36.2006.46
Sussidio per il 2005. Nozione di persona sola e figlio. Reddito imponibile 2001/02 superiore al limite di reddito. Accertamento autonomo del reddito del 2004 e 2005.Reddito lordo diminuito. Per la con
20 luglio 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.46
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Sussidio per il 2005. Nozione di persona sola e figlio. Reddito imponibile 2001/02 superiore al limite di reddito. Accertamento autonomo del reddito del 2004 e 2005.Reddito lordo diminuito. Per la conversione a mano delle apposite tabelle occorre considerare anche i redditi in natura e d'altra fonte
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 276 CC
art. 277 CC
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 69 RLCAMAL
art. 71 RLCAMAL
art. 72 cpv. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.46
TB
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Salariata
e divorziata con quattro figli maggiorenni, RI 1 ha tempestivamente postulato
la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie
per l'anno 2005, corredando l'istanza con la notifica di tassazione per
il biennio 2001/2002. L'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per
superamento dei limiti di reddito.
B. Con
reclamo del 12 gennaio 2005 (doc. 2) l'assicurata fa valere di mantenere due figlie maggiorenni di cui una apprendista
e che le sue entrate mensili di Fr. 3'300.- non le permettono di fare fronte ad un premio di cassa malati
di Fr. 925,70 per tutte e tre.
Dopo aver accertato presso
l'interessata medesima i
redditi conseguiti durante il 2004 (docc. 5 e 6), con decisione su reclamo del 26
gennaio 2006 (doc. 8) l'UAM ha
confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 17 febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata contesta nuovamente di essere considerata come persona
sola, siccome le due figlie __________ (1985) e __________ (1986) vivono ancora
con lei e lei provvede al loro sostentamento: __________ ha terminato l'apprendistato nel giugno 2005, mentre nel
settembre 2005 la sorella __________ ne ha iniziato uno nuovo.
Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo annuo
nel 2004 (Fr. 33'368,08
rispetto a Fr. 48'670.- nel
biennio 2001/2002), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'780,65) secondo le tabelle ufficiali di
conversione (Fr. 24'000.-) supera
comunque il limite di reddito per persone sole fissato dal Consiglio di Stato
per l'anno 2005 (Fr. 22'000.-). L'UAM ha quindi proposto la reiezione del ricorso, non senza osservare
che le due figlie, considerate persone sole, hanno ottenuto il sussidio di
cassa malati per il 2005 (doc. III).
La ricorrente ha
prodotto diversa documentazione concernente le due figlie, come pure la
decisione di rifiuto dell'UAM di
concederle la riduzione dei premi di cassa malati anche per l'anno 2006, ribadendo, in qualità di mamma
che convive con le due figlie, di non potersi assolutamente considerare come una
persona sola (doc. V). Invitata a determinarsi in proposito, l'amministrazione
si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII). L'assicurata ha infine trasmesso dei certificati di salario per l'attività svolta nel 2005, chiedendo di
utilizzarli per rivedere la domanda di sussidio per il 2006 (doc. IX).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente
abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 11
delle considerazioni di diritto.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005, le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;
STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 27 marzo 2006 in
re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti
unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori
della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…)." (sottolineature della redattrice).
6. Va ancora osservato come la definizione di persona sola
rispettivamente di famiglia sia data dagli artt. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio
del 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della
Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di
figlio, a proposito dell’art. 27 LCAMal l’Esecutivo cantonale affermava che “per
definire il concetto di figlio si ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per
passaggio dallo statuto di figlio a quello di persona sola riprende
l’ordinamento della LAMal in fatto di premi assicurativi: il premio per adulti
è infatti corrisposto a partire dalla fine dell’anno in cui l’assicurato compie
18 anni.". Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto ritenuto nella
LAMal, in virtù della quale per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed
è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni.
Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CC. Il
Codice civile prevede che i genitori devono provvedere
al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle
misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e
nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in
prestazioni pecuniarie (art. 276 CC).
L’obbligo di
mantenimento dura sino alla maggiore età del figlio (art. 277 CC). Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
Fatti
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CC). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per
il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del
diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è invece trattato
dall’art. 27 LCAMal. L'art. 26
LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il
genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far
capo per l’ottenimento del sussidio.
È considerata come figlio
la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CC,
fino alla fine dell'anno
in cui compie 18 anni (art. 27 LCAMal).
7. Nel caso in esame, malgrado le comprensibili lamentele espresse dalla
ricorrente, in applicazione della LCAMal la medesima è tuttavia da
considerare come persona sola, poiché madre di quattro figli tutti già
maggiorenni. La circostanza che l'assicurata provveda al sostentamento delle due figlie ancora in
formazione (apprendiste), che vivono con lei, non muta comunque l'esito del ricorso.
Il TCA rileva che l’apparente iniquità creata
dalla normativa cantonale amministrativa rispetto agli obblighi derivanti dal
diritto civile è in realtà controbilanciata dalla possibilità, per il figlio,
di ottenere a sua volta, autonomamente, il sussidio per fronteggiare il premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. In effetti, anche nella
fattispecie __________ e __________ hanno ottenuto autonomamente il sussidio
per il 2005 in virtù del loro statuto di persone sole ai sensi dell'art. 26 LCAMal (doc. III). Quindi, la
contestazione secondo cui, senza l'aiuto dello Stato per pagare i suoi premi mensili di cassa malati e quelli
delle due figlie che convivono con lei, la ricorrente avrebbe dovuto fare
fronte nel 2005, mensilmente, ad un importo di Fr. 925,70, non si rivela
fondata, poiché per l'anno
scorso le due figlie hanno invece beneficiato del sussidio cantonale per il
pagamento del premio di cassa malati.
La circostanza che la
ricorrente vada ritenuta persona sola impone quindi di considerare il reddito
limite stabilito dal Consiglio di Stato, corrispondente per l'anno 2005, come esposto in precedenza, a Fr.
22'000.-. Ne consegue che il suo reddito imponibile rilevabile dalla notifica
di tassazione applicabile per le domande di sussidio per il 2005, ovvero la
notifica 2001/2002, fissato in Fr. 26'521.- (doc. 1), non permette palesemente la concessione del sussidio
per l'anno 2005.
8. Come
visto al considerando 5, in presenza di elementi che indichino che il reddito lordo
dell'assicurato è diminuito
rispetto al reddito lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile,
l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente
commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per
l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione
con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la
conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste
tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose
altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e
R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi
concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
In sede di risposta, esso
ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della
ricorrente conseguito nel 2004 – più recenti elementi a disposizione, a quel
momento, e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti,
alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio
per il 2005. Sulla scorta dei certificati di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha guadagnato
nel corso del 2004 un reddito lordo assommante a Fr. 36'368,08 (Fr. 13'033.- + Fr. 18'701,08 + Fr. 1'634.-).
Per contro, i dati
fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2001/2002 evidenziano un reddito lordo
accertato di Fr. 48'670.- (Fr.
31'360.- reddito da attività
dipendente + Fr. 17'310.-
alimenti per i figli), portante sugli anni di contribuzione 1999 e 2000.
In presenza, quindi,
di una diminuzione di reddito (art. 67 lett. m RLCAMal), il passo
successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite
tabelle.
Mensilmente, il reddito lordo medio guadagnato
dalla ricorrente nel 2004 assommava a Fr. 2'780,65 (Fr. 33'368,08 : 12 mesi)
che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.- e di Fr. 2'800.- previsti dalla
tabella di conversione per le persone sole, corrisponde ad un reddito
imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo importo permette di concedere
alla richiedente il sussidio per il 2005, superando, come anche già con la
notifica di tassazione 2001/2002 che il Consiglio di Stato ha dichiarato
applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2005, il limite di reddito che il
medesimo ha fissato in Fr. 22'000.-.
9. Pendente
causa, l'assicurata ha tuttavia prodotto della nuova documentazione attinente
all'anno 2005, ovvero all'anno stesso per il quale ha chiesto la riduzione dei
premi di cassa malati. Occorre dunque prendere in considerazione questi
certificati di salario (docc. C-E), siccome più recenti e riflettenti meglio le
sue condizioni economiche per il periodo in esame.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 l'assicurata
Considerandi
ha lavorato per la __________, guadagnando Fr. 22'800.- lordi (doc. C). Durante
i mesi di novembre e dicembre 2005 ha lavorato per __________, conseguendo un
reddito lordo di Fr. 5'568.- (doc. D). Infine, nel mese di dicembre 2005 ha guadagnato
Fr. 763.- lavorando per la società __________ (doc. E). Sommati, questi redditi
danno un introito lordo complessivo pari a Fr. 29'131.- che, riportato su ogni
singolo mese, dà un salario lordo mensile medio di Fr. 2'428.-.
Trasformandolo in reddito imponibile annuo
a mano della tabella di conversione (art. 72 RLCAMal) per le persone sole valida
per il 2005, si ottiene un reddito imponibile di Fr. 21'000.- che, in sé,
rientra nel limite di reddito di Fr. 22'000.- e permetterebbe all'assicurata di
percepire il sussidio di cassa malati per l'anno 2005.
Come
rammentato nella recente sentenza in re Q. del 13 giugno 2006 (36.2006.52) il
Reg.LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire
tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni,
"altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o
d'altra fonte.
Oltre ai redditi indicati e debitamente
comprovati, vanno quindi aggiunti sia i redditi incassati dalla ricorrente con
svariati lavoretti (Fr. 400.- da un amico per l'aiuto al bar), ma senza
ricevuta giustificativa, sia gli altri sì riscossi (dal fratello per la
vendemmia, da diversi clienti per dei lavoretti come sarta), ma non
quantificati dall'interessata in questa sede.
Non va infine dimenticato il reddito in
natura (il mezzo vitello, cifrato dalla stessa ricorrente in Fr. 1'200.-, ed il
formaggio, non valutato, che l'assicurata ha ricevuto dal contadino che ha
aiutato nella fienagione), che fa parte, come indicato, del reddito lordo.
Sulla scorta di tutti questi elementi, già
aggiungendo al reddito lordo annuo gli importi conosciuti di Fr. 400.- e di Fr.
1'200.-, si ottiene un reddito lordo annuo di Fr. 30'731.- rispettivamente mensile
di Fr. 2'560.- che, convertito, dà un reddito imponibile di Fr. 22'000.-.
Non va però dimenticato che a questa
somma occorre ancora addizionare tanto gli altri redditi conseguiti in
contanti, ma non cifrati, quanto quelli in natura. Ciò comporta, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che il
limite di reddito posto dal Consiglio di Stato per le persone sole per l'anno
2005, corrispondente ad un reddito lordo mensile compreso tra Fr. 2'601.- e Fr.
2'700.-, sia raggiunto dall'assicurata, bastando che i summenzionati redditi
non cifrati raggiungano anche solo Fr. 500.- (Fr. 2'601.- x 12 = Fr. 31'212.-,
contro i Fr. 30'731.- già accertati e comprovati).
In queste circostanze, è corretto
affermare che il limite di reddito di Fr. 22'000.- viene superato dalla
ricorrente e, purtroppo, il suo diritto alla riduzione del premio di cassa
malati va di conseguenza respinto.
Infine, lo si ribadisce, il limite di
reddito per famiglie non va più preso in esame, siccome __________ e __________
sono ora considerate come delle persone sole che hanno un diritto proprio a
chiedere e ad ottenere – come effettivamente avvenuto – il sussidio per i premi
di cassa malati. Per quanto concerne la riduzione dei premi di cassa malati
retta dalla LAMal e dalla LCAMal, le due ragazze non appartengono infatti più al
nucleo familiare dell'assicurata.
10.
Va
da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di
tassazione 2003B riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.
(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando
la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della
decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE
citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.
(…)."
Poiché per la determinazione
del diritto al sussidio per l'anno
2005.
il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono
dalla notifica di tassazione 2001/2002, la decisione di tassazione per l'anno 2003 allegata dalla ricorrente con il
reclamo non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi
di questo Tribunale (da ultimo la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio
2006),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del
legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di
valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in
particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità
lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del
legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata
dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".
11.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto per il minimo superamento dei
limiti ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa. La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella
causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A
seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il
10.
maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per
esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006
no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:
" “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si
riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le
contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La
commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato
il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato
la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759
del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale
applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si
percepiscono tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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