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Decisione

36.2006.61

richiesta di emanazione di una decisione formale (denegata giustizia).

30 novembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Interpellato

in merito l’assicuratore, il 29 settembre 2006, ha affermato di essere in

attesa di una presa di posizione del ricorrente sulla proposta del 12 giugno

2006 (doc. XXII).

L.Con scritto 5 ottobre 2006 il ricorrente

ha affermato di aver poco gradito il contenuto dello scritto del 29 settembre

2006, ed ha affermato:

“(…)

Qualora parte avversa, che qui ci legge in copia, non procederà a

quanto le compete colla dovuta sollecitudine, sicuramente entro breve chiederò

la continuazione del procedimento, e non mancherò sicuramente di insistere per un’adeguato

e congruo indennizzo a titolo di risarcimento per danni arrecati, per una

condotta, a voi nota nell’occasione, assolutamente inaccettabile.

Di conseguenza, se entro 10 giorni dalla ricezione della presente, non

avrò ricevuto missiva alcuna, procederò come sopra preannunciato.” (doc. XXIV)

M. Il 30 ottobre 2006 l’assicuratore ha trasmesso al TCA uno scritto inviato

per raccomandata al ricorrente in cui, con riferimento ad un colloquio tra le

parti, gli ha sottoposto una proposta ed ha chiesto all’insorgente “di

comunicarci una sua decisione in merito entro e non oltre il 17 novembre, in

caso contrario, consideriamo che lei rifiuta la nostra proposta e che le

fatture di partecipazione ai costi n° __________ di Fr. 604.90 e n° __________

di Fr. 4'622.25 saranno a suo carico.” (doc. XXVI)

N.

Il 21 novembre 2006 il TCA ha scritto alle parti

ed ha assegnato “un ultimo termine per precisare, con osservazioni che

dovranno pervenire entro il 28 novembre 2006, se le parti hanno

trovato un accordo bonale volto a definire la vertenza.” (doc. XXVII)

O. Con scritto 27 novembre 2006 la Cassa ha comunicato che “non

abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta alla nostra proposta del 30 ottobre

2006. Per quanto concerne le fatture di fr. 811.75 e di fr. 68.40 sono state rimborsate

al ricorrente.” (doc. XXVIII)

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota

11.

pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I

387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Questa

norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112

V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art.

52.

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

3.

Secondo

il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non

abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V

20.

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad

una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150.

p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

4.

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

In

una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129

V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4.

mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era

stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22

giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer

6/1998, p. 67).

5.

Il

TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o

ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso

ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura.

Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

6.

Nel

caso concreto il TFA con sentenza del 25 ottobre 2005 ha deciso circa l’obbligo

prestativo della Cassa (K 107/05).

Dall’udienza

del 2 maggio 2006 emerge che il ricorrente chiede all’assicuratore di decidere,

oltre che sulla richiesta di risarcimento danni, anche sulle pretese di

rimborso per prestazioni effettuate fino al 15 dicembre 2004 (doc. XIV).

L’assicuratore, nel corso dell’udienza, ha indicato che avrebbe emanato una

decisione su questi aspetti (doc. XIV), mentre l’interessato ha affermato di

aver già sottoposto una proposta transattiva il 1. dicembre 2005 (doc. XIV).

Il

12.

maggio 2006 l’assicuratore ha sottoposto all’interessato una nuova proposta

(doc. XVII). L’insorgente non contesta questa circostanza ed ancora in data 7

settembre 2006 ha affermato di essere in attesa di “documentazione da parte __________,

da trasmettere all’assicuratore, per la liquidazione del caso.” (doc. XX).

Per

cui l’asserito ritardo nell’emanazione della decisione non è da ascrivere al

comportamento della Cassa, bensì, semmai, all’agire dell’insorgente che rileva

di voler ancora fornire all’assicuratore documentazione supplementare.

In

concreto l’assicuratore non nega all’interessato l’emanazione di una decisione,

ma sta attendendo una presa di posizione da parte del ricorrente circa la

proposta del maggio 2006, rinnovata il 30 ottobre 2006 (doc. XXVI).

L’insorgente, per contro, non sembra ancora aver indicato se intende accettare

la proposta.

In

queste circostanze, essendo l’assicurato stesso a protrarre la risoluzione del

caso, non può essere ascritto alla Cassa un ritardo nell’emanazione della

decisione.

Spetta

però all’assicuratore, se il termine assegnato per trovare una soluzione

transattiva è scaduto infruttuosamente, emanare, a breve, la decisione formale.

In

queste circostanze risulta superfluo sentire ulteriormente il signor __________

per la questione a sapere se la richiesta di emettere una decisione formale era

già stata trasmessa precedentemente, nonché l’interrogatorio formale del signor

__________, come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. XII).

Infatti,

poiché erano in corso delle trattative, la questione non merita ulteriore

approfondimento.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso per denegata giustizia deve

essere respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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