36.2006.51
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16 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2006.51
Data decisione, Autorità:
16.10.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di beneficiare dell'indennità giornaliera nel caso di assistenza a domicilio / aiuto domiciliare. Non sono date le condizioni previste dalle Condizioni d'assicurazione.La figlia non ha dimostrato che ha avuto una perdita di guadagno per aver aiutato la mamma.
INDENNITÀ GIORNALIERA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
art. 46 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.51
TB
Lugano
16 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 marzo 2006
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
Fatti
ritenuto che
AT 1 è affiliata
almeno dal 2004 ad CV 1 sia per l'assicurazione malattia obbligatoria (LAMal), sia per le coperture
complementari (LCA) quali l'integrativa
di cura per prestazioni speciali __________ e le cure di lunga durata __________
(docc. 1-3),
dal 1998 soffre di
demenza senile tipo Alzeimer, perciò da allora riceve assistenza e aiuto
domestico costante,
dall'anno seguente l'AI le versa l'assegno
per grandi invalidi,
il Cantone Ticino le
corrisponde un contributo per le spese di mantenimento a domicilio, che l'assicurata rigira alla figlia RA 1, la
quale sin dal 1998, vivendo con la mamma, si occupa di lei aiutandola nelle
attività della vita quotidiana e nelle faccende domestiche,
apparentemente versa i
contributi AVS in qualità di datrice di lavoro della figlia, come pure a favore
di quest'ultima ha stipulato
una polizza assicurativa __________ contro gli infortuni,
con scritto del 2
gennaio 2006 (doc. A1) l'assicurata,
rappresentata dalla figlia RA 1, ha chiesto all'assicuratore di riconoscerle retroattivamente l'indennizzo di Fr. 20.-/giorno previsto
dalla polizza assicurativa __________, siccome per potersi occupare di lei per
sei giorni alla settimana la figlia ha rinunciato ad intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno e si è
limitata a svolgere l'attività
di parrucchiera soltanto per un giorno alla settimana, guadagnando circa Fr. 1'200.- al mese,
l'assicuratore ha subito informato l'interessata che "l'obbligo a prestazioni inizia dopo la
decorrenza del termine d'attesa contrattuale, che nel suo caso è di 720 giorni a partire dall'impedimento fisico necessitante di cure
specifiche e in base alla nostra documentazione tale inizio ha avuto luogo nel
1998", perciò, in virtù dell'art. 46 LCA concernente la prescrizione di
due anni per i crediti derivanti da un contratto assicurativo, il contributo
per l'assicurazione __________
poteva esserle riconosciuto dal mese di gennaio 2004 se avesse presentato una
conferma scritta del datore di lavoro relativa alla perdita di salario (della
figlia) a seguito dell'attività
di aiuto domiciliare che la stessa ha intrapreso a favore dell'assicurata (doc. A2),
nella successiva
corrispondenza RA 1 ha ribadito di avere rinunciato a lavorare a tempo pieno apposta
per accudire la mamma e di poter ora unicamente dedicare alla sua professione
di parrucchiera un solo giorno alla settimana lavorando come indipendente
presso una casa anziani, con conseguente diminuzione del suo reddito lavorativo
(doc. A3),
l'assicuratore ha sottolineato che le prestazioni
di aiuto domiciliare sono concesse soltanto nei casi in cui l'aiuto viene prestato da persone
appartenenti ad un consorzio oppure che esercitano questa attività a titolo
indipendente, pertanto l'aiuto fornito
dai familiari non rientra fra queste categorie essendo già un dovere regolato
dal Codice civile (art. 328, doc. A4),
in via del tutto
eccezionale, in questi ultimi casi CV 1 versa contributi solo se è comprovata
una perdita di salario (doc. A4),
l'assicurata ha quindi prodotto le decisioni
definitive di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG della figlia concernenti
gli anni 2001 e 2002 (docc. A9 e A10) emesse nel 2004 dalla Cassa __________, dalle
quali risulta un reddito aziendale sui Fr. 13'000.-
rispettivamente sui Fr. 14'000.- annui, come pure la richiesta d'acconto dei
contributi personali come indipendente per il 1° trimestre del 2005 (doc. A11),
nel suo ultimo scritto
del 24 febbraio 2006 (doc. A6) l'assicuratore ha confermato la propria presa di
posizione, osservando che non vi sono elementi che giustificano una sostanziale
modifica del reddito lavorativo della figlia dell'assicurata, perciò non sono
date le premesse per versare alla mamma i contributi per l'aiuto domestico
prestato dalla figlia,
con petizione del 6
marzo 2006 (doc. I) RA 1, in rappresentanza della mamma AT 1 stipulante della
specifica copertura LCA __________, postula la concessione dell'indennità giornaliera di Fr. 20.- a
dipendenza dell'aiuto prestato all'attrice negli ultimi dieci anni,
la rappresentante rileva
che dopo il divorzio, intervenuto dieci anni prima, non ha potuto trovare un'attività a tempo pieno dovendosi occupare
della mamma, perciò non può documentare che ci sia stata una diminuzione del
suo reddito lavorativo, ritenuto, inoltre, che durante la vita coniugale era
casalinga,
CV 1 respinge la
petizione, a motivo che la stessa sarebbe prescritta e che, comunque, gli
elementi dell'art. 7.1 CSA __________
non sarebbero in specie realizzati (doc. III),
l'attrice ribadisce che la sua situazione
familiare le ha – a suo tempo e tuttora - impedito di incrementare il suo
reddito lavorativo e di accettare diverse proposte di lavoro (doc. V),
Considerandi
considerato che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
perciò il TCA può decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,
l'assicurazione complementare __________
scelta dall'attrice offre la
copertura assicurativa per malattie croniche o per le conseguenze croniche di
un infortunio fino all'ammontare
della somma forfetaria giornaliera assicurata per i costi non coperti di
soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria, così come per i costi non
coperti per assistenza e aiuto domiciliare in caso di cura ambulatoriale a
domicilio (art. 1 CSA __________),
la necessità di cure
sussiste quando la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve
ricorrere più volte alla settimana all'aiuto di terzi per attività della vita quotidiana, come per esempio
l'assunzione di cibo, l'igiene del corpo o la mobilità, ed inoltre
necessita di sostegno per le faccende di casa (art. 4 CSA __________),
l'art. 7 CSA __________ regola le cure
ambulatoriali prevedendo che esiste un diritto a prestazioni se il trattamento
è necessario dal profilo medico e se la cura ambulatoriale a casa avviene tramite
un'organizzazione di cura
medico-sanitaria e assistenza a domicilio riconosciuta ai sensi della LAMal oppure
tramite infermieri o tramite servizi d'assistenza,
giusta l'art. 7.1 CSA __________ relativo all'assistenza a domicilio, se è necessario l'intervento
di un infermiere professionista a pagamento, le somme forfetarie giornaliere
vengono corrisposte nell'ambito
delle prestazioni assicurate,
questo disposto
riconosce come persona che assiste gli ammalati a domicilio anche chi presta le
cure necessarie quotidianamente alla persona assicurata e pertanto subisce in
modo documentabile una perdita di guadagno nella sua attività professionale,
a norma dell'art. 7.2 CSA __________ concernente l'aiuto domiciliare, se è necessario l'intervento
di un aiuto domiciliare a pagamento, le somme forfetarie giornaliere vengono
corrisposte nell'ambito delle
prestazioni assicurate,
è considerata persona
autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi, per professione propria o per un'organizzazione, si occupa dell'economia domestica per conto dell'assicurato,
è riconosciuta quale
persona autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi si occupa dell'economia domestica per conto di una persona
assicurata ammalata e pertanto subisce in modo documentabile una perdita di
guadagno nella sua vita professionale,
nel caso concreto, l'attrice, sofferente di Alzeimer, da anni è
costantemente aiutata dalla figlia nelle faccende domestiche e nella cura
personale,
come visto, l'assicurazione stipulata dall'attrice riconosce i servizi prestati da
terzi alle persone assicurate soltanto se questi aiuti provengono da infermieri
professionisti a pagamento, da persone specializzate, da un'organizzazione oppure ancora da persone
che, in virtù del tempo dedicato all'assicurato, subiscono una perdita di guadagno nella propria attività
professionale,
RA 1 non è né
infermiera, né lavora per un'organizzazione
che si prende cura degli ammalati e neppure esercita in proprio l'attività di prestare assistenza ed aiuto
domiciliare agli ammalati bisognosi,
per sua stessa
affermazione, infatti, da alcuni anni la figlia dell'attrice esercita la professione di parrucchiera indipendente,
inoltre, trattandosi
di persona non specializzata nel campo medico che offre il proprio intervento all'assicurata ammalata in virtù di un dovere
morale e/o giuridico (assistenza madre-figlia), occorre che una condizione supplementare
sia adempiuta,
la persona non
specializzata deve infatti dimostrare di subire, a causa del tempo dedicato all'assistenza dell'assicurata ammalata, una perdita di guadagno per non potere
esercitare appieno - e come prima - la propria attività lucrativa,
la documentazione
offerta dalla rappresentante dell'attrice (cfr. decisioni AVS) non giustifica però una sua perdita di
guadagno, bensì indica semplicemente il suo ricavo annuo grazie all'esercizio dell'attività di parrucchiera in proprio dopo che si è presa cura della
mamma,
per potere dimostrare che
vi sia stata una perdita di guadagno occorre un termine di paragone con la
situazione precedente al periodo in cui ha deciso di prestare assistenza
all'attrice,
ora, per ammissione di
RA 1, fino al momento del suo divorzio di dieci anni fa, che ha poi comportato
la decisione di vivere con la mamma e quindi di aiutarla nella quotidianità, la
stessa era casalinga (doc. I), perciò non esercitava un'attività lucrativa né conseguiva un suo reddito,
le affermazioni secondo
cui ha "rinunciato a diverse offerte di lavoro nella mia professione
per dedicarmi a mia madre" (doc. V) non sono state comprovate da
dichiarazioni scritte da parte di questi stessi probabili datori di lavoro
(doc. IX),
nemmeno la recente asserzione
orale secondo cui già prima del divorzio lavorava un giorno alla settimana come
parrucchiera dimostra che, successivamente alla scelta di aiutare la
mamma ammalata, c'è stata una diminuzione
del reddito della rappresentante dell'attrice, siccome la stessa ha mantenuto costante, anche dopo la
decisione di dedicarsi interamente alla genitrice, il tempo destinato alla
propria attività lavorativa e quindi, presumibilmente, le relative entrate non
sono mutate,
di conseguenza, i
requisiti posti dalle summenzionate Condizioni supplementari d'assicurazione valide per la copertura
assicurativa richiamabile nel caso in esame, in particolare gli artt. 7.1 e
7.
, non sono adempiuti,
pur lodando il
comportamento della rappresentante dell'attrice nei confronti di quest'ultima, stanti queste circostanze (attività lavorativa di un giorno
alla settimana) non v'è
tuttavia spazio per concedere alla beneficiaria dell'assicurazione
per cure di lunga durata, aiutata nelle necessità
quotidiane e nelle faccende domestiche dalla figlia, il diritto alla
concessione di indennità giornaliere illimitate di Fr. 20.-,
ne discende che la
petizione di AT 1 deve è respinta, senza carico di tasse di giustizia né di
spese,
l'art. 43 della Legge
federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al
Tribunale federale per violazione del diritto federale,
per l'art. 46 OG,
nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per
riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il
valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora
Fr. 8'000.-,
in concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza dell'aiuto e dell'assistenza a domicilio che la figlia le presta a causa della sua malattia,
l'obbligo a prestazioni inizia alla fine del
termine d'attesa concordato, a
partire dal quale vengono dimostrate le condizioni per la corresponsione di
prestazioni (art. 8 CSA __________),
l'assicuratore ha riconosciuto che dal 1998 l'attrice necessita di un aiuto particolare
(doc. A2),
tuttavia, ritenuto il
periodo d'attesa concordato fra
l'assicuratore e l'attrice in due anni (docc. 1-3), il diritto
alle indennità giornaliere di quest'ultima poteva sorgere non prima dell'anno 2000,
ciononostante, non va
dimenticata l'applicazione dell'art. 46 LCA, secondo cui i crediti derivanti
dal contratto d'assicurazione
si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione,
pertanto, il diritto
dell'attrice a beneficiare di
indennità giornaliere di Fr. 20.- è iniziato a decorrere soltanto dal 2 gennaio
2004.
e non già dal 2000,
il contratto
assicurativo prevede una durata illimitata se esiste un'indicazione medica durevole (art. 9 CSA __________),
visto quanto precede,
il valore della causa in essere supera nel tempo (Fr. 20.- al giorno dal 2
gennaio 2004 sine die) i summenzionati Fr. 8'000.-, perciò sono dati gli
estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna,
infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione
è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di
Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
trzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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