36.2006.47
ricorso irricevibile per tardività.
6 settembre 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2006.47
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, TCA
Titolo:
ricorso irricevibile per tardività.
IRRICEVIBILITÀ
art. 41 cpv. 3 LAMAL
art. 76 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.47
cs
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2005 emanata
dall’
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. In
data 5 aprile 2005, il dr. med. __________, medico curante di RI 1, domiciliata
in Ticino, ha richiesto all’CO 1 una garanzia di pagamento per
un’ospedalizzazione fuori Cantone, e meglio presso lo __________, per
un’operazione ortopedica di protesi totale al ginocchio (doc. 1).
L’istanza
è stata preavvisata negativamente il 7 aprile 2005 poiché l’operazione può
essere effettuata in Ticino (doc. 1).
Il
18 aprile 2005 l’interessata ha chiesto un riesame del preavviso negativo (doc.
2).
Il
1. giugno 2005 lo __________ di __________ ha nuovamente chiesto la garanzia di
finanziamento per la parte della fattura a carico del Cantone per la degenza
dell’assicurata dal 23 maggio al 7 giugno 2005 (doc. 3).
L’CO
1, come da prassi interna, avendo già trattato il caso, ha inviato al nosocomio
il preavviso negativo già formulato in precedenza.
In
data 16 giugno 2005, dopo aver interpellato il Dr. med. __________ e aver preso
visione del rapporto operatorio, CO 1 ha confermato il precedente avviso
negativo (cfr. doc. 4 e 5).
Il
31 ottobre 2005 l’CO 1 ha ricevuto un’ulteriore richiesta di garanzia per un
intervento ortopedico con degenza dal 12 al 24 ottobre 2005, cui l’interessata
ha dovuto sottoporsi per una complicanza (rifissazione del tendine rotto del
quadricipite), sempre a __________. In data 3 novembre 2005 l’istanza è stata
preavvisata negativamente (doc. 6).
B. In
data 21 febbraio 2006 RA 1, in rappresentanza della moglie RI 1, si è rivolto
al TCA con un atto intitolato “ricorso sulla decisione del CO 1 con
conseguente mancato rimborso della Cassa malati”, indicando di avere
ottenuto un rifiuto, da parte del CO 1, della possibilità di effettuare
un’operazione di protesi al ginocchio nel __________, poiché la medesima
operazione viene praticata anche in Ticino. Dopo aver paragonato i costi
dell’intervento nei due Cantoni, la ricorrente ritiene di aver diritto al
rimborso delle fatture dell’Ospedale __________, poiché l’intervento sarebbe
stato più caro se fosse stato effettuato in Ticino (doc. I).
Chiamato
a presentare una risposta di causa, il CO 1, __________, propone in via
principale di dichiarare il ricorso irricevibile poiché tardivo. In via
subordinata ne propone la reiezione.
Il
CO 1, dopo aver rammentato che la causa trae origine dai trattamenti stazionari
extra-cantonali cui è stata sottoposta RI 1 nei periodi dal 23 maggio al 7
giugno 2005 e dal 12 al 24 ottobre 2005 presso lo __________ di __________,
rileva innanzitutto che la questione a sapere se le accettazioni,
rispettivamente, i rifiuti di garanzia, che non vengono neppure trasmessi ai
pazienti, sono da considerare decisioni, è stata lasciata aperta dal TFA, da
ultimo nella sentenza pubblicata in RAMI 5/2003. KV 254, consid. 6.
In
Ticino l’autorità competente ha deciso di considerare il rifiuto di accordare
la garanzia un “preavviso” che viene notificato al medico istante e
all’assicuratore malattie, il quale è legittimato a contestare la decisione
cantonale laddove sarebbe chiamato ad intervenire finanziariamente (DTF 123 V
290). In caso di disaccordo è data la possibilità di chiedere una decisione
formale, contro la quale è dato ricorso al TCA ai sensi dell’art. 76 cpv. 3
LCAMal.
L’autorità
convenuta ritiene che per la prima degenza è stata emanata una decisione
formale impugnabile ai sensi dell’art. 76 cpv. 3 LCAMal, in data 16 giugno
2005, anche se la stessa autorità ammette di non aver indicato né i mezzi di
diritto né il termine di ricorso e si rimette al TCA circa la tempestività del
ricorso, non senza ricordare che anche dalla ricezione delle fatture
dell’ospedale fino all’inoltro del ricorso sono trascorsi tre mesi.
Per
contro, per quanto concerne la seconda degenza, l’CO 1 ha rilasciato unicamente
un preavviso in data 3 novembre 2005, ma non ha emesso alcuna decisione
impugnabile, per cui il ricorso va dichiarato, su questo punto, irricevibile.
Nel
merito l’autorità convenuta rammenta invece come l’intervento poteva
pacificamente essere effettuato in Ticino. Per cui, in virtù dell’art. 41 cpv.
3 LAMal, non vi sarebbero motivi per riconoscere il ricovero extracantonale.
C. Il
4 aprile 2006 l’interessato ha ribadito la sua posizione (doc. VII) e il 26
aprile 2006 anche l’CO 1 ha riconfermato le proprie richieste (doc. IX).
D. Il
21 giugno 2006 il TCA ha interpellato __________ (doc. XI), la quale ha preso
posizione in data 28 giugno 2006 (doc. XII). Le parti hanno potuto esprimersi
in merito (doc. XIII e seg.).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Per
l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è
data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione.
Contro
le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 76 cpv. 2 LCAMal).
A
norma dell’art. 76 cpv. 3 LCAMal contro le decisioni concernenti la garanzia
dell’assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato
reclamo e vi è la facoltà di ricorso diretta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
3. CO
1 sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Va
innanzitutto evidenziato che nella misura in cui l’art. 76 cpv. 3 LCAMal
prevede la possibilità di ricorso contro le decisioni concernenti la garanzia
dell’assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone e considerato
come, per prassi, quando un assicurato lo chiede, l’CO 1 emana una decisione
impugnabile, accordando in questo modo al diretto interessato la possibilità di
ricorrere al TCA contro una decisione che lo concerne, può rimanere aperta la
questione a sapere se il rifiuto della garanzia, che CO 1 notifica solo al
nosocomio interessato e all’assicuratore, deve essere intimato anche al
paziente.
In
concreto l’insorgente è stata degente in due occasioni presso l’Ospedale di __________
nel __________.
La
prima volta dal 23 maggio al 7 giugno 2005 per l’impianto di una protesi del
ginocchio.
La
seconda volta dal 12 al 24 ottobre 2005 per la fissazione del tendine del
quadricipite.
Nel
primo caso l’CO 1 ha notificato alla ricorrente uno scritto con il quale ha
motivato il suo rifiuto.
Per
quanto concerne la seconda degenza, in assenza di contestazioni da parte
dell’interessata, l’CO 1 si è limitata a trasmettere un preavviso negativo al
nosocomio e all’assicuratore.
In
queste condizioni, nella misura in cui l’interessata contesta il rifiuto della
garanzia per il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2005 il ricorso è
irricevibile in mancanza di una decisione impugnabile e l’incarto va trasmesso
all’CO 1 il quale sarà tenuto ad emanare una decisione conformemente all’art.
76 cpv. 3 LCAMal.
Per
quanto concerne invece la prima degenza va rilevato quanto segue.
4. Come
visto l’art. 76 cpv. 3 LCAMal prevede un termine di 30 giorni per inoltrare
ricorso contro le decisioni concernenti la garanzia dell’assunzione dei costi
per le ospedalizzazioni fuori Cantone. In concreto l’assicurata è insorta al
TCA 8 mesi dopo la notifica dell’atto che negava la garanzia (ricorso del 21
febbraio 2006 contro la decisione del 16 giugno 2005). L’impugnativa, di per
sé, va pertanto considerata tardiva.
La
ricorrente rileva tuttavia che l’atto non contiene i mezzi di diritto, per cui
solo quando l’assicuratore, il 24 gennaio 2006, le ha rinviato le fatture,
parzialmente impagate, ha impugnato lo scritto in esame (cfr. anche doc. VII).
La
decisione è un atto amministrativo e deve essere notificata secondo le regole
generali del diritto amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del
destinatario, rispettivamente al luogo di residenza abituale, da parte
dell’autorità. La decisione produce i suoi effetti a partire dalla notifica
regolare e poco importa che l'interessato prenda conoscenza o meno del suo
contenuto (DTF 119 V 95 consid. 4c con riferimenti). Secondo la giurisprudenza,
la notifica difettosa non può
cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I: Häner,
Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101
N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere
esaminato, secondo le concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto
in inganno l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale
deve essere comunque esaminata alla luce del principio generale della buona
fede (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna
1997, § 54 N 27 pag.356, DTF 122 V 194 consid. 2).
Con
sentenza del 17 giugno 2003 nella causa V., K 82/02 il TFA ha rammentato che,
in ambito LAMal, se l’assicurato non agisce entro un termine di riflessione
adeguato, si considera che egli abbia acconsentito al provvedimento (cfr. anche
DTF 126 V 24 consid. 4b, DTF 122 V 369 consid. 3: „ Entsprechend der im Bereich des KUVG entwickelten, auf den Prinzipien
des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit beruhenden Praxis kann die Rechtsbeständigkeit
als eingetreten gelten, wenn anzunehmen ist, ein Versicherter habe sich mit
einer getroffenen Regelung abgefunden. Dies ist nach der Rechtsprechung dann
der Fall, wenn er sich nicht innert (nach den Umständen) angemessener
Überlegungs- und Prüfungsfrist dagegen verwahrt (BGE 110 V 168 Erw. 2b; RKUV
1990 Nr. K 835 S. 82 Erw. 2a, 1988 Nr. K
783 S. 395 Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 107 V 191 Erw. 1).“; cfr.
anche, in un altro contesto, la STFA del 13 febbraio 2001 nella causa E., C
168/00).
In concreto l’amministrazione ha notificato all’assicurata lo
scritto impugnato in data 16 giugno 2005. L’interessata ha inoltrato ricorso
solo in data 21 febbraio 2006.
E’
vero che lo scritto in questione non contiene alcuna indicazione circa i mezzi
di diritto, né in merito ad eventuali termini di ricorso, né in merito
all’autorità competente cui rivolgersi per contestare la presa di posizione. La
lettera tuttavia è chiara e nega esplicitamente il riesame del parere negativo
rilasciato il 7 aprile 2005.
Nel
caso di specie l’interessata non ha reagito immediatamente, come invece aveva
fatto il 18 aprile 2005 (doc. B3), ossia appena due mesi prima, allorquando
aveva contestato presso l’CO 1 il rifiuto dell’autorizzazione a recarsi fuori
Cantone. L’interessata in questa circostanza ha atteso 8 mesi (dal 16 giugno
2005 al 26 febbraio 2006) prima di contestare la predetta presa di posizione.
Agendo
in questo modo la ricorrente ha lasciato trascorrere un lasso di tempo troppo
grande e le circostanze del caso non giustificano un ritardo di 8 mesi.
Il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
Va
tuttavia rilevato che, anche se il ricorso fosse stato tempestivo, esso doveva
andare respinto per i seguenti motivi.
Nel
merito
5. Per
l’art. 41 LAMal:
"1. L’assicurato
ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla
cura della sua malattia. In caso di cura ambulatoriale, l’assicuratore deve
assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio
o di lavoro dell’assicurato oppure nei dintorni. In caso di cura ospedaliera o
semiospedaliera, l’assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la
tariffa applicata nel Cantone di domicilio dell’assicurato.
2. Se, per
motivi d’ordine medico, l’assicurato ricorre a un altro fornitore di
prestazioni, la rimunerazione è calcolata secondo la tariffa applicabile a
questo fornitore di prestazioni. Sono considerati motivi d’ordine medico i casi
d’urgenza e quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere
dispensate:
a. nel luogo di
domicilio o di lavoro dell’assicurato oppure nei relativi dintorni, se si
tratta di cura ambulatoriale;
b. nel Cantone di
domicilio dell’assicurato o in un ospedale fuori
da questo Cantone che figura
nell’elenco allestito dal Cantone di domicilio dell’assicurato, giusta
l’articolo 39 capoverso 1 lettera e, se si tratta di cura ospedaliera o
semiospedaliera.
3. Se, per
motivi d’ordine medico, l’assicurato ricorre ai servizi di un ospedale
pubblico, o sussidiato dall’ente pubblico, situato fuori dal suo cantone di
domicilio, il Cantone di domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e
quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si
trova il suddetto ospedale. In questo caso, il diritto di regresso giusta
l’articolo 72 LPGA si applica per analogia al Cantone di domicilio. Il
Consiglio federale disciplina i particolari.”
La dottrina, in
particolare Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in SBVR, 1998, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea, Ginevra e Monaco (pag. 165 e seg.), così si è espressa in merito a
questa norma:
„Die Versicherten können unter den zugelassenen Leistungserbringern,
die für die Behandlung ihrer Krankheit geeignet sind, frei wählen (Art. 41 Abs.
1 Satz 1 KVG). Die Freiheit der Wahl unter den zugelassenen Leistungserbringern
erstreckt sich territorial sowohl für den ambulanten als auch den stationären
oder teilstationären Bereich auf das gesamte Gebiet der Schweiz, soweit nicht
Einschränkungen aus Massnahmen zur Qualitätssicherung (Art. 58 Abs. 3 lit. b
KVG; Rz. 118) resultieren. Nicht jede Wahl hat jedoch eine volle Kostendeckung
zur Folge. Unklar ist, ob sich die Wahl auf zugelassene Leistungserbringer mit
Tarifbindung beschränkt. Im Einzelnen ergeben sich aufgrund des KVG die
nachstehenden Lösungen.
(…)
Bei stationärer und teilstationärer Behandlung muss der Versicherer
die Kosten nach dem Tarif übernehmen, der im Wohnkanton der versicherten Person
gilt (Art. 41 Abs. 1 Satz KVG). Lässt sich eine versicherte Person aus
persönlicher Konvenienz ausserkantonal hospitalisieren, kann sie nur
Vergütungen in der Höhe des massgebenden Wohnkantontarifs beanspruchen. Sie hat
die Differenz zu den in Rechnung gestellten Kostenselber zu tragen. Das ausserkantonale
Spital ist weder an die Tarifart nach Art. 49 Abs. 1 KVG noch sonstwie an kv-rechtliche
Tarifregeln gebunden. Beansprucht dagegen die versicherte Person aus
medizinischen Gründen die Dienste eines ausserhalb ihres Wohnkantons
befindlichen öffentlichen subventionierten Spitals, so übernimmt der
Versicherer die Kosten nach dem Tarif, den das ausserkantonale Spital für
Personen mit Wohnort im eigenen Kanton in Rechnung stellen kann (Art. 41 Abs. 2
Satz 1 KVG). Der Wohnkanton der versicherten Person übernimmt die Differenz zu
den in Rechnung gestellten Kosten (Art. 41 Abs 3 KVG). Diese Bestimmung soll in
der Hauptsache dem Lastenausgleich und der verstärkten Koordination zwischen
den Kantonen dienen. Ziel ist ferner die lückenlose Kostendeckung für die
stationäre oder teilstationäre Notfallbehandlung während des Aufenthalts der
versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons in der Schweiz. Letzlich soll
mithin eine lückenlose und qualitativ hochstehende gesundheitliche
Grundversorgung durch ausserkantonale Behandlungsmöglichkeiten sichergestellt
werden. Die Leistungen des Wohnkantons
haben Subventionscharakter."
6. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono
essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata
secondo metodi scientifici.
L'efficacia,
l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera
sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; RAMI 2000 no. KV 132 pag. 283 seg.
consid. 3).
In
presenza di diversi metodi o tecniche operative che lasciano oggettivamente
prevedere il buon esito del trattamento della malattia (in altre parole sono da
considerare efficaci ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal [Eugster, Krankenversicherung
in SBV, cifra marginale 185]), acquista importanza prioritaria l'aspetto dell'appropriatezza
della misura (DTF 127 V 146 consid. 5). Dal profilo sanitario, una misura è
appropriata se la sua utilità diagnostica o terapeutica prevale sui rischi che
le sono connessi come pure su quelli legati a cure alternative. Il giudizio
sull'appropriatezza avviene mediante valutazione dei successi e insuccessi di
un'applicazione come pure in base alla frequenza di complicazioni (Eugster, op.
cit., cifra marginale 189, in particolare nota 398). Se i metodi alternativi di
trattamento entranti in linea di considerazione non presentano, dal profilo
medico, differenze di rilievo nel senso che - secondo un esame di idoneità,
avuto riguardo allo scopo perseguito volto ad eliminare, nel limite del possibile,
Fatti
i pregiudizi fisici e psichici (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5, 109 V 43 consid.
2b) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno costosa e, di conseguenza,
maggiormente economica deve essere considerata prioritaria (RAMI 1998 no. KV
988 pag. 1). Se per contro un determinato metodo di trattamento presenta,
rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura diagnostica e/o terapeutica
- segnatamente perché comporta rischi minori, una prognosi maggiormente
favorevole per quanto concerne eventuali effetti collaterali e sequele tardive
-, questo aspetto può giustificare l'assunzione delle spese per la cura più
cara (DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 52).
L’autorità
dovrà limitare l'obbligo prestativo ai casi in cui il trattamento esterno
dovesse presentare, dal profilo diagnostico o terapeutico, un valore aggiunto
considerevole ("einen erheblichen diagnostischen oder therapeutischen Mehrwert",
cfr. STFA del 17 gennaio 2005, K 141/03).
Ciò
presuppone la prova che nel Cantone non esista nessuna possibilità di cura
oppure che un provvedimento diagnostico o terapeutico ivi praticato, se
confrontato con l'alternativa proposta altrove, comporti rischi importanti e
considerevolmente più elevati e che perciò, tenuto conto del risultato che si
intende raggiungere tramite la cura, un trattamento responsabile da un punto di
vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile nel Cantone di domicilio e,
quindi, di tipo appropriato, non sia concretamente garantito (cfr. anche sentenza
del 14 ottobre 2002 nella causa K., K 39/01, consid. 1.3).
Vantaggi
minimi, difficilmente valutabili o addirittura contestati, non possono
configurare un valido motivo per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione
di base (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Eugster, op. cit., nota
761), così come neppure il fatto che una clinica specializzata abbia maggior
esperienza nel settore specifico (sentenza citata del 14 ottobre 2002 nella
causa K. consid. 1.3).
7. Nel
caso di specie l’insorgente sostiene che vi siano dei motivi di ordine medico
ai sensi dell’art. 41 cpv. 3 LAMal. Egli sostiene in particolare che
l’operazione della protesi al ginocchio verrebbe effettuata unicamente fuori
Cantone con un’assistenza computerizzata nella posa della protesi, ciò che
permetterebbe una maggiore precisione nel posizionamento della protesi (errore
massimo di 0.3 mm).
Si
tratta di stabilire se l’utilizzo di tale tecnica operativa costituisce un
motivo d’ordine medico che avrebbe permesso all’interessata di rivolgersi al
nosocomio __________.
Come
emerge dagli atti, la posa della protesi del ginocchio mediante un’assistenza
computerizzata è utilizzata anche da ospedali ticinesi figuranti sull’elenco
ospedaliero. In particolare la __________ di __________ dispone e utilizza tale
attrezzatura dal 15 febbraio 2005 (doc. 8).
Da
parte sua l’__________, in determinate condizioni, anche se non dispone di
questo sistema operativo, lo può chiedere in prestito alla ditta fornitrice in
caso di bisogno (cfr. doc. 7).
Alla
luce di quanto sopra esposto emerge che l’insorgente poteva chiedere l’utilizzo
della medesima tecnica operativa anche in Ticino.
Inoltre,
come rileva l’CO 1 in sede di risposta, anche se per ipotesi vi fossero stati
motivi di ordine medico per autorizzare l’insorgente a farsi operare fuori dal
Canton Ticino, l’interessata avrebbe dovuto recarsi presso gli ospedali
operanti con la tecnica in esame e figuranti sull’elenco ospedaliero ticinese
(ad. esempio __________), ma non a __________ (cfr. RAMI 5/2003 KV 254, pag.
234 seg., consid. 5.1.1).
La
circostanza che un intervento extracantonale costerebbe di meno, non rientra
invece nei motivi per chiedere di sottoporsi all’intervento in un ospedale
fuori dal Canton Ticino.
Va
ancora evidenziato che dagli atti non sembra neppure emergere che nel caso di
specie vi sia stata un’urgenza tale da impedire all’insorgente di recarsi
presso un nosocomio ticinese (cfr. allegato al doc. 4, Operationsbericht del 24
maggio 2005).
Per
quanto concerne infine la questione a sapere per quale motivo l’CO 1 non ha
informato la ricorrente del fatto che il nosocomio __________ non figura
nell’elenco degli ospedali del Canton Ticino, va evidenziato come già in data 7
aprile 2005 CO 1 ha informato sia il medico curante, sia l’ospedale __________,
sia l’assicuratore del rifiuto della garanzia. Questa informazione è giunta
anche all’insorgente poiché con scritto 18 aprile 2005 ha contestato il rifiuto
CO 1 (doc. 2). La degenza ha invece avuto luogo dal 23 maggio al 7 giugno 2005,
ossia quando l’interessata già sapeva del rifiuto.
In
questo senso l’interessata non può far valere la sua buona fede.
Alla
luce di quanto sopra esposto va pertanto evidenziato che se il ricorso fosse
stato ricevibile, esso andava comunque respinto.
8. L’CO
1 ha rilevato che:
“(…)
11. Non è tuttavia da escludere che la partecipazione
dell’assicuratore malattie debba in ultima analisi essere superiore a quella
accordata alla ricorrente, ritenuto come la stessa avrebbe potuto anche farsi
operare presso la __________ di __________ (con la tecnica computer assistita).
In questo caso l’assicuratore avrebbe verosimilmente dovuto assumersi la
tariffa per l’intervento di protesi totale di ginocchio di CHF 10'347 (__________)
in aggiunta alla tariffa giornaliera forfetaria di CHF 266.- per un totale di
CHF 14'603.-, e non di soli CHF 5'400.-, importo accordato dall’assicuratore.
Si ritiene quindi che l’assicuratore debba essere invitato a partecipare alla
procedura (RAMI 5/2003 KV 254, p. 234 ss, cons. 5.4). (doc. V)
Interpellato
in merito l’assicuratore afferma di aver applicato l’art. 41 cpv. 3 LAMal e
l’allegato 2 della __________ e __________ del 03 dicembre 2004 che prevedeva,
per le ospedalizzazioni del 2005, una tariffa di fr. 360.—al giorno all’Ospedale
__________ di __________, nosocomio più vicino al domicilio dell’interessata.
In
concreto oggetto del contendere è tuttavia unicamente la questione a sapere se
l’intervento subito dall’insorgente nei mesi di maggio-giugno 2005 poteva
essere effettuato in Ticino oppure no. L’applicazione della tariffa e il
calcolo dell’importo che la Cassa intende rimborsare esula dalla procedura in
esame.
Tuttavia,
considerato che l’insorgente nel proprio ricorso accenna anche alla questione
dei costi, concludendo che “a noi sembra logico che la Cassa Malati paghi le
Considerandi
2.
operazioni con la deduzione di eventuali differenze, come promesso
telefonicamente.”, __________, a cui la presente sentenza va notificata
quale parte cointeressata, è invitata ad emettere una decisione formale in
merito, contro la quale l’assicurata potrà presentare opposizione e, semmai, se
non sarà soddisfatta, interporre ricorso al TCA.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é irricevibile.
2.
-
L’incarto è trasmesso all’CO 1 per quanto di sua competenza conformemente ai
considerandi.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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