36.2006.58
Petizione contro il rifiuto di contrarre coperture complementari da parte di un assicuratore malattia. Respinta.
12 maggio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.58
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, TCA
Titolo:
Petizione contro il rifiuto di contrarre coperture complementari da parte di un assicuratore malattia. Respinta.
CONTRATTO ASSICURATIVO
art. 1 CO
art. 1 LCA
art. 2 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.58
ir/td
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 10 marzo 2006
interposta da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
con petizione 10 marzo 2006 AT 1, rappresentata dalla madre RA 1 ha chiesto al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni la condanna dell'assicuratore CV 1
all'affiliazione "alla cassa malati";
- che
a sostegno della sua richiesta AT 1, nata il 22 novembre 1991, affetta da
epilessia congenita ed al beneficio di prestazioni AI con "provvedimenti
sanitari che verranno probabilmente interrotti nel corso del corrente
anno", ha indicato di essere già assicurata presso altro assicuratore per
la copertura di base, precisando di avere risposto ai quesiti posti con il
formulario e di essersi vista rifiutare la copertura siccome la stessa
dipenderebbe dalla Legge sul contratto d'assicurazione;
- che
dal documento prodotto con la petizione emerge che intenzione di AT 1 era
quella di ottenere le coperture Diversa ed Extra 1 offerte da CV 1;
- che
la petizione è stata trasmessa il 13 marzo 2006 all'assicuratore malattia con
l'assegnazione del termine di legge per la presentazione della risposta di
causa in uno con gli atti processuali;
- che
il 21 marzo 2006, a firma __________ responsabile del "__________" e
di __________, collaboratore del medesimo servizio, senza rispetto delle
doverose forme previste alla procedura, è stata trasmessa una lettera al
Tribunale con cui si conclude che una domanda di riesame del caso "non è
giunta sulla mia scrivania" (sic!);
- che
il Giudice Delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha comunicato
alla Direzione di CV 1 che lo scritto 21 marzo 2006 non ossequiava i
presupposti procedurali minimi necessari invitando l'assicuratore a completare
la risposta entro 20 giorni;
- che,
purtroppo, nel termine assegnato è pervenuto al TCA, uno scritto a firma __________
- ma trattato dalla persona di contatto __________ - responsabile dei prodotti
ex del "Pricing" insufficiente;
- che
tale scritto, oltre ad essere redatto in lingua tedesca (la lingua ufficiale è,
in Ticino, unicamente l'italiano), non è ossequioso dei precetti formali
minimi;
- che,
francamente esasperato dall'atteggiamento dell'assicuratore - uno dei più importanti
a livello svizzero ed attivo in tutti i Cantoni per quanto noto -, il Giudice
delegato ha concesso ad CV 1 un termine di grazia con il seguente scritto:
" Ricevo lo scritto 13 aprile scorso a firma __________
ed indicante, quale contatto, __________, scritto redatto nell'idioma di
Goethe.
La missiva conclude con l'amichevole saluto da __________ (Grüsse aus __________).
Prendendo spunto da ciò vi rammento, qualora la circostanza vi fosse
accidentalmente sfuggita, che in Ticino si parla la lingua italiana e che
"Tribunale" in italiano significa "Gericht", espressione
che dovrebbe invocare - a sè sola - un minimo di rispetto, ciò che dovrebbe
escludere espressioni gigionesche quali i saluti da __________ evocati e più
adatti ad una cartolina tra amici o commilitoni Confederati.
Per evitare ulteriori difficoltà nei confronti del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni vi rammento alcune cosette che mi paiono importanti e che -
ne sono sicuro - anche voi potrete recepire e condividere dal vostro ufficio
bernese:
a) la signora AT 1 ha inoltrato una
petizione al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ed è compito del Tribunale
esaminare la competenza del Tribunale ed eventualmente il merito della
fattispecie;
b) lo scritto del Service Center di __________
di CV 1 non adempiva i requisiti formali e sostanziali di una risposta di
causa;
c) il Tribunale ha chiesto la
completazione della risposta di causa ed il rispetto delle forme (fissate dalla
legge e non fissazione del giudice);
d) a norma dell'art. 1 cpv. 1 Legge
Procedura del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 6 aprile 1961 - per
analogia alla risposta di causa - gli atti debbono essere redatti in lingua
italiana, lingua ufficiale del Cantone Ticino;
e) secondo la giurisprudenza federale
gli atti redatti in lingua diversa possono essere considerati irricevibili
senza violazione del diritto federale;
f) il signor __________, attinente di __________
(__________) e domiciliato a __________ che ha firmato l'atto 13 aprile 2006
risulta essere membro della Direzione della Fondazione CV 1 Krankenkasse, ma
con firma collettiva a due.
Ora, valendo la presente quale formale decreto di traduzione e
completazione, vi viene concesso un termine scadente il prossimo 3 maggio
2006 per:
1. Produrre un allegato di risposta
conforme a procedura e redatto in lingua italiana;
2. Produrre l'intero incarto qualora
lo stesso non fosse già stato prodotto in maniera completa in precedenza;
3. Produrre la procura
specifica rilasciata a __________ per la gestione di questa procedura o
comunque per provvedere a trasmettere un allegato debitamente sottoscritto da
chi è autorizzato a rappresentare la Fondazione.
Alla luce dello scritto 21 marzo 2006 che non rispettava i criteri di
procedura e dello scritto 13 aprile che, esso pure, è irrito mi chiedo se CV 1
non disponga di un Ufficio del contenzioso o di un servizio giuridico che possa
adeguatamente affrontare questi temi.
Osservo che in altra recente procedura, pendente presso questo
Tribunale, la Fondazione ha incaricato uno studio legale di patrocinarla.
Alla luce dell'irritualità delle due risposte di causa presentate
lascio a voi la scelta se delegare persone competenti con cognizioni
giuridiche.
Attendo la risposta di causa rispettosa dei precetti procedurali
vigenti nei termini suindicati." (Doc. VI)
- che
CV 1 ha infine incaricato di patrocinarla uno studio legale di __________ e
meglio l'avv. __________ la quale - dopo avere ulteriormente ricevuto copia
degli atti - ha inoltrato, il 25 aprile 2006, la risposta di causa;
- che
con la risposta l'avv. RA 2 fa valere che vige - nelle coperture complementari
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie - la libertà di contrarre
dell'assicuratore. Citando la dottrina (J. Stoessel: BS Kommentar zum
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, ad n° 34 dell'introduzione
generale) e fondandosi sulle condizioni generali d'assicurazione, CV 1
ribadisce il suo diritto di non concludere un contratto assicurativo;
- che
all'attrice è stata offerta la possibilità di prendere posizione sulla risposta
di causa e di chiedere l'assunzione di specifiche prove;
- che
con scritto 8 maggio 2006 la rappresentante dell'attrice ha ribadito le sue
ragioni, indicato il buon stato di salute di AT 1 così come comprovato dalla
documentazione medica del dott. __________;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003
(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale
contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza
degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione
dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative
all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i
Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice
accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente
l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile
all’art. 47 LSA attuale. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che
le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA.
- che
nel caso in esame, è accertato che AT 1 intendeva concludere con CV 1 un
contratto d’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie (doc. 3) relativo alle coperture definite Diversa rispettivamente
Extra classe 1, coperture sottoposte alla Legge sul contratto d’assicurazione e
rette dalle condizioni generali d’assicurazione. In queste circostanze,
trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal
(MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996,
pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi
non sono autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire
sulla petizione presentata dall'interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2
LCAMal;
- che
il contratto d'assicurazione, consensuale, è perfetto quando le parti hanno,
reciprocamente ed in modo concordante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO).
Ma la proposta e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II
133 consid. 3; DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252). Giusta l'art. 1
LCA, colui che ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di
assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato
un termine più breve per l'accettazione (cpv. 1); questo termine comincia a
decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore o al suo
agente (cpv. 3) ed il proponente è liberato quando l'accettazione
dell'assicuratore non gli giunge prima della scadenza del termine (cpv. 4).
Invece, se la proposta tende a prolungare o a modificare un contratto già in
essere o a rimettere in vigore un contratto sospeso, il silenzio
dell'assicuratore nei quattordici giorni di tempo vale quale accettazione,
salvo che non si tratti di una proposta di aumento della somma assicurata (art.
2 cpv. 1 e 3 LCA). L'art. 2 LCA si applica unicamente quando non è esclusa la
possibilità di poter modificare un contratto né per espresso accordo delle
parti né se previsto dalle CGA (STOESSEL in: Bundesgesetz über den
Versicherunsvertrag (VVG), Basilea 2001, N. 15 ad art. 2 LCA, pag. 66). Per
proposta ai sensi dell'art. 2 LCA si intende ogni manifestazione di volontà
dell'assicurato che necessita il consenso da parte dell'assicuratore, eccetto
per i diritti che l'assicurato può far valere unilateralmente (per esempio gli
artt. 23, 50 e 90 LCA). Il termine di 14 giorni dell'art. 2 LCA comincia a
decorrere dalla ricezione da parte dell'assicuratore della proposta di modifica
o di estensione (DTF 120 II 133 consid. 3). Va qui abbondanzialmente rammentato
come la distinzione tra conclusione di nuovo contratto e modifica di contratto
esistente non sia sempre agevole (sul tema cfr. sentenza 24 luglio 2003 inc.
36.2003.2). Come esposto in precedenza, un contratto non è perfetto se non
quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà
(art. 1 CO). Infatti, il punto centrale di un contratto è il consenso, cioè
l'accordo delle parti su un oggetto comune. Oltre alla reciprocità delle
dichiarazioni di volontà delle parti, l'art. 1 CO esige la
concordanza delle stesse (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2a
ed., Berna 1997, pag. 212). Affinché si formi un
contratto, giusta l'art. 2 cpv. 1 CO è inoltre necessario che le parti si
accordino sui suoi punti essenziali (essentialia negotii). Dottrina e
giurisprudenza distinguono gli essentialia negotii, i naturalia
negotii e gli accidentalia negotii. In quest'ultima
categoria, che regola certi effetti del contratto che derogano al diritto
dispositivo, vi sono pure i termini e le condizioni (ENGEL, op. cit., pag.
218). Una clausola è essenziale quando si deve ammettere che una delle parti
non concluderebbe il contratto se un accordo in merito non si realizzasse (DTF
119 II pag. 347, JdT 1994 I pag. 609);
- che
in concreto mediante domanda d'assicurazione 20 dicembre 2005 RA 1, per conto
della figlia minorenne AT 1, ha chiesto la nuova stipulazione di un contratto
d'assicurazione complementare alla copertura obbligatoria voluta con la LAMal;
- che
nel formulario sono state crociate, quali richieste di copertura, le
complementari Diversa e Classe 1 di Extra;
- che
nella dichiarazione dello stato di salute la mamma della qui attrice ha
sinceramente indicato problemi di salute della figlia con riferimento al
sistema nervoso di natura congenita, specificando i nomi dei medici curanti
l'epilessia di cui soffre AT 1 ed i medicamenti di cui fa uso (doc. 3);
- che
alla luce di tali indicazioni CV 1 non ha voluto assumere il rischio e ciò
senza neppure quell'approfondimento negli accertamenti che un assicuratore a
vocazione sociale potrebbe svolgere;
- che
per questa carenza, eticamente discutibile, non può essere mosso rimprovero
giuridico ad CV 1 che , palesemente, non vuole assumere - come suo diritto alla
luce della speciale normativa che regola queste coperture complementari - il
rischio rappresentato dalla pre esistente patologia di cui soffre AT 1 oggi
adolescente;
- che
non può essere quindi imposto ad CV 1 di contrarre la copertura e ciò neppure
considerando la possibile riserva con cui il contratto potrebbe essere
concluso;
- che
il giudice può solo rammaricarsi per l'atteggiamento assunto dall'assicuratore
- lo si ripete per l'assenza di approfondimento medico e per la mancata
valutazione di un contratto concluso con riserve per talune patologie - ma non
ha strumento giuridico per costringere CV 1 a concludere il contratto;
- che,
come ricordato nelle considerazioni di diritto, il genere di copertura
desiderato dall'attrice è sottratto dall'ambito dell'assicurazione sociale
obbligatoria e sottoposto al diritto privato che permette tali esclusioni (come
d'altra parte evoca anche l'art. 11.1. delle CGA);
- che,
alla luce delle motivazioni che precedono, la petizione va respinta senza la
necessità di acquisire attestazioni mediche dal dott. __________ siccome ininfluenti
ai fini del giudizio;
- che
la presente decisione è definitiva, alla luce del premio mensile indicato (CHF
9.60) e della durata del contratto (art. 13.1. CGA) non sono infatti raggiunti
Fatti
i limiti per l'impugnativa;
- che,
infatti, l'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)
prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto
federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale
Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non
pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il
ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto
senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa
che
" Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario,
il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle
parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale
raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
In concreto, come
indicato, il valore litigioso è rappresentato dal premio mensile previsto
moltiplicato per il numero di mesi del periodo assicurativo, importo
decisamente inferiore ai limiti citati per un ricorso in riforma al Tribunale
Federale di Losanna;
- che
secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione, perciò s'impone di notificare all'autorità di sorveglianza
anche la presente sentenza.
- che
la procedura è gratuita e non vengono assegnate ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione formulata da AT 1, __________, il 10 marzo 2006 è respinta.
Considerandi
2.
- Non
si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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