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Decisione

36.2006.54

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.

1 giugno 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame le istanze di sussidio per il 2004 e per il 2005 sono state

inoltrate il 18 agosto 2005. Di per sé le istanze sono tardive, poiché

trasmesse oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal.

Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del

ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno

di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto le richieste

dovevano essere inoltrate entro il 31 dicembre 2003, rispettivamente 31

dicembre 2004, quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi

necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non

avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe

potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a

comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,

nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,

36.2005.136). Va qui rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre

2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3

della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

Considerandi

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame

delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le

circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie

(cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005

nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che i sussidi potevano

essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari,

ossia quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, anche in precedenza.

Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere

dall’assicurato.

L’insorgente

non fa valere elementi o informazioni tali da poter ritenere che nel 2004 o nel

2005.

fossero soddisfatti i presupposti per applicare l’art. 45 cpv. 1 lett. d

Reg. LCAMal.

Infatti

nel ricorso afferma che nel 2004 la situazione finanziaria non è variata rispetto

all’anno precedente e dalle tassazioni 2003 e 2004 emergono redditi simili (cfr.

doc. I, secondo paragrafo in fine e doc. 6/3).

8.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Il

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

9.

In

concreto l’insorgente fa valere che l’UAM il 30 settembre 2003 aveva respinto

la richiesta di sussidio per il 2003 poiché mancava la relativa tassazione.

Va

innanzitutto rilevato che questa circostanza non era d’impedimento al

ricorrente per l’inoltro delle richieste per gli anni successivi. Infatti, come

indicato dall’amministrazione in sede di risposta, per prassi costante, in caso

di decisioni negative, l’assicurato, in virtù dell’art. 48 Reg. LCAMal, avrebbe

potuto inoltrare una domanda di revisione della decisione non appena in

possesso della tassazione 2003. Ciò è in particolare avvenuto con il sussidio

2003.

che l’UAM ha concesso, malgrado l’iniziale decisione negativa del

30.09.2003

Inoltre,

nella decisione del 30.09.2003 non vengono fornite informazioni errate che

avrebbero potuto indurre l’assicurato a attuare dei comportamenti a lui

pregiudizievoli. Per cui, anche un’eventuale violazione del principio della

buona fede, che permette

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, non può trovare accoglimento.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In

concreto l’autorità cantonale non ha fornito informazioni errate.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro delle richieste per

il sussidio 2004 e 2005, le decisioni impugnate meritano conferma mentre

l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di

ripetibili.

Alla

luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA -

non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese,

cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente

decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario

contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di

applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B, K

165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso per la richiesta del sussidio 2003 è stralciato dai ruoli in

quanto privo di oggetto.

2.- Il

ricorso contro le decisioni inerenti i sussidi 2004 e 2005 é respinto.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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