36.2006.48
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5 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2006.48
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TCA
Titolo:
Solidarietà fra coniugi per il pagamento di premi LAMal.In specie, nel periodo in cui sono sorti i premi tuttora impagati, i coniugi vivevano in comunione domestica.L'assicurata non ha apportato la prova del contrario.La proposta dei coniugi del pagamento rateale va sottoposta alla Cassa.
CONIUGE
DEBITORE SOLIDALE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
UNIONE CONIUGALE
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 166 cpv. 3 CC
art. 61 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.48
TB
Lugano
5 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
gennaio 2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002 (docc. 1-3) __________ è stato affiliato
presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
L’assicurato non ha pagato
Fatti
i premi inerenti i mesi di gennaio, marzo, maggio-dicembre 2002, pari a Fr. 235,70
al mese da gennaio a giugno (doc. 3) ed a Fr. 251,40 da luglio a dicembre 2002
(doc. 9), come pure le partecipazioni nel 2002 di Fr. 285,80, di Fr. 182,75 e di
Fr. 43,20 per il pronto soccorso rispettivamente per una visita medica e per delle
analisi di laboratorio (doc. 18).
La Cassa ha quindi sollecitato
il pagamento dei premi dovuti (docc. 4-8 e 10-13), ma non ottenendo il
pagamento richiesto, ha avviato cinque procedure esecutive sfociate il 3
dicembre 2003 in altrettanti attestati di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del
capitale dovuto, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e delle
spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 3'698,05 (docc. 14-18).
B. Con
cinque distinte decisioni del 22 luglio 2005 (docc. 22-26) CO 1 ha chiesto alla
moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro
trenta giorni gli ammontari di Fr. 664,60 rispettivamente di Fr. 939.-, di Fr.
968,35, di Fr. 694,25 e di Fr. 431,85.
Con decisione su
opposizione del 30 gennaio 2006 (doc. A1) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata il 28 luglio 2005 (doc. 27), la
quale il 27 febbraio 2006 (doc. I) ha formulato ricorso al TCA evidenziando la sua estraneità ai
debiti del marito e l'intenzione
di quest'ultimo di rimborsare ratealmente
alla Cassa malati lo scoperto (doc. A3). La ricorrente rileva ancora che non
sapeva niente a proposito dei mancati pagamenti dei premi da parte del marito e
che lo stesso ha comunque dichiarato pubblicamente di essere l'unico responsabile e quindi l'unico debitore dell'importo ora reclamato dalla Cassa (doc. A2).
Nella risposta del 22
marzo 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III),
mentre la ricorrente ha precisato che "al momento della stipulazione da
parte di mio marito della polizza malattia (ottobre 1999) egli risiedeva a __________,
mentre la sottoscritta si è trasferita in quel Comune solo a partire dal 1.
febbraio 2001. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale da parte di mio marito non
sussisteva pertanto alcuna comunione domestica. Non vi dunque alcun obbligo
solidale per il pagamento dei premi." (doc. V). La Cassa malati ha replicato che, determinante, è la
verifica della situazione dei coniugi nel periodo dei premi che sono stati
richiesti (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMal.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il
TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,
H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di
premi LAMal e di partecipazioni ai costi del marito relativi al 2002. Le
decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del
2005.
e del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale
trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente
vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10.
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal
prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,
nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve
promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
4.
Nel
caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede
alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 3'698,05. Questa somma è composta del credito
in capitale di dieci premi mensili dovuti dal marito nel 2002 (Fr. 235,70 x 4
mesi + Fr. 251,40 x 6 mesi), della partecipazione ai costi di pronto soccorso,
visita medica ed analisi occorsi anch'essi nel 2002 (Fr. 285,80 + Fr. 182,75 + Fr. 43,20) e delle spese di
richiamo (Fr. 35.- x 4 + Fr. 40.-).
La restante somma è
relativa alle spese attinenti ai cinque precetti esecutivi fatti spiccare nei
confronti del marito ed ai conseguenti attestati di carenza beni come pure
degli interessi maturati sul capitale dovuto.
Il calcolo dei premi
formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.
Quest'ultima non ha nemmeno
messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi accollati
dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non aver mai saputo
nulla circa i debiti del marito concernenti la sua assicurazione malattia e di
non essere (ancora) stata sposata con il debitore al momento in cui (1999) quest'ultimo ha concluso l'assicurazione malattia con la Cassa malati CO
1.
Inoltre, suo marito si è assunto tutte le responsabilità derivanti dai
debiti concernenti i suoi premi LAMal.
5.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono
insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art.
166.
CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21
consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il
potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della
responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto
pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche
durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.
149).".
6.
Nel
caso concreto, la ricorrente non contesta di avere avuto una vita comune con il
proprio marito durante l'anno
2002, ma si limita a rilevare che quando nell'ottobre 1999 il coniuge ha concluso l'assicurazione malattia, essa non abitava ancora con lui a __________,
poiché in quel comune si è trasferita soltanto il 1° febbraio 2001. Afferma, inoltre,
che non sapeva nulla dei debiti contratti dal coniuge fino a quando sono
arrivati i precetti esecutivi.
Indipendentemente
dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa
l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione malattia, la ricorrente deve
ugualmente sopperire al relativo mancato pagamento da parte del proprio marito.
In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di
doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Spettava infatti alla
ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito della sua
assicurazione LAMal sia dell'eventuale
situazione debitoria esistente. È circostanza nota che in Svizzera
l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata
doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione
malattia. Proprio l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere
che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il
capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro
coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti ed a produrre i documenti
necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso suo marito e
chiedergli informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale.
Oltre a ciò, va rilevato
che l'assicurazione in questione
è stata stipulata da __________ nel 1999 e quindi già dopo che i coniugi
avevano contratto matrimonio (il 20 agosto 1998).
Infine, occorre soprattutto
precisare che è ininfluente la situazione dei coniugi al momento della
stipulazione del contratto assicurativo (1999); va per contro esaminato
soltanto il momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati
(2002). Ora, siccome i premi per i quali il marito della ricorrente è stato
escusso concernono l'anno
2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli
interessati v'era comunione
domestica a __________ (doc. 21: dichiarazione del Comune di __________), è
indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà
della moglie nei confronti dei debiti LAMal contratti dal marito.
A titolo indicativo,
il TCA osserva da ultimo che la
proposta di pagamento rateale sottoposta alla Cassa malati al momento in cui l'assicurata ha interposto ricorso non deve
essere qui evasa (doc. A3). Oggetto del contendere è unicamente la questione a
sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito
nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Soltanto la
creditrice, ovvero la Cassa malati convenuta, può infatti pronunciarsi sulle
modalità di pagamento dell'importo
scoperto da parte del debitore e/o della debitrice solidale.
Questo Tribunale
invita quindi CO 1 a sondare la disponibilità offerta a suo tempo dai debitori,
che si sono mostrati disposti e pronti a fare fronte ai loro debiti, in modo da
evitare inutili e costose procedure amministrative ed esecutive nei loro
confronti.
7.
Il
TCA conclude rilevando quindi
che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di
premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di diverse esecuzioni
sfociate in altrettanti attestati di carenza beni.
La richiesta della
Cassa malati, alla quale il marito era affiliato, di condannare la ricorrente
al pagamento di Fr. 3'698,05 si
rivela dunque corretta.
Alla luce di tutto quanto esposto, il
ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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