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Decisione

36.2006.46

Sussidio per il 2005. Nozione di persona sola e figlio. Reddito imponibile 2001/02 superiore al limite di reddito. Accertamento autonomo del reddito del 2004 e 2005.Reddito lordo diminuito. Per la con

20 luglio 2006Italiano22 min

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Fatti

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CC). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per

il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del

diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è invece trattato

dall’art. 27 LCAMal. L'art. 26

LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far

capo per l’ottenimento del sussidio.

È considerata come figlio

la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CC,

fino alla fine dell'anno

in cui compie 18 anni (art. 27 LCAMal).

7. Nel caso in esame, malgrado le comprensibili lamentele espresse dalla

ricorrente, in applicazione della LCAMal la medesima è tuttavia da

considerare come persona sola, poiché madre di quattro figli tutti già

maggiorenni. La circostanza che l'assicurata provveda al sostentamento delle due figlie ancora in

formazione (apprendiste), che vivono con lei, non muta comunque l'esito del ricorso.

Il TCA rileva che l’apparente iniquità creata

dalla normativa cantonale amministrativa rispetto agli obblighi derivanti dal

diritto civile è in realtà controbilanciata dalla possibilità, per il figlio,

di ottenere a sua volta, autonomamente, il sussidio per fronteggiare il premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. In effetti, anche nella

fattispecie __________ e __________ hanno ottenuto autonomamente il sussidio

per il 2005 in virtù del loro statuto di persone sole ai sensi dell'art. 26 LCAMal (doc. III). Quindi, la

contestazione secondo cui, senza l'aiuto dello Stato per pagare i suoi premi mensili di cassa malati e quelli

delle due figlie che convivono con lei, la ricorrente avrebbe dovuto fare

fronte nel 2005, mensilmente, ad un importo di Fr. 925,70, non si rivela

fondata, poiché per l'anno

scorso le due figlie hanno invece beneficiato del sussidio cantonale per il

pagamento del premio di cassa malati.

La circostanza che la

ricorrente vada ritenuta persona sola impone quindi di considerare il reddito

limite stabilito dal Consiglio di Stato, corrispondente per l'anno 2005, come esposto in precedenza, a Fr.

22'000.-. Ne consegue che il suo reddito imponibile rilevabile dalla notifica

di tassazione applicabile per le domande di sussidio per il 2005, ovvero la

notifica 2001/2002, fissato in Fr. 26'521.- (doc. 1), non permette palesemente la concessione del sussidio

per l'anno 2005.

8. Come

visto al considerando 5, in presenza di elementi che indichino che il reddito lordo

dell'assicurato è diminuito

rispetto al reddito lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile,

l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per

l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione

con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la

conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste

tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione

del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

Anche in questa sede, come in numerose

altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e

R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi

concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le

informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge

impone.

In sede di risposta, esso

ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della

ricorrente conseguito nel 2004 – più recenti elementi a disposizione, a quel

momento, e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti,

alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio

per il 2005. Sulla scorta dei certificati di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha guadagnato

nel corso del 2004 un reddito lordo assommante a Fr. 36'368,08 (Fr. 13'033.- + Fr. 18'701,08 + Fr. 1'634.-).

Per contro, i dati

fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2001/2002 evidenziano un reddito lordo

accertato di Fr. 48'670.- (Fr.

31'360.- reddito da attività

dipendente + Fr. 17'310.-

alimenti per i figli), portante sugli anni di contribuzione 1999 e 2000.

In presenza, quindi,

di una diminuzione di reddito (art. 67 lett. m RLCAMal), il passo

successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite

tabelle.

Mensilmente, il reddito lordo medio guadagnato

dalla ricorrente nel 2004 assommava a Fr. 2'780,65 (Fr. 33'368,08 : 12 mesi)

che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.- e di Fr. 2'800.- previsti dalla

tabella di conversione per le persone sole, corrisponde ad un reddito

imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo importo permette di concedere

alla richiedente il sussidio per il 2005, superando, come anche già con la

notifica di tassazione 2001/2002 che il Consiglio di Stato ha dichiarato

applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2005, il limite di reddito che il

medesimo ha fissato in Fr. 22'000.-.

9. Pendente

causa, l'assicurata ha tuttavia prodotto della nuova documentazione attinente

all'anno 2005, ovvero all'anno stesso per il quale ha chiesto la riduzione dei

premi di cassa malati. Occorre dunque prendere in considerazione questi

certificati di salario (docc. C-E), siccome più recenti e riflettenti meglio le

sue condizioni economiche per il periodo in esame.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 l'assicurata

Considerandi

ha lavorato per la __________, guadagnando Fr. 22'800.- lordi (doc. C). Durante

i mesi di novembre e dicembre 2005 ha lavorato per __________, conseguendo un

reddito lordo di Fr. 5'568.- (doc. D). Infine, nel mese di dicembre 2005 ha guadagnato

Fr. 763.- lavorando per la società __________ (doc. E). Sommati, questi redditi

danno un introito lordo complessivo pari a Fr. 29'131.- che, riportato su ogni

singolo mese, dà un salario lordo mensile medio di Fr. 2'428.-.

Trasformandolo in reddito imponibile annuo

a mano della tabella di conversione (art. 72 RLCAMal) per le persone sole valida

per il 2005, si ottiene un reddito imponibile di Fr. 21'000.- che, in sé,

rientra nel limite di reddito di Fr. 22'000.- e permetterebbe all'assicurata di

percepire il sussidio di cassa malati per l'anno 2005.

Come

rammentato nella recente sentenza in re Q. del 13 giugno 2006 (36.2006.52) il

Reg.LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire

tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni,

"altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o

d'altra fonte.

Oltre ai redditi indicati e debitamente

comprovati, vanno quindi aggiunti sia i redditi incassati dalla ricorrente con

svariati lavoretti (Fr. 400.- da un amico per l'aiuto al bar), ma senza

ricevuta giustificativa, sia gli altri sì riscossi (dal fratello per la

vendemmia, da diversi clienti per dei lavoretti come sarta), ma non

quantificati dall'interessata in questa sede.

Non va infine dimenticato il reddito in

natura (il mezzo vitello, cifrato dalla stessa ricorrente in Fr. 1'200.-, ed il

formaggio, non valutato, che l'assicurata ha ricevuto dal contadino che ha

aiutato nella fienagione), che fa parte, come indicato, del reddito lordo.

Sulla scorta di tutti questi elementi, già

aggiungendo al reddito lordo annuo gli importi conosciuti di Fr. 400.- e di Fr.

1'200.-, si ottiene un reddito lordo annuo di Fr. 30'731.- rispettivamente mensile

di Fr. 2'560.- che, convertito, dà un reddito imponibile di Fr. 22'000.-.

Non va però dimenticato che a questa

somma occorre ancora addizionare tanto gli altri redditi conseguiti in

contanti, ma non cifrati, quanto quelli in natura. Ciò comporta, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che il

limite di reddito posto dal Consiglio di Stato per le persone sole per l'anno

2005, corrispondente ad un reddito lordo mensile compreso tra Fr. 2'601.- e Fr.

2'700.-, sia raggiunto dall'assicurata, bastando che i summenzionati redditi

non cifrati raggiungano anche solo Fr. 500.- (Fr. 2'601.- x 12 = Fr. 31'212.-,

contro i Fr. 30'731.- già accertati e comprovati).

In queste circostanze, è corretto

affermare che il limite di reddito di Fr. 22'000.- viene superato dalla

ricorrente e, purtroppo, il suo diritto alla riduzione del premio di cassa

malati va di conseguenza respinto.

Infine, lo si ribadisce, il limite di

reddito per famiglie non va più preso in esame, siccome __________ e __________

sono ora considerate come delle persone sole che hanno un diritto proprio a

chiedere e ad ottenere – come effettivamente avvenuto – il sussidio per i premi

di cassa malati. Per quanto concerne la riduzione dei premi di cassa malati

retta dalla LAMal e dalla LCAMal, le due ragazze non appartengono infatti più al

nucleo familiare dell'assicurata.

10.

Va

da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di

tassazione 2003B riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato

dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.

(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando

la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della

decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE

citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.

(…)."

Poiché per la determinazione

del diritto al sussidio per l'anno

2005.

il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono

dalla notifica di tassazione 2001/2002, la decisione di tassazione per l'anno 2003 allegata dalla ricorrente con il

reclamo non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi

di questo Tribunale (da ultimo la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio

2006),

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del

legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di

valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in

particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità

lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del

legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata

dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".

11.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto per il minimo superamento dei

limiti ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa. La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10.

maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per

esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006

no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:

" “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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