36.2006.6
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19 aprile 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.6
Data decisione, Autorità:
19.04.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006 di giovane donna diplomata estetista senza lavoro che vive grazie all'aiuto del padre. L'amministrazione non può fare capo al reddito imponibile del papà del 2003 anche a fronte di rinuncia a prestazioni LADI da parte dell'assicurata.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 276segg. CC
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.6
ir/td
Lugano
19 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 dicembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 5 agosto 2005 RI 1,
1983, nubile e senza attività lucrativa, ha chiesto il sussidio per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006. Nel formulario
l'assicurata ha indicato nel padre __________ la persona che provvede al suo
sostentamento.
B. La
richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con
decisione del 19 dicembre 2005 contro cui RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni con ricorso 3 gennaio 2006. Nel gravame RI 1 evidenzia come
il reddito di riferimento paterno superi in effetti i CHF 50'000.-- ma di soli
CHF 800.-- ed analizza la sua composizione, evidenzia poi di non guadagnare e
di non essere iscritta alla disoccupazione.
L'amministrazione
si è opposta all'accoglimento del ricorso. A RI 1 è stata concessa la
possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'assunzione di
specifiche prove.
C. Nelle
more della procedura il giudice delegato ha acquisito informazioni presso
l'Ufficio di tassazione di __________ ed ha specificatamente interpellato RI 1
in merito alla sua formazione ed alla sua attività. La risposta pervenuta il 23
febbraio 2006 è stata trasmessa all'amministrazione che, con osservazioni 8
marzo 2006, ha indicato come:
" Nel caso di specie la famiglia non è più tenuta
all'obbligo di mantenimento ai sensi del CCS, dal momento che la ricorrente ha
concluso una prima appropriata formazione e, di conseguenza, l'0bbligo di mantenimento
da parte dei genitori si è estinto con il conseguimento del diploma di
estetista da parte dell'insorgente.
(…)
… è possibile fare astrazione dal concetto di reddito di riferimento
per determinare il diritto alla riduzione di premio." (Doc. XVII)
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 15 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
In
sede di osservazioni 8 marzo 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia propone
l'accoglimento del gravame. Tale proposta, non essendo precedente alla risposta
di causa e non essendo accompagnata da formale nuova decisione, non rende
l'impugnativa priva d'oggetto ma diviene una proposta formulata al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni che deve analizzare il merito della questione.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
A
proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di
questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re
M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re
T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
5.
Nel
caso concreto RI 1 è persona sola che non esercita attività lucrativa e che per
il suo sostentamento fa capo al papà __________ e non beneficia di indennità di
disoccupazione. RI 1 adempie i requisiti della persona sola ai sensi della
LCAMal (art. 26 e 27 per le definizioni di famiglia e persona sola).
Come
già rammentato nella decisione 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta
la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i
genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme
delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al
momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277
cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente
al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione
non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla
LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il
genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far
capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA
19.
maggio 2005 in re S. (36.2004.164).
In
concreto RI 1 si dichiara "senza attività". Gli accertamenti svolti
dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni hanno permesso di ritenere come il
padre provveda al suo mantenimento a fronte dell'assenza di redditi.
6.
Va
evocato come per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerata
avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o
riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è
quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo
sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In
virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).
Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei
genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte
della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi
dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione inferiore
ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti
annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato
dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia
superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito
imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
7.
L’obbligo di mantenimento incombe, come indicato
nelle considerazioni che precedono, ai genitori. L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove
usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è – nei casi ove si è
confrontati con un giovane che non ha completato la sua formazione – da
interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per il periodo
determinante dei genitori della persona in formazione non ancora
autosufficiente.
8.
Nel
caso concreto RI 1 vive con il padre che provvede al suo sostentamento
nonostante la figlia abbia completato la sua formazione.
Visto
il completamento della formazione di RI 1 con il conseguimento del diploma professionale
di estetista, e ritenuta l'attività lavorativa limitata e parziale di baby
sitter in assenza del reperimento di conveniente attività lavorativa, la
ricorrente va considerata persona sola, formata, senza reddito e non va
ritenuta la tassazione del padre cui non incombe obbligo di mantenimento.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va accolto - come propone l'amministrazione -
la decisione annullata e gli atti rinviati all'UAM per nuova decisione.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
9.
La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella
causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Non vengono
allocate ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il ricorso
é accolto, nel senso delle considerazioni esposte.
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all'amministrazione per un nuovo giudizio.
2.
- Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ai senti ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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