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Decisione

36.2006.47

ricorso irricevibile per tardività.

6 settembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i pregiudizi fisici e psichici (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5, 109 V 43 consid.

2b) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno costosa e, di conseguenza,

maggiormente economica deve essere considerata prioritaria (RAMI 1998 no. KV

988 pag. 1). Se per contro un determinato metodo di trattamento presenta,

rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura diagnostica e/o terapeutica

- segnatamente perché comporta rischi minori, una prognosi maggiormente

favorevole per quanto concerne eventuali effetti collaterali e sequele tardive

-, questo aspetto può giustificare l'assunzione delle spese per la cura più

cara (DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 52).

L’autorità

dovrà limitare l'obbligo prestativo ai casi in cui il trattamento esterno

dovesse presentare, dal profilo diagnostico o terapeutico, un valore aggiunto

considerevole ("einen erheblichen diagnostischen oder therapeutischen Mehrwert",

cfr. STFA del 17 gennaio 2005, K 141/03).

Ciò

presuppone la prova che nel Cantone non esista nessuna possibilità di cura

oppure che un provvedimento diagnostico o terapeutico ivi praticato, se

confrontato con l'alternativa proposta altrove, comporti rischi importanti e

considerevolmente più elevati e che perciò, tenuto conto del risultato che si

intende raggiungere tramite la cura, un trattamento responsabile da un punto di

vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile nel Cantone di domicilio e,

quindi, di tipo appropriato, non sia concretamente garantito (cfr. anche sentenza

del 14 ottobre 2002 nella causa K., K 39/01, consid. 1.3).

Vantaggi

minimi, difficilmente valutabili o addirittura contestati, non possono

configurare un valido motivo per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione

di base (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Eugster, op. cit., nota

761), così come neppure il fatto che una clinica specializzata abbia maggior

esperienza nel settore specifico (sentenza citata del 14 ottobre 2002 nella

causa K. consid. 1.3).

7. Nel

caso di specie l’insorgente sostiene che vi siano dei motivi di ordine medico

ai sensi dell’art. 41 cpv. 3 LAMal. Egli sostiene in particolare che

l’operazione della protesi al ginocchio verrebbe effettuata unicamente fuori

Cantone con un’assistenza computerizzata nella posa della protesi, ciò che

permetterebbe una maggiore precisione nel posizionamento della protesi (errore

massimo di 0.3 mm).

Si

tratta di stabilire se l’utilizzo di tale tecnica operativa costituisce un

motivo d’ordine medico che avrebbe permesso all’interessata di rivolgersi al

nosocomio __________.

Come

emerge dagli atti, la posa della protesi del ginocchio mediante un’assistenza

computerizzata è utilizzata anche da ospedali ticinesi figuranti sull’elenco

ospedaliero. In particolare la __________ di __________ dispone e utilizza tale

attrezzatura dal 15 febbraio 2005 (doc. 8).

Da

parte sua l’__________, in determinate condizioni, anche se non dispone di

questo sistema operativo, lo può chiedere in prestito alla ditta fornitrice in

caso di bisogno (cfr. doc. 7).

Alla

luce di quanto sopra esposto emerge che l’insorgente poteva chiedere l’utilizzo

della medesima tecnica operativa anche in Ticino.

Inoltre,

come rileva l’CO 1 in sede di risposta, anche se per ipotesi vi fossero stati

motivi di ordine medico per autorizzare l’insorgente a farsi operare fuori dal

Canton Ticino, l’interessata avrebbe dovuto recarsi presso gli ospedali

operanti con la tecnica in esame e figuranti sull’elenco ospedaliero ticinese

(ad. esempio __________), ma non a __________ (cfr. RAMI 5/2003 KV 254, pag.

234 seg., consid. 5.1.1).

La

circostanza che un intervento extracantonale costerebbe di meno, non rientra

invece nei motivi per chiedere di sottoporsi all’intervento in un ospedale

fuori dal Canton Ticino.

Va

ancora evidenziato che dagli atti non sembra neppure emergere che nel caso di

specie vi sia stata un’urgenza tale da impedire all’insorgente di recarsi

presso un nosocomio ticinese (cfr. allegato al doc. 4, Operationsbericht del 24

maggio 2005).

Per

quanto concerne infine la questione a sapere per quale motivo l’CO 1 non ha

informato la ricorrente del fatto che il nosocomio __________ non figura

nell’elenco degli ospedali del Canton Ticino, va evidenziato come già in data 7

aprile 2005 CO 1 ha informato sia il medico curante, sia l’ospedale __________,

sia l’assicuratore del rifiuto della garanzia. Questa informazione è giunta

anche all’insorgente poiché con scritto 18 aprile 2005 ha contestato il rifiuto

CO 1 (doc. 2). La degenza ha invece avuto luogo dal 23 maggio al 7 giugno 2005,

ossia quando l’interessata già sapeva del rifiuto.

In

questo senso l’interessata non può far valere la sua buona fede.

Alla

luce di quanto sopra esposto va pertanto evidenziato che se il ricorso fosse

stato ricevibile, esso andava comunque respinto.

8. L’CO

1 ha rilevato che:

“(…)

11. Non è tuttavia da escludere che la partecipazione

dell’assicuratore malattie debba in ultima analisi essere superiore a quella

accordata alla ricorrente, ritenuto come la stessa avrebbe potuto anche farsi

operare presso la __________ di __________ (con la tecnica computer assistita).

In questo caso l’assicuratore avrebbe verosimilmente dovuto assumersi la

tariffa per l’intervento di protesi totale di ginocchio di CHF 10'347 (__________)

in aggiunta alla tariffa giornaliera forfetaria di CHF 266.- per un totale di

CHF 14'603.-, e non di soli CHF 5'400.-, importo accordato dall’assicuratore.

Si ritiene quindi che l’assicuratore debba essere invitato a partecipare alla

procedura (RAMI 5/2003 KV 254, p. 234 ss, cons. 5.4). (doc. V)

Interpellato

in merito l’assicuratore afferma di aver applicato l’art. 41 cpv. 3 LAMal e

l’allegato 2 della __________ e __________ del 03 dicembre 2004 che prevedeva,

per le ospedalizzazioni del 2005, una tariffa di fr. 360.—al giorno all’Ospedale

__________ di __________, nosocomio più vicino al domicilio dell’interessata.

In

concreto oggetto del contendere è tuttavia unicamente la questione a sapere se

l’intervento subito dall’insorgente nei mesi di maggio-giugno 2005 poteva

essere effettuato in Ticino oppure no. L’applicazione della tariffa e il

calcolo dell’importo che la Cassa intende rimborsare esula dalla procedura in

esame.

Tuttavia,

considerato che l’insorgente nel proprio ricorso accenna anche alla questione

dei costi, concludendo che “a noi sembra logico che la Cassa Malati paghi le

Considerandi

2.

operazioni con la deduzione di eventuali differenze, come promesso

telefonicamente.”, __________, a cui la presente sentenza va notificata

quale parte cointeressata, è invitata ad emettere una decisione formale in

merito, contro la quale l’assicurata potrà presentare opposizione e, semmai, se

non sarà soddisfatta, interporre ricorso al TCA.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é irricevibile.

2.

-

L’incarto è trasmesso all’CO 1 per quanto di sua competenza conformemente ai

considerandi.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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