36.2006.67
Domanda dell'assicurato di cancellare esecuzioni per premi LCA a suo carico. Respinta.
2 maggio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2006.67
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TCA
Titolo:
Domanda dell'assicurato di cancellare esecuzioni per premi LCA a suo carico. Respinta.
PREMIO
art. 351 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
art. 1 cpv. 1 let. a LAMAL
art. 75 LCAMAL
art. 85 LEF
art. 85 let. a LEF
art. 85 LSA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.67
ir/td
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 25 gennaio
2006 formulata da
AT 1
contro
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato in
fatto ed in diritto
- che
Fatti
i fatti posti alla base del presente giudizio sono sostanzialmente quelli
oggetto della decisione odierna in materia di assicurazione obbligatoria contro
le malattie conseguente al ricorso del signor AT 1;
- che
sostanzialmente può essere qui ribadito come con allegato 25 gennaio 2006 AT 1
si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni “per togliere tutti i
precetti esecutivi e attestati di carenza beni miei e di mia moglie fatti da CV
1 ingiustamente”;
- che
l’assicurato ha indicato di seguito una serie di ACB e PE che qui non occorre
riprendere nel dettaglio ma riferiti sia all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie che in ambito di coperture complementari;
- che
a sostegno delle sue richieste AT 1 indica come nel corso del 2001 e 2002
l’Ufficio “assistenza di __________ Sig. __________” provvedeva al pagamento
dei premi dell’assicurazione malattie “come pure le bollette dei medici che poi
gli venivano rimborsate dalla CV 1 come avete già visto dall’estratto conto
della cassa malati CV 1 nella causa precedente che mi avevate risolto qualche
mese fa”. L’assicurato evidenzia poi che dal 2003 beneficia delle prestazioni
complementari all’AI con versamento diretto all’assicuratore malattia dei
premi;
- che
AT 1 ne deduce che non vi dovrebbero essere pendenze con CV 1 in merito a
crediti della stessa. Egli si è quindi rivolto all’assicuratore il 17 ottobre
2005 per la cancellazione delle procedure esecutive senza apparente seguito;
- che
l’atto di AT 1 è stato trasmesso all’assicuratore che, con scritto del 23 marzo
2006, ha preso posizione in merito evidenziando che la procedura esecutiva __________
ha per oggetto premi LCA di __________ per premi arretrati risalenti al 1999 e
2000 oltre a spese di richiamo, le procedure esecutive __________ e __________
avevano invece per oggetto premi relativi ad alcuni mesi del 1999 e 2000 di __________
e la procedura esecutiva __________ aveva per oggetto __________ sempre per
premi riferiti alla LCA e sempre per taluni mesi del 1999 e 2000;
- che
la procedura esecutiva __________ è invece rivolta contro AT 1 sempre per
premi, a lui riferiti questa volta, relativi a coperture complementari del 2001
e la procedura esecutiva __________ è invece diretta contro la signora __________
sempre per premi LCA del 2001;
- che
CV 1 evidenzia come le decisioni emanate dall’Ufficio del sostegno e
dell’inserimento non si riferiscono agli anni 1999 e 2000 e, comunque, non
coprono i premi per le coperture complementari sottoscritte dalla famiglia;
- che
CV 1 evidenzia poi che l’attore non ha prodotto alcun elemento tale da
giustificare l’estinzione dei debiti citati mediante comprova dell’avvenuto
pagamento;
- che,
per CV 1, apparentemente sarebbero date azioni ai sensi degli art. 85 e 85a LEF
per la radiazione delle procedura di cui si tratta, e come i crediti siano
stati provati tramite la documentazione annessa all’allegato di risposta mentre
non è dimostrato il pagamento;
- che
unicamente per la procedura esecutiva __________ l’assicuratore ha indicato che
procederà al ritiro della stessa siccome frutto di un doppione dovuto ad errore
(in questo senso pagina 4 dell’allegato di risposta 23 marzo 2006 cui si rinvia
per il dettaglio);
- che
al signor AT 1 è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori
osservazioni e di chiedere l’assunzione di specifiche prove;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003
(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro
le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti
di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della
LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha
approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47
LSA precedentemente in vigore. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75
prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori
autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che
applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
- che
in concreto la causa concerne una vertenza relativa a premi che si riferiscono
a coperture complementari rette dalla LCA, circostanza questa pacifica siccome
incontestata e comprovata dalla documentazione agli atti. Il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle
pretese di parte attrice;
- che
con la sua azione chiede nella sostanza la cancellazione delle esecuzioni
evocate con la petizione;
- che
per l’esecuzione __________ CV 1 ha aderito alle richieste di petizione con la
risposta di causa;
- che
tale adesione costituisce un’acquiescenza che impone lo stralcio parziale della
causa coma a giurisprudenza costante di questo Tribunale (36.2004.54 dell’11
novembre 2004, 36.2005.203 del 3 aprile 2006) e come alla giurisprudenza
federale in materia (cfr. da ultimo sentenza 23 aprile 2003 nella causa A.,
inc.4P.215/2002). In particolare va qui rammentato come in virtù dell’art. 352
cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione
conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere
registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte,
pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il
giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un
processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra
il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero
(art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le
cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi
concernenti liti pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la
creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto
materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto
processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a
prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni
della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se
l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di
apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente
totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza
consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il
convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce
esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo
chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito,
cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare
eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13).
I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili
nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le
norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e
all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non
soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche
quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o
acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23
aprile 2003 nella causa A., inc.4P.215/2002, il TF a proposito dell'
acquiescenza ha affermato:
" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile
ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che
diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull' acquiescenza
e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253
CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine
alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà
atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e
il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è
chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di
ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se
la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana
alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza
sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza
e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha
pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203
concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile
rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di
merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto
soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352
cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il
diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati
con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto
processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).
Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare
d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta
constatata l' acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai
ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto
un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori
formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a
quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse
chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per
acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del
processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto
d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto
processuale.
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione
contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna
del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la
riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo
dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa
bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte
convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce
esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto
del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi
requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire
all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione.
Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si
tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni
passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di
stralcio - oppure sentenze di merito.
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in
applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata
l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere
allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non
entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha
avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque
arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";
- che,
da quanto precede, discende che, per la cancellazione della procedura esecutiva
__________, alla luce di quanto indicato da CV 1 nel suo allegato di risposta –
che costituisce su questo punto acquiescenza – la causa diviene priva d’oggetto
e va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili;
- che
per quanto attiene il merito della vertenza va rammentato che il debitore
escusso può di principio domandare l’annullamento o la sospensione
dell’esecuzione quando si trovi confrontato con il rischio che il suo
patrimonio sia chiamato a fronteggiare un debito ormai estinto (o un debito che
non è mai esistito) senza che sia stata interposta opposizione al PE od
inoltrata azione in disconoscimento di debito. La LEF conosce due mezzi per proteggere
il debitore (cfr. André Schmidt in Poursuite et Fallite, Editeurs Dallèves,
Foëx, Jeandin, 2005 pag. 352) e per opporsi alla prosecuzione dell’esecuzione,
uno di questi è l’azione di annullamento o sospensione dell’esecuzione prevista
dagli art. 85 e 85 a LEF. Se il debitore dispone di un titolo per la sua azione
sceglierà la procedura sommaria, semplice e rapida, prevista dall’art. 85 LEF.
Se invece non dispone della prova liquida dell’inesistenza del debito o della
sua estinzione procederà mediante la procedura ordinaria in forma accelerata
prevista dall’art. 85 a LEF. Quest’ultima azione ha effetti di diritto
esecutorio, Il giudice che ammette la domanda ordina la sospensione o annulla
l’esecuzione, ciò se il pagamento ad estinzione del debito e degli accessori è
intervenuto al di fuori della procedura condotta dall’UE mentre se l’estinzione
del debito interviene mediante versamento all’UE “il appartient aux
autorités de surveillance d’en connaître (ATF 114 III 50, JdT 1990 II 95, SJ
1989 213)” (A. Schmidt, op. cit. pag. 353 no. 4);
- che
per l’art. 85 LEF in procedura sommaria se l’escusso prova, per mezzo di
documenti, che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato
estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo
dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel
secondo la sospensione dell’esecuzione;
- che
secondo l’art. 85a LEF in procedura accelerata l’escusso può domandare in ogni
tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza
del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se
l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende
l’esecuzione;
- che,
in apparenza, potrebbe qui essere ammissibile la domanda fondata sull’art. 85 a
LEF poiché il giudice delle assicurazioni sociali è competente, come ricordato
in precedenza, in merito alle contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori
autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. Il TCA applica per analogia la
Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Irricevibile appare invece
l’azione – nella misura in cui possa essere ritenuta quale valida istanza di
annullamento dell’esecuzione - in procedura sommaria;
- che
in ogni caso la richiesta di procedere alla cancellazione (“… per togliere”
doc. I) di esecuzioni appare, come tale, irricevibile. Unica ammissibile in
questa sede potrebbe essere, come evidenziato nelle considerazioni che
precedono, la richiesta di accertare l’inesistenza del debito dell’escusso nei
confronti del creditore procedente come detto;
- che
in concreto il merito della vertenza appare del tutto privo di fondamento come
rettamente sottolinea l’assicuratore convenuto. Le garanzie offerte dallo Stato
per il tramite dell’Ufficio del sostegno e dell’integrazione sono relative a
periodi ben precisi e si riferiscono comunque all’assicurazione obbligatoria e
non, invece, alle coperture complementari sottoscritte dall’assicurato e dai
suoi famigliari;
- che,
nella misura in cui è ricevibile e nella misura in cui non vada stralciata
siccome divenuta priva d’oggetto a seguito di parziale acquiescenza, la
petizione va respinta senza conseguenza di tasse spese e senza attribuzione di
ripetibili;
- che
la presente sentenza è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli
art. 43 e segg. OG per una sua impugnativa per riforma la Tribunale Federale;
- che
in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera
del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
l'obbligo di trasmissione di tutte le sentenze inerenti il diritto privato
emesse, specificando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha
la facoltà di ricorrere contro le stesse;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile e nei limiti in cui non sia
divenuta priva d’oggetto per la parziale acquiescenza della convenuta, la
petizione è respinta.
Considerandi
2.
- Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ed all’UFAP. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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