36.2006.53
ricorso per denegata giustizia.
12 maggio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2006.53
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, TCA
Titolo:
ricorso per denegata giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RIPETIBILI
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.53
cs
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nato nel __________
affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in
virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni
rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione (doc. 23). Copia della lettera è stata trasmessa
all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso
all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc.
23),
il
5 agosto 2005 la Cassa ha emanato una decisione formale tramite la quale ha
confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli
art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 10 attestati
di carenza beni (ACB) emessi __________ non ancora interamente pagati (doc. 24),
con
ricorso del 7 marzo 2006 RI 1 si rivolge al TCA, affermando di avere seri
problemi di salute e di non potersi recare in Clinica a causa della sospensione
del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. L’interessato sostiene
in particolare che la sua corrispondenza potrebbe essere stata bruciata dall’incendio
della casa di sua madre dove teneva la documentazione (doc. I),
con
scritto 10 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA si è rivolto all’UAM per
chiedere informazioni in merito al pagamento degli ACB ancora insoluti (doc.
III),
il
13 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’insorgente per sapere
se, malgrado l’incendio (di cui è stata chiesta la data), sia stata inoltrata
opposizione alla decisione del 5 agosto 2005 (doc. IV),
con
scritto 28 marzo 2006 l’interessato ha affermato di aver “fatto 2
opposizioni una raccomandata (la prima) ed in seguito le altre
risposte-opposizioni su invio normale.” (doc. V),
con
risposta del 30 marzo 2006 l’assicuratore propone, in via principale che il
ricorso sia dichiarato tardivo, in via subordinata che sia respinto (doc. VI),
il
3 aprile 2006 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente rilevando
che la decisione della Cassa è del 5 agosto 2005, mentre l’incendio si è
verificato il 10 marzo 2005, e chiedendo nuovamente di voler indicare se contro
la decisione apparentemente ritirata il 16 agosto, è stata interposta
opposizione (doc. VIII),
con
scritto 6 aprile 2006, trasmesso alla parti per osservazioni, l’UAM ha indicato
che un ACB figurante sulla decisione è stato pagato il 4 dicembre 2004 e gli
altri nove non sono mai stati presentati per il pagamento (doc. X),
il
3 maggio 2006 il TCA ha nuovamente interpellato l’insorgente chiedendo di
prendere posizione sulla circostanza riportata nella risposta di causa che la
decisione formale del 5 agosto 2005 è stata ritirata il 16 agosto successivo,
ossia dopo l’incendio verificatosi nel corso del mese di marzo, e che agli atti
non sono state prodotte opposizioni alla decisione sopra citata (doc. XII),
tramite
lettera del 9 maggio 2006 l’interessato ha ribadito di non sapere “cosa dire
dal momento che ho sempre risposto ad ogni scritto del CO 1. Negli ultimi tempi
ho cambiato diversi appartamenti, da __________ a __________ a __________, __________
ed ora a __________. Se una risposta non è arrivata è perché è andata persa.
Non posso certo permettermi di inviare tutto per raccomandata. I miei ricorsi
li ho fatti e se c’è una legge che venga rispettata. In ogni caso tutte queste
cose le ho già segnalate un mese fa.” (doc. XIII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici (cpv. 2),
a
norma dell'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,
l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa,
l'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso,
l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V
402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare
dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA
2000 no. 25 pag. 121),
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una
procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una
comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si
allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato
l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari
affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o
comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o
ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non
può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al
momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la
comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119
V 94 consid. 4b/aa e riferimento),
detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),
sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel
caso di specie l'assicurato, che non contesta di aver ricevuto la decisione
formale del 5 agosto 2005, non ha comprovato, come invece gli incombeva, di
aver interposto tempestiva opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto
amministrativo,
del
resto dal doc. 25 emerge che la decisione 5 agosto 2005, spedita il 4 agosto
2005 ad __________ (__________), è stata rispedita ad __________ (__________;
dove l’insorgente afferma di essere stato, cfr. doc. XII) e poi a __________ (__________).
In data 16 agosto 2005 la decisione è stata ritirata,
pertanto
la notifica (che l’insorgente non contesta) della decisione formale, è avvenuta
regolarmente,
alla
luce di quanto sopra esposto, nella misura in cui il ricorso va interpretato
quale contestazione della decisione del 5 agosto, si rivela irricevibile in
mancanza di una decisione su opposizione impugnabile,
nella
misura in cui il ricorso va invece inteso quale richiesta di intervento di
questo Tribunale per obbligare la Cassa ad emanare una decisione su opposizione
(denegata giustizia), esso va respinto in assenza di opposizione da parte
dell’assicurato,
in
queste condizioni la decisione formale del 5 agosto 2005 è cresciuta in
giudicato,
tuttavia
l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di
revoca della decisione, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,
copia
della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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