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Decisione

36.2006.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

ritenuto che

AT 1 è affiliata

almeno dal 2004 ad CV 1 sia per l'assicurazione malattia obbligatoria (LAMal), sia per le coperture

complementari (LCA) quali l'integrativa

di cura per prestazioni speciali __________ e le cure di lunga durata __________

(docc. 1-3),

dal 1998 soffre di

demenza senile tipo Alzeimer, perciò da allora riceve assistenza e aiuto

domestico costante,

dall'anno seguente l'AI le versa l'assegno

per grandi invalidi,

il Cantone Ticino le

corrisponde un contributo per le spese di mantenimento a domicilio, che l'assicurata rigira alla figlia RA 1, la

quale sin dal 1998, vivendo con la mamma, si occupa di lei aiutandola nelle

attività della vita quotidiana e nelle faccende domestiche,

apparentemente versa i

contributi AVS in qualità di datrice di lavoro della figlia, come pure a favore

di quest'ultima ha stipulato

una polizza assicurativa __________ contro gli infortuni,

con scritto del 2

gennaio 2006 (doc. A1) l'assicurata,

rappresentata dalla figlia RA 1, ha chiesto all'assicuratore di riconoscerle retroattivamente l'indennizzo di Fr. 20.-/giorno previsto

dalla polizza assicurativa __________, siccome per potersi occupare di lei per

sei giorni alla settimana la figlia ha rinunciato ad intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno e si è

limitata a svolgere l'attività

di parrucchiera soltanto per un giorno alla settimana, guadagnando circa Fr. 1'200.- al mese,

l'assicuratore ha subito informato l'interessata che "l'obbligo a prestazioni inizia dopo la

decorrenza del termine d'attesa contrattuale, che nel suo caso è di 720 giorni a partire dall'impedimento fisico necessitante di cure

specifiche e in base alla nostra documentazione tale inizio ha avuto luogo nel

1998", perciò, in virtù dell'art. 46 LCA concernente la prescrizione di

due anni per i crediti derivanti da un contratto assicurativo, il contributo

per l'assicurazione __________

poteva esserle riconosciuto dal mese di gennaio 2004 se avesse presentato una

conferma scritta del datore di lavoro relativa alla perdita di salario (della

figlia) a seguito dell'attività

di aiuto domiciliare che la stessa ha intrapreso a favore dell'assicurata (doc. A2),

nella successiva

corrispondenza RA 1 ha ribadito di avere rinunciato a lavorare a tempo pieno apposta

per accudire la mamma e di poter ora unicamente dedicare alla sua professione

di parrucchiera un solo giorno alla settimana lavorando come indipendente

presso una casa anziani, con conseguente diminuzione del suo reddito lavorativo

(doc. A3),

l'assicuratore ha sottolineato che le prestazioni

di aiuto domiciliare sono concesse soltanto nei casi in cui l'aiuto viene prestato da persone

appartenenti ad un consorzio oppure che esercitano questa attività a titolo

indipendente, pertanto l'aiuto fornito

dai familiari non rientra fra queste categorie essendo già un dovere regolato

dal Codice civile (art. 328, doc. A4),

in via del tutto

eccezionale, in questi ultimi casi CV 1 versa contributi solo se è comprovata

una perdita di salario (doc. A4),

l'assicurata ha quindi prodotto le decisioni

definitive di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG della figlia concernenti

gli anni 2001 e 2002 (docc. A9 e A10) emesse nel 2004 dalla Cassa __________, dalle

quali risulta un reddito aziendale sui Fr. 13'000.-

rispettivamente sui Fr. 14'000.- annui, come pure la richiesta d'acconto dei

contributi personali come indipendente per il 1° trimestre del 2005 (doc. A11),

nel suo ultimo scritto

del 24 febbraio 2006 (doc. A6) l'assicuratore ha confermato la propria presa di

posizione, osservando che non vi sono elementi che giustificano una sostanziale

modifica del reddito lavorativo della figlia dell'assicurata, perciò non sono

date le premesse per versare alla mamma i contributi per l'aiuto domestico

prestato dalla figlia,

con petizione del 6

marzo 2006 (doc. I) RA 1, in rappresentanza della mamma AT 1 stipulante della

specifica copertura LCA __________, postula la concessione dell'indennità giornaliera di Fr. 20.- a

dipendenza dell'aiuto prestato all'attrice negli ultimi dieci anni,

la rappresentante rileva

che dopo il divorzio, intervenuto dieci anni prima, non ha potuto trovare un'attività a tempo pieno dovendosi occupare

della mamma, perciò non può documentare che ci sia stata una diminuzione del

suo reddito lavorativo, ritenuto, inoltre, che durante la vita coniugale era

casalinga,

CV 1 respinge la

petizione, a motivo che la stessa sarebbe prescritta e che, comunque, gli

elementi dell'art. 7.1 CSA __________

non sarebbero in specie realizzati (doc. III),

l'attrice ribadisce che la sua situazione

familiare le ha – a suo tempo e tuttora - impedito di incrementare il suo

reddito lavorativo e di accettare diverse proposte di lavoro (doc. V),

Considerandi

considerato che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),

perciò il TCA può decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,

I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

l'assicurazione complementare __________

scelta dall'attrice offre la

copertura assicurativa per malattie croniche o per le conseguenze croniche di

un infortunio fino all'ammontare

della somma forfetaria giornaliera assicurata per i costi non coperti di

soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria, così come per i costi non

coperti per assistenza e aiuto domiciliare in caso di cura ambulatoriale a

domicilio (art. 1 CSA __________),

la necessità di cure

sussiste quando la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve

ricorrere più volte alla settimana all'aiuto di terzi per attività della vita quotidiana, come per esempio

l'assunzione di cibo, l'igiene del corpo o la mobilità, ed inoltre

necessita di sostegno per le faccende di casa (art. 4 CSA __________),

l'art. 7 CSA __________ regola le cure

ambulatoriali prevedendo che esiste un diritto a prestazioni se il trattamento

è necessario dal profilo medico e se la cura ambulatoriale a casa avviene tramite

un'organizzazione di cura

medico-sanitaria e assistenza a domicilio riconosciuta ai sensi della LAMal oppure

tramite infermieri o tramite servizi d'assistenza,

giusta l'art. 7.1 CSA __________ relativo all'assistenza a domicilio, se è necessario l'intervento

di un infermiere professionista a pagamento, le somme forfetarie giornaliere

vengono corrisposte nell'ambito

delle prestazioni assicurate,

questo disposto

riconosce come persona che assiste gli ammalati a domicilio anche chi presta le

cure necessarie quotidianamente alla persona assicurata e pertanto subisce in

modo documentabile una perdita di guadagno nella sua attività professionale,

a norma dell'art. 7.2 CSA __________ concernente l'aiuto domiciliare, se è necessario l'intervento

di un aiuto domiciliare a pagamento, le somme forfetarie giornaliere vengono

corrisposte nell'ambito delle

prestazioni assicurate,

è considerata persona

autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi, per professione propria o per un'organizzazione, si occupa dell'economia domestica per conto dell'assicurato,

è riconosciuta quale

persona autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi si occupa dell'economia domestica per conto di una persona

assicurata ammalata e pertanto subisce in modo documentabile una perdita di

guadagno nella sua vita professionale,

nel caso concreto, l'attrice, sofferente di Alzeimer, da anni è

costantemente aiutata dalla figlia nelle faccende domestiche e nella cura

personale,

come visto, l'assicurazione stipulata dall'attrice riconosce i servizi prestati da

terzi alle persone assicurate soltanto se questi aiuti provengono da infermieri

professionisti a pagamento, da persone specializzate, da un'organizzazione oppure ancora da persone

che, in virtù del tempo dedicato all'assicurato, subiscono una perdita di guadagno nella propria attività

professionale,

RA 1 non è né

infermiera, né lavora per un'organizzazione

che si prende cura degli ammalati e neppure esercita in proprio l'attività di prestare assistenza ed aiuto

domiciliare agli ammalati bisognosi,

per sua stessa

affermazione, infatti, da alcuni anni la figlia dell'attrice esercita la professione di parrucchiera indipendente,

inoltre, trattandosi

di persona non specializzata nel campo medico che offre il proprio intervento all'assicurata ammalata in virtù di un dovere

morale e/o giuridico (assistenza madre-figlia), occorre che una condizione supplementare

sia adempiuta,

la persona non

specializzata deve infatti dimostrare di subire, a causa del tempo dedicato all'assistenza dell'assicurata ammalata, una perdita di guadagno per non potere

esercitare appieno - e come prima - la propria attività lucrativa,

la documentazione

offerta dalla rappresentante dell'attrice (cfr. decisioni AVS) non giustifica però una sua perdita di

guadagno, bensì indica semplicemente il suo ricavo annuo grazie all'esercizio dell'attività di parrucchiera in proprio dopo che si è presa cura della

mamma,

per potere dimostrare che

vi sia stata una perdita di guadagno occorre un termine di paragone con la

situazione precedente al periodo in cui ha deciso di prestare assistenza

all'attrice,

ora, per ammissione di

RA 1, fino al momento del suo divorzio di dieci anni fa, che ha poi comportato

la decisione di vivere con la mamma e quindi di aiutarla nella quotidianità, la

stessa era casalinga (doc. I), perciò non esercitava un'attività lucrativa né conseguiva un suo reddito,

le affermazioni secondo

cui ha "rinunciato a diverse offerte di lavoro nella mia professione

per dedicarmi a mia madre" (doc. V) non sono state comprovate da

dichiarazioni scritte da parte di questi stessi probabili datori di lavoro

(doc. IX),

nemmeno la recente asserzione

orale secondo cui già prima del divorzio lavorava un giorno alla settimana come

parrucchiera dimostra che, successivamente alla scelta di aiutare la

mamma ammalata, c'è stata una diminuzione

del reddito della rappresentante dell'attrice, siccome la stessa ha mantenuto costante, anche dopo la

decisione di dedicarsi interamente alla genitrice, il tempo destinato alla

propria attività lavorativa e quindi, presumibilmente, le relative entrate non

sono mutate,

di conseguenza, i

requisiti posti dalle summenzionate Condizioni supplementari d'assicurazione valide per la copertura

assicurativa richiamabile nel caso in esame, in particolare gli artt. 7.1 e

7.

, non sono adempiuti,

pur lodando il

comportamento della rappresentante dell'attrice nei confronti di quest'ultima, stanti queste circostanze (attività lavorativa di un giorno

alla settimana) non v'è

tuttavia spazio per concedere alla beneficiaria dell'assicurazione

per cure di lunga durata, aiutata nelle necessità

quotidiane e nelle faccende domestiche dalla figlia, il diritto alla

concessione di indennità giornaliere illimitate di Fr. 20.-,

ne discende che la

petizione di AT 1 deve è respinta, senza carico di tasse di giustizia né di

spese,

l'art. 43 della Legge

federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al

Tribunale federale per violazione del diritto federale,

per l'art. 46 OG,

nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per

riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il

valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora

Fr. 8'000.-,

in concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza dell'aiuto e dell'assistenza a domicilio che la figlia le presta a causa della sua malattia,

l'obbligo a prestazioni inizia alla fine del

termine d'attesa concordato, a

partire dal quale vengono dimostrate le condizioni per la corresponsione di

prestazioni (art. 8 CSA __________),

l'assicuratore ha riconosciuto che dal 1998 l'attrice necessita di un aiuto particolare

(doc. A2),

tuttavia, ritenuto il

periodo d'attesa concordato fra

l'assicuratore e l'attrice in due anni (docc. 1-3), il diritto

alle indennità giornaliere di quest'ultima poteva sorgere non prima dell'anno 2000,

ciononostante, non va

dimenticata l'applicazione dell'art. 46 LCA, secondo cui i crediti derivanti

dal contratto d'assicurazione

si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione,

pertanto, il diritto

dell'attrice a beneficiare di

indennità giornaliere di Fr. 20.- è iniziato a decorrere soltanto dal 2 gennaio

2004.

e non già dal 2000,

il contratto

assicurativo prevede una durata illimitata se esiste un'indicazione medica durevole (art. 9 CSA __________),

visto quanto precede,

il valore della causa in essere supera nel tempo (Fr. 20.- al giorno dal 2

gennaio 2004 sine die) i summenzionati Fr. 8'000.-, perciò sono dati gli

estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna,

infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione

è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di

Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG).

trzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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