36.2006.54
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
1 giugno 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2006.54
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.54 + 85 + 86
cs
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2006 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 14
febbraio 2006 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
17 agosto 2005 RI 1 ha postulato, per lui e la sua famiglia, la concessione del
sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per gli anni dal 2003 al 2005.
B. Con
due distinte decisioni emanate nel corso del 2005 l’UAM ha ritenuto tardive le
richieste inerenti il 2004 e il 2005 e le ha respinte.
Il
reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto, con due distinte
decisioni, il 14 febbraio 2006.
C. Con ricorso del 3 marzo 2006 RI 1 si aggrava al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni indicando di aver soggiornato all’estero dal 31.12.1999 al
1.1.2003 e di aver subito inoltrato la domanda di sussidio 2003 per
l’assicurazione sociale in base all’art. 45d Reg. LCAMal non appena rientrato
in Ticino (doc. I). In assenza della tassazione 2003 l’UAM ha respinto la
richiesta in data 30 settembre 2003. Nel 2005, dopo aver ottenuto la tassazione
2003 a suo tempo richiesta, l’interessato ha inoltrato le domande per gli anni
dal 2003 al 2005.
D. Con osservazioni del 7 aprile 2006 l’UAM precisa di aver accolto la
richiesta per il sussidio del 2003 in data 1° aprile 2006, mentre propone di respingere
il ricorso per quanto concerne le domande del 2004 e 2005 (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2. Per
l’art. 76 cpv. 2 LCAMal contro le decisioni su reclamo è data facoltà di
ricorso al TCA entro 30 giorni. Di conseguenza, l’impugnativa del 3 marzo 2006
va considerata tempestiva, poiché formulata nei termini di legge.
3.In data 1° aprile 2006, ossia prima della
trasmissione della risposta di causa, l’UAM ha accolto la richiesta di sussidio
2003. In queste circostanze il ricorso, nella misura in cui chiede la
concessione del sussidio per quell’anno, va stralciato dai ruoli siccome
divenuto privo di oggetto (cfr. art. 50 LPamm, applicabile in virtù del rinvio
dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal).
nel
merito
4. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per
l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per
l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra
evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per famiglie.
Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo
datato 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del
sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del
sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle
famiglie. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state
mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò
verosimilmente alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che
ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo
cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito
sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie
ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26
ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
5. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi
di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
6.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art.
40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento
determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal,
nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via
ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu
vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame le istanze di sussidio per il 2004 e per il 2005 sono state
inoltrate il 18 agosto 2005. Di per sé le istanze sono tardive, poiché
trasmesse oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal.
Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del
ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno
di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto le richieste
dovevano essere inoltrate entro il 31 dicembre 2003, rispettivamente 31
dicembre 2004, quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi
necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non
avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe
potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a
comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,
nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,
36.2005.136). Va qui rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre
2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3
della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
Considerandi
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame
delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le
circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie
(cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005
nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che i sussidi potevano
essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari,
ossia quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, anche in precedenza.
Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere
dall’assicurato.
L’insorgente
non fa valere elementi o informazioni tali da poter ritenere che nel 2004 o nel
2005.
fossero soddisfatti i presupposti per applicare l’art. 45 cpv. 1 lett. d
Reg. LCAMal.
Infatti
nel ricorso afferma che nel 2004 la situazione finanziaria non è variata rispetto
all’anno precedente e dalle tassazioni 2003 e 2004 emergono redditi simili (cfr.
doc. I, secondo paragrafo in fine e doc. 6/3).
8.
Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Il
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
9.
In
concreto l’insorgente fa valere che l’UAM il 30 settembre 2003 aveva respinto
la richiesta di sussidio per il 2003 poiché mancava la relativa tassazione.
Va
innanzitutto rilevato che questa circostanza non era d’impedimento al
ricorrente per l’inoltro delle richieste per gli anni successivi. Infatti, come
indicato dall’amministrazione in sede di risposta, per prassi costante, in caso
di decisioni negative, l’assicurato, in virtù dell’art. 48 Reg. LCAMal, avrebbe
potuto inoltrare una domanda di revisione della decisione non appena in
possesso della tassazione 2003. Ciò è in particolare avvenuto con il sussidio
2003.
che l’UAM ha concesso, malgrado l’iniziale decisione negativa del
30.09.2003
Inoltre,
nella decisione del 30.09.2003 non vengono fornite informazioni errate che
avrebbero potuto indurre l’assicurato a attuare dei comportamenti a lui
pregiudizievoli. Per cui, anche un’eventuale violazione del principio della
buona fede, che permette
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, non può trovare accoglimento.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In
concreto l’autorità cantonale non ha fornito informazioni errate.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro delle richieste per
il sussidio 2004 e 2005, le decisioni impugnate meritano conferma mentre
l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di
ripetibili.
Alla
luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA -
non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese,
cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente
decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario
contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di
applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B, K
165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso per la richiesta del sussidio 2003 è stralciato dai ruoli in
quanto privo di oggetto.
2.- Il
ricorso contro le decisioni inerenti i sussidi 2004 e 2005 é respinto.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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