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Decisione

36.2006.57

Trattamento ad opera di un osteopata. Esclusione dell'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione malattie di base.

3 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi postumi.

Queste

prestazioni comprendono:

a.

gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente,

al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa

di cura:

1.

dal medico;

Considerandi

2.

dal chiropratico;

3.

da persone che effettuano prestazioni previa

prescrizione o indicazione medica;

b.

le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli

apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti

stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

c.

un contributo alle spese di cure balneari

prescritte dal medico;

d.

i provvedimenti di riabilitazione medica,

eseguiti o prescritti dal medico;

e.

la degenza nel reparto comune di un ospedale;

f.

la degenza in un istituto che fornisce

prestazioni semiospedaliere;

g.

un contributo alle spese di trasporto necessarie

dal profilo medico e alle spese di salvataggio;

h.

la prestazione effettuata dal farmacista al

momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

A

norma dell’art. 32 cpv. 1 LAMal le prestazioni di cui agli articoli 25-31

devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere

comprovata secondo metodi scientifici.

L’art.

31.

cpv. 2 LAMal prevede che l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle

prestazioni sono riesaminate periodicamente.

Il

Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico

i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 1

LAMal). Definisce le prestazioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 non

effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli

26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1 (art. 33 cpv. 2 LAMal).

Determina in quale misura l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

assume i costi d’una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia,

idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione (art. 33 cpv. 3

LAMal).

Nomina

commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede

al coordinamento dei lavori di queste commissioni (art. 33 cpv. 4 LAMal). Può

delegare al Dipartimento o all’Ufficio federale le competenze di cui ai

capoversi 1-3 (art. 33 cpv. 5 LAMal).

A

norma dell’art. 34 cpv. 1 LAMal per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre

quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33.

L’art.

34.

cpv. 2 LAMal prevede che il Consiglio federale può decidere che

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle

prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 o 29 eseguite all’estero per

motivi di ordine medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume

i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico. Può

limitare l’assunzione dei costi di prestazioni dispensate all’estero (art. 34

cpv. 2 LAMal).

Per

l’art. 35 cpv. 1 LAMal sono autorizzati a esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i fornitori di

prestazioni che adempiono le condizioni giusta gli articoli 36-40.

A

norma dell’art. 35 cpv. 2 LAMal sono fornitori di prestazioni:

a.

i medici;

b.

i farmacisti;

c.

i chiropratici;

d.

le levatrici;

e.

le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le

organizzazioni che le occupano;

f.

i laboratori;

g.

i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;

h.

gli ospedali;

i.

gli istituti che effettuano cure semiospedaliere;

k.

le case di cura;

l.

gli stabilimenti di cura balneare;

m.

le imprese di trasporto e di salvataggio;

n.

gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

L’art.

38.

LAMal prevede che il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei

fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m.

Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Giusta

l’art. 44 cpv. 1 OAMal i chiropratici devono attestare:

a.

il conseguimento degli esami intercantonali di chiropratica,

dopo una formazione professionale in una scuola di chiropratica riconosciuta

dal dipartimento;

b.

un’attività pratica di due anni effettuata

presso un chiropratico autorizzato conformemente alla presente ordinanza;

c.

l’ottenimento di un’autorizzazione cantonale.

Per

il cpv. 2 il dipartimento, sentiti i Cantoni e le associazioni professionali,

pubblica l’elenco delle scuole riconosciute.

A

norma dell’art. 46 cpv. 1 OAMal sono autorizzate a dispensare cure previa

prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una

delle seguenti professioni:

a.

fisioterapista;

b.

ergoterapista;

c.

infermiere;

d.

logopedista;

e.

dietisti.

Queste

persone devono essere autorizzate in virtù del diritto cantonale e adempiere le

altre condizioni d’autorizzazione stabilite dall’ordinanza (doc. 2).

L’allegato

1.

cifra 10 dell’OPre enumera le prestazioni di medicina complementare assunte

dalla LAMal. L’elenco comprende l’agopuntura e, fino al 30 giugno 2005, la

medicina antroposofica, la medicina cinese, l’omeopatia, la terapia neurale, la

fitoterapia.

3.

Dagli

atti emerge che il 5 gennaio 2005 il Dott. med. __________, specialista FMH in

pediatria, __________, ha certificato di aver prescritto alla ricorrente delle

sedute presso l’osteopata __________, di __________, per problemi di emicrania

e di cervicale (doc. 3).

L’insorgente

sostiene che in virtù dell’art. 35 cpv. 2 lett. e LAMal, l’assicuratore è

tenuto ad assumersi i costi del trattamento dell’osteopata, poiché si tratta di

una persona dispensante cure previa prescrizione o indicazione medica.

Con

sentenza del 28 dicembre 2004 (I 174/03), in ambito di assicurazione

invalidità, a proposito dell’osteopatia il TFA ha affermato:

"

4.1

L’ostéopathie

est une méthode de la médecine complémentaire qui s’occupe du diagnostic et du

traitement des troubles fonctionnels de l’appareil locomoteur. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter

les restrictions de mobilité des structures anatomiques pouvant limiter l’organisme

dans ses fonctions physiologiques. Selon la compréhension de l’ostéopathie, ces

restrictions de mobilité peuvent se trouver dans tous les systèmes du corps, comme

les systèmes musculo-squelettique, digestif, vasculaire, neurologique et d’élimination

(Informations du Registre Suisse des osteopathes).

(…)

En effet, à l’examen du système légal prévu dans l’assurance-maladie,

et conformément à l’économie générale de la LAMal, il apparaît que le législateur

a prévu un catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer

à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2 LAMal), dont

font partie les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale ou sur

mandat médical (art. 25 al. 2 let. e LAMal). Par la delegation législative prévue à l’art. 38

LAMal, le Conseil fédéral a reçu la compétence de régler l’admission,

notamment, de cette catégorie de personnes et d’énumérer de façon exhaustive

les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale à l’art. 46 al. 1

let. a à e OAMal (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n° 237, p. 122; cf. aussi ATF 125 V 284).“ (sottolineature del redattore)

Nella

citata DTF 125 V 284 il TFA ha stabilito che l’art. 46 cpv. 1 OAMal è conforme

alla legge nella misura in cui non menziona gli psicoterapeuti non medici quali

persone autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica ed ha

affermato che l’”art. 38 KVG räumt dem Verordnungsgeber bewusst einen sehr weiten

Ermessensspielraum ein. In der Tat kommt darin der

klare Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck, dem Bundesrat die alleinige

Kompetenz zur Regelung der Zulassungsbedingungen für die medizinischen

Hilfspersonen zu geben.”

In

altre parole, gli art. 35 cpv. 2 LAMal e 46 cpv. 1 OAMal elencano in maniera

esaustiva i fornitori di prestazione autorizzati ad esercitare a carico della

LAMal.

Attualmente

gli osteopati non fanno parte né dell’elenco contenuto nella LAMal, né in

quello contenuto nell’OAMal.

Neppure

il decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della

LAMal per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005, nelle categorie di

fornitori di prestazioni non sottoposte alla limitazione nell’esercizio

dell’attività a carico della LAMal (art. 2), elencava la professione dell’osteopata.

Ciò a comprova del fatto che le prestazioni dell’osteopata, di principio, non

sono a carico della LAMal. Del resto, l’osteopatia non è

neppure compresa nell’elenco dell’allegato 1 cifra 10 dell’OPre dove figurano

le medicine complementari a carico della LAMal.

In

concreto la prestazione, anche se su indicazione medica, è stata fornita da un’osteopata,

che tuttavia non figura negli elenchi degli art. 35 cpv. 2 LAMal e 46 cpv. 1

OAMal.

A

ragione la Cassa ne ha pertanto negato l’assunzione.

La

circostanza che l’osteopatia fa parte della chiropratica, la quale, di

principio, è riconosciuta dalla LAMal, non è determinante poiché, comunque, il

trattamento è stato effettuato da un fornitore di prestazioni non riconosciuto

dalla LAMal.

Come

rammentato dall’assicuratore, il diritto alla sostituzione della prestazione,

che di massima può pure essere applicato nell’assicurazione malattia

obbligatoria, di principio non permette di permutare prestazioni obbligatorie

con prestazioni non obbligatorie (cfr. RAMI 2000 pag. 288 e seguenti = 126 V

330: sostituzione del fornitore di prestazioni non autorizzato).

In

queste condizioni, la decisione della Cassa si rivela corretta, mentre il

ricorso va respinto.

Alla

Cassa, quale ente con funzioni di diritto pubblico, non vanno assegnate

indennità di parte (cfr. anche STFA del 13 aprile 2006, U 162/04).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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