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Decisione

36.2006.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i premi inerenti i mesi di gennaio, marzo, maggio-dicembre 2002, pari a Fr. 235,70

al mese da gennaio a giugno (doc. 3) ed a Fr. 251,40 da luglio a dicembre 2002

(doc. 9), come pure le partecipazioni nel 2002 di Fr. 285,80, di Fr. 182,75 e di

Fr. 43,20 per il pronto soccorso rispettivamente per una visita medica e per delle

analisi di laboratorio (doc. 18).

La Cassa ha quindi sollecitato

il pagamento dei premi dovuti (docc. 4-8 e 10-13), ma non ottenendo il

pagamento richiesto, ha avviato cinque procedure esecutive sfociate il 3

dicembre 2003 in altrettanti attestati di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del

capitale dovuto, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e delle

spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 3'698,05 (docc. 14-18).

B. Con

cinque distinte decisioni del 22 luglio 2005 (docc. 22-26) CO 1 ha chiesto alla

moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro

trenta giorni gli ammontari di Fr. 664,60 rispettivamente di Fr. 939.-, di Fr.

968,35, di Fr. 694,25 e di Fr. 431,85.

Con decisione su

opposizione del 30 gennaio 2006 (doc. A1) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata il 28 luglio 2005 (doc. 27), la

quale il 27 febbraio 2006 (doc. I) ha formulato ricorso al TCA evidenziando la sua estraneità ai

debiti del marito e l'intenzione

di quest'ultimo di rimborsare ratealmente

alla Cassa malati lo scoperto (doc. A3). La ricorrente rileva ancora che non

sapeva niente a proposito dei mancati pagamenti dei premi da parte del marito e

che lo stesso ha comunque dichiarato pubblicamente di essere l'unico responsabile e quindi l'unico debitore dell'importo ora reclamato dalla Cassa (doc. A2).

Nella risposta del 22

marzo 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III),

mentre la ricorrente ha precisato che "al momento della stipulazione da

parte di mio marito della polizza malattia (ottobre 1999) egli risiedeva a __________,

mentre la sottoscritta si è trasferita in quel Comune solo a partire dal 1.

febbraio 2001. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale da parte di mio marito non

sussisteva pertanto alcuna comunione domestica. Non vi dunque alcun obbligo

solidale per il pagamento dei premi." (doc. V). La Cassa malati ha replicato che, determinante, è la

verifica della situazione dei coniugi nel periodo dei premi che sono stati

richiesti (doc. VII).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della

LAMal.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;

DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il

TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti

che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione

amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,

H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di

premi LAMal e di partecipazioni ai costi del marito relativi al 2002. Le

decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del

2005.

e del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale

trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche

apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente

vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,

graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

L'art. 90 OAMal

prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,

nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve

promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).

4.

Nel

caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede

alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 3'698,05. Questa somma è composta del credito

in capitale di dieci premi mensili dovuti dal marito nel 2002 (Fr. 235,70 x 4

mesi + Fr. 251,40 x 6 mesi), della partecipazione ai costi di pronto soccorso,

visita medica ed analisi occorsi anch'essi nel 2002 (Fr. 285,80 + Fr. 182,75 + Fr. 43,20) e delle spese di

richiamo (Fr. 35.- x 4 + Fr. 40.-).

La restante somma è

relativa alle spese attinenti ai cinque precetti esecutivi fatti spiccare nei

confronti del marito ed ai conseguenti attestati di carenza beni come pure

degli interessi maturati sul capitale dovuto.

Il calcolo dei premi

formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.

Quest'ultima non ha nemmeno

messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi accollati

dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non aver mai saputo

nulla circa i debiti del marito concernenti la sua assicurazione malattia e di

non essere (ancora) stata sposata con il debitore al momento in cui (1999) quest'ultimo ha concluso l'assicurazione malattia con la Cassa malati CO

1.

Inoltre, suo marito si è assunto tutte le responsabilità derivanti dai

debiti concernenti i suoi premi LAMal.

5.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono

insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art.

166.

CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21

consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della

responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto

pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche

durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.

149).".

6.

Nel

caso concreto, la ricorrente non contesta di avere avuto una vita comune con il

proprio marito durante l'anno

2002, ma si limita a rilevare che quando nell'ottobre 1999 il coniuge ha concluso l'assicurazione malattia, essa non abitava ancora con lui a __________,

poiché in quel comune si è trasferita soltanto il 1° febbraio 2001. Afferma, inoltre,

che non sapeva nulla dei debiti contratti dal coniuge fino a quando sono

arrivati i precetti esecutivi.

Indipendentemente

dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa

l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione malattia, la ricorrente deve

ugualmente sopperire al relativo mancato pagamento da parte del proprio marito.

In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di

doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti

dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Spettava infatti alla

ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito della sua

assicurazione LAMal sia dell'eventuale

situazione debitoria esistente. È circostanza nota che in Svizzera

l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata

doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione

malattia. Proprio l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere

che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il

capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro

coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti ed a produrre i documenti

necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso suo marito e

chiedergli informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale.

Oltre a ciò, va rilevato

che l'assicurazione in questione

è stata stipulata da __________ nel 1999 e quindi già dopo che i coniugi

avevano contratto matrimonio (il 20 agosto 1998).

Infine, occorre soprattutto

precisare che è ininfluente la situazione dei coniugi al momento della

stipulazione del contratto assicurativo (1999); va per contro esaminato

soltanto il momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati

(2002). Ora, siccome i premi per i quali il marito della ricorrente è stato

escusso concernono l'anno

2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli

interessati v'era comunione

domestica a __________ (doc. 21: dichiarazione del Comune di __________), è

indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà

della moglie nei confronti dei debiti LAMal contratti dal marito.

A titolo indicativo,

il TCA osserva da ultimo che la

proposta di pagamento rateale sottoposta alla Cassa malati al momento in cui l'assicurata ha interposto ricorso non deve

essere qui evasa (doc. A3). Oggetto del contendere è unicamente la questione a

sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito

nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Soltanto la

creditrice, ovvero la Cassa malati convenuta, può infatti pronunciarsi sulle

modalità di pagamento dell'importo

scoperto da parte del debitore e/o della debitrice solidale.

Questo Tribunale

invita quindi CO 1 a sondare la disponibilità offerta a suo tempo dai debitori,

che si sono mostrati disposti e pronti a fare fronte ai loro debiti, in modo da

evitare inutili e costose procedure amministrative ed esecutive nei loro

confronti.

7.

Il

TCA conclude rilevando quindi

che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di

premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di diverse esecuzioni

sfociate in altrettanti attestati di carenza beni.

La richiesta della

Cassa malati, alla quale il marito era affiliato, di condannare la ricorrente

al pagamento di Fr. 3'698,05 si

rivela dunque corretta.

Alla luce di tutto quanto esposto, il

ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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