il Giudice chiede all'avv. __________ se non ha pensato CO 1 di

avviare una procedura direttamente nei confronti del Cantone per l'incasso o

perlomeno per procedere ad ottenere dal Cantone l'emanazione di decisioni,

chiede in particolare se una procedura per denegata giustizia non è entrata in

linea di conto per l'assicuratore, dal momento che il Cantone applica norme

cantonali d'applicazione per il diritto della LAMal.

A domanda del Giudice l'avv. __________ indica che la decisione

3.3.2006 non è formalmente perfetta.

Il senso della nostra decisione è stato spiegato con lettera 9.3.2006.

L'avv. __________ a questo punto della discussione chiede che venga

concesso un termine per riesaminare la situazione, chiede 10 giorni di tempo

perchè il responsabile dell'ufficio attualmente è all'estero in vacanza.

Il Giudice concede un termine scadente il 21.4.2006 nel

senso che la risposta dovrà essere sul tavolo del Giudice quello stesso giorno.

CO 1 si riserva di riesaminare la fattispecie e di riesaminare la decisione

incidentale/interlocutoria spiegata con lettera 9.3.2006 e datata

3.3.2006." (doc. IX)

1.12. Con

scritto datato 20 aprile 2006, e giunto al TCA il 24 aprile 2006,

l’assicuratore ha affermato:

" In seguito alle Sue ripetute ed insistenti

richieste, ritiriamo la nostra decisione incidentale di sospensione della

procedura amministrativa del 3 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.

La procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione su

opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA circa la sospensione della rimunerazione

delle prestazioni sarà notificata alla rappresentante dell’assicurato entro

breve termine." (doc. X)

in

diritto

in

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se un

assicuratore sociale può attendere da luglio 2005 a marzo 2006 per emettere una

decisione formale in merito ad una misura grave quale la sospensione del

pagamento di ogni prestazione ad un assicurato __________, beneficiario di

prestazioni complementari e di una curatela volontaria, che necessita di

costanti cure mediche e di medicamenti e se, il medesimo assicuratore sociale,

può emettere una “decisione su opposizione provvisoria” accordando, ad

un __________ al beneficio delle prestazioni complementari, un termine di 10

giorni per ricorrere al TCA.

2.3. Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota

11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I

387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Questa

norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112

V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la

procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

2.4. Secondo

il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad

una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.5. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In

una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129

V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era

stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella

datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.6. Il

TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o

ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso

ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura.

Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

Considerandi

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.7

Nel

caso concreto l’assicuratore sociale ha sospeso all’insorgente il pagamento di

ogni prestazione derivante dalla LAMal (comprese cure e medicamenti di cui

l’interessato ha bisogno) con lettere del 20 e 27 giugno 2005, sulla base di

due ACB inerenti la moglie (doc. 7 e 8). Il 6 luglio 2005 l’assicuratore ha

tempestivamente emanato la decisione formale precisando che la sospensione si

basa anche su un ACB di fr. 1'769.55 inerente il ricorrente (doc. 1).

In

data 15 luglio 2005 l’interessato ha presentato tempestiva opposizione,

allegando la tabella di calcolo della prestazione complementare di cui

beneficia (doc. 2). Il 13 settembre 2005 la __________, a nome dell’assicurato,

ha chiesto l’estratto conto delle pendenze (doc. 10, inc. 36.2006.45), ottenuto

con scritto del 14 ottobre, apparentemente assieme ad una polizza di versamento

per il pagamento entro il 30 novembre 2005 (cfr. decisione impugnata).

Solo

il 3 marzo 2006, ossia oltre 7 mesi dopo l’opposizione, la Cassa ha emanato una

“decisione su opposizione provvisoria”, in seguito al ricorso per

denegata giustizia presentato il 20 febbraio 2006 dalla curatrice (doc. I, inc.

36.2006

), indicando in calce alla decisione la possibilità di fare ricorso,

salvo poi, nella risposta di causa, precisare che il ricorso sarebbe

inammissibile poiché in concreto non vi sarebbe alcun danno irreparabile.

L’assicuratore

sociale ha pertanto adottato una misura grave e incisiva nei confronti di un __________

a beneficio delle prestazioni complementari e necessitante di cure mediche e di

medicamenti e per sette mesi non ha deciso in merito all’opposizione formulata

tempestivamente. Dagli atti non emerge che la Cassa abbia dovuto effettuare

degli accertamenti.

A

non averne dubbio, vista la gravità della misura e la relativa facilità con la

quale la Cassa avrebbe potuto decidere immediatamente in merito, vi è una

denegata giustizia.

Tuttavia,

nella misura in cui, pendente causa e prima della risposta, l’assicuratore ha

emanato una decisione, la causa va stralciata dai ruoli.

Considerato

che l’intervento della curatrice è stato decisivo per l’emanazione della

decisione, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 a titolo di

ripetibili.

Infatti,

secondo l’art. 61 lett. g il ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso,

ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento

Nell’ambito

di tale articolo il TFA ha statuito che vi è una pretesa di diritto federale

alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso

in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).

Questa

situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai

ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al

Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese

dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC

1984.

p. 283).

Kieser,

ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630

rammenta:

" (…)

Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den

Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens

infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines Vergleiches

(vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen Anspruch auf

eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die Einreichung einer

Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.; Zünd, Kommentar zum

zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 243)." (sottolineatura

del redattore)

Nella

fattispecie in esame la situazione procedurale giustifica il riconoscimento al ricorrente

del rimborso delle spese di patrocinio.

2.8

In

secondo luogo va esaminato il ricorso contro la “decisione su opposizione

provvisoria conformemente all’art. 52 della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)” (doc. 1) che l’assicuratore

in data 9 marzo 2006 ha definito “decisione incidentale (interlocutoria)”

(doc. VI, inc. 36.2006.45).

2.9

Per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

Giusta

l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole

leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

L’art.

45.

cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa prevede che le

decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento

prima della decisione finale, e che possono cagionare un pregiudizio

irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente. Per il cpv. 2

sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare,

le decisioni concernenti la sospensione del procedimento (lett. c). Il cpv. 3

prevede che per il resto le decisioni incidentali possono essere impugnate solo

mediante ricorso contro la decisione finale.

Kieser,

in ATSG- Kommentar 2003, Zurigo –Basilea- Ginevra, ad art. 49, n. 15, pag. 487,

rammenta:

" Das ATSG ordnet die Zwischenverfügung nur in

einzelnen Punkten. So legt Art. 52 Abs. 1 ATSG fest, dass gegen prozess- und verfahrensleitende

Verfügungen – mithin gegen Zwischenverfügungen – keine Einsprache erhoben

werden kann; vielmehr steht das Rechtsmittel der Beschwerde an das kantonale

Versicherungsgericht zur Verfügung (vgl. Art. 56 Abs. 1 ATSG), wobei eine

Beschwerdefrist von 30 Tagen gilt (vgl. Art. 60 Abs. 1 ATSG). Art. 49 Abs.

1.

ATSG geht im übrigen mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass im Verfahren

gegebenenfalls auch Zwischenverfügungen zu erlassen sind; dies lässt sich

insbesondere daran erkennen, dass als Gegenstand der Verfügung auch

<<Anordnungen>> in Frage kommen.

Weil das ATSG bezüglich der Zwischenverfügungen – von den soeben

genannten Punkten abgesehen – keine besonderen Festlegungen vornimmt, ist die

Regelung des VwVG massgebend (vgl. Art. 55 Abs. 1 ATSG; zur Anfechtbarkeit der

Zwischenverfügungen vgl. ATSG –Kommentar, Art. 56 Rz 8 f.)." (sottolineatura

del redattore)

A

pag. 559, ad art. 56, nota 8 e seguenti, l’autore precisa:

" Gegen prozess- und verfahrensleitende Verfügungen

steht die Einsprache nicht zur Verfügung (Art. 52 Abs. 2 ATSG); vielmehr ist

direkt eine Beschwerde an die kantonale Gerichtsinstanz einzureichen, wobei

eine Beschwerdefrist von 30 Tagen gilt (Art. 60 Abs. 1 ATSG). Dies

entspricht der Regelung altArt. 100 MVG, welche im Interesse einer sofortigen

gerichtlichen Ueberprüfung geschaffen wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, RZ. 2 zu

Art. 100 MVG).

(…)

Damit steht die Beschwerde bei prozess- und verfahrensleitenden

Verfügungen nur offen, wenn andernfalls ein nicht wieder gutzumachender

Nachteil resultiert. Dabei genügt ein tatsächlicher Nachteil, welcher freilich

dann nicht gegeben ist, wenn mit der Anfechtung des Zwischenentscheides eine

Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens vermieden werden soll (vgl. BGE

120.

Ib 100). Ob ein entsprechender Nachteil gegeben ist, wird anhand

verschiedener Kriterien beurteilt, wobei jenes Merkmal herangezogen wird,

welches dem angefochtenen Entscheid am besten entspricht. Nach der

Rechtsprechung des EVG kann ein solcher Nachteil auch gegeben sein, wenn er

durch ein für die Partei günstiges Endurteil vollständig beseitigt würde (vgl.

BGE 124 V 87; Zusammenfassung der weiteren Rechtsprechung bei Scartazzini, Zum

Institut der aufschiebenen Wirkung, 318 ff). Bejaht wird ein solcher Nachteil

etwa, wenn die Frage der Befangenheit der sachverständigen Person umstritten

ist (vgl. SVR 2001 IV Nr. 14; zur Notwendigkeit, bei entsprechenden Einwänden

eine Verfügung zu erlassen, vgl. ATSG-Kommentar, Art. 44 Rz 13), wenn es um die

Abnahme eine gefährdeten Beweismittel geht (vgl. ZAK 1988 524) oder wenn es um

die Gewährung der unentgeltlichen Vertretung strittig ist (vgl BGE 100 V 62

f.). Bei Sistierungsverfügungen wird in der Rechtsprechung des EVG der nicht

wieder gutzumachende Nachteil in der Regel verneint (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93,

1997.

ALV Nr. 84).

Nicht direkt – aber doch ergänzend – anwendbar auf die Frage der

Anfechtbarkeit von Zwischenverfügungen ist Art. 45 VwVG. Art. 55 Abs. 1 ATSG

verweist zwar auf die subsidiäre Anwendbarkeit der Normen des VwVG, allerdings

fällt bei Zwischenverfügungen die Einsprachemöglichkeit weg und es ist mithin

direkt Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht zu erheben (was durch

Art. 56 Abs. 1 ATSG bestimmt wird); deshalb kommen die VwVG-Bestimmungen,

welche sich nur auf das Verwaltungsverfahren (Verfügungserlass- und

Einspracheverfahren) beziehen (vgl. dazu auch ATSG-Kommentar, Art. 55 Rz. 9);

sie sind indessen bezogen auf die konkrete Frage als Umsetzung allgemeiner

verfahrensrechtlicher Grundsätze zu betrachten."

2.10

In

concreto l’assicuratore, tramite la decisione impugnata, ha sospeso la

decisione di sospendere il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal.

Dalla risposta di causa (doc. V, inc. 36.2006.55), emerge che con la decisione

in esame l’assicuratore ha voluto sospendere la procedura in attesa di una

pronunzia del TFA in merito ad un ricorso presentato da un altro assicuratore

nell’ambito della sospensione delle prestazioni.

In

altre parole, fino a quando il TFA non si pronuncerà, l’insorgente non potrà

più far capo a cure mediche e a medicinali, salvo nel caso in cui anticipi egli

stesso il pagamento delle prestazioni.

L’assicuratore

sociale (che nel suo sito internet www.____________________ __________ afferma:

“Il risultato d’esercizio __________ della CO 1 Assicurazione malattie

presenta un’eccedenza di ricavo pari a __________ milioni di franchi. Con il __________

la quota delle riserve si situa nettamente al di sopra delle quota minima

prescritta del __________ e indica una solvibilità elevata e una solida base

finanziaria per la CO 1 Assicurazione malattie. Grazie agli interessanti

modelli di risparmio nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

e al livello concorrenziale dei premi, in alcuni cantoni abbiamo potuto

acquisire numerosi nuovi assicurati”, sottolineatura del redattore) pretende

da un __________ al beneficio di fr. 466 al mese di prestazioni complementari e

necessitante di continue cure mediche e di medicamenti, l’anticipo a tempo

indeterminato delle prestazioni derivanti dalla LAMal, ossia da

un’assicurazione sociale obbligatoria per tutti i cittadini domiciliati in

Svizzera, in attesa di una sentenza del TFA in una fattispecie estranea a CO 1,

fattispecie che potrebbe quindi non atta gliarsi in maniera adeguata al caso

concreto.

Tale

modo di agire è inammissibile, poiché contrario al principio base della

celerità della procedura, ora previsto dall’art. 61 lett. a LPGA (la procedura

deve essere semplice e rapida) e garantito anche dall’art. 6 CEDU (diritto ad

un equo processo in termini ragionevoli; cfr. anche STFA dell’11 gennaio 2002

nella causa D., H 299/99).

La convenuta

è al corrente che le procedure innanzi al TFA non vengono necessariamente

decise celermente (cfr., fra le tante, da ultimo: STFA del 22 dicembre 2005

nella causa H., K 194/00 su una STCA del 30 ottobre 2000; STFA dell’11 gennaio

2006.

nella causa M., K 53/03 su una STCA dell’8 aprile 2003; STFA del 31

gennaio 2006 nella causa S., B 39/02 su una STCA del 25 marzo 2002; STFA del 6

marzo 2006 nella causa S., K 121/02 su una STCA del 27 agosto 2001). Si tratta

di periodi temporali che possono anche superare i 5 anni, troppo lungo per un

assicurato che necessita costantemente di cure e medicamenti e che beneficia

delle prestazioni complementari. E’ infatti impensabile che un assicurato debba

attendere anni una sentenza a lui completamente estranea, ossia relativa ad

altro assicuratore ed altro assicurato, sentenza che magari non potrà neppure

essergli applicata con l’obbligo di anticipare i costi di cure e medicamenti

non alla sua portata in quanto nullatenente.

Le

affermazioni dell’assicuratore in sede di risposta, secondo il quale il ricorso

sarebbe inammissibile poiché non vi sarebbe alcun pregiudizio irreparabile

visto che le prestazioni sarebbero corrisposte retroattivamente non appena gli

importi in mora saranno pagati, oltre ad essere in contrasto con quanto

indicato in calce alla “decisione su opposizione provvisoria” che indica

la facoltà di inoltrare ricorso, sono manifestamente inammissibili considerato

che semmai è l’assicuratore a non avere nulla da temere nella misura in cui, se

rispetta la procedura cantonale prevista dalla LCAMal, il Cantone verserà

quanto richiesto. Da parte sua l’insorgente, se non si vede rimborsare le

prestazioni mediche, potrebbe anche rischiare di compromettere in maniera

irreversibile la propria salute.

Come

ammesso anche dal rappresentante della convenuta in sede di udienza, “la

decisione 3.3.2006 non è formalmente perfetta.” Tant’è che nello scritto

del 9 marzo 2006 l’assicuratore ha affermato che “apparentemente, abbiamo

usato il termine sbagliato per la nostra decisione del 3 marzo 2006. La

preghiamo cordialmente di volercene scusare.” (doc. III)

Lo

stesso assicuratore si rende dunque perfettamente conto dell’inammissibilità di

tale decisione, che con scritto del 20 aprile 2006 ha ritirato (“(…) ritiriamo

la nostra decisione incidentale di sospensione della procedura amministrativa

del 3 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.”, doc. X, 36.2006.45) ciò

che è comunque avvenuto successivamente alla presentazione della risposta di

causa.

Infine,

come visto, il termine di ricorso contro le decisioni incidentali emesse dagli

assicuratori è di 30 giorni. Per cui anche il termine accordato di soli 10

giorni, senza base legale, è contrario alla legge.

In

queste condizioni l’assicuratore è tenuto ad emettere immediatamente una

decisione su opposizione impugnabile al TCA. La decisione del 3 marzo 2006 va

annullata e, anche per questa procedura, all’insorgente vanno assegnate congrue

ripetibili, nella misura di fr. 2’000.--.

Copia

della sentenza va trasmessa all’IAS, quale autorità cointeressata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso per denegata giustizia è stralciato dai ruoli.

2.- Il

ricorso contro la decisione incidentale del 3 marzo 2006 é accolto.

2.1.- La

decisione impugnata è annullata.

2.2.- A CO

1 è fatto ordine di emanare una formale decisione su opposizione, entro 10

giorni dall'intimazione della presente sentenza.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato.

CO

1 verserà a RI 1 fr. 3’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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