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Decisione

36.2006.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 5 agosto 2005 RI 1,

1983, nubile e senza attività lucrativa, ha chiesto il sussidio per

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006. Nel formulario

l'assicurata ha indicato nel padre __________ la persona che provvede al suo

sostentamento.

B. La

richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con

decisione del 19 dicembre 2005 contro cui RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni con ricorso 3 gennaio 2006. Nel gravame RI 1 evidenzia come

il reddito di riferimento paterno superi in effetti i CHF 50'000.-- ma di soli

CHF 800.-- ed analizza la sua composizione, evidenzia poi di non guadagnare e

di non essere iscritta alla disoccupazione.

L'amministrazione

si è opposta all'accoglimento del ricorso. A RI 1 è stata concessa la

possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'assunzione di

specifiche prove.

C. Nelle

more della procedura il giudice delegato ha acquisito informazioni presso

l'Ufficio di tassazione di __________ ed ha specificatamente interpellato RI 1

in merito alla sua formazione ed alla sua attività. La risposta pervenuta il 23

febbraio 2006 è stata trasmessa all'amministrazione che, con osservazioni 8

marzo 2006, ha indicato come:

" Nel caso di specie la famiglia non è più tenuta

all'obbligo di mantenimento ai sensi del CCS, dal momento che la ricorrente ha

concluso una prima appropriata formazione e, di conseguenza, l'0bbligo di mantenimento

da parte dei genitori si è estinto con il conseguimento del diploma di

estetista da parte dell'insorgente.

(…)

… è possibile fare astrazione dal concetto di reddito di riferimento

per determinare il diritto alla riduzione di premio." (Doc. XVII)

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 15 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

In

sede di osservazioni 8 marzo 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia propone

l'accoglimento del gravame. Tale proposta, non essendo precedente alla risposta

di causa e non essendo accompagnata da formale nuova decisione, non rende

l'impugnativa priva d'oggetto ma diviene una proposta formulata al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni che deve analizzare il merito della questione.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche

calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei

casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

A

proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di

questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re

M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re

T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso

dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il

Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

5.

Nel

caso concreto RI 1 è persona sola che non esercita attività lucrativa e che per

il suo sostentamento fa capo al papà __________ e non beneficia di indennità di

disoccupazione. RI 1 adempie i requisiti della persona sola ai sensi della

LCAMal (art. 26 e 27 per le definizioni di famiglia e persona sola).

Come

già rammentato nella decisione 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta

la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i

genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme

delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al

momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277

cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far

capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA

19.

maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

In

concreto RI 1 si dichiara "senza attività". Gli accertamenti svolti

dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni hanno permesso di ritenere come il

padre provveda al suo mantenimento a fronte dell'assenza di redditi.

6.

Va

evocato come per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerata

avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o

riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è

quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In

virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).

Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei

genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte

della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi

dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione inferiore

ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti

annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato

dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia

superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito

imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

7.

L’obbligo di mantenimento incombe, come indicato

nelle considerazioni che precedono, ai genitori. L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove

usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è – nei casi ove si è

confrontati con un giovane che non ha completato la sua formazione – da

interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per il periodo

determinante dei genitori della persona in formazione non ancora

autosufficiente.

8.

Nel

caso concreto RI 1 vive con il padre che provvede al suo sostentamento

nonostante la figlia abbia completato la sua formazione.

Visto

il completamento della formazione di RI 1 con il conseguimento del diploma professionale

di estetista, e ritenuta l'attività lavorativa limitata e parziale di baby

sitter in assenza del reperimento di conveniente attività lavorativa, la

ricorrente va considerata persona sola, formata, senza reddito e non va

ritenuta la tassazione del padre cui non incombe obbligo di mantenimento.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va accolto - come propone l'amministrazione -

la decisione annullata e gli atti rinviati all'UAM per nuova decisione.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

9.

La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Non vengono

allocate ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il ricorso

é accolto, nel senso delle considerazioni esposte.

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all'amministrazione per un nuovo giudizio.

2.

- Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti ai senti ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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