36.2006.61
richiesta di emanazione di una decisione formale (denegata giustizia).
30 novembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2006.61
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TCA
Titolo:
richiesta di emanazione di una decisione formale (denegata giustizia).
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.61
cs
Lugano
30 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2006 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 e sua moglie sono assicurati contro le malattie presso la Cassa malati CO 1.
Nel
corso del 2004 la moglie ha seguito un trattamento presso l’Ospedale __________
di __________. Con sentenza del 25 ottobre 2005 il TFA (K 107/05), statuendo su
ricorso dell’interessata contro la sentenza del 15 giugno 2005 del TCA che
negava l’obbligo prestativo della Cassa (inc. 36.2004.176), ha stabilito che:
“(…)
La Cassa ha quindi manifestato la chiara intenzione di interrompere la
propria antecedente prassi la prima volta in data 15 settembre 2004 dopo aver
ricevuto la fattura dell’Ospedale __________ di __________ relativa al
trattamento dispensato dal 7 gennaio al 19 luglio 2004. Ne discende che,
conformemente ai principi sviluppati nel precedente considerando, il rifiuto di
rimborsare i trattamenti in oggetto poteva correttamente essere pronunciato
solo per il futuro – vale a dire con riferimento ai cicli di terapia che
sarebbero stati e che poi effettivamente sono stati intrapresi dopo il 15
settembre 2004, rispettivamente dopo l’avvenuta conoscenza, da parte degli
insorgenti, della presa di posizione della Cassa - e non anche con effetto
retroattivo, come per contro è stato fatto. Per le prestazioni fornite in
precedenza, la Cassa, indipendentemente da un obbligo sancito dall’OPre, non
poteva infatti negare il rimborso.
3.5. Visto quanto precede, la pronunzia impugnata come pure la
decisione su opposizione dell’CO 1 devono essere annullate e la causa va
rinviata all’assicuratore malattia affinché determini esattamente i trattamenti
che devono essere rimborsati per essere stati effettuati prima dell’avvenuta
conoscenza, da parte degli assicurati, della modificata prassi della Cassa.”
B. In
data 14 marzo 2006 l’interessato ha interposto un ricorso per denegata
giustizia, affermando che la Cassa non ha ancora deciso in merito al pagamento
delle prestazioni di cui sopra e chiedendo il versamento di un risarcimento del
danno subito a causa del comportamento dell’assicuratore (doc. I).
C. Il
3 aprile 2006 l’interessato ha trasmesso al TCA una richiesta di misure
cautelari urgenti, stralciata in data 12 maggio 2006, poiché divenuta priva di
oggetto (inc. 36.2006.87).
D. Con
risposta del 3 aprile 2006 l’assicuratore ha affermato di essere disposto ad
emanare la decisione voluta dall’interessato, ma di non essere in chiaro circa
le richieste da lui formulate, poiché nel frattempo, quanto dovuto (ossia le
prestazioni fornite fino al 15 settembre 2004) è stato pagato (doc. V).
E. Il
2 maggio 2006 le parti sono state sentite innanzi al Giudice delegato del TCA
(doc. XIV). Dall’udienza è emerso che l’interessato, oltre ad una decisione sul
risarcimento del danno subito, chiede il versamento delle prestazioni
effettuate fino al 15 dicembre 2004. La Cassa si è detta disposta ad emettere
la decisione formale richiesta (doc. XIV).
F. Il
6 maggio 2006 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso con domanda riconvenzionale,
dichiarato irricevibile con sentenza del 9 maggio 2006 (inc. 36.2006.98).
G. Con
scritto 12 giugno 2006 l’assicuratore ha trasmesso al TCA i termini di una
proposta transattiva sottoposta al ricorrente per l’evasione della procedura
litigiosa (doc. XVII + Bis).
H. Il
6 luglio 2006 il TCA ha chiesto all’interessato di indicare se nel frattempo le
parti sono addivenute ad un accordo (doc. XVIII). Dopo essere stato sollecitato
(doc. XIX), il ricorrente ha affermato di “essere in attesa della
documentazione da parte __________, da trasmettere all’assicuratore, per la
liquidazione del caso. A tal proposito, si è cercato di prendere contatto, coll’assicuratore
medesimo, ma ad oggi non si è stati ricontattati. Sarà comunque mia premura a
sollecitare ad entrambi i summenzionati ed avvisarvi tempestivamente.”
(doc. XX).
Fatti
I. Interpellato
in merito l’assicuratore, il 29 settembre 2006, ha affermato di essere in
attesa di una presa di posizione del ricorrente sulla proposta del 12 giugno
2006 (doc. XXII).
L.Con scritto 5 ottobre 2006 il ricorrente
ha affermato di aver poco gradito il contenuto dello scritto del 29 settembre
2006, ed ha affermato:
“(…)
Qualora parte avversa, che qui ci legge in copia, non procederà a
quanto le compete colla dovuta sollecitudine, sicuramente entro breve chiederò
la continuazione del procedimento, e non mancherò sicuramente di insistere per un’adeguato
e congruo indennizzo a titolo di risarcimento per danni arrecati, per una
condotta, a voi nota nell’occasione, assolutamente inaccettabile.
Di conseguenza, se entro 10 giorni dalla ricezione della presente, non
avrò ricevuto missiva alcuna, procederò come sopra preannunciato.” (doc. XXIV)
M. Il 30 ottobre 2006 l’assicuratore ha trasmesso al TCA uno scritto inviato
per raccomandata al ricorrente in cui, con riferimento ad un colloquio tra le
parti, gli ha sottoposto una proposta ed ha chiesto all’insorgente “di
comunicarci una sua decisione in merito entro e non oltre il 17 novembre, in
caso contrario, consideriamo che lei rifiuta la nostra proposta e che le
fatture di partecipazione ai costi n° __________ di Fr. 604.90 e n° __________
di Fr. 4'622.25 saranno a suo carico.” (doc. XXVI)
N.
Il 21 novembre 2006 il TCA ha scritto alle parti
ed ha assegnato “un ultimo termine per precisare, con osservazioni che
dovranno pervenire entro il 28 novembre 2006, se le parti hanno
trovato un accordo bonale volto a definire la vertenza.” (doc. XXVII)
O. Con scritto 27 novembre 2006 la Cassa ha comunicato che “non
abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta alla nostra proposta del 30 ottobre
2006. Per quanto concerne le fatture di fr. 811.75 e di fr. 68.40 sono state rimborsate
al ricorrente.” (doc. XXVIII)
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11.
pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Questa
norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112
V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art.
52.
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
3.
Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non
abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V
20.
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150.
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
4.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4.
mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22
giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer
6/1998, p. 67).
5.
Il
TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o
ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
6.
Nel
caso concreto il TFA con sentenza del 25 ottobre 2005 ha deciso circa l’obbligo
prestativo della Cassa (K 107/05).
Dall’udienza
del 2 maggio 2006 emerge che il ricorrente chiede all’assicuratore di decidere,
oltre che sulla richiesta di risarcimento danni, anche sulle pretese di
rimborso per prestazioni effettuate fino al 15 dicembre 2004 (doc. XIV).
L’assicuratore, nel corso dell’udienza, ha indicato che avrebbe emanato una
decisione su questi aspetti (doc. XIV), mentre l’interessato ha affermato di
aver già sottoposto una proposta transattiva il 1. dicembre 2005 (doc. XIV).
Il
12.
maggio 2006 l’assicuratore ha sottoposto all’interessato una nuova proposta
(doc. XVII). L’insorgente non contesta questa circostanza ed ancora in data 7
settembre 2006 ha affermato di essere in attesa di “documentazione da parte __________,
da trasmettere all’assicuratore, per la liquidazione del caso.” (doc. XX).
Per
cui l’asserito ritardo nell’emanazione della decisione non è da ascrivere al
comportamento della Cassa, bensì, semmai, all’agire dell’insorgente che rileva
di voler ancora fornire all’assicuratore documentazione supplementare.
In
concreto l’assicuratore non nega all’interessato l’emanazione di una decisione,
ma sta attendendo una presa di posizione da parte del ricorrente circa la
proposta del maggio 2006, rinnovata il 30 ottobre 2006 (doc. XXVI).
L’insorgente, per contro, non sembra ancora aver indicato se intende accettare
la proposta.
In
queste circostanze, essendo l’assicurato stesso a protrarre la risoluzione del
caso, non può essere ascritto alla Cassa un ritardo nell’emanazione della
decisione.
Spetta
però all’assicuratore, se il termine assegnato per trovare una soluzione
transattiva è scaduto infruttuosamente, emanare, a breve, la decisione formale.
In
queste circostanze risulta superfluo sentire ulteriormente il signor __________
per la questione a sapere se la richiesta di emettere una decisione formale era
già stata trasmessa precedentemente, nonché l’interrogatorio formale del signor
__________, come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. XII).
Infatti,
poiché erano in corso delle trattative, la questione non merita ulteriore
approfondimento.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso per denegata giustizia deve
essere respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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