36.2006.62
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14 marzo 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
36.2006.62
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, TCA
Titolo:
Disdetta dell'assicuratore di un contratto LCA. Le diffide contengono tutte le conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento dei premi nel termine di grazia. È seguita la presunzione che l'assicuratore volesse recedere dal contratto. I pagamenti posteriori dei premi non riattivano il contratto.
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
DIFFIDA
DISDETTA O RESCISSIONE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
RECESSO DAL CONTRATTO ASSICURATIVO
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 20 LCA
art. 21 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.62
TB
Lugano
14 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 marzo 2006
di
AT 1
rappr. dal liquidatore __________,
già patr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. Con l'invio della polizza datata 22 settembre
2003 (doc. B2), CV 1 ha confermato alla società AT 1, società di consulenza
fiscale, tenuta della contabilità e gestione di partecipazioni, (di seguito
detta AT 1) che l'aveva
assicurata contro gli infortuni occorsi ai collaboratori dal 1° luglio 2003 al
31 dicembre 2006 __________. Il premio annuo totale, calcolato sulla base di
una massa salariale provvisoria ammontante a CHF 180'000.- (CHF 48'000.-
per un dipendente uomo e CHF 132'000.- per due donne), è stato fissato in CHF 1'989.-.
1.2. Il 17
settembre 2003 AT 1 ha sottoscritto una proposta d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo LCA per malattia e per parto a favore
degli stessi tre dipendenti (doc. 1). Per la medesima somma salariale, l'offerta di CV 1 contemplava un premio annuo
di CHF 7'629,60 (doc. 2), poi confermata
con l'invio il 22 settembre
2003 della relativa polizza (doc. 3). Questo contratto ha avuto inizio il 1°
settembre 2003.
1.3. Il 30 luglio
2003 la dipendente __________, maestra di tennis, si è infortunata alla
caviglia con conseguente inabilità lavorativa (doc. E).
Il 14 gennaio 2004 (doc. G) l'assicuratore ha comunicato all'attuale patrocinatore della società che questo
infortunio non veniva assunto, poiché l'infortunata non si adoperava per realizzare lo scopo societario, ossia
l'attività che espletava non aveva
alcun nesso con AT 1, quindi il contratto assicurativo in essere era
inapplicabile al suo infortunio.
Questa presa di posizione è stata confermata dall'assicuratore mediante decisione formale del
10 marzo 2004 (doc. F).
1.4. Il premio
dell'assicurazione infortuni
per il periodo da settembre a dicembre 2003, ammontante a CHF 994,50, è stato
fatturato alla società il 15 ottobre 2003 (doc. I) e pagato dalla stipulante il
22 successivo (doc. D). Tuttavia, data la riduzione della massa salariale
assicurata e la conseguente modifica del premio, il 22 marzo 2004 (doc. L) l'assicuratore ha restituito alla società
parte del premio (CHF 773,50).
Il premio per l'anno 2004 (CHF 1'989.-), fatturato l'8
dicembre 2003 (doc. N), è stato pagato l'8 aprile 2004 (doc. D).
1.5. Per quanto
concerne l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e parto,
il premio per il 2003 di CHF 2'543,20
è stato fatturato il 18 ottobre 2003 (doc. 5); il pagamento è stato sollecitato
il 21 dicembre 2003 (doc. 7) ed il 25 gennaio 2004 (doc. 8) l'assicuratore ha emesso una sollecitazione
(diffida) aggiungendo CHF 40.- di spese, ed avvertendo la stipulante che
avrebbe rescisso il contratto se l'importo dovuto non fosse stato versato entro l'8 febbraio 2004.
Sulla scorta della dichiarazione salariale
secondo LCA compilata il 10 marzo 2004 dalla stipulante (doc. 12), con
conteggio finale del 13 marzo 2004 (doc. 13) l'assicuratore ha ridotto a CHF 369,60 il premio dovuto nel 2003, invitando
la SA a versare questo importo entro il 7 aprile 2004 (doc. 14). Il pagamento è
avvenuto il 14 aprile 2004 (doc. R).
1.6. Con fattura
del 14 dicembre 2003 (doc. 6) l'assicuratore ha chiesto alla stipulante di pagare il premio
semestrale per l'anno 2004
ammontante a CHF 3'814,80. Il
versamento di questa somma è stato sollecitato il 22 febbraio 2004 (doc. 9) ed
il 21 marzo 2004 (doc. 10) CV 1 ha diffidato la società a corrisponderle l'importo entro il 4 aprile 2004, pena la
rescissione del contratto. Il 22 aprile 2004 (doc. CC) la SA ha dato l'ordine bancario di saldare questo importo,
aumentato di CHF 40.- di spese, per il 23 e l'assicuratore l'ha
ricevuto il 27 seguente.
1.7. Il 13 aprile
2004 (docc. GG e 15) l'assicuratore
ha disdetto il contratto collettivo d'indennità giornaliera, a motivo che "da diverso tempo i
premi non vengono più pagati secondo i termini fissati. Pertanto in base a
quanto annunciato nell'ultimo
sollecito e in conformità alle disposizioni legali e contrattuali, confermiamo
con la presente che il contratto sarà annullato al 4 aprile 2004".
Invocando l'art. 25 cpv. 1 LPGA, il 18 maggio 2004 (doc. 16) l'assicuratore ha chiesto alla società la
restituzione della somma di CHF 34'972,70 versati quali indennità per inabilità lavorativa di un
dipendente dal 21 gennaio al 31 marzo 2004 (docc. 22-24).
1.8. Con
petizione del 16 marzo 2006 (doc. I) la società, patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato la condanna dell'assicuratore al versamento di CHF 49'722,40 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre
2005, corrispondenti alle indennità giornaliere per malattia spettanti al
dipendente __________, già direttore ed oggi liquidatore della SA, per i mesi
di aprile, maggio e giugno 2004. L'attrice ha inoltre sostenuto di essere creditrice di premi pagati in
eccesso, senza saperli però cifrare. Ha infine chiesto che sia rigettata in via
definitiva l'opposizione che l'assicuratore ha
interposto al PE n. __________ dell'UE di __________ fatto spiccare il 30
novembre 2005 dal dipendente beneficiario di indennità giornaliere, vantante un
credito di CHF 54'800.- oltre interessi del 5% dal 3 ottobre 2005 (doc. II).
1.9. L'11 aprile 2006 (doc. III) l'assicuratore ha evidenziato che i premi
dovuti per settembre-dicembre 2003 e per il semestre gennaio-giugno 2004 non sono
stati corrisposti nei termini fissati, bensì addirittura dopo la
disdetta del contratto assicurativo. L'attrice non ha quindi diritto a prestazioni assicurative, perciò le
indennità giornaliere di CHF 34'972,70 sono state illecitamente corrisposte al suo dipendente. CV 1
ha inoltre precisato che il premio di CHF 3'814,80 è stato in parte trattenuto quale porzione del premio
maturato dal 1° gennaio al 4 aprile 2004 ed in parte compensato con le
prestazioni erroneamente versate. Essa ha infine respinto la richiesta di
versamento di oltre CHF 49'000.-.
1.10. Il 1° marzo
2006 si è tenuta dinanzi al TCA
alla presenza delle parti in causa l'audizione del teste __________ richiesta dall'attrice (doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Questo Tribunale
deve stabilire se il contratto collettivo di assicurazione d'indennità giornaliera secondo LCA stipulato
dall’attrice esplichi i suoi effetti anche dopo il 4 aprile 2004, ossia
successivamente agli effetti della disdetta del contratto data dall'assicuratore il 13 aprile 2004 per premio
semestrale del 2004 non pagato (tempestivamente) dalla stipulante.
Occorre quindi esaminare se il pagamento tardivo (il
22/27 aprile 2004 anziché entro il 4 aprile 2004) di questo premio LCA poteva
dare luogo alla disdetta del relativo contratto per il 4 aprile 2004.
L'art. 20 LCA, a cui fa implicitamente riferimento
l’assicuratore nella diffida per premi non pagati ed a cui rinvia espressamente
l'art. 2.4 CGA del 1° gennaio 2004 (doc. 4), concerne l'"Obbligo della
diffida. Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota marginale
del disposto di legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio non sia
stato pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal
contratto, il debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto
comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro
quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane
senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla
scadenza del termine di diffida (cpv. 3).
La LCA regola il tema della mora contrattuale in
maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO),
nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora dalla data di
ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore della nota
marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa diviene
necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi obblighi
contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n.
113, citati in: Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad
art. 20 LCA).
Se l'assicuratore non notifica una diffida al
debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in cui si
produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal contratto (Kuhn/ Montavon, Droit des assurances
privées, Losanna 1994, pag. 197).
Tuttavia, l'invio di una diffida non è soggetto
ad alcun termine se non a quello di due anni previsto dall'art. 46 LCA,
trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio si
prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: Carré, op. cit., pag. 212 ad art. 20 LCA). L'assicurato,
infatti, non si trova in mora per il solo fatto che il premio è scaduto: è
necessario ancora che l'assicuratore lo diffidi. La diffida deve informare il
debitore in modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del
ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine
concessogli (Hasenböhler, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III
186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non
indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non
può produrre gli effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I
pag. 215 e seg.).
La legge accorda comunque al debitore un termine
legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al
pagamento. Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida,
ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in: Carron, La loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; Kuhn/Montavon,
op. cit., pagg. 189-193).
Contrariamente a quanto è previsto dal CO, la
messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli interessi
moratori - se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato
seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga a scadere
infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv.
3 LCA).
La sospensione dura fino al pagamento completo
del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti
dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il
pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta
successivamente a quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun
effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare
il pagamento di un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal
contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).
Infine, se l'assicuratore ha incassato il premio
corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa che egli
abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori e, ancor
meno, che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 189 segg.).
Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo
contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il
premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A
tal proposito si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le
prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di
grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo.
Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta
senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).
Se allo scadere del termine di grazia il debitore
ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha
adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi
dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora
dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato (Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 194 e
195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia riservate le
intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463).
Alla luce di quanto precede, dunque, quando il
premio arretrato non venga versato prima della scadenza del
termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa effettiva.
Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art. 20 cpv. 3
LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale ad un
contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli
obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto
d'assicurazione in quanto tale resta vigente.
La sospensione degli obblighi dell'assicuratore
interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce
quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti
dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del
termine legale di diffida (quattordici giorni) (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler, op. cit., nn. 19-32 ad
art. 21 LCA, pag. 334 segg.).
2.2. Nella
fattispecie, per quanto concerne i soli premi per l'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, il 18
ottobre 2003 (doc. 5) l'assicuratore
ha inviato all'attrice la
fattura per il pagamento del premio del quadrimestre settembre-dicembre 2003 (CHF
2'543,20). Malgrado il
sollecito trasmesso il 21 dicembre 2003 (doc. 7) e la diffida del 25 gennaio
2004 (doc. 8), la stipulante ha pagato l'importo dovuto (non più gli iniziali CHF 2'543,20 bensì CHF 369,60) soltanto il 14 aprile 2004 (doc. R), ovvero
sia dopo il termine del 7 aprile 2004 (doc. 14) fissato dalla convenuta, sia dopo aver ricevuto
la disdetta del contratto assicurativo.
Il premio semestrale 2004 (CHF 3'814,80) è stato fatturato all'attrice il 14 dicembre 2003 (doc. 6); l'assicuratore ha inviato all'interessata il 22 febbraio 2004 (doc. 9) un
sollecito di pagamento ed il 21 marzo seguente (doc. 10) la diffida con allegata
una polizza di versamento di CHF 3'854,80 ed ha avvertito la debitrice di versare questo importo entro il
4 aprile 2004, ossia entro quindici giorni. La SA ha impartito l'ordine di pagamento alla banca il 22 aprile
(doc. CC) e l'importo è stato
accreditato alla convenuta il 27 aprile 2004.
Entrambe le diffide hanno il seguente tenore:
"
Con l'invito al pagamento per iscritto del 24.12.2003 [rispettivamente 22.02.2004]
abbiamo richiamato la sua attenzione sulla sua morosità. Fino ad oggi non
abbiamo ricevuto purtroppo nessun pagamento da lei.
Con la presente la invitiamo nuovamente a pagarci
l'importo complessivo dovuto entro
il 08.02.2004 [risp. 04.04.2004]. Tale termine non verrà più prolungato. Se
il suo pagamento non avverrà entro il termine stabilito, saremo purtroppo
costretti ad avviare un procedimento d'esecuzione, cosa che dispiacerebbe molto. Se i suoi pagamenti si
fossero incrociati con la presente sollecitazione, la preghiamo di ritenere il
presente scritto privo d'oggetto."
La seconda pagina di
queste sollecitazioni è più specifica:
"
Assicurazione integrativa, assicurazione
individuale d'indennità
giornaliera secondo la LCA e assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo la LCA: se il pagamento completo non dovesse avvenire entro il termine
stabilito, l'obbligo di
prestazioni verrà sospeso dopo il decorrere del termine di sollecitazione. Ciò
significa che sarà privato del diritto a prestazioni dall'assicurazione. Per malattie, infortuni e le
loro conseguenze che sorgono durante la sospensione dell'obbligo di prestazioni, non è possibile
fare valere il diritto a prestazioni, neppure pagando successivamente l'importo dovuto.
Se gli importi dovuti non venissero saldati
completamente entro il termine stabilito, l'assicuratore si riserverà inoltre il diritto di recedere dal
contratto."
Il TCA osserva che dal mese di dicembre 2003 la convenuta ha sollecitato
la società a corrisponderle i premi non pagati. Quindi, non ottenendo il
versamento dei premi dovuti entro il 21 dicembre 2003 per la copertura
assicurativa dell'anno 2003 rispettivamente
entro il 22 febbraio 2004 per il primo semestre del 2004, a decorrere dalla
data di scadenza del termine di 14 giorni (termine di grazia) fissato con le
diffide del 25 gennaio 2004 rispettivamente del 21 marzo 2004, l'assicuratore era legittimato a procedere
con la sospensione dei propri obblighi in virtù del citato art. 20 cpv. 3 LCA.
Il sopraggiungere di una situazione di ritardo
nel pagamento dei premi non ha infatti – come visto - per effetto la
rescissione del contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione della
protezione assicurativa (Hasenböhler,
op. cit., n. 78 ad art. 20 LCA, pag. 327; DTF 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32
pag. 150 = Pra 1977 pag. 478).
2.3. Va rilevato
come il contenuto delle diffide inviate dall'assicuratore ricalchi parzialmente
il tenore dell’art. 21 LCA, secondo cui:
"
Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle
vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine
fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal
contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)
Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha
accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio
arretrato venga pagato con interessi e spese. (cpv. 2)."
Qualora gli effetti del contratto siano sospesi
(art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei
due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è la
presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del contrario (STF
in RUA VIII n. 109, in: Carré,
op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e
quindi che rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n.
33, in: Carron, op. cit., n. 194
pag. 67), fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21
LCA.
Il contratto, ai termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA,
si estingue dunque ex nunc e non ab initio. Anziché
attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di
rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che
vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia
trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà
immediatamente (Kuhn/Montavon,
op.cit., pag. 199).
Se l'assicuratore recede effettivamente dal
contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione
dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21
cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati
ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una
finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi
arretrati (Kuhn/Montavon, op.
cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,
op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).
Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere
dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi
obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del
contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si
crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale
(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una
procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve
agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di
pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva
per recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia a recuperare il
premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron,
op. cit., n. 189 pag. 65).
Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di
grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio - e
quindi di non rinunciare al contratto – e concede ancora del tempo
all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto
rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n.
124, in: Carré, op. cit., pag.
220 ad art. 21 LCA).
Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva abbia
avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il
pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art.
21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere
esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento
in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc).
Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi
dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: Carron, op. cit., n. 196 pag. 67).
Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque
soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del
premio scaduto (Kuhn/Montavon,
op. cit., pag. 202).
Come indicato in precedenza, se l'assicuratore
accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia
stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del
contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura
anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato
dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).
La sospensione della copertura assicurativa si
ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento
di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita
dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in: Carron, op. cit., n. 188 pag. 65). Il
rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per
accordo delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: Carré, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo
pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in vigore il
contratto: il pagamento va infatti accettato da parte dell'assicuratore (art.
21 cpv. 2 LCA).
2.4. Questo
Tribunale osserva in primo luogo che il contenuto delle diffide notificate all'attrice rispetta le esigenze formali
previste dalla legge e chiarite dalla giurisprudenza federale (DTF 128 III
186), per cui l’assicuratore poteva legittimamente sospendere il contratto in
oggetto.
Con sentenza del 25 aprile 2002, pubblicata in
DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti ritenuto che la diffida
prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a
pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte
le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura
assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3
LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto
rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.
L'esigenza di una diffida scritta che ricordi al
debitore quali siano le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio
scaduto nel termine di quattordici giorni è data principalmente per proteggere
l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato unicamente che, qualora il
premio scaduto non fosse pagato nel termine legale, gli obblighi
dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe di certo
immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore su
questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia pure il
diritto di recedere dal contratto.
Solo una diffida effettuata correttamente, in
conformità all'art. 20 LCA, può provocare la valida messa in mora del debitore
del premio e la sospensione degli obblighi dell'assicuratore. La diffida non
deve comunque essere obbligatoriamente inviata per raccomandata. L'atto che
contiene ciò che prevede la legge è valido anche se non è stato spedito con un
invio raccomandato, a condizione tuttavia che la sua notifica possa essere
provata. Nel caso di comunicazioni che sospendono gli obblighi propri
dell'assicuratore, l'onere della prova dell'invio spetta infatti a quest'ultimo
(TC SZ in RUA XIV n. 29, in: Carron,
La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).
Come indicato in precedenza, la messa in mora
dell'assicurato si concretizza quando dall'invio – e non dalla notifica - della
diffida trascorre infruttuoso il termine legale di quattordici giorni ossia se,
in questo lasso di tempo, il debitore non procede a versare all'assicuratore il
premio scaduto. La diffida è un atto che va comunque notificato all'assicurato,
il quale deve essere messo in condizione di sapere quando scade il termine di
grazia di quattordici giorni per effettuare il pagamento dei premi scaduti.
2.5. Nella
presente fattispecie il 25 gennaio 2004, ma, ancora più specificatamente ed in
relazione alla rescissione contrattuale in discussione, il 21 marzo 2004,
l’assicuratore ha notificato all'attrice una diffida per il premio del 2003 rispettivamente del 2004 ancora
non pagato, con cui la metteva al corrente sulla data di scadenza (8 febbraio
2004 e 4 aprile 2004) entro cui validamente doveva eseguire il pagamento degli importi
dovuti.
Sotto questo aspetto, dunque, il comportamento
della convenuta non è censurabile, avendo essa diffidato per iscritto la debitrice
ad effettuare il pagamento del dovuto entro il termine di grazia di quattordici
giorni previsto dall'art. 20 cpv. 1 LCA.
Le predette diffide, inoltre, hanno pure
avvertito la stipulante della polizza assicurativa di tutte le
conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento nel termine di grazia dei
premi LCA ancora scoperti (mora dello stipulante), così come previsto dalla LCA
(DTF 128 III 190 consid. 2f).
D'un canto, infatti, esse invitano l'attrice ad effettuare il pagamento entro il termine legale di
quattordici giorni al fine d'evitare
di procedere con l'incasso del
premio per via esecutiva. D'altro
canto, la convenuta avverte la persona giuridica morosa che, in caso di
inadempienza entro il termine legale, gli obblighi dell’assicuratore saranno
sospesi sino al pagamento del debito e che, all’occorrenza, il contratto
assicurativo potrà essere rescisso.
La diffida contempla quindi entrambe le
conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1 LCA): la sospensione della
copertura assicurativa e quindi anche degli obblighi dell’assicuratore nei
confronti della parte contraente a partire dalla scadenza del termine di grazia
(art. 20 cpv. 3 LCA) ed il diritto dello stesso assicuratore di recedere dal
contratto assicurativo in essere.
Secondo questo Tribunale le diffide in esame vanno
di conseguenza considerate conformi ai dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e
quindi possono regolarmente produrre gli effetti giuridici previsti per ciò che
concerne la copertura assicurativa nei confronti dell'attrice. V'è stata dunque
una valida messa in mora della stipulante della polizza da parte della
convenuta.
2.6. Come visto,
la prima diffida è del 25 gennaio 2004 ed il termine legale per pagare i premi
dovuti è scaduto l'8 febbraio
seguente. Pertanto, poiché entro i due mesi di tempo previsti dall'art. 21 cpv. 1 LCA, ossia entro l'8 aprile, l'assicuratore non ha intentato
una procedura esecutiva, automaticamente è sorta la presunzione che esso
volesse recedere dal contratto e quindi che rinunciasse al pagamento del premio
arretrato. Questa volontà è stata poi concretizzata il 13 aprile 2004, con la comunicazione all'attrice che il contratto assicurativo veniva rescisso con effetto al
4 aprile 2004, e meglio con la scadenza del termine di grazia.
Già con questa prima diffida, dunque, è scattato
il diritto dell'assicuratore di
rescindere il contratto in essere e, comunque, di sospendere le proprie
prestazioni.
Anche la seconda diffida del 21 marzo 2004 ha in
ogni caso autorizzato l'assicuratore
a comportarsi così ed esso non ha nemmeno atteso che trascorressero i due mesi
di tempo previsti dall'art. 21
cpv. 1 LCA per fare valere questo suo diritto. Infatti, scaduto infruttuoso il
termine di grazia fissato al 4 aprile 2004, gli obblighi dell'assicuratore sono subito stati sospesi e, appena
nove giorni dopo, esso ha comunicato alla stipulante di rescindere il contratto
con effetto retroattivo alla scadenza dei 14 giorni di tempo concessi per il
pagamento del premio dovuto.
2.7. Va ancora
rilevato che il 14 aprile 2004 (doc. R), quindi dopo l'invio della disdetta contrattuale, la
società attrice ha effettuato il pagamento della differenza (CHF 369,60) fra il
premio iniziale richiestole per il 2003 ed il premio rivisto sulla base della
massa salariale accertata come effettivamente versata per lo stesso periodo,
sebbene questa fattura scadesse il 7 aprile 2004 (doc. 14). Anche il pagamento
del premio semestrale per l'anno
2004, giunto alla convenuta soltanto il 27 aprile 2004, è posteriore
alla decisione della medesima di recedere dal contratto assicurativo (13 aprile
2004).
Non va tuttavia dimenticato che la comunicazione
del 13 aprile 2004 con cui l'assicuratore
convenuto ha rescisso il contratto d'assicurazione complementare ha comportato per il creditore stesso la
perdita automatica di ogni diritto a ricevere i premi arretrati ed a
rivendicare le prestazioni precedentemente fornite (art. 21 cpv. 1 LCA). In tal
senso, impiegando l'ammontare
di CHF 3'814,80 ricevuto dall'attrice per altri scopi e non a saldo del
premio 2004 ancora dovuto per il periodo aprile-dicembre 2004 (docc. III pag. 5
e XI), l'assicuratore non
l'ha quindi, come tale,
accettato, confermando così la sua volontà di recedere dal contratto. Pertanto,
questi successivi pagamenti non riattivano oltre il 4 aprile 2004
la copertura assicurativa a favore dell'attrice.
2.8. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, deriva pertanto che gli obblighi di CV 1 sono
stati validamente sospesi – già dall'8 febbraio 2004 - e che con la comunicazione del 13 aprile 2004 la copertura
complementare in essere dal 1° settembre 2003 è stata regolarmente rescissa
dall'assicuratore per il 4
aprile 2004. Ciò comporta che da quel momento la convenuta non era più
vincolata alla società a dipendenza della predetta copertura.
Di conseguenza, la richiesta dell'attrice volta all'ottenimento del versamento di indennità giornaliere anche per i mesi
di aprile, maggio e giugno 2004 (per complessivi CHF 49'722,40) a favore del suo dipendente, ammalato, non trova fondamento.
L'opposizione interposta dall'assicuratore al PE n. __________ promosso nei suoi confronti il 30
novembre 2005 dall'UE di __________
a richiesta del dipendente creditore per sé stesso e per un altro dipendente, deve
essere mantenuta.
La petizione deve dunque essere respinta.
2.9. Con il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni
soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso
è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1
LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità
cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Fatti
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è
stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore litigioso è rappresentato
dalla pretesa di versamento formulata dall'attrice di CHF 49'722,40
oltre interessi del 5% dal 6 dicembre 2005.
Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,
sono quindi dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è respinta.
§ È
mantenuta l'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ fatto spiccare dall'UE di __________.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in
materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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