Lexipedia

Decisione

36.2006.67

Domanda dell'assicurato di cancellare esecuzioni per premi LCA a suo carico. Respinta.

2 maggio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti posti alla base del presente giudizio sono sostanzialmente quelli

oggetto della decisione odierna in materia di assicurazione obbligatoria contro

le malattie conseguente al ricorso del signor AT 1;

- che

sostanzialmente può essere qui ribadito come con allegato 25 gennaio 2006 AT 1

si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni “per togliere tutti i

precetti esecutivi e attestati di carenza beni miei e di mia moglie fatti da CV

1 ingiustamente”;

- che

l’assicurato ha indicato di seguito una serie di ACB e PE che qui non occorre

riprendere nel dettaglio ma riferiti sia all’assicurazione obbligatoria contro

le malattie che in ambito di coperture complementari;

- che

a sostegno delle sue richieste AT 1 indica come nel corso del 2001 e 2002

l’Ufficio “assistenza di __________ Sig. __________” provvedeva al pagamento

dei premi dell’assicurazione malattie “come pure le bollette dei medici che poi

gli venivano rimborsate dalla CV 1 come avete già visto dall’estratto conto

della cassa malati CV 1 nella causa precedente che mi avevate risolto qualche

mese fa”. L’assicurato evidenzia poi che dal 2003 beneficia delle prestazioni

complementari all’AI con versamento diretto all’assicuratore malattia dei

premi;

- che

AT 1 ne deduce che non vi dovrebbero essere pendenze con CV 1 in merito a

crediti della stessa. Egli si è quindi rivolto all’assicuratore il 17 ottobre

2005 per la cancellazione delle procedure esecutive senza apparente seguito;

- che

l’atto di AT 1 è stato trasmesso all’assicuratore che, con scritto del 23 marzo

2006, ha preso posizione in merito evidenziando che la procedura esecutiva __________

ha per oggetto premi LCA di __________ per premi arretrati risalenti al 1999 e

2000 oltre a spese di richiamo, le procedure esecutive __________ e __________

avevano invece per oggetto premi relativi ad alcuni mesi del 1999 e 2000 di __________

e la procedura esecutiva __________ aveva per oggetto __________ sempre per

premi riferiti alla LCA e sempre per taluni mesi del 1999 e 2000;

- che

la procedura esecutiva __________ è invece rivolta contro AT 1 sempre per

premi, a lui riferiti questa volta, relativi a coperture complementari del 2001

e la procedura esecutiva __________ è invece diretta contro la signora __________

sempre per premi LCA del 2001;

- che

CV 1 evidenzia come le decisioni emanate dall’Ufficio del sostegno e

dell’inserimento non si riferiscono agli anni 1999 e 2000 e, comunque, non

coprono i premi per le coperture complementari sottoscritte dalla famiglia;

- che

CV 1 evidenzia poi che l’attore non ha prodotto alcun elemento tale da

giustificare l’estinzione dei debiti citati mediante comprova dell’avvenuto

pagamento;

- che,

per CV 1, apparentemente sarebbero date azioni ai sensi degli art. 85 e 85a LEF

per la radiazione delle procedura di cui si tratta, e come i crediti siano

stati provati tramite la documentazione annessa all’allegato di risposta mentre

non è dimostrato il pagamento;

- che

unicamente per la procedura esecutiva __________ l’assicuratore ha indicato che

procederà al ritiro della stessa siccome frutto di un doppione dovuto ad errore

(in questo senso pagina 4 dell’allegato di risposta 23 marzo 2006 cui si rinvia

per il dettaglio);

- che

al signor AT 1 è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori

osservazioni e di chiedere l’assunzione di specifiche prove;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003

(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro

le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica

soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari

offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in

applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto

d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti

di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della

LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione

complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono

una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i

fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha

approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47

LSA precedentemente in vigore. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75

prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari

all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori

autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che

applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

- che

in concreto la causa concerne una vertenza relativa a premi che si riferiscono

a coperture complementari rette dalla LCA, circostanza questa pacifica siccome

incontestata e comprovata dalla documentazione agli atti. Il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle

pretese di parte attrice;

- che

con la sua azione chiede nella sostanza la cancellazione delle esecuzioni

evocate con la petizione;

- che

per l’esecuzione __________ CV 1 ha aderito alle richieste di petizione con la

risposta di causa;

- che

tale adesione costituisce un’acquiescenza che impone lo stralcio parziale della

causa coma a giurisprudenza costante di questo Tribunale (36.2004.54 dell’11

novembre 2004, 36.2005.203 del 3 aprile 2006) e come alla giurisprudenza

federale in materia (cfr. da ultimo sentenza 23 aprile 2003 nella causa A.,

inc.4P.215/2002). In particolare va qui rammentato come in virtù dell’art. 352

cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione

conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere

registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte,

pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il

giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un

processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra

il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero

(art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le

cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi

concernenti liti pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la

creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto

materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto

processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a

prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni

della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se

l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e

giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di

apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente

totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza

consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il

convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce

esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo

chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito,

cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare

eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13).

I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili

nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le

norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e

all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non

soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche

quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o

acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23

aprile 2003 nella causa A., inc.4P.215/2002, il TF a proposito dell'

acquiescenza ha affermato:

" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile

ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che

diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull' acquiescenza

e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253

CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine

alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà

atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e

il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è

chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di

ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se

la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana

alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza

sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza

e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha

pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203

concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile

rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di

merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto

soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352

cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il

diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati

con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto

processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).

Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare

d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta

constatata l' acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai

ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto

un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori

formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/

Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a

quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse

chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per

acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del

processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto

d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto

processuale.

3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione

contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna

del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la

riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo

dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa

bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte

convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce

esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto

del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi

requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire

all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione.

Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si

tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni

passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di

stralcio - oppure sentenze di merito.

3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in

applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata

l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere

allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non

entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha

avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque

arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";

- che,

da quanto precede, discende che, per la cancellazione della procedura esecutiva

__________, alla luce di quanto indicato da CV 1 nel suo allegato di risposta –

che costituisce su questo punto acquiescenza – la causa diviene priva d’oggetto

e va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili;

- che

per quanto attiene il merito della vertenza va rammentato che il debitore

escusso può di principio domandare l’annullamento o la sospensione

dell’esecuzione quando si trovi confrontato con il rischio che il suo

patrimonio sia chiamato a fronteggiare un debito ormai estinto (o un debito che

non è mai esistito) senza che sia stata interposta opposizione al PE od

inoltrata azione in disconoscimento di debito. La LEF conosce due mezzi per proteggere

il debitore (cfr. André Schmidt in Poursuite et Fallite, Editeurs Dallèves,

Foëx, Jeandin, 2005 pag. 352) e per opporsi alla prosecuzione dell’esecuzione,

uno di questi è l’azione di annullamento o sospensione dell’esecuzione prevista

dagli art. 85 e 85 a LEF. Se il debitore dispone di un titolo per la sua azione

sceglierà la procedura sommaria, semplice e rapida, prevista dall’art. 85 LEF.

Se invece non dispone della prova liquida dell’inesistenza del debito o della

sua estinzione procederà mediante la procedura ordinaria in forma accelerata

prevista dall’art. 85 a LEF. Quest’ultima azione ha effetti di diritto

esecutorio, Il giudice che ammette la domanda ordina la sospensione o annulla

l’esecuzione, ciò se il pagamento ad estinzione del debito e degli accessori è

intervenuto al di fuori della procedura condotta dall’UE mentre se l’estinzione

del debito interviene mediante versamento all’UE “il appartient aux

autorités de surveillance d’en connaître (ATF 114 III 50, JdT 1990 II 95, SJ

1989 213)” (A. Schmidt, op. cit. pag. 353 no. 4);

- che

per l’art. 85 LEF in procedura sommaria se l’escusso prova, per mezzo di

documenti, che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato

estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo

dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel

secondo la sospensione dell’esecuzione;

- che

secondo l’art. 85a LEF in procedura accelerata l’escusso può domandare in ogni

tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza

del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se

l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende

l’esecuzione;

- che,

in apparenza, potrebbe qui essere ammissibile la domanda fondata sull’art. 85 a

LEF poiché il giudice delle assicurazioni sociali è competente, come ricordato

in precedenza, in merito alle contestazioni relative all'assicurazione

complementare all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori

autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. Il TCA applica per analogia la

Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Irricevibile appare invece

l’azione – nella misura in cui possa essere ritenuta quale valida istanza di

annullamento dell’esecuzione - in procedura sommaria;

- che

in ogni caso la richiesta di procedere alla cancellazione (“… per togliere”

doc. I) di esecuzioni appare, come tale, irricevibile. Unica ammissibile in

questa sede potrebbe essere, come evidenziato nelle considerazioni che

precedono, la richiesta di accertare l’inesistenza del debito dell’escusso nei

confronti del creditore procedente come detto;

- che

in concreto il merito della vertenza appare del tutto privo di fondamento come

rettamente sottolinea l’assicuratore convenuto. Le garanzie offerte dallo Stato

per il tramite dell’Ufficio del sostegno e dell’integrazione sono relative a

periodi ben precisi e si riferiscono comunque all’assicurazione obbligatoria e

non, invece, alle coperture complementari sottoscritte dall’assicurato e dai

suoi famigliari;

- che,

nella misura in cui è ricevibile e nella misura in cui non vada stralciata

siccome divenuta priva d’oggetto a seguito di parziale acquiescenza, la

petizione va respinta senza conseguenza di tasse spese e senza attribuzione di

ripetibili;

- che

la presente sentenza è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli

art. 43 e segg. OG per una sua impugnativa per riforma la Tribunale Federale;

- che

in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera

del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

l'obbligo di trasmissione di tutte le sentenze inerenti il diritto privato

emesse, specificando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha

la facoltà di ricorrere contro le stesse;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile e nei limiti in cui non sia

divenuta priva d’oggetto per la parziale acquiescenza della convenuta, la

petizione è respinta.

Considerandi

2.

- Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti ed all’UFAP. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster