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Decisione

36.2006.53

ricorso per denegata giustizia.

12 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio

incluso,

l'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di

un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V

402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare

dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA

2000 no. 25 pag. 121),

secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una

procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una

comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si

allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato

l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari

affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o

comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o

ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non

può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al

momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la

comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119

V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I

143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere

designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi

invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato

equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio

2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),

sempre

secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;

cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

nel

caso di specie l'assicurato, che non contesta di aver ricevuto la decisione

formale del 5 agosto 2005, non ha comprovato, come invece gli incombeva, di

aver interposto tempestiva opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto

amministrativo,

del

resto dal doc. 25 emerge che la decisione 5 agosto 2005, spedita il 4 agosto

2005 ad __________ (__________), è stata rispedita ad __________ (__________;

dove l’insorgente afferma di essere stato, cfr. doc. XII) e poi a __________ (__________).

In data 16 agosto 2005 la decisione è stata ritirata,

pertanto

la notifica (che l’insorgente non contesta) della decisione formale, è avvenuta

regolarmente,

alla

luce di quanto sopra esposto, nella misura in cui il ricorso va interpretato

quale contestazione della decisione del 5 agosto, si rivela irricevibile in

mancanza di una decisione su opposizione impugnabile,

nella

misura in cui il ricorso va invece inteso quale richiesta di intervento di

questo Tribunale per obbligare la Cassa ad emanare una decisione su opposizione

(denegata giustizia), esso va respinto in assenza di opposizione da parte

dell’assicurato,

in

queste condizioni la decisione formale del 5 agosto 2005 è cresciuta in

giudicato,

tuttavia

l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di

revoca della decisione, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,

copia

della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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